RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 Marzo 2005 - 15 Marzo 2005 , n. 38

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 15 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 14 del 6-4-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente
della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005,
n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 2005 recante «norme
per governo del territorio» nell'art. 32, comma 3, nell'art. 34,
comma 3, nell'art. 105, comma 3, in relazione all'art. 3,
all'art. 117, comma secondo lett. s), lett. l), lett. m),
all'art. 117, comma terzo, della Costituzione.
La legge n. 1/2005 della Regione Toscana delinea un quadro
normativo unitario relativo all'utilizzo del territorio, con
particolare riguardo all'urbanistica e all'edilizia.
Tale legge, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data
4 marzo 2005, viene impugnata nelle sottoindicate disposizioni.
1) Art. 32, comma 3, in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51, 53.
Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 1/2005, gli
strumenti della pianificazione territoriale sono: il piano regionale
di indirizzo territoriale (art. 48), il piano territoriale di
coordinamento provinciale (art. 51), il piano strutturale comunale
(art. 53).
Ai sensi dell'art. 5 gli strumenti della pianificazione
territoriale contengono lo statuto del territorio, che assume e
ricomprende le invarianti strutturali di cui all'art. 4, quali
elementi cardine dell'identita' dei luoghi.
L'art. 32, richiamata la disciplina del Codice dei beni culturali
e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) circa l'individuazione dei beni
paesaggistici e precisato che gli immobili e le aree dichiarati di
notevole interesse pubblico sono compresi negli statuti del piano
strutturale comunale, del piano territoriale di coordinamento
provinciale, del piano regionale di indirizzo territoriale, in
relazione al rispettivo rilievo comunale, sovracomunale o
sovraprovinciale (commi 1 e 2), stabilisce (comma 3) che l'entrata in
vigore delle disposizioni degli anzidetti strumenti di pianificazione
territoriale dalla cui applicazione derivi una modifica degli effetti
degli atti e dei provvedimenti di cui all'art. 157 (notifiche
eseguite, elenchi compilati atti e provvedimenti emanati a termini
della normativa previgente), all'art. 140 (dichiarazione regionale di
notevole interesse pubblico), all'art. 141 (provvedimenti
ministeriali sostitutivi) dello stesso Codice dei beni culturali e
del paesaggio, e' subordinata esclusivamente all'espletamento delle
forme di pubblicita' di cui allo stesso art. 140, commi 2, 3, 4 del
codice anzidetto (notifica a proprietari, possessori, detentori;
trascrizione; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel B.U.R;
affissione per novanta giorni nell'albo pretorio di tutti i comuni
interessati).
La disposizione del terzo comma dell'art. 32 della legge
regionale in esame, in quanto non fa riferimento all'accordo
Stato-Regione per apportare adeguamenti al piano paesaggistico
elaborato d'intesa, in contrasto con l'art. 143, commi 11 e 12 del
ripetuto codice, altera l'assetto delle competenze sul regime degli
immobili e delle aree di interesse paesaggistico e viola le norme
statali di riferimento.
Essa, in particolare, invade la competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali
di cui alla lettera s) del comma 2 dell'art. 117 Cost. e contrasta
con i principi fondamentali (tal'e' quello anzidetto) delle materie
governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali recati dal
Codice con riguardo ai beni paesaggistici, in violazione dell'art.
117, comma 3, Cost.
2) Art. 34, comma 3, in relazione all'art. 87.
L'art. 34, comma 3, della legge regionale stabilisce che sia lo
statuto del piano strutturale dei comuni ad indicare (in conformita'
con le previsioni del piano di indirizzo territoriale e del piano
territoriale di coordinamento) le aree nelle quali la realizzazione
delle opere e degli interventi consentiti richiede comunque il previo
rilascio della specifica autorizzazione paesaggistica di cui
all'art. 87 nonche' le aree in cui la realizzazione di opere ed
interventi non e' soggetta alla previa autorizzazione paesaggistica
ma puo' avvenire sulla base della verifica di conformita' alle
previsioni della disciplina paesaggistica contenuta nella
pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio,
effettuata nell'ambito del procedimento inerente al titolo edilizio e
con le modalita' previste dalla relativa disciplina, e le aree
significativamente compromesse o degradate nelle quali la
realizzazione degli interventi di recupero e riqualificazione
ugualmente non richiede il rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica.
Tale disposizione contrasta con la normativa statale di principio
in materia di governo del territorio che:
ordina gerarchicamente gli strumenti di pianificazione dei
diversi livelli territoriali stabilendo la cogenza e prevalenza dei
piani paesaggistici (art. 145 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
attribuisce al piano paesaggistico regionale l'individuazione
delle aree in cui opere ed interventi consentiti richiedano comunque
il previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica nonche' delle
aree in cui opere ed interventi ovvero interventi di recupero e
riqualificazione non richiedano autorizzazione paesaggistica
(art. 143, comma 5 del Codice);
esclude l'applicabilita' del comma 5 dell'art. 143 del Codice
qualora il piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente
da Stato e Regione.
Essa non fa invero alcuna menzione di tale accordo.
3) Art. 105, comma 3.
L'art. 105 della legge regionale in esame (ricompreso nel capo V
«disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone
soggette a rischio sismico), dopo aver stabilito che chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni nelle zone
sismiche deve darne preavviso scritto alla struttura regionale
competente, allegando il progetto dell'opera, una relazione tecnica e
una relazione sulla fondazione (commi 1 e 2), prevede che per
l'inizio dei lavori non e' necessaria l'autorizzazione della stessa
struttura regionale competente.
Tale singolare disposizione, che deroga alla previsione
dell'art. 18 legge n. 64/1974, ribadita dall'art. 94 del d.P.R.
n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia), a mente del quale non e'
consentito dare inizio a lavori edilizi in zone sismiche senza
«preventiva autorizzazione scritta» degli uffici tecnici competenti,
si pone in contrasto con i limiti posti in tema di competenza
legislativa concorrente dall'art. 117, comma 3, Cost. e viola altresi
il comma 2, lettere l) ed m) dello stesso articolo.
Da un lato, invero, viola i principi fondamentali della
legislazione statale in tema di governo del territorio e di
protezione civile (in senso di prevenzione), quali desumibili dalla
prescrizione della preventiva autorizzazione scritta per l'inizio di
lavori edilizi in zone sismiche; dall'altro risulta violata la sfera
di competenza esclusiva statale stabilita dal comma secondo dell'art.
117 Cost. per quanto attiene all'ordinamento civile (della proprieta'
e dei relativi limiti, sub specie di autorizzazione al suo godimento,
imposti, tra l'altro, a tutela dell'incolumita' pubblica; cfr. art.
1, comma 6, lett. b) della legge n. 131/2003), nonche' per quanto
attiene al livello di prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali da garantirsi, pariteticamente, su tutto il territorio
nazionale.
In definitiva, la censurata disposizione mina la coerenza della
stessa legge regionale, ponendosi in contrasto con la previsione
dell'art. 96 di questa circa l'obbligo del rispetto della normativa
tecnica statale in materia e sovverte il principio fondamentale della
necessita' di analitico e specifico riscontro di conformita' di
ciascun progetto edilizio in zone sismiche a tale normativa - sotteso
alla previsione legislativa statale dell'indispensabilita' della
preventiva autorizzazione scritta - da intendere come principio
fondamentale in tema di governo del territorio e di protezione civile
(in senso preventivo) a scopo di salvaguardia dell'incolumita'
pubblica e nella prospettiva di un'uguale assicurazione, su tutto il
territorio nazionale, di prestazioni amministrative preordinate a
tutela del diritto dei singoli ad una pari protezione
dell'incolumita' e salute personale (art. 117, comma 2, lettere l) e
m), nonche' art. 3 Cost.).

P. Q. M.
Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita'
costituzionale della legge 3 gennaio 2005, n. 1 della regione Toscana
nell'art. 32, comma 3, nell'art. 34, comma 3, nell'art. 105, comma 3,
per le ragioni e come sopra precisato.
Roma, addi' 7 marzo 2005
Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato

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