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N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 37 del 3-9-2008)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato.
Contro la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente
pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale
in parte qua della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio
2008, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 20 maggio 2008, recante
il titolo «Disposizioni in materia di sostanze psicotrope su bambini
e adolescenti».
La presentazione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 4 luglio 2008 (si
depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Infatti la legge in esame presenta evidenti profili di
illegittimita' costituzionale relativamente alle disposizioni
contenute nell'articolo 4.
L'articolo 4, intitolato «Consenso informato», subordina il
trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al
consenso «scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto» dei
genitori, fermo l'obbligo del medico di informare il minore e di
tenere conto della sua volonta' assumendone l'assenso (comma 1);
demanda all'Azienda provinciale per i servizi sanitari la
predisposizione di un modulo per il rilascio del consenso informato
(comma 2); fa carico alla provincia di individuare strumenti per
favorire l'accesso a terapie alternative alle sostanze psicotrope
(comma 3); dispone che il consenso in forma scritta vada allegato a
ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope
(comma 4).
Cosi' disponendo, il Legislatore della Provincia autonoma di
Trento ha ecceduto dalla propria competenza legislativa nelle materie
della salute e dell'igiene e sanita'; competenza fissata
dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla luce della
clausola di equiparazione di cui all'articolo 10 della legge
costituzionale n. 3 del 2001, e dall'articolo 9, n. 10, dello statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
In effetti, il Legislatore della Provincia autonoma ha dettato
disposizioni legislative in materia di consenso informato per
trattamenti terapeutici con sostanze psicotrope, in assenza o in
difformita' di principi e disposizioni emanate dallo Stato.
Il consenso informato per trattamenti terapeutici e' previsto
dalla vigente legislazione statale solo in casi specifici, quali la
sperimentazione clinica di medicinali in fase di autorizzazione
all'immissione in commercio ovvero l'impiego di medicinali non
registrati in Italia.
Non e' previsto per il trattamento terapeutico ne' per la
prescrizione di farmaci contenenti sostanze psicotrope. Per le quali
vigono disposizioni normative che ne garantiscono la somministrazione
nell'ambito di protocolli terapeutici ovvero con peculiari e protette
modalita' di prescrizione e dispensazione.
In modo eccedente, il Legislatore della Provincia autonoma ha non
solo invaso il merito delle scelte del medico (sostituendovi o
affiancandovi il consenso informato dei genitori o del tutore,
chiamati anche a scegliere tra il trattamento con sostanze psicotrope
e le eventuali terapie alternative - cfr., comma 2 dell'articolo 4),
ma ha ostacolato la prescrizione a bambini e adolescenti di tutti gli
psicofarmaci (si veda l'obbligo di cui al comma 4) proprio con il
sottoporre la scelta medica di un professionista abilitato alla
valutazione e alla decisione di soggetti privi delle necessarie
conoscenze mediche e liberi, senza alcuna motivazione e senza
controllo, di negare il consenso, cosi' impedendo quel trattamento
terapeutico ritenuto indispensabile dal medico.
Anche perche' solo queste valutazioni consentono una legislazione
generale e generalizzata su tutto il territorio nazionale, evitando
trattamenti differenziati tra regione e regione.
Codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di chiarire che l'arte
medica e' libera e non e' comprimibile, nel suo esercizio
professionale, se non a seguito di scelte normative supportate da
valutazioni tecniche e scientifiche degli organismi, anche
sovranazionali, a cio' deputati. Anche perche' solo queste
valutazioni consentono una legislazione generale e generalizzata su
tutto il territorio nazionale, evitando trattamenti differenziati tra
regione e regione.
E cio' vale anche per la disciplina del consenso informato,
espressione di principio fondamentale - in materia di tutela della
salute - di legislativa spettanza dello Stato.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6
maggio 2008, n. 4.
Roma, addi' 16 luglio 2008
L'avvocato dello Stato: Carlo Sica
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