Ricorso n. 38 del 5 giugno 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 giugno 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 30 del 2014-07-16)
Per il Presidente del Consiglio dei Ministri (80188230587) in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
(C.F. … - per il ricevimento degli atti: FAX … e
PEC "…"), presso i cui Uffici ha
legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti
della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta
Regionale, per la carica domiciliato in Venezia, Palazzo Balbi -
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale degli articoli 65, 19 e 56, commi l e 4, della legge
della Regione Veneto n. 11 del 2 aprile 2014, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del giorno 3 aprile 2014,
recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", giusta
delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 22 maggio 2014.
La legge della Regione Veneto n. 11 del 2/4/2014 "Legge
Finanziaria regionale 2014", pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 36 del giorno 3 aprile 2014, all'art. 65 "Tutela
della rete ecologica regionale "Natura 2000" ha previsto che, in
attesa di un'organica disciplina regionale dei compiti e delle
funzioni amministrative in materia di tutela della biodiversita',
sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale
"Natura 2000" al fine di dare attuazione agli obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna
selvatiche.
Il successivo comma due del medesimo articolo ha cosi' disposto:
"2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Giunta regionale,
prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per
gli interventi di seguito elencati, considerati per le loro
caratteristiche intrinseche di rilevante interesse pubblico,
specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti i
criteri affinche' l'attuazione di detti interventi non sia
assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):
a) interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di
difesa idrogeologica realizzati con tecniche di ingegneria
naturalistica;
b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati con
la programmazione comunitaria;
d) interventi non produttivi in materia agro ambientale
finanziati con la programmazione comunitaria;
e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime
di somma urgenza;
f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi
boschivi."
L'art. 19 della Legge regionale n. 11 del 2014, "Realizzazione di
opere di regimentazione idraulica con il sistema della
compensazione", al comma 1, dispone poi che: "1. Nell'esecuzione
delle opere di ripristino dell'officiosita' e di manutenzione dei
corsi d'acqua comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi
dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo
31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le
costruzioni in zone classificate sismiche", e' autorizzata a
prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori,
dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali
vigenti."
L'art. 56 della richiamata legge regionale, "Disciplina della
combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali",
al comma 1, dispone: "1. E' consentita la combustione controllata sul
luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale
derivante da attivita' agricole o da attivita' di manutenzione di
orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e
consuetudini."
La medesima norma, al successivo comma 4, dispone altresi': "4.
Le attivita' di combustione controllata sul luogo di produzione dei
materiali agricoli e vegetali indicati al comma 1, effettuata nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non
costituisce attivita' di gestione del rifiuti o di combustione
illecita."
Le richiamate norme della legge regionale Veneto n. 11 del 2
aprile 2014 si pongono in contrasto con la Costituzione per i
seguenti
Motivi
1) illegittimita' dell'art. 65 della l.r. Veneto 2 aprile 2014,
n. 11 per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma
lettera s) della Costituzione sotto il profilo della tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. La disposizione
dell'articolo 65 "Tutela della rete ecologica regionale "Natura
2000", al comma 1, stabilisce che, in attesa di un'organica
disciplina regionale dei compiti e delle funzioni amministrative in
materia di tutela della biodiversita', siano previste speciali misure
a tutela della rete ecologica regionale "Natura 2000", al fine di
dare attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e
nazionale in materia di conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Il successivo
comma 2 del medesimo articolo prevede per gli interventi considerati
per le loro caratteristiche intrinseche di "rilevante interesse
pubblico" ed elencati ai punti a) b), c), d), e), f), specifiche
linee guida di carattere tecnico-progettuale (definite dalla Giunta
regionale) e contenenti i criteri affinche' l'attuazione di detti
interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale
(VIncA).
In relazione alla previsione di cui al comma 2, del citato
articolo 65, l'esclusione della valutazione di incidenza ambientale,
previa coerenza alle linee guida sopra richiamate, e' illegittima in
quanto contrasta con l'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 "Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della
flora e della fauna selvatica", modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12
marzo 2003, n. 120, che prevede l'assoggettamento alla Valutazione di
Incidenza Ambientale per ogni piano/progetto/intervento che possa
incidere sullo stato di conservazione dell'equilibrio ambientale.
L'articolo 65, pertanto, contrastando con le previsioni dell'art. 5
del D.P.R. n. 357/97, come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.
120 (art. 6) concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE, viola
l'art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) della Costituzione
sotto il profilo della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
2) Illegittimita' dell'art. 19 della l.r. Veneto 2 aprile 2014,
n. 11 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della
Costituzione. L'articolo 19 della legge regionale in esame dispone
che "Nell'esecuzione delle opere di ripristino dell'officiosita' e di
manutenzione dei corsi d'acqua comprendenti anche la rimozione di
materiali litoidi dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del
comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche", e'
autorizzata a prevedere la compensazione, nel rapporto con gli
appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore
del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei
canoni demaniali vigenti".
L'articolo 19, operando la previsione della cessione del
materiale estratto dai corsi d'acqua e la riutilizzazione dello
stesso, senza alcun controllo circa le sue caratteristiche, e non
operando alcun richiamo della normativa statale di settore
regolatrice della materia, rappresentata dall'art. 14 del D.M. 10
agosto 2012 n. 161 "Regolamento recante la disciplina
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", e' pertanto
illegittimo.
L'art. 4 del citato D.M. dispone, invero, che il materiale da
scavo che risponde a determinati requisiti elencati nello stesso art.
4 "In applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e' un
sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del
medesimo decreto legislativo."
L'assenza del rispetto dei requisiti elencati nel predetto art.
4, che devono sussistere contemporaneamente e cumulativamente, e il
mancato richiamo di tale normativa statale di settore nell'art. 19
esaminato, fa si che il materiale litoide sia da considerarsi un
rifiuto e non un sottoprodotto e pertanto da assoggettare alla
normativa vigente sui rifiuti.
La Corte Costituzionale, peraltro, ha piu' volte affermato, da
ultimo con la sentenza n. 70/2014, che e' riservata chiaramente allo
Stato la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le
terre e le rocce di scavo, provenienti da cantieri di piccole
dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo -
neppure a carattere cedevole - in capo alle Regioni e Province
autonome.
Conseguentemente l'art. 19 e' in contrasto con l'art. 4 del
Decreto 10 agosto 2012, n. 161 del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e con le disposizioni in esso
richiamate dell'art. 184-bis, comma l, e dell'art. 183, comma l, del
decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) in
violazione dell'art. 117, secondo coma, lettera s) della
Costituzione.
3) illegittimita' dell'art. 56, primo e quarto coma della l.r.
Veneto 2 aprile 2014, n. 11 per violazione dell'art. 117, primo comma
e secondo coma, lettera s) della Costituzione.
L'articolo 56 della norma in esame "Disciplina della combustione
controllata sul luogo di produzione di residui vegetali", al comma 1,
consente "la combustione controllata sul luogo di produzione di
materiale vegetale residuale naturale derivante da attivita' agricole
o da attivita' di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata
secondo le normali pratiche e consuetudini".
Al successivo comma 4, la norma dispone altresi' che, "Le
attivita' di combustione controllata sul luogo di produzione del
materiali agricoli e vegetali indicati al coma 1, effettuata nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, non
costituisce attivita' di gestione dei rifiuti o di combustione
illecita".
La norma in esame, nel consentire la combustione controllata sui
siti di produzione di materiale vegetale residuale naturale delle
attivita' agricole o proveniente da altre attivita' di manutenzione
di orti e giardini, confligge con le previsioni dell'articolo 185,
comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152,
norma che ha recepito la previsione di cui all'art. 2, lettera f),
della direttiva 2008/98/CEE, che esclude dal campo di applicazione
della normativa sui rifiuti sfalci e potature, nonche' altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in
agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da
tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana".
Tali materiali vegetali, infatti, per poter essere esclusi dal
campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006 (Rifiuti e
bonifica dei siti inquinanti) dovranno essere riutilizzati in
attivita' agricole o impiegati in impianti aziendali per produrre
energia, calore e biogas e soddisfare le condizioni previste
dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, che ha dato attuazione alla
direttiva comunitaria 2008/98/CE.
L'articolo 185 D.lgs. da ultimo citato richiede, inoltre,
l'utilizzo di processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne'
mettano in pericolo la salute umana.
Ne consegue che i residui in esame rientrano nella nozione di
sottoprodotto, e come tali esclusi dall'applicazione della disciplina
sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente
e cumulativamente sussistenti tutti i requisiti e le condizioni
elencate nell'art. 184-bis sopracitato, secondo una valutazione
effettuata caso per caso e non operabile in astratto.
Conclusivamente, l'art. 56, commi 1 e 4, operando a priori ed in
via generale un'esclusione dei residui vegetali sottoposti ad
abbruciamento dalla disciplina sui rifiuti, contrasta con la
disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006
e con la identica disciplina della Direttiva 2008/98/CE e quindi
viola l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) della
Costituzione.
P.Q.M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 65, 19, e
56, I e IV comma della legge regionale Veneto n. 11 del 2 aprile
2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del
giorno 3 aprile 2014, siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi.
Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri
del giorno 9 marzo 2012 e la relazione del Dipartimento per gli
Affari regionali.
Roma, 29 maggio 2014
Rosario Di Maggio, Avvocato dello Stato