Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5  giugno  2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 


(GU n. 30 del 2014-07-16)

    Per il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  (80188230587)  in
carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale  dello  Stato
(C.F. … - per il ricevimento degli atti: FAX …  e
PEC "…"),  presso  i  cui  Uffici  ha
legale domicilio in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti
della  Regione  Veneto,  in  persona  del  Presidente  della   Giunta
Regionale, per la carica domiciliato  in  Venezia,  Palazzo  Balbi  -
Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale degli articoli 65, 19 e 56, commi l e 4,  della  legge
della Regione  Veneto  n.  11  del  2  aprile  2014,  pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del giorno  3  aprile  2014,
recante "Legge finanziaria regionale per  l'esercizio  2014",  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri del giorno 22 maggio 2014.
    La  legge  della  Regione  Veneto  n.  11  del  2/4/2014   "Legge
Finanziaria regionale  2014",  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione n. 36 del giorno 3 aprile  2014,  all'art.  65  "Tutela
della rete ecologica regionale "Natura  2000"  ha  previsto  che,  in
attesa di  un'organica  disciplina  regionale  dei  compiti  e  delle
funzioni amministrative in materia  di  tutela  della  biodiversita',
sono previste speciali misure a tutela della rete ecologica regionale
"Natura 2000" al fine di  dare  attuazione  agli  obblighi  derivanti
dalla normativa comunitaria e nazionale in materia  di  conservazione
degli habitat naturali e seminaturali,  della  flora  e  della  fauna
selvatiche.
    Il successivo comma due del medesimo articolo ha cosi'  disposto:
"2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Giunta  regionale,
prioritariamente con riferimento al territorio montano, definisce per
gli  interventi  di  seguito  elencati,  considerati  per   le   loro
caratteristiche  intrinseche   di   rilevante   interesse   pubblico,
specifiche linee guida di carattere tecnico-progettuale contenenti  i
criteri  affinche'  l'attuazione  di   detti   interventi   non   sia
assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA):
    a) interventi di realizzazione  e  manutenzione  delle  opere  di
difesa  idrogeologica   realizzati   con   tecniche   di   ingegneria
naturalistica;
    b) interventi di pianificazione e gestione forestale sostenibile;
    c) interventi di natura agro climatico ambientale finanziati  con
la programmazione comunitaria;
    d)  interventi  non  produttivi  in   materia   agro   ambientale
finanziati con la programmazione comunitaria;
    e) lavori di pronto intervento idrogeologico realizzati in regime
di somma urgenza;
    f) interventi di difesa fitosanitaria e lotta attiva agli incendi
boschivi."
    L'art. 19 della Legge regionale n. 11 del 2014, "Realizzazione di
opere   di   regimentazione   idraulica   con   il   sistema    della
compensazione", al comma 1,  dispone  poi  che:  "1.  Nell'esecuzione
delle opere di ripristino dell'officiosita'  e  di  manutenzione  dei
corsi d'acqua comprendenti anche la rimozione  di  materiali  litoidi
dagli alvei, la Giunta regionale, ai sensi del comma 2  dell'articolo
31 della  legge  regionale  7  novembre  2003,  n.  27  "Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per  le
costruzioni  in  zone  classificate  sismiche",  e'   autorizzata   a
prevedere  la  compensazione,  nel  rapporto  con  gli   appaltatori,
dell'onere della realizzazione dei lavori con il valore del materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali
vigenti."
    L'art. 56 della richiamata  legge  regionale,  "Disciplina  della
combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali",
al comma 1, dispone: "1. E' consentita la combustione controllata sul
luogo  di  produzione  di  materiale  vegetale   residuale   naturale
derivante da attivita' agricole o da  attivita'  di  manutenzione  di
orti o giardini privati, effettuata secondo  le  normali  pratiche  e
consuetudini."
    La medesima norma, al successivo comma 4, dispone  altresi':  "4.
Le attivita' di combustione controllata sul luogo di  produzione  dei
materiali agricoli e vegetali indicati al  comma  1,  effettuata  nel
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,   non
costituisce attivita'  di  gestione  del  rifiuti  o  di  combustione
illecita."
    Le richiamate norme della legge regionale  Veneto  n.  11  del  2
aprile 2014 si  pongono  in  contrasto  con  la  Costituzione  per  i
seguenti
 
                               Motivi
 
    1) illegittimita' dell'art. 65 della l.r. Veneto 2  aprile  2014,
n. 11 per violazione dell'art.  117,  primo  comma  e  secondo  comma
lettera  s)  della  Costituzione  sotto  il  profilo   della   tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. La  disposizione
dell'articolo 65  "Tutela  della  rete  ecologica  regionale  "Natura
2000",  al  comma  1,  stabilisce  che,  in  attesa  di   un'organica
disciplina regionale dei compiti e delle funzioni  amministrative  in
materia di tutela della biodiversita', siano previste speciali misure
a tutela della rete ecologica regionale "Natura  2000",  al  fine  di
dare attuazione agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e
nazionale in  materia  di  conservazione  degli  habitat  naturali  e
seminaturali, della flora e della  fauna  selvatiche.  Il  successivo
comma 2 del medesimo articolo prevede per gli interventi  considerati
per le  loro  caratteristiche  intrinseche  di  "rilevante  interesse
pubblico" ed elencati ai punti a) b),  c),  d),  e),  f),  specifiche
linee guida di carattere tecnico-progettuale (definite  dalla  Giunta
regionale) e contenenti i criteri  affinche'  l'attuazione  di  detti
interventi non sia assoggettata a valutazione di incidenza ambientale
(VIncA).
    In relazione alla previsione  di  cui  al  comma  2,  del  citato
articolo 65, l'esclusione della valutazione di incidenza  ambientale,
previa coerenza alle linee guida sopra richiamate, e' illegittima  in
quanto contrasta con l'art.  5  del  D.P.R.  n.  357/97  "Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatica", modificato dall'art. 6 del D.P.R.  12
marzo 2003, n. 120, che prevede l'assoggettamento alla Valutazione di
Incidenza Ambientale per  ogni  piano/progetto/intervento  che  possa
incidere sullo stato  di  conservazione  dell'equilibrio  ambientale.
L'articolo 65, pertanto, contrastando con le previsioni  dell'art.  5
del D.P.R. n. 357/97, come modificato dal D.P.R. 12  marzo  2003,  n.
120 (art. 6) concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE,  viola
l'art. 117, primo comma e secondo comma lettera s) della Costituzione
sotto il profilo della tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei
beni culturali.
    2) Illegittimita' dell'art. 19 della l.r. Veneto 2  aprile  2014,
n. 11 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera  s)  della
Costituzione. L'articolo 19 della legge regionale  in  esame  dispone
che "Nell'esecuzione delle opere di ripristino dell'officiosita' e di
manutenzione dei corsi d'acqua comprendenti  anche  la  rimozione  di
materiali litoidi dagli alvei, la  Giunta  regionale,  ai  sensi  del
comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
"Disposizioni generali in materia di  lavori  pubblici  di  interesse
regionale per le  costruzioni  in  zone  classificate  sismiche",  e'
autorizzata a  prevedere  la  compensazione,  nel  rapporto  con  gli
appaltatori, dell'onere della realizzazione dei lavori con il  valore
del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi  sulla  base  dei
canoni demaniali vigenti".
    L'articolo  19,  operando  la  previsione  della   cessione   del
materiale estratto dai  corsi  d'acqua  e  la  riutilizzazione  dello
stesso, senza alcun controllo circa le  sue  caratteristiche,  e  non
operando  alcun  richiamo  della   normativa   statale   di   settore
regolatrice della materia, rappresentata dall'art.  14  del  D.M.  10
agosto   2012   n.   161   "Regolamento   recante    la    disciplina
dell'utilizzazione  delle  terre  e  rocce  da  scavo",  e'  pertanto
illegittimo.
    L'art. 4 del citato D.M. dispone, invero,  che  il  materiale  da
scavo che risponde a determinati requisiti elencati nello stesso art.
4 "In  applicazione  dell'articolo  184-bis,  comma  1,  del  decreto
legislativo n.  152  del  2006  e  successive  modificazioni,  e'  un
sottoprodotto di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  qq),  del
medesimo decreto legislativo."
    L'assenza del rispetto dei requisiti elencati nel  predetto  art.
4, che devono sussistere contemporaneamente e cumulativamente,  e  il
mancato richiamo di tale normativa statale di  settore  nell'art.  19
esaminato, fa si che il materiale  litoide  sia  da  considerarsi  un
rifiuto e non  un  sottoprodotto  e  pertanto  da  assoggettare  alla
normativa vigente sui rifiuti.
    La Corte Costituzionale, peraltro, ha piu'  volte  affermato,  da
ultimo con la sentenza n. 70/2014, che e' riservata chiaramente  allo
Stato la competenza a dettare la disciplina  per  la  semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse  le
terre e le  rocce  di  scavo,  provenienti  da  cantieri  di  piccole
dimensioni, senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo  -
neppure a carattere cedevole  -  in  capo  alle  Regioni  e  Province
autonome.
    Conseguentemente l'art. 19 e'  in  contrasto  con  l'art.  4  del
Decreto 10 agosto 2012, n. 161 del Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del  Mare  e  con  le  disposizioni  in  esso
richiamate dell'art. 184-bis, comma l, e dell'art. 183, comma l,  del
decreto  legislativo  n.  152  del  2006  (Codice  dell'Ambiente)  in
violazione  dell'art.   117,   secondo   coma,   lettera   s)   della
Costituzione.
    3) illegittimita' dell'art. 56, primo e quarto  coma  della  l.r.
Veneto 2 aprile 2014, n. 11 per violazione dell'art. 117, primo comma
e secondo coma, lettera s) della Costituzione.
    L'articolo 56 della norma in esame "Disciplina della  combustione
controllata sul luogo di produzione di residui vegetali", al comma 1,
consente "la combustione  controllata  sul  luogo  di  produzione  di
materiale vegetale residuale naturale derivante da attivita' agricole
o da attivita' di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata
secondo le normali pratiche e consuetudini".
    Al successivo  comma  4,  la  norma  dispone  altresi'  che,  "Le
attivita' di combustione controllata  sul  luogo  di  produzione  del
materiali agricoli e vegetali indicati  al  coma  1,  effettuata  nel
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,   non
costituisce attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  o  di  combustione
illecita".
    La norma in esame, nel consentire la combustione controllata  sui
siti di produzione di materiale  vegetale  residuale  naturale  delle
attivita' agricole o proveniente da altre attivita'  di  manutenzione
di orti e giardini, confligge con le  previsioni  dell'articolo  185,
comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3  aprile  2006  n.  152,
norma che ha recepito la previsione di cui all'art.  2,  lettera  f),
della direttiva 2008/98/CEE, che esclude dal  campo  di  applicazione
della  normativa  sui  rifiuti  sfalci  e  potature,  nonche'   altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati  in
agricoltura, nella selvicoltura o per la  produzione  di  energia  da
tale  biomassa  mediante  processi  o  metodi  che  non   danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana".
    Tali materiali vegetali, infatti, per poter  essere  esclusi  dal
campo di applicazione della parte IV del D.lgs. 152/2006  (Rifiuti  e
bonifica  dei  siti  inquinanti)  dovranno  essere  riutilizzati   in
attivita' agricole o impiegati in  impianti  aziendali  per  produrre
energia,  calore  e  biogas  e  soddisfare  le  condizioni   previste
dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, che ha  dato  attuazione  alla
direttiva comunitaria 2008/98/CE.
    L'articolo  185  D.lgs.  da  ultimo  citato  richiede,   inoltre,
l'utilizzo di processi o metodi che  non  danneggino  l'ambiente  ne'
mettano in pericolo la salute umana.
    Ne consegue che i residui in esame  rientrano  nella  nozione  di
sottoprodotto, e come tali esclusi dall'applicazione della disciplina
sui rifiuti, ogni qualvolta risultino in concreto, contemporaneamente
e cumulativamente sussistenti  tutti  i  requisiti  e  le  condizioni
elencate  nell'art.  184-bis  sopracitato,  secondo  una  valutazione
effettuata caso per caso e non operabile in astratto.
    Conclusivamente, l'art. 56, commi 1 e 4, operando a priori ed  in
via  generale  un'esclusione  dei  residui  vegetali  sottoposti   ad
abbruciamento  dalla  disciplina  sui  rifiuti,  contrasta   con   la
disciplina nazionale di riferimento contenuta nel d.lgs. n.  152/2006
e con la identica disciplina  della  Direttiva  2008/98/CE  e  quindi
viola l'art. 117, primo comma  e  secondo  comma,  lettera  s)  della
Costituzione.

 
                               P.Q.M.
 
    Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 65, 19, e
56, I e IV comma della legge regionale Veneto  n.  11  del  2  aprile
2014, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione  n.  36  del
giorno   3   aprile   2014,   siano   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi.
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  Ministri
del giorno 9 marzo 2012 e  la  relazione  del  Dipartimento  per  gli
Affari regionali.
        Roma, 29 maggio 2014
 
               Rosario Di Maggio, Avvocato dello Stato

 

Menu

Contenuti