Ricorso n. 38 dell'8 marzo 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2010 , n. 38
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 15 del 14-4-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Liguria, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita costituzionale dell'art. 1, comma 6, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 30 dicembre 2009, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010. F a t t o In data 30 dicembre 2009 e' stata pubblicata, sul n. 24 del Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, la legge regionale n. 63 del 28 dicembre 2009, con la quale sono state poste «Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2010». Con tale complesso di disposizioni la Regione ha inteso «rendere piu' efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi programmatici di natura economico-finanziaria» (cosi' la relazione di maggioranza al Consiglio regionale). Tuttavia, talune delle richiamate disposizioni, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccedono dalle competenze regionali e sono violative di previsioni costituzionali e illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; se ne deve pertanto procedere all'impugnazione con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1.1. - L'art. 1 della legge regionale Liguria n. 63/2009, nel porre «Disposizioni in materia di attivita' contrattuali regionali», introduce modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5. Ai fini che qui in particolare interessano, con il comma 6, dopo l'art. 27 della menzionata Legge regionale n. 5/2008, viene inserito l'art. 27-bis - Finanza di progetto -, che testualmente dispone che: «1. La Regione promuove il concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia. 2. Per le opere di cui al comma 1, i soggetti che intendano promuovere interventi realizzabili con capitale privato, quand'anche non previsti negli strumenti di programmazione, possono presentare uno studio di pre-fattibilita' finalizzato ad illustrare le linee generali dell'intervento proposto, senza alcun diritto al compenso per la prestazione eseguita o alla realizzazione dell'intervento proposto. 3. Qualora l'Amministrazione ritenga di pubblico interesse l'intervento di cui al comma 2, ha facolta' di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. 4. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale». Le norme ora richiamate incidono illegittimamente nelle competenze statali e devono essere dichiarate incostituzionali nelle parti che di seguito vengono precisati. 1.2 - La legge regionale n. 5/2008, modificata dalla norma in discorso in parte qua, e' volta a disciplinare le attivita' contrattuali regionali in conformita' a quanto previsto dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Tale normazione statale, richiamata dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 5/2008 quale disciplina integrativa delle disposizioni regionali, costituisce norma interposta recante disposizioni vincolanti per la Regione nelle materie di competenza esclusiva statale, e contiene inoltre i principi fondamentali che vincolano la potesta' normativa concorrente delle Regioni. Cosi' dispone l'art. 4 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome del d.l.gs., il quale in particolare precisa, al comma 3, che «le Regioni, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attivita' di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilita' amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture». 1.3. - Come visto, i commi 2 e 3 dell'art. 27-bis prevedono la presentazione di uno studio di pre-fattibilita' per interventi realizzabili con capitale privato, non previsti negli strumenti di programmazione. Se l'amministrazione ritenga tale proposta di pubblico interesse, ha facolta' di ricercare mediante procedura di evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo di promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. Tali previsioni contrastano con gli artt. 4 e 153, del richiamato d.lgs. n. 163/2006, il quale ultimo disciplina espressamente la Finanza di progetto, e in special modo con il suo comma 19, a mente del quale «i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonche' i soggetti di cui al comma 20 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo di studi di fattibilita', proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita' non presenti nella programmazione triennale di cui all'art. 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. Le amministrazioni sono tenute a valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilita' ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora le amministrazioni adottino gli studi di fattibilita', si applicano le disposizioni del presente articolo». Secondo la normativa statale, dunque, per gli interventi non previsti negli atti di programmazione triennale i privati possono presentare proposte a mezzo di studi di fattibilita' e l'Amministrazione e' obbligata a valutare le proposte. Il meccanismo previsto dalla legge regionale elimina l'obbligo di esame delle proposte da parte delle Amministrazioni destinatarie; inoltre introduce una nozione di studio di «pre-fattibilita'» del quale non si comprende l'esatta differenza rispetto allo studio di fattibilita'. Si incide, in tal modo, su una procedura di evidenza pubblica, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cio', in particolare, con riferimento ai commi 1 (vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario) e 2, dell'art. 117 della Carta fondamentale, in relazione alla lettera e) (tutela della concorrenza), atteso che «la nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione «non puo' che riflettere quella operante in ambito comunitario» (sentenza n. 401 del 2007)» (cosi', da ultimo, Corte Cost., sent. n. 45 del 12 febbraio 2010). Violata appare infine anche la sfera di competenza esclusiva contemplata dalle lettere l) (ordinamento civile) ed m) (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili). 1.4 - Incostituzionale appare parimenti il comma 4 dell'art. 27-bis per violazione delle medesime norme richiamate al numero che precede con riferimento ai commi 2 e 3. Come in precedenza illustrato, la disposizione che qui si censura dispone che la Giunta regionale possa adottare con proprio provvedimento linee guida in tema di finanza di progetto relativamente ad opere di interesse dell'Amministrazione regionale. Anche tale previsione incide illegittimamente nella competenza esclusiva dello Stato. Le linee guida sono infatti quelle contenute nella normativa statale, all'art. 153 del Codice sopra riportato, e relativamente alle opere di interesse dell'Amministrazione regionale le linee guida vanno adottate seguendo la normativa statale di riferimento. In forza della previsione dell'art. 4 del d.lgs. n. 163/06, negli ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni non possono prevedere disciplina diversa dal Codice, e in detti ambiti e profili lo Stato mantiene potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle Amministrazioni ed enti centrali, ma anche delle Regioni (cfr., in tal senso, Corte costituzionale n. 401/2007, che ribadisce le regole per i criteri di aggiudicazioni delle gare precisando che le Regioni non possono stabilire una disciplina diversa). Codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 431/2007), in applicazione dei medesimi principi ha anche dichiarato l'illegittimita' di due leggi regionali (la n. 12 del 2006 della Regione Campania e la n. 33 del 2006 della Regione Abruzzo), che dettavano norme sulla scelta del contraente difformi da quelle previste dallo Stato. Anche la norma in esame, pertanto, violando le disposizioni stabilite dal Codice dei contratti pubblici, contrasta con l'art. 117, comma 2 lett. e) ed l), della Costituzione, che riservano alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile, nonche' l'art. 117, comma 1 della Costituzione, il quale prevede che le Regioni esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. 2. - Le restanti disposizioni della legge regionale Liguria n. 63/2009 che qui di seguito si censurano sono inserite nel Titolo II, contenente Disposizioni diverse. Sono tuttavia unificate dalla circostanza di regolamentare diversi aspetti del rapporto di lavoro del personale regionale. 2.1. - L'art. 4, Compenso per specifiche responsabilita', testualmente prevede che «1. Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilita', previsto dall'art. 17, comma 2, lettera f) del contratto collettivo nazionale di lavoro ... puo' essere corrisposto alla generalita' dei dipendenti di categoria B e C a cui e' attribuita la responsabilita' del procedimento ai sensi della vigente normativa. 2. Nell'ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita', previste dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, e sulla base della contrattazione decentrata sono definiti i criteri e le condizioni per l'erogazione del compenso, tenendo presenti le specifiche condizioni organizzative dell'ente». Cosi' disponendo, la norma regionale si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001, che complessivamente individua le procedure da seguire in sede di contrattazione e sancisce l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. Il trattamento economico, infatti, e' una delle voci che va normata a livello di contrattazione collettiva e non con legge regionale. La norma in esame, pertanto, violando i principi contenuti nel d.lgs. n. 165/01 (norma interposta), in particolare nel Titolo III (art. 40 e ss.), contrasta con l'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile, tra i quali certamente la materia del rapporto di impiego privatizzato e dei contratti collettivi. 2.2.1. - Il successivo art. 5 della legge regionale Liguria n. 63/2009 introduce Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione, cosi' disponendo: «1. Per la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico sono banditi concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso contestualmente dei seguenti requisiti: a) almeno un anno di attivita' maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Regione Liguria; b) presenza in servizio presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge; c) titolarita' di uno dei seguenti rapporti con la Regione Liguria: contratto di somministrazione di lavoro; contratto di collaborazione coordinata e continuativa; contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In tale fattispecie non operano i divieti previsti dall'articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni». 2.2.2. - Come noto, la legislazione statale in materia di stabilizzazione e' stata di recente profondamente innovata dall'art. 17, comma 10, del d.l. n. 78/2009, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 102/2009. Secondo quanto previsto dal comma 10, «nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti». 2.2.3. - Anche nella fattispecie, la disposizione regionale che si impugna illegittimamente incide sulla competenza esclusiva statale prevedendo un regime sostanzialmente difforme rispetto a quanto previsto dalla norma interposta ora richiamata, che, facendo riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», contempla nel proprio ambito di applicazione anche le Regioni. In tal modo la previsione regionale, nella misura in cui da' autonoma regolamentazione a rapporti di lavoro subordinato, non si sottrae in primo luogo a censura per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (art. 117, comma 2, lettere l) ed m) Cost.). 2.2.4. - Va inoltre e comunque rilevato che le procedure di stabilizzazione sono previste dalla legge statale solo per dare un assetto definitivo ad originari rapporti a tempo determinato e per il personale che abbia svolto attivita' lavorativa per almeno un triennio. Diversamente disponendo, la norma regionale configura una modalita' di assunzione riservata, in contrasto con i principi di accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 97 della Costituzione e dalla costante giurisprudenza della Corte ecc.ma. 2.2.5. - Ancora, sotto ulteriore profilo, la norma in esame, nella parte in cui prevede la possibilita' di stabilizzazione del personale con contratto di somministrazione di lavoro nonche' con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contempla la possibilita' di espletare concorsi riservati a personale gia' titolare di altre forme di rapporto di lavoro flessibile escluse dalla normativa statale di riferimento (art. 1, commi 557 e 558, legge n. 296/2006; art. 3, commi 90 e 94, legge n. 244/2007; circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 5/08), che non ammette la stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato. La disposizione, quindi, contrasta anche con i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 2.2.6. - La lett. c), della norma in esame stabilisce, come visto, che per i contratti lavoro subordinato a tempo determinato non operano i divieti previsti dall'art. 3, comma 94, lett. b), ultimo periodo della legge n. 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Anche detta disposizione appare tuttavia lesiva delle prerogative statali. La norma richiamata dal Legislatore regionale per escluderne l'applicazione, contenuta nella Finanziaria 2008, nel prevedere, per quanto qui interessa, che, sentite le organizzazioni sindacali, siano predisposti dalle Amministrazioni pubbliche menzionate (tra le quali rientrano le Regioni) «piani per la progressiva stabilizzazione» del personale, espicitamente esclude da detti piani «il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle universita' e negli enti di ricerca». Tali divieti, tuttavia, non possono non operare in caso di stabilizzazione, per un evidente insanabile contrasto con i principi di eguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' della pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Con tali norme costituzionali la legge regionale n. 69/2009 si pone pertanto in insanabile contrasto. 2.2.7. - Va da ultimo osservato che la generalizzata previsione di copertura dei posti vacanti nella dotazione organica non e' in linea con gli indirizzi generali posti dallo Stato, e da intendere quali principi fondamentali, con la normativa in materia di progressivo contenimento delle spese per il personale dipendente. Da cio' consegue, pertanto, anche una violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione che contempla tra quelle di legislazione concorrente la materia del coordinamento della finanza pubblica. 2.3. - L'art.6 della legge n. 63/2009 della Regione Liguria disciplina le procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione, statuendo che le procedure «gia' bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validita' delle stesse previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40», e cioe' per tre anni. Tale previsione, che considera tanto le progressioni economiche quanto quelle di carriera, appare in contrasto con quanto previsto dal recente d.lgs. n. 150/2009. L'art. 23 - Progressioni economiche, prevede che queste ultime siano «attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione». Il successivo art. 24 - Progressioni di carriera, contempla la possibilita' di coprire i posti disponibili nella dotazione organica con il personale interno limitatamente ad una «riserva non superiore al cinquanta per cento». L'articolo che si impugna, pertanto, laddove prevede genericamente la conclusione delle procedure selettive per la progressione verticale, si pone in contrasto con la normativa statale su richiamata, violando l'art. 117, terzo comma in riferimento alla materia del coordinamento della finanza pubblica tra quelle di legislazione concorrente, nonche' in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 2.4. - L'art. 7 della legge regionale impugnata pone disposizioni sulle trasferte: «1. Per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio e' utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui puo' essere corrisposto il relativo compenso». Orbene, l'orario di lavoro, ordinario e straordinario, e' materia riservata alla contrattazione collettiva. Ne consegue un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. La norma in esame, pertanto, contrasta con l'art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 2.5. - L'art. 8 della Legge qui impugnata regolamenta il trattamento economico integrativo per il personale dipendente dalla Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso la sede di Bruxelles, al quale «e' corrisposta un'indennita' di servizio di euro tredicimila lordi annui per tredici mensilita'». Anche la disposizione non si sottrae a censure analoghe a quelle formulate ai numeri che precedono. E, invero, gli emolumenti da corrispondere al personale debbono essere espressamente stabiliti dalle disposizioni contrattuali di comparto. Ne consegue, pertanto, anche qui, un contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del d.lgs. n. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della normativa contrattuale. La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2 lett. l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi). 2.6. - Da ultimo, appare invasivo della competenza statale anche l'art. 28 della legge n. 63/2009 della Regione Liguria. Con tale norma il Legislatore regionale ha introdotto svariate modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e successive modificazioni e integrazioni. Per quanto qui interessa, il comma 10 sostituisce l'art. 5-bis della l.r. n. 38/90 - Disposizioni comuni riferite agli articoli precedenti, che oggi quindi dispone, nel testo cosi' innovato, che «1. Per le finalita' previste dall'art. 5 possono essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso di deroga ai criteri di cui agli articoli 7 e 36 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando la prevalente o esclusiva natura fiduciaria dell'incarico, si tiene conto dei seguenti criteri alternativi comprovanti la professionalita' del personale individuato per svolgere le funzioni di cui all'art. 5: a) il possesso di una particolare competenza derivante dall'aver ricoperto incarichi istituzionali pluriennali in qualita' di parlamentare, consigliere regionale, sindaco, presidente di provincia, componente degli esecutivi o dei consigli degli enti locali o circoscrizionali o altri incarichi di pari o superiore responsabilita'; b) il possesso di una particolare professionalita' maturata in incarichi di responsabilita' o di consulenza coerenti con le funzioni da svolgere, di durata almeno triennale, presso altri enti pubblici o privati, comprese le societa', le fondazioni o le associazioni; c) per le sole funzioni di Segreteria particolare, il possesso di comprovata esperienza, almeno triennale, nel settore pubblico o privato in analoghe funzioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare anche applicazione nei confronti dei dipendenti regionali o dei dipendenti di altri enti pubblici comandati presso la Regione che abbiano richiesto ed ottenuto il collocamento in aspettativa senza assegni prevista a tal fine dalla presente legge; per i dipendenti regionali i relativi periodi di attivita' prestati sono validi ai fini dell'anzianita' di servizio e della progressione di carriera. 4. Non trova applicazione l'art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attivita' contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni) e successive modificazioni e integrazioni. 5. I rapporti instaurati ai sensi del comma 1 cessano allo scadere della legislatura in cui sono stati conferiti ovvero anteriormente in caso di cessazione dalla carica del soggetto che ne ha proposto il conferimento. 6. Il personale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e all'art. 5, fatta eccezione per quello messo a disposizione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza per le loro Segreterie istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, puo' essere anche scelto: a) tra i dipendenti regionali di ruolo che a tal fine sono collocati in aspettativa senza assegni, fermo restando che i relativi periodi di attivita' prestati sono validi ai fini dell'anzianita' di servizio e della progressione di carriera; b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione Liguria, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi. 7. Per i Gruppi o gli Amministratori che si avvalgono del personale di cui al comma 6, il finanziamento previsto rispettivamente dall'art. 2, comma 1, lettera b), e dall'art. 5 e' ridotto dell'importo corrispondente al costo del personale dipendente della Regione o comandato». Risulta dunque oggi previsto che possano essere stipulati contratti a termine ed instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), anche in deroga agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e integrazioni. La normativa statale su richiamata, tuttavia, dispone espressamente che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche Amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le ordinarie procedure di reclutamento e che soltanto per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili. Cosi' disponendo, dunque, la norma regionale si pone in contrasto con i principi di eguaglianza nonche' di accesso mediante concorso ai pubblici uffici e di buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentono di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, senza tenere conto delle disposizioni e requisiti fissati dagli artt. 7 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, norma interposta ai principi posti dalla quale la Regione si deve attenere. Inoltre, la disposizione oggi impugnata viola l'art. 117, comma 2, lett. 1) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile (contratti collettivi).
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 1 comma 6, gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 28 comma 10 della legge della Regione Liguria n. 63 del 28 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 30 dicembre 2009, n. 24, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 febbraio 2010. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2010; 2) copia della legge regionale impugnata; 3) del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, addi' 25 febbraio 2010 L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli