N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 aprile 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 aprile 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 23 del 11-6-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici e' domiciliato, in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Puglia, in persona del presidente
della giunta regionale in carica per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia
31 gennaio 2003, n. 2, pubblicata nel BUR n. 13 del 4 febbraio 2003,
relativamente alla norma di cui all'art. 4, comma 3, con riferimento
all'art. 120, secondo comma, Cost.
1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Puglia ha
dettato norme per la «disciplina degli interventi di sviluppo
economico, attivita' produttive, aree industriali e aree
ecologicamente attrezzate». L'art. 4 della legge dispone che i
comuni, periodicamente, determinano «canoni, prezzi e tariffe per la
fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in un'area
industriale» (comma 1) nonche' i criteri di riparto degli oneri per
la copertura dei costi ... delle opere e degli impianti in uso comune
alle aziende insediate ...» (comma 2). Aggiunge la norma che «qualora
i comuni non adempiano alle precedenti prescrizioni, la regione
assume proprie determinazioni sostitutive» (comma 3).
2. - L'attribuzione alla regione del potere di adottare
«determinazioni sostitutive» non e' conforme al dettato
costituzionale: dispone infatti l'art. 120, secondo comma, della
Costituzione che la legge definisce le procedure atte a garantire che
«i poteri sostitutivi» siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione; si tratta dei
«poteri sostitutivi» di cui al primo comma dello stesso art. 120, di
cui il Governo e' titolare nei riguardi, tra gli altri, dei comuni,
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o
della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedano la
tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
diritti civili e sociali, prescindendosi dai confini territoriali dei
governi locali. E non c'e' dubbio che la legge, alla quale l'ultima
parte dell'art. 120 Cost. attribuisce il compito di disciplinare la
materia, sia quella statale: e' chiarissimo in proposito il richiamo
alla irrilevanza dei «confini territoriali dei governi locali», la
cui elencazione e' la stessa di quella contenuta nell'art. 114, ed e'
significativa la considerazione che il potere sostitutivo nei
riguardi di un comune attiene alla stessa possibilita' di operare
dell'ente locale e dunque riguarda le sue «funzioni fondamentali», la
cui disciplina e' di competenza esclusiva della legislazione statale
(art. 117, comma 2, lettera p, Cost.).
3. - Il contrasto con la norma costituzionale dell'art. 4, comma
3, della legge regionale impugnata risulta ancor piu' evidente ove si
consideri che manca del tutto la ricerca di una qualche forma di
collaborazione con lo Stato nella materia all'esame. In proposito,
codesta Corte Ecc.ma ha gia' avuto occasione di notare, con
riferimento alla dovuta cooperazione tra «livelli di governo», che
l'individuazione di procedure e strumenti di raccordo e di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, anche con eventuali interventi
sostitutivi nel caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni
conferite, e' costituzionalmente necessaria (Corte. Cost., sent.
n. 408/1998: fu rigettato, allora, il ricorso della Regione Puglia
che lamentava la limitazione della propria autonomia ad opera di una
legge statale che aveva previsto procedure e strumenti di raccordo,
tra l'altro, per la disciplina degli interventi sostitutivi; in
argomento vanno segnalate, prima della novella costituzionale, anche
le sentenze n. 110/2001, e n. 408/1998).
4. - Si deve in conclusione affermare che la legge regionale non
possa autonomamente attribuire il potere sostitutivo senza una previa
legge statale, in particolare quando manchi di una esplicita
disposizione transitoria che limiti temporaneamente la disciplina
regionale fino all'adozione di apposita legge statale.

P. Q. M.
Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita'
dell'art. 4, comma 3, della legge della Regione Puglia 31 gennaio
2003, n. 2.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 28 marzo 2003 insieme con la copia della legge regionale
impugnata.
Roma, addi' 2 aprile 2003
L'avvocato dello Stato: Antonio Palatiello

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