RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2009 , n. 39
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 18 giugno  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 30 del 29-7-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato  presso  i  cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; 
    Contro  la  Regione  Campania,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, per la declaratoria della illegittimita'  costituzionale  in
parte qua della legge della Regione Campania 27  marzo  2009,  n.  4,
pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 14 aprile  2009,  recante  il  titolo
«Legge elettorale». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  21  maggio  2009  (si
depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del  Ministro
proponente). 
    La legge della Regione Campania n. 4 del 2009 «Legge  elettorale»
dispone, tra altro: 
        l. agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e  4,  l'obbligo
di collegamento tra il candidato  alla  carica  di  Presidente  della
Giunta regionale e le  singole  liste  provinciali  o  coalizioni  di
liste; e,  reciprocamente,  l'obbligo  di  collegamento  delle  liste
provinciali o coalizioni di liste dei candidati consiglieri regionali
con  uno  dei  candidati  alla  carica  di  Presidente  della  Giunta
regionale; 
        2. agli articoli 6, comma 1, e 3, comma 4  ultima  parte,  un
premio di maggioranza del 60% dei seggi del Consiglio in favore delle
liste collegate al, o in coalizione con, candidato proclamato  eletto
alla carica di Presidente della Giunta regionale; 
        3.  all'articolo  4,  comma  3,  l'obbligo,   nel   caso   di
indicazione  di  due  preferenze  per  l'elezione  alla   carica   di
Consigliere regionale, di indicarle di sesso diverso. 
    Queste disposizioni appaiono  contrastare,  rispettivamente,  con
l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1  del  1999;  ancora  con
questa medesima norma costituzionale; con gli articoli  3,  48  e  51
della Costituzione. 
    Gli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge Regione
Campania n. 4 del 2009 dispongono rispettivamente: «La  presentazione
della candidatura  e'  accompagnata,  a  pena  di  esclusione,  dalla
dichiarazione, resa dal candidato, di  collegamento  con  le  singole
liste provinciali che fanno parte del gruppo di liste ovvero  di  una
coalizione  di  liste.  Tale  dichiarazione  e'  efficace   solo   se
corrisponde  ad  analoga  e  convergente   dichiarazione   resa   dai
presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo  o
che partecipano alla coalizione di liste con cui  il  candidato  alla
carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento»; «La
presentazione  delle  liste  provinciali   dei   candidati   di   cui
all'articolo 9 della legge n. 108/1968  deve,  a  pena  di  nullita',
essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con  uno  dei
candidati alla carica di  Presidente  della  Giunta  regionale;  tale
dichiarazione  e'  efficace   solo   se   convergente   con   analoga
dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione  della
sua  candidatura  ...»;  «Le  liste  provinciali   recanti   identico
contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni  provinciali  sono
ammesse solo se  collegate  al  medesimo  candidato  alla  carica  di
Presidente  della  Giunta  regionale  ...»;  «Piu'  gruppi  di  liste
provinciali  che  indicano  il  medesimo  candidato  Presidente  sono
riuniti in una coalizione di liste ...». 
    L'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1  del  1999
dispone: «Fino alla data di  entrata  in  vigore  dei  nuovi  statuti
regionali e delle nuove leggi elettorali ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo 122 della Costituzione l'elezione del Presidente  della
Giunta regionale ... si effettua  con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia  di  elezione  dei
Consigli regionali.  Sono  candidati  alla  Presidenza  della  Giunta
regionale i capilista delle liste regionali ...». 
    La  Regione  Campania  ha  approvato  il  nuovo  statuto,  ma   -
quantomeno alla data di entrata in vigore della legge regionale  oggi
impugnata - esso non risultava promulgato e, quindi, non era  entrato
in vigore. 
    Conseguentemente, la regione non poteva emanare norme  elettorali
configgenti con il riportato articolo 5 della legge costituzionale n.
1 del 1999. 
    Invero, come statuito da codesta ecc.ma Corte nella  sentenza  n.
196 del 2003, le regioni, prima  dell'entrata  in  vigore  dei  nuovi
statuti, possono «modificare, in aspetti di dettaglio, la  disciplina
delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e'  direttamente  o
indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del
1999». 
    La disciplina elettorale dettata dalla Regione  Campania  prevede
che il Presidente della Giunta Regionale  sia  collegato  a  liste  o
coalizioni di liste provinciali; laddove il citato articolo 5 prevede
che candidati alla Presidenza della Giunta siano  i  capilista  delle
liste regionali. 
    Appare evidente il vulnus alla  disposizione  costituzionale,  in
quanto essa prevede un diverso sistema elettorale che la  regione  e'
tenuta a osservare fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. 
    Pertanto, appaiono incostituzionali gli articoli 2, comma 2, e 3,
commi 1, 3 e 4, della legge Regione Campania n. 4 del 2009. 
    L'articolo 6, comma 1, dispone: «Le liste collegate al  candidato
proclamato eletto alla carica di Presidente  della  Giunta  regionale
ottengono almeno il  sessanta  per  cento  dei  seggi  del  Consiglio
attribuiti alle singole liste».  Analoga  disposizione  e'  contenuta
nell'articolo 3, comma 4 ultima parte,  relativamente  ai  gruppi  di
liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto. 
    Anche  queste  due  disposizioni  appaiono   in   contrasto   con
l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. 
    Nuovamente, le disposizioni in  esame  introducono  modificazioni
alla legge elettorale statale, espressamente richiamata dal  ripetuto
articolo 5, prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto. 
    E non trattasi, certamente, di aspetti di dettaglio,  trattandosi
della composizione del Consiglio con incidenza sui  meccanismi  delle
maggioranze. 
    Invero, le due disposizioni fissano un premio di maggioranza  del
60%, laddove la legge statale 21 dicembre 2009, n. 270, determina  il
premio di maggioranza in 340 seggi  (esclusi  i  12  attribuiti  alle
liste estere) alla Camera dei deputati e nel 55% dei seggi  assegnati
a ciascuna regione. 
    Pertanto, appaiono incostituzionali gli articoli 6, comma 1, e 3,
comma 4 ultima parte, della legge Regione Campania n. 4 del 2009. 
    L'articolo 4, comma 3, dispone: «L'elettore  puo'  esprimere  ...
uno o due  voti  di  preferenza.  Nel  caso  di  espressione  di  due
preferenze, una deve riguardare un candidato  di  genere  maschile  e
l'altra un candidato di genere femminile  della  stessa  lista,  pena
l'annullamento della seconda preferenza». 
    La disposizione,  presumibilmente  ispirata  alla  idea  politica
delle «quote rosa», si  risolve  o  puo'  risolversi  invece  in  una
evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo. 
    Sotto  il  primo   profilo,   appare   evidente   la   violazione
dell'articolo 3 della Costituzione,  introducendosi  una  limitazione
disuguagliante nell'espressione del voto per la seconda preferenza. 
    Nel senso che, dovendo la seconda preferenza appartenere a genere
diverso  dalla  prima,  si  distingue  per   sesso   questa   seconda
preferenza, rendendo, al momento della sua manifestazione,  disuguale
il  sesso  della  prima  preferenza  perche'  non  esprimibile,  pena
l'annullamento. 
    Quindi, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso  sono
discriminati e resi disuguali nel momento in cui  l'elettore  esprime
la seconda preferenza. La medesima regola e' confermata dall'articolo
51, primo comma, della Costituzione  a  tenore  del  quale  «tutti  i
cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono  accedere  agli  uffici
pubblici e  alle  cariche  elettive  in  condizioni  di  eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge». 
    Laddove,  come  detto,  la   disposizione   regionale   impugnata
introduce un limite di accesso,  legato  al  sesso,  per  la  seconda
preferenza e, cosi', un'impropria ragione di ineleggibilita'. 
    Sotto il secondo profilo dell'elettorato  attivo,  l'articolo  48
della Costituzione stabilisce che «il voto e'  personale  ed  eguale,
libero e  segreto»  e  che  «il  diritto  di  voto  non  puo'  essere
limitato». 
    La limitazione di genere per la seconda preferenza rende il  voto
non libero e limitato. 
    Pertanto, appare incostituzionale l'articolo 4,  comma  3,  della
legge Regione Campania n. 4 del 2009. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
degli articoli 2, comma 2; 3, commi 1, 3 e 4; 6, comma 1; 4, comma  3
della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4. 
         Roma, addi' 9 giugno 2009. 
                 L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica 

        
      

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