Ricorso n. 39 del 18 giugno 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2009 , n. 39
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 30 del 29-7-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 14 aprile 2009, recante il titolo «Legge elettorale». La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 maggio 2009 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente). La legge della Regione Campania n. 4 del 2009 «Legge elettorale» dispone, tra altro: l. agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, l'obbligo di collegamento tra il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e le singole liste provinciali o coalizioni di liste; e, reciprocamente, l'obbligo di collegamento delle liste provinciali o coalizioni di liste dei candidati consiglieri regionali con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; 2. agli articoli 6, comma 1, e 3, comma 4 ultima parte, un premio di maggioranza del 60% dei seggi del Consiglio in favore delle liste collegate al, o in coalizione con, candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale; 3. all'articolo 4, comma 3, l'obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l'elezione alla carica di Consigliere regionale, di indicarle di sesso diverso. Queste disposizioni appaiono contrastare, rispettivamente, con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999; ancora con questa medesima norma costituzionale; con gli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione. Gli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge Regione Campania n. 4 del 2009 dispongono rispettivamente: «La presentazione della candidatura e' accompagnata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione, resa dal candidato, di collegamento con le singole liste provinciali che fanno parte del gruppo di liste ovvero di una coalizione di liste. Tale dichiarazione e' efficace solo se corrisponde ad analoga e convergente dichiarazione resa dai presentatori delle singole liste provinciali che formano il gruppo o che partecipano alla coalizione di liste con cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta ha dichiarato il collegamento»; «La presentazione delle liste provinciali dei candidati di cui all'articolo 9 della legge n. 108/1968 deve, a pena di nullita', essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale; tale dichiarazione e' efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato Presidente alla presentazione della sua candidatura ...»; «Le liste provinciali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni provinciali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ...»; «Piu' gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente sono riuniti in una coalizione di liste ...». L'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999 dispone: «Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione l'elezione del Presidente della Giunta regionale ... si effettua con le modalita' previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali ...». La Regione Campania ha approvato il nuovo statuto, ma - quantomeno alla data di entrata in vigore della legge regionale oggi impugnata - esso non risultava promulgato e, quindi, non era entrato in vigore. Conseguentemente, la regione non poteva emanare norme elettorali configgenti con il riportato articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Invero, come statuito da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 196 del 2003, le regioni, prima dell'entrata in vigore dei nuovi statuti, possono «modificare, in aspetti di dettaglio, la disciplina delle leggi statali vigenti, per tutto quanto non e' direttamente o indirettamente implicato dal citato art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999». La disciplina elettorale dettata dalla Regione Campania prevede che il Presidente della Giunta Regionale sia collegato a liste o coalizioni di liste provinciali; laddove il citato articolo 5 prevede che candidati alla Presidenza della Giunta siano i capilista delle liste regionali. Appare evidente il vulnus alla disposizione costituzionale, in quanto essa prevede un diverso sistema elettorale che la regione e' tenuta a osservare fino all'entrata in vigore del nuovo statuto. Pertanto, appaiono incostituzionali gli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1, 3 e 4, della legge Regione Campania n. 4 del 2009. L'articolo 6, comma 1, dispone: «Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste». Analoga disposizione e' contenuta nell'articolo 3, comma 4 ultima parte, relativamente ai gruppi di liste appartenenti alla coalizione del Presidente eletto. Anche queste due disposizioni appaiono in contrasto con l'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Nuovamente, le disposizioni in esame introducono modificazioni alla legge elettorale statale, espressamente richiamata dal ripetuto articolo 5, prima dell'entrata in vigore del nuovo statuto. E non trattasi, certamente, di aspetti di dettaglio, trattandosi della composizione del Consiglio con incidenza sui meccanismi delle maggioranze. Invero, le due disposizioni fissano un premio di maggioranza del 60%, laddove la legge statale 21 dicembre 2009, n. 270, determina il premio di maggioranza in 340 seggi (esclusi i 12 attribuiti alle liste estere) alla Camera dei deputati e nel 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione. Pertanto, appaiono incostituzionali gli articoli 6, comma 1, e 3, comma 4 ultima parte, della legge Regione Campania n. 4 del 2009. L'articolo 4, comma 3, dispone: «L'elettore puo' esprimere ... uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza». La disposizione, presumibilmente ispirata alla idea politica delle «quote rosa», si risolve o puo' risolversi invece in una evidente menomazione dell'elettorato passivo e di quello attivo. Sotto il primo profilo, appare evidente la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, introducendosi una limitazione disuguagliante nell'espressione del voto per la seconda preferenza. Nel senso che, dovendo la seconda preferenza appartenere a genere diverso dalla prima, si distingue per sesso questa seconda preferenza, rendendo, al momento della sua manifestazione, disuguale il sesso della prima preferenza perche' non esprimibile, pena l'annullamento. Quindi, i candidati appartenenti al medesimo genere o sesso sono discriminati e resi disuguali nel momento in cui l'elettore esprime la seconda preferenza. La medesima regola e' confermata dall'articolo 51, primo comma, della Costituzione a tenore del quale «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Laddove, come detto, la disposizione regionale impugnata introduce un limite di accesso, legato al sesso, per la seconda preferenza e, cosi', un'impropria ragione di ineleggibilita'. Sotto il secondo profilo dell'elettorato attivo, l'articolo 48 della Costituzione stabilisce che «il voto e' personale ed eguale, libero e segreto» e che «il diritto di voto non puo' essere limitato». La limitazione di genere per la seconda preferenza rende il voto non libero e limitato. Pertanto, appare incostituzionale l'articolo 4, comma 3, della legge Regione Campania n. 4 del 2009.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 2, comma 2; 3, commi 1, 3 e 4; 6, comma 1; 4, comma 3 della legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4. Roma, addi' 9 giugno 2009. L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica