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N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 37 del 3-9-2008)
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Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona
del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;
Contro la Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta
regionale in carica, intimata;
Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2
della legge della Regione Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, recante
«Legge finanziaria per l'anno 2008, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del
23 maggio 2008», per violazione degli artt. 3; 117, secondo comma,
lett. e), e 119, secondo comma, Cost., in virtu' della deliberazione
adottata dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 31, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella riunione del 4 luglio
2008.
F a t t o
La Regione Piemonte ha emanato la l.r. del 23 maggio 2008, n. 12,
recante «Legge finanziaria per l'anno 2008», pubblicata in pari data
sul B.U.R. n. 21. L'art. 2 di tale legge, rubricato «Base imponibile
per il calcolo dell'IRAP», dispone che "ai fini della determinazione
della base imponibile per il calcolo dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP), sono esclusi i contributi regionali
erogati nell'ambito del piano casa regionale "10.000 alloggi per il
2012" approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238
del 20 dicembre 2006».
In conformita' con la deliberazione adottata dal Consiglio dei
ministri nella riunione del 4 luglio 2008, con il presente ricorso il
Presidente del Consiglio dei ministri promuove questione di
legittimita' costituzionale della predetta disposizione, in quanto
eccede le competenze della regione e si pone in contrasto con gli
artt. 3, 117, secondo comma, lett. e) e 119, secondo comma, Cost.,
per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
La norma censurata dispone l'esclusione dei contributi regionali
erogati nell'ambito del piano casa regionale «10.000 alloggi per il
2012» dalla base imponibile per la determinazione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (I.R.A.P.), istituita e
disciplinata dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modifiche ed integrazioni. In tal modo, la norma regionale modifica
la disciplina sostanziale del tributo, perche' introduce una nuova
ipotesi di deduzione, al di la' ed al di fuori di quelle
tassativamente previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 della legge
statale istitutiva ed in mancanza di qualunque disposizione che
preveda una qualsiasi facolta' di intervento del legislatore
regionale per una diversa determinazione della base imponibile.
In tal modo, sono manifestamente violati i limiti della competenza
legislativa regionale.
Come ripetutamente affermato da codesta ecc.ma Corte
costituzionale in precedenti occasioni, devono considerarsi «tributi
propri» delle regioni i soli tributi autonomamente da esse istituiti
con leggi proprie, e non pure quelli che - pur essendo devoluti a
loro favore - siano istituiti e disciplinati con legge dello Stato
(in tal senso, in via generale, Corte cost., 26 gennaio 2004, n. 37;
Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 29).
In base a tale presupposto ed alla stregua dei criteri di
coordinamento stabiliti dall'art. 119, secondo comma, Cost., deve
ritenersi preclusa in via generale alle regioni la possibilita' di
incidere sulla disciplina sostanziale di queste ultime imposte, fatte
salve le sole determinazioni che la legge statale espressamente
attribuisca a quella regionale. In mancanza di deroghe espresse,
dunque, la disciplina dei tributi statali rientra nella potesta'
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lett. e), Cost. (cfr., ex pluribus, Corte cost., 21 dicembre
2007, n. 451; Corte cost., 14 dicembre 2006, nn. 412 e 413; Corte
cost., 23 dicembre 2005, n. 455).
Questi principi sono stati ripetutamente affermati, in analoghe
controversie, con specifico riferimento all'I.R.A.P. Codesta ecc.ma
Corte ha infatti piu' volte statuito che «l'istituzione dell'I.R.A.P.
con legge statale e l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario,
destinatarie del tributo, di competenze di carattere solo attuativo,
rendono palese che l'imposta non puo' considerarsi un "tributo
proprio della regione", nel senso in cui oggi tale espressione e'
adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., dovendosi intendere il
riferimento della norma ai soli tributi istituiti dalla regione con
legge propria» (Corte cost., 14 dicembre 2004, n. 381); con la
conseguenza che devono ritenersi incostituzionali, perche' invasive
della competenza esclusiva dello Stato in materia, le norme di leggi
regionali che contengano disposizioni di carattere sostanziale
inerenti a tale imposta (cfr. Corte cost., n. 155 del 2006, Corte
cost., n. 431 e n. 241 del 2004; Corte cost., nn. 296 e 297 del
2003).
La norma censurata finisce anche per violare il principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' -
derogando ai criteri generali di determinazione della base
imponibile, individuato dall'art. 5 della legge statale in misura
pari al valore della produzione netta derivante dall'attivita'
esercitata nel territorio della regione, con le sole deduzioni
espressamente previste dagli artt. 11, 11-bis e 12 del citato d.lgs.
n. 446 del 1997 - introduce un ingiustificato privilegio a favore dei
cittadini della Regione Piemonte che fruiscano del contributo erogato
nell'ambito del piano casa regionale.
P. Q. M.
Confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso,
dichiarare l'incostituzionalita' dell'impugnato art. 2 della l.r.
Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12, recante "legge finanziaria per
l'anno 2008", per contrasto con gli artt. 3, 117, secondo comma,
lett. e) e 119, secondo comma, Cost.».
Unitamente al presente ricorso, saranno depositati:
a) copia della l.r. Piemonte del 23 maggio 2008, n. 12,
pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 23 maggio 2008, recante: «Legge
finanziaria per l'anno 2008»;
b) estratto della delibera di impugnazione adottata dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 4 luglio 2008.
Roma, addi' 19 luglio 2008
L'Avvocato dello Stato: Alessandro De Stefano
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