Ricorso n. 39 del 5 maggio 2011 (Regione Basilicata)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 maggio 2011 (della Regione Basilicata).
(GU n. 23 del 1.6.2011)
Ricorso della Regione Basilicata (C.F. ...), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dr. Vito De Filippo, rappresentata e difesa, in virtu' di mandato a margine del presente atto, dagli avv.ti Maurizio Roberto Brancati e Antonio Pasquale Golia, domiciliata in Roma presso l'Ufficio di
Rappresentanza dell'Ente, alla Via Nizza n. 56;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi n. 12;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2-quater della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie», pubblicata sul supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011 n. 47, limitatamente all'introduzione dei commi 5-quater e 5-quinquies all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
La novella impugnata prescrive testualmente:
2-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
5-quinquies. Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter.
Con questa disciplina si autorizza il Presidente della Regione interessata da calamita' naturali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza, nel caso in cui il bilancio della Regione sia insufficiente a coprire le relative spese, a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, delle imposizioni tributarie attribuite alla regione, nonche' ad elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 398/1990, fino ad un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita (l'art. 17 citato, infatti, ha autorizzato le regioni a statuto ordinario ad istituire, con proprie leggi, un'imposta
regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni).
Nel caso in cui le misure adottate dovessero risultare insufficienti, recita l'introdotto comma 5-quinquies, e' prevista la possibilita' per la Regione di accedere al Fondo per la protezione civile.
Tale possibilita', essendo riconosciuta in via generale in tutti gli altri casi di eventi previsti dal precedente comma 5-quater ritenuti di rilevanza nazionale, determina un'ingiustificata discriminazione tra regioni indotta dalla previa qualificazione di un evento calamitoso come di rilevanza nazionale o meno.
Infatti le regioni che vengono interessate da eventi calamitosi rispetto ai quali manca quell'apprezzamento di fenomeno avente rilevanza nazionale sono previamente obbligate ad incrementi tributari prima di poter accedere al Fondo nazionale di protezione civile e ricevere, conseguentemente, la dovuta solidarieta' nazionale
che sta alla base della funzione demandata al predetto Fondo nazionale.
Premessa
L'Italia e' un paese ad elevato rischio di catastrofi naturali.
Grazie ad una consapevolezza maturata negli anni nell'opinione pubblica e nelle istituzioni si e' pervenuti ad una serie di interventi legislativi attraverso cui e' stato delineato un sistema di protezione civile all'avanguardia mondiale.
La legge 24 febbraio 1992 n. 225 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri o su delega al Ministro dell'interno la responsabilita' del coordinamento nel campo della protezione civile, delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici nazionali nonche' di ogni altra organizzazione pubblica e privata presente sul territorio (ivi comprese le societa' erogatrici di servizi di pubblico interesse).
Le attivita' di protezione civile individuate dall'art. 5 di essa legge possono in linea di massima riassumersi in due grandi blocchi uno dei quali comprende i momenti pre-emergenza che attengono alla previsione ed alla prevenzione dei fenomeni calamitosi, l'altro che comprende tutte le attivita' svolte in occasione delle catastrofi.
Ricorre poi il momento della ricostruzione dei territori colpiti da calamita' che ha caratteristiche del tutto particolari e che non e' dalla legge attribuito specificamente ad un soggetto istituzionale (sinora si e' provveduto con norme ad hoc).
Nell'attivita' di sviluppo della previsione e prevenzione il Consiglio dei Ministri approva gli indirizzi generali per la predisposizione dei programmi nazionali di previsione e prevenzione dei vari tipi di maggior rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani nazionali di emergenza.
La redazione dei piani e' affidata al Dipartimento della Protezione Civile (direttamente dipendente dalla Presidenza del Consiglio) che si serve, in qualita' di organo consultivo, della Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dai grandi
rischi.
Anche le Regioni e gli enti locali sono coinvolte in questo processo di programmazione e pianificazione.
Le Regioni, in particolare, sulla scorta delle indicazioni dei programmi nazionali traggono criteri per predisporre propri programmi di previsione e prevenzione.
Il meccanismo di intervento delle istituzioni nazionali in occasione di pubbliche calamita' e' regolato dall'art. 2 di essa legge n. 225/1992 con riferimento all'estensione territoriale interessata ed alla circostanza che per affrontare l'emergenza debbono essere utilizzati mezzi e poteri ordinari o straordinari.
Nell'ipotesi che l'evento riguardi il solo territorio comunale e possa essere affrontato con i mezzi a propria disposizione, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei soccorsi.
Qualora la calamita' interessi un territorio piu' ampio del Comune e' il Prefetto ad assumere la direzione unitaria delle operazioni.
Se l'evento influenza ambiti eccedenti il territorio di una o piu' province o che abbia un'intensita' tale da dover essere fronteggiato con mezzi e poteri straordinari (art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 225/1992) viene proclamato lo stato di emergenza e convocato (solitamente presso il Dipartimento della Protezione Civile) il Comitato operativo della protezione civile che assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza a livello nazionale.
Il finanziamento degli interventi di protezione civile e' assicurato principalmente dal ricorso al Fondo nazionale per la protezione civile istituito per la prima volta dall'art. 2 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 (convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 547).
Con l'entrata in vigore delle disposizioni impugnate e' stata pero' disposta la compartecipazione delle regioni e popolazioni interessate alla copertura dei danni in seguito alla dichiarazione di stato di emergenza.
Ragioni a fondamento del ricorso
Violazione degli artt. 1, 3, 118 e 119 della Costituzione.
Il nuovo comma 5-quater dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 prevede la modalita' per finanziare gli interventi necessari a seguito di eventi che richiedono di essere fronteggiati con mezzi straordinari a carico del bilancio della Regione interessata.
Il nuovo comma 5-quinquies, a sua volta, prevede la possibilita' di utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile (anche, se necessario, con ricorso al Fondo per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge n. 196/2009) da reintegrare obbligatoriamente attraverso aumenti delle aliquote nazionali delle accise sulla benzina e sul gasolio.
Il ricorso al fondo nazionale e' quindi previsto in due ipotesi:la prima, ove si manifestino insufficienti i mezzi di cui puo' disporre il bilancio della Regione interessata e solo dopo l'utilizzo degli incrementi tributari consentiti alla Regione stessa; la seconda, introdotta da un «ovvero», in tutti gli altri casi di eventi
«straordinari» di rilevanza nazionale.
Il ricorso ad esso fondo, quindi, non e' invariabilmente condizionato alla evenienza della insufficienza dei finanziamenti regionali.
La disciplina introdotta dalla legge impugnata espressamente prevede che questa e' solo una delle due ipotesi che lo rendono possibile essendo l'altra ipotesi quello di un evento di rilevanza nazionale.
Orbene nulla e' detto circa i criteri che dovrebbero consentire di qualificare come di «rilevanza nazionale» un certo evento calamitoso. Certamente non soccorre il criterio territoriale dell'estensione ultraregionale del fenomeno perche' gia' ignorato dall'art. 2 lett. c) della legge ove si tratta unicamente di calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Pertanto la qualificazione non puo' che derivare da un apprezzamento politico che faccia ritenere l'evento di importanza tale da meritare un intervento di solidarieta' da parte dell'intera comunita' nazionale (con finanziamento a carico del bilancio
statale).
Siffatto apprezzamento, con ogni probabilita', dovra' essere compiuto dal Consiglio dei Ministri in sede di deliberazione dello stato di emergenza, tenendo conto della durata, della estensione territoriale, nonche' della qualita' e della natura degli eventi (elementi questi cui si riferisce espressamente l'art. 5, comma 1,
della legge).
Questa interpretazione non e' solo la piu' aderente alla lettera della norma, ma appare anche quella piu' ragionevole e conforme alla ratio della novella legislativa.
Infatti l'assunzione di oneri da parte del bilancio dello Stato, mediante il ricorso al Fondo nazionale di protezione civile, ed eventualmente mediante l'incremento di aliquote tributarie di pertinenza statale, dovrebbe essere finalizzato a far partecipare la comunita' nazionale, in funzione di solidarieta', all'onere economico di interventi che, pur riguardando il limitato territorio di una o anche piu' regioni, traggono origine da eventi ritenuti d'interesse comune a tutta la nazione.
Una differente interpretazione che condizionasse rigidamente l'intervento statale al completo utilizzo da parte della Regione o delle Regioni interessate della potesta' tributaria loro riconosciuta, finirebbe con il negare la «rilevanza nazionale» dell'evento, riducendo la giustificazione dell'intervento nazionale ad una mera funzione «suppletiva» delle finanze regionali, del tutto indipendentemente dalla natura e dalla qualita' degli eventi straordinari.
E' evidente, peraltro, che l'interpretazione qui ritenuta la sola possibile di fatto discrimina le regioni e le collettivita' di cui esse sono rappresentative. L'unicita' stessa della nazione ed i valori portanti di essa (quali il senso di appartenenza, la coesione e la solidarieta' sociale) certamente non trae giovamento da una previsione siffatta in quanto non potranno mai determinarsi eventi oggettivamente di «rilevanza nazionale» tali da meritare la solidarieta' dell'intera popolazione italiana ma eventi che riceveranno una qualificazione di tal genere e in via residuale tutti gli altri. Quanto sopra con pesanti ricadute: se l'evento e' inteso di «rilevanza nazionale» gli interventi di protezione civile saranno interamente a carico dello stato mentre se l'evento non riceve tale qualificazione i costi graveranno per la maggior parte proprio su quelle popolazioni che l'evento stesso hanno subito.
Sara' infatti possibile attingere dal Fondo nazionale solo dopo aver fatto pagare, in termini di incrementi tributari, il costo degli interventi alle popolazioni stanziali e ferma restando l'insufficienza dei mezzi di cui potra' comunque disporre il bilancio della Regione o delle regioni interessate.
Oltre alla violazione degli artt. 1 e 3 della Costituzione si appalesa anche la violazione degli artt. 118 e 119 Cost.
La salvaguardia dello scopo di assicurare l'esercizio unitario della funzione di protezione civile, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza e' elusa.
Non si puo' dire rispettato il dettato costituzionale in presenza di una disciplina che scarica solo su di una parte istituzionale il peso economico di azioni volte a fronteggiare emergenze naturali assolutamente di forza maggiore ed acclarati quali eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 225/1992.
L'autonomia finanziaria, per converso, viene lesa dalla costrizione a promuovere l'aumento del gettito tributario pena l'impossibilita' di poter avanzare la richiesta di accesso al fondo nazionale.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 2-quater della legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie», pubblicata sul supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2011, n. 47, limitatamente all'introduzione dei commi 5-quater e 5-quinquies all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Potenza-Roma, addi' 22 aprile 2011
Gli avvocati: Brancati - Golia