Ricorso n. 39 del 9 marzo 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 marzo 2010 , n. 39
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 9 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 15 del 14-4-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia, contro la Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 pubblicata nel B.U.R. n. 1 suppl. del 4 gennaio 2010 recante «Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto 3 aprile 2006, n. 152». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 1° marzo 2010 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del Ministro proponente). La legge regionale, che detta norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti, presenta i seguenti aspetti di illegittimita' costituzionale. 1. - La norma contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera f), attribuendo alla regione la competenza all'emanazione di linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, afferma che «la Regione regolamenta gli ambiti di attivita' soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». La Corte costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 249/2009 ha affermato che «la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, anche se interferisce con altri interessi e competenze» e tale disciplina, pertanto, rientra «in una materia che, per la molteplicita' dei settori di intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali»; in tale contesto la norma regionale, prevedendo che la Regione, seppure fino all'adozione degli indirizzi nazionali, regolamenti ambiti riservati allo Stato, eccede dalle competenze regionali risultando invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, come messo in luce dalla Corte costituzionale nella citata sentenza «il carattere trasversale della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la possibilita' delle Regioni di provvedere attraverso la propria legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio». Le norme regionali, cosi' come prefigurate dalla disposizione impugnata, alterano inevitabilmente, in una rincorsa temporale priva di ragionevolezza, il quadro omogeneo comunque derivante dalla legislazione nazionale. 2. - La norma contenuta nell'art. 6, comma 4 afferma: «in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti gia' affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale, sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs., n. 152/2006, le Autorita' d'Ambito, in deroga all'unicita' della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validita' della durata delle concessioni degli impianti affidati e, comunque, per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione, la successiva gara e' effettuata garantendo la gestione unitaria del servizio integrato.» Tale norma e' in contrasto con la vigente normativa in materia di rifiuti. La disciplina relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, intesa come insieme di attivita' tese alla realizzazione e alla gestione degli impianti, la cui durata e' prevista per un periodo non inferiore a quindici anni, e' disciplinata dall'articolo 202 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». Secondo tale articolo, l'Autorita' d'Ambito, che rappresenta gli Enti locali ricadenti in ciascun ambito territoriale, affida il predetto servizio mediante gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 113, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», sulla base del principio della unicita' della gestione affermato dall'art. 200, comma 1, lettera a) del medesimo d.lgs n. 152/2006. La Corte costituzionale, peraltro, con la recente sentenza n. 307/2009, seppure in materia di servizi idrici integrati, ha affermato il principio del superamento della frammentazione verticale delle gestioni, che appare applicabile, da una lettura attenta delle norme statali vigenti, anche alla fattispecie in esame. Pertanto, la norma regionale, che dispone una deroga all'unicita' del servizio sopra descritta, prevedendo una sorta di scissione con riguardo agli affidamenti relativi ai servizi di raccolta, trasporto e igiene urbana rispetto alle concessioni di costruzione e gestione degli impianti affidate dal Commissario straordinario, ai sensi della normativa antecedente al d.lgs. n. 152/2006, si presenta illegittima in quanto la normativa vigente in materia di rifiuti, che mira proprio ad evitare le frammentazioni nella gestione del servizio, attiene alla esclusiva competenza statale. Ne' potrebbe ritenersi che la suddetta previsione regionale possa ricadere sotto la disciplina dell'art. 204 del d.lgs. n. 152/2006 che riguarda le gestioni esistenti dei servizi inerenti il ciclo dei rifiuti. Tale articolo, infatti, stabilisce che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del decreto stesso, continuano a gestirlo fino all'istituzione e organizzazione del servizio stesso da parte delle Autorita' d'Ambito. Pertanto la norma ha posto un termine finale oltre il quale le gestioni esistenti, ancorche' affidate per una durata maggiore, debbano cessare, anche anticipatamente, al momento dell'istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorita' d'Ambito. La norma regionale, quindi viola l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che riconosce allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' degli articoli 3, comma 1, lett. f) e 6, comma 4, della legge regionale della Puglia n. 36 del 31 dicembre 2009, con consequenziali statuizioni. Roma, addi' 2 marzo 2010 L'Avvocato dello Stato: Fiengo