RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 Marzo 2004 - 11 Marzo 2004 , n. 39
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU ed. str. del 3-6-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore
rappresentato dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici
della quale domicilia per legge;

Contro: Regione Umbria, in persona del presidente della giunta
regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale degli articoli 5, commi 2, 3 e 5, e 21, nella parte in
cui introduce l'art. 18-ter (Valorizzazione di materiali
assimilabili) nella legge regionale Umbria 2/2000, della l.r. Umbria
29 dicembre 2003, n. 26 recante «ulteriori modificazioni, nonche'
integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, norme per
la disciplina dell'attivita' di cava e per il ritmo di materiali
provenienti da demolizioni».
1. - La l.r. Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, recante «Ulteriori
modificazioni, nonche' integrazioni, della legge regionale 3 gennaio
2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il
riuso di materiali provenienti da demolizioni» disciplina materia che
si sovrappone in parte alla legge 6 dicembre 1992, n. 394 che titola
«Legge quadro sulle aree protette».
L'art. 1 della legge quadro dispone che «1. La presente legge, in
attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto
degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di
garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale del Paese (....)». Le norme
contenute nella legge quadro sulle aree protette costituiscono dunque
parametro per valutare la legittimita' costituzionale delle norme che
le Regioni, nella propria competenza legislativa, adottano in
materia.
E cio', in quanto la legge quadro si colloca nell'ambito della
tutela dell'ambiente, che e' valore costituzionale, e le norme della
medesima sono standards di tutela uniformi a valere sull'intero
territorio nazionale anche ove incidenti sulle competenze legislative
regionali ex art. 117 Cost. (nel testo novellato), che nel loro
esercizio debbono ad essi uniformarsi.
2. - L'art. 5 della l.r. Umbria n. 26/2003 disciplina le «aree di
cava» (comma 1), disponendo che e' comunque vietata l'apertura di
nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno, tra gli
altri ambiti o vincoli ostativi, dei «parchi nazionali e regionali,
comprese le aree contigue» (comma 2). Al comma 3, peraltro, dispone
«all'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti
interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e
di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come
definiti e nei soli casi previsti dal PRAE». L'eccezione e'
puntualizzata al comma 5 «Per gli interventi ricadenti all'interno
degli ambiti di cui alla lettera g) («parchi nazionali e regionali,
comprese le aree contigue») del comma 2, nella Conferenza di cui al
comma 7 dell'art. 5-bis, la giunta regionale esprime parere
vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di
ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di
pietre ornamentali in corso di attivita' alla data di entrata in
vigore della presente legge».
La previsione normativa viola l'art. 11, comma 3, lettera b),
della legge quadro sulle aree protette (394/1991), che tra le
attivita' e le opere che sono vietate all'interno del parco, in
quanto si ritiene che compromettono la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora
e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, indica « l'apertura e
l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche'
l'asportazione di minerali»; nonche' l'art. 22, comma 1, lettera d),
che indica tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree
naturali protette regionali la «adozione, secondo criteri stabiliti
con legge regionale in conformita' ai principi di cui all'art. 11, di
regolamenti delle aree protette».
La norma regionale, invero, nella lettera e nello spirito
antepone gli interessi puramente economici di sfruttamento del
territorio alla tutela dell'ambiente, e quindi viola l'art. 117,
comma 2, lettera s) Cost.
L'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., esprime una esigenza
unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello
regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.
La valutazione della compromissione dell'equilibrio ambientale
nella fattispecie in esame e' stata compiuta dal legislatore
nazionale, e rientrava nella sua competenza, con la emanazione della
legge quadro sulle aree protette, che puo' essere qualificata come
norma interposta.
3. - L'art. 21 della l.r. Umbria n. 26/2003, introduce l'art.
18-ter nella l.r. n. 2/2003, il cui comma 1 dispone che «I materiali
provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private,
assimilabili per qualita' ai materiali di cui all'art. 2, comma 1
(materiali di cava) e non impiegati nella realizzazione delle opere
stesse, sono ceduti a titolo gratuito al comune competente per
territorio, qualora sulla base delle previsioni progettuali, eccedano
la quantita' di ventimila metri cubi totali».
La norma, se letta in combinato disposto del comma 2 («Il comune
utilizza, direttamente o indirettamente i materiali di cui al comma 1
per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 12, ovvero dispone per
il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima
lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel
territorio regionale») concretizza una ipotesi di espropriazione de
iure senza indennizzo e per una finalita' puramente lucrativa
(risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti o cessione dietro
corrispettivo).
Detta norma si pone in contrasto con gli articoli 3, 41 e 42
della Costituzione, che, sulla base del principio di eguaglianza,
tutelano la iniziativa privata ed il diritto di proprieta', e esula
dalla competenza legislativa regionale andando ad incidere sulla
materia «ordinamento civile» riservata dall'art. 117, comma 2,
lettera l), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello
Stato.


P. Q. M.
Si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale
dell'art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge regionale Umbria 29 dicembre
2003, n. 26 per violazione degli articoli 11, comma 3, lettera b), e
22, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante
ýLegge quadro sulle aree protetteý, da ritenere, ai sensi dell'art.
117, comma 2, lettera s), Cost., quali standards di tutela uniformi
sull'intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze
legislative regionali ex art. 117 Cost.; nonche' dell'art. 22, nella
parte in cui introduce l'art. 18-ter (Valorizzazione di materiali
assimilabili), comma 1, nella legge regionale Umbria n. 2/2000, della
legge regionale Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 per violazione degli
articoli 3, 41, 42, 117, comma 2, lettera l), Cost.
Roma, addi' 3 marzo 2004
Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli

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