Ricorso n. 4 del 1° febbraio 2011 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° febbraio 2011 , n. 4
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1º febbraio 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 23-2-2011)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato legale domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n.12, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/2010, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 30 novembre 2010, recante «Disposizioni in materia di gioco lecito», in relazione all'art. 117 lett. h) della Costituzione, per eccesso dalla competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. In data 30 novembre 2010 la Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regioni la Legge Provinciale n. 13 del 22 novembre 2010. Con l'art. 1 di tale legge viene inserito un ulteriore articolo dopo l'art. 5 della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, che cosi' dispone: «Art. 5-bis (Giochi leciti). - 1. Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, per l'esercizio di sale da gioco e di attrazione non puo' essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualunque grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale. L'autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne puo' essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011. 2. con delibera della Giunta provinciale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui puo' non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco o di attrazione, tenuto conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonche' dei problemi connessi con la viabilita', l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. 3. E' vietata qualsiasi attivita' pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da giochi e di attrazione. 4. L'esercente deve prestare idonee garanzie affinche' sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modifiche. Con delibera della Giunta provinciale sono determinati i relativi criteri». Il secondo comma dell'art. 1 della predetta legge provinciale ha sostituito, nell'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992 n. 13, e successive modifiche, alle parole: «Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge» le parole «Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 5-bis, 6, 8 e 9». Il secondo comma dell'art. 2 della citata legge provinciale n. 13/2010 ha inserito dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988 n. 58 il seguente comma: «1-bis - Anche i giochi leciti non possono essere messi a disposizione in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualunque grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. La giunta Provinciale puo' individuare altri luoghi sensibili, in cui i giochi non possono essere messi a disposizione». Si ritiene che le predette disposizioni eccedano la competenza della Provincia Autonoma di Bolzano, per i seguenti Motivi Si osserva, preliminarmente, che l'intera disciplina, primaria e secondaria, del gioco e delle scommesse in Italia si basa sull'art. 1 del decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, che recita: «L'organizzazione e l'esercizio dei giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato». Tale disposizione trae il proprio fondamento costituzionale dall'art. 43 della Costituzione, secondo il quale «a fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente allo Stato o ad enti pubblici determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale». La ratio storica di tale riserva in favore dello Stato risiede nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e, piu' in generale, di ordine pubblico, di fede pubblica, nella necessita' di tutela dei giocatori e di controllo di un fenomeno che e' suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, a volte di provenienza illecita. A decorrere dal 2002 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e' divenuta il soggetto preposto all'esercizio di tutte le funzioni statali in materia di giochi pubblici. Il ruolo riservato allo Stato nella materia de qua e' confermata dalle disposizioni recate dall'art. 117 della Carta costituzionale, ove la ripartizione della competenza a legiferare fra Stato ed Enti locali trova un confine nella necessita' di tutelare i profili di interesse generale quali quelli caratterizzanti l'intervento normativo in materia di gioco pubblico. Infatti la materia del gioco lecito deve essere necessariamente ricondotta alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, che la lettera h) dell'art. 117 Cost. riserva allo Stato, atteso che attraverso il controllo del gioco lecito lo Stato evita diverse conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di privatizzazione del gioco lecito, quali il riciclaggio del denaro di illecita provenienza, le forme di violenza nei confronti dei giocatori insolventi, l'incremento dei patrimoni della malavita organizzata. Del resto la legislazione in materia di gioco lecito si e' andata sempre piu' orientando non tanto verso una sottolineatura del disvalore morale del gioco d'azzardo, bensi' verso la diffusione sempre piu' capillare del gioco lecito allo scopo di garantire il controllo statale sul gioco a fini di sicurezza e di ordine pubblico. In particolare, l'art. 38 d.l. n. 223 del 2006 (cd. «decreto Bersani») e per l'art. 12 d.l. n. 39 del 2009 (cd. «decreto Abruzzo») hanno posto in evidenza come l'interesse da proteggere e' quello alla massima diffusione del gioco lecito al fine di evitare il deflusso di giocatori e capitali verso l'offerta illegale, in modo da controllare e gestire la domanda di gioco (indirizzandola versa la legalita' e la regolarita'), in un'ottica di costante «monitoraggio» e «tracciamento» dei flussi economici derivanti dalle attivita' di gioco. Al riguardo, giova rammentare che la relazione introduttiva al cd. «decreto Bersani» poneva inequivocabilmente l'accento sulla necessita' di realizzare una «distribuzione capillare, professionale, facilmente distinguibile e controllabile dei giochi pubblici», mediante «l'ampliamento dell'offerta con nuove tipologie di giochi che risultino competitive rispetto a quelli illegali o irregolari, in particolare sulla rete internet». Dunque, se la normativa si e' andata sempre piu' orientando verso la maggiore diffusione possibile del gioco lecito controllato dalla Stato, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha piu' volte sottolineato come tale materia debba essere ricondotta a quella della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. Si legge, infatti, nella sentenza n. 184/2004 della Corte costituzionale: «Le fattispecie penali di cui agli artt. 718 e ss. [del T.U.P.S.] rispondono, invece, all'interesse della collettivita' a veder tutelati la sicurezza e l'ordine pubblico in presenza di un fenomeno che si presta a fornire l'habitat ad attivita' criminali. La stessa preoccupazione e' stata del resto avvertita anche a livello comunitario: la Corte di giustizia, in piu' di una occasione (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98 e sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92), ha affermato che spetta agli stati membri determinare l'ampiezza della tutela dell'impresa con riferimento al gioco di azzardo ed ha fondato la discrezionalita' di cui devono godere le autorita' nazionali, oltre che sulle sue dannose conseguenze individuali e sociali, proprio sugli elevati rischi di criminalita' e di frode che ad esso si accompagnano». Ancor piu' puntualmente la sentenza della Corte costituzionale n. 237 del 2006 ha chiarito che le modalita' di installazione ed uso dei giochi leciti «attengono chiaramente alla materia dell'ordine pubblico e sicurezza non compresa nell'articolo 9 dello Statuto e che l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato» e che in tale materia «rientra non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che (...) non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS)». Peraltro la piu' recente sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 26 febbraio 2010, nel ribadire che la riserva allo Stato attiene non solo ai giochi ritenuti d'azzardo ma anche ai giochi non d'azzardo, ha evidenziato «i caratteri comuni dei giochi - aleatorieta' e possibilita' di vincite in denaro - cui si riconnette un disvalore sociale, la conseguente forte capacita' di attrazione e concentrazione di utenti e la probabilita' altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento degli stessi anche nel caso dei giochi leciti. Rispetto alle finalita' di tutela dell'interesse pubblico ad una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore statale, il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco) e' solo un elemento fattuale che non puo' spostare l'ordine delle competenze.». In particolare, quest'ultima sentenza della Consulta, proprio in materia di giochi leciti, ha affermato che «questa Corte ha piu' volte affermato che le Province autonome non sono titolari di competenza propria nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, nella materia cioe' relativa «alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico», inteso quest'ultimo quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunita' nazionale», stante la riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti non riconducibili alla polizia amministrativa (sentenza n. 129 del 2009). Alla Provincia autonoma di Bolzano ed al suo Presidente sono, pertanto, attribuiti, in relazione alle materie di propria spettanza, solo compiti di polizia amministrativa, sempre che la loro rilevanza si esaurisca all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare le richiamate materie, senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento che e' compito dello Stato curare attraverso la tutela dell'ordine pubblico.», con cio' confermando che la materia dei giochi leciti, rientrando nella piu' ampia fattispecie della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e' di esclusiva competenza statale. La Corte, peraltro, ha aggiunto che «l'individuazione dei giochi proibiti e la disciplina di quelli leciti risponde ad esclusive esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. La circostanza che l'osservanza di tali prescrizioni sia imposta nei locali destinati ad ospitare pubblici esercizi non vale, infatti, a sottrarre la disciplina in questione alla materia riservata alla potesta' legislativa statale, essendo il predetto provvedimento estraneo alle finalita' che contraddistinguono la disciplina degli esercizi pubblici.». La riserva statale del gioco lecito, la cui la legittimita' costituzionale e' stata dunque riconosciuta anche a livello comunitario, riguarda tutte le fattispecie concernenti le offerte di gioco, sia quelle effettuate tramite i tradizionali canali distributivi presenti sul territorio, mediante le c.d. reti fisiche, sia le offerte effettuate con i nuovi canali di diffusione dei giochi da remoto, tra i quali internet. In tale contesto normativo, appare evidente che la legge provinciale in esame, mediante gli interventi novativi sopra richiamati sulle leggi provinciali n. 13 del 13 maggio 1992 e n. 58 del 14 dicembre 1988, si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 117 Cost., sia perche' gli interventi in questione si riferiscono espressamente alla materia dei «giochi leciti» in ordine ai quali sussiste la richiamata riserva statale, sia perche' introducono limiti ed ostacoli alla diffusione capillare del gioco lecito statale, diffusione ritenuta conforme all'esigenza di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza. Ne' puo' ritenersi che nel caso di specie si verta in materia di esercizi pubblici, in relazione ai quali, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, la Provincia Autonoma di Bolzano ha competenza legislativa concorrente (art. 9, n. 7, dello statuto speciale). Infatti non puo' ritenersi prevalente la previsione di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 686 del 1973 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti esercizi pubblici e spettacoli pubblici), secondo la quale la Provincia esercita nella materia degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nei limiti di cui all'art. 9, n. 7, dello Statuto. Pertanto, con riferimento alla disposizioni recate dalla citata legge ,provinciale n. 13/2010, si rilevano profili di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 117 Cost., in quanto la disciplina dei giochi pubblici con vincita in denaro, riservata allo Stato dal richiamato d.lgs. del 14 aprile 1948, non puo' essere oggetto di formazione emanata da organismi territoriali, seppur caratterizzati dall'autonomia.
P.Q.M. Si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare fondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alle norme in epigrafe e per l'effetto, dichiarare l'incostituzionalita' delle predette norme per eccesso dalla competenza della Provincia Autonoma di Bolzano. Roma, addi' 21 gennaio 2011 L'Avvocato dello Stato: Roberta Tortora