Ricorso n. 4 del 12 gennaio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 gennaio 2010 , n. 4
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 8 del 24-2-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto; Contro la Regione Toscana in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009, pubblicata nel BUR n. 46 del 13 novembre 2009, recante «Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2009, come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. La legge, che opera una serie di modifiche a precedenti leggi regionali in materia di attribuzione agli enti locali e disciplina delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti, nonche' in tema di difesa del suolo, governo del territorio e porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale, e' censurabile per i seguenti motivi: l'articolo 1, nel sostituire l'articolo 25 della l.r. n. 88 del 1998, ai commi 1 e 2, in particolare, riserva alla regione, le funzioni per la «valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale» (cfr. nuovo articolo 25, comma 1, lettera b). A tale fine sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali (cfr. nuovo articolo 25, comma 2); l'articolo 9, nel sostituire l'articolo 47-ter della l.r. n. 1 del 2005, al comma 3, prevede espressamente che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'idoneita' tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano; l'articolo 10, nell'introdurre l'articolo 47-quater all'interno della l.r. n. 1 del 2005, dispone che tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di interesse, previa valutazione positiva dell'idoneita' tecnica effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b), come modificato ai sensi del citato articolo 1 della legge regionale in esame. Dette norme, cosi' come esplicitato al punto 11 del «Considerato» del preambolo della legge regionale, che della legge stessa costituisce parte integrante, disciplina la funzione concernente la valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere dei porti regionali, individuando una struttura regionale che opera detta valutazione, attivita' gia' svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sintesi, le predette norme regionali, attribuendo la prevista attivita' valutativa esclusivamente agli uffici regionali, si pongono in contrasto con il complesso di disposizioni statali che affermano l'obbligatorieta' del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di «Piani regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere. Infatti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 s.m.i. e dell'articolo 2, del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici» esercita funzioni consultive ed esprime pareri, tra l'altro, di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilita' delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche quali organi decentrati di questa Amministrazione. Si segnala inoltre che l'articolo 8, comma 1, n. 6), della legge 18 giugno 2009, n. 69, tra le modifiche alla legge n. 241 del 1990, volte alla certezza dei tempi in caso di attivita' consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto una specifica disposizione a salvaguardia della previsione di cui all'articolo 127 del predetto codice dei contratti pubblici. Come detto, rispetto all'obbligatorieta' del parere previsto dalla normativa statale di riferimento in materia di «Piani regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere in capo al Consiglio superiore dei lavori pubblici, la legge regionale nulla dispone, attribuendo l'attivita' valutativa esclusivamente agli uffici regionali competenti. Alla luce del complesso delle disposizioni statali riferite alla materia in oggetto non puo' che desumersi che le stesse, nel prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, concretizzino un principio fondamentale nella materia di potesta' concorrente «porti e aeroporti civili», a garanzia dell'uniformita' sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali e che tale principio non possa essere disatteso dal legislatore regionale. Pertanto, le norme regionali sopra richiamate, risultano adottate in violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, considerato il mancato rispetto del principio fondamentale in materia di «porti e aeroporti civili», riferito all'obbligatorieta' dell'acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la realizzazione di opere marittime all'interno di un porto classificato, contenuto nella normativa statale sopra illustrata.
P. Q. M. Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009, pubblicata nel BUR n. 46 del 13 novembre 2009, recante «Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale», con consequenziali provvedimenti in ordine alla legge, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Roma, addi' 4 gennaio 2010 L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma