RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 gennaio 2010 , n. 4
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 gennaio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 8 del 24-2-2010) 
 
 
 
     Ricorso del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto; 
    Contro la Regione Toscana in persona del Presidente della  Giunta
pro tempore, per la declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge  della  Regione  Toscana  n.  66  del  9  novembre  2009,
pubblicata nel BUR n. 46 del 13  novembre  2009,  recante  «Modifiche
alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli  enti
locali e disciplina generale  delle  funzioni  amministrative  e  dei
compiti in materia  di  urbanistica  e  pianificazione  territoriale,
protezione della natura e dell'ambiente, tutela  dell'ambiente  dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse  idriche  e  difesa  del
suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,  viabilita'  e
trasporti conferite alla Regione dal  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998,  n.  91  (Norme
per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.  1
(Norme per  il  governo  del  territorio)  in  materia  di  porti  di
interesse regionale, navigazione interna, controlli  sulla  sicurezza
sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale». La
presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio  dei
ministri del 17 dicembre 2009, come da estratto del relativo  verbale
che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. 
    La legge, che opera una serie di  modifiche  a  precedenti  leggi
regionali in materia di attribuzione agli enti  locali  e  disciplina
delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica
e   pianificazione   territoriale,   protezione   della   natura    e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti, risorse idriche  e  difesa  del  suolo,  energia  e  risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti, nonche' in tema
di difesa del suolo, governo del  territorio  e  porti  di  interesse
regionale, navigazione interna,  controlli  sulla  sicurezza  sismica
delle  opere  e  delle  infrastrutture  di  competenza  statale,   e'
censurabile per i seguenti motivi: 
        l'articolo 1, nel sostituire l'articolo 25 della l.r.  n.  88
del 1998, ai commi 1 e 2, in particolare, riserva  alla  regione,  le
funzioni per la  «valutazione  dell'idoneita'  tecnica  dei  progetti
relativi alle opere realizzate nei porti di interesse  regionale  ivi
compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione
portuale» (cfr. nuovo articolo 25, comma 1, lettera b). A  tale  fine
sono considerate opere di grande infrastrutturazione  le  costruzioni
di canali marittimi, di dighe  foranee  di  difesa,  di  darsene,  di
bacini  e   di   banchine   attrezzate,   nonche'   l'escavazione   e
l'approfondimento dei fondali (cfr. nuovo articolo 25, comma 2); 
        l'articolo 9, nel sostituire l'articolo 47-ter della l.r.  n.
1 del 2005, al  comma  3,  prevede  espressamente  che  la  struttura
regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante
sull'idoneita'  tecnica  delle   previsioni   contenute   nel   piano
regolatore portuale, entro sessanta  giorni  dalla  trasmissione  del
piano; 
        l'articolo   10,   nell'introdurre    l'articolo    47-quater
all'interno della l.r. n. 1 del 2005, dispone che  tutti  i  progetti
delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi al  piano
regolatore portuale e siano approvati dal comune di interesse, previa
valutazione  positiva   dell'idoneita'   tecnica   effettuata   dalla
struttura regionale competente ai sensi dell'articolo  25,  comma  1,
lettera b), come modificato ai sensi  del  citato  articolo  1  della
legge regionale in esame. 
    Dette norme, cosi' come esplicitato al punto 11 del «Considerato»
del  preambolo  della  legge  regionale,  che  della   legge   stessa
costituisce parte integrante, disciplina la funzione  concernente  la
valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi  alle  opere
dei porti regionali, individuando una struttura regionale  che  opera
detta valutazione, attivita' gia' svolta dal Consiglio superiore  dei
lavori pubblici. 
    In sintesi, le predette norme regionali, attribuendo la  prevista
attivita' valutativa esclusivamente agli uffici regionali, si pongono
in contrasto con il complesso di disposizioni statali  che  affermano
l'obbligatorieta' del  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici in materia di «Piani regolatori  portuali»  e  realizzazione
delle relative opere. 
    Infatti, il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  ai  sensi
dell'articolo 127 del decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  16
s.m.i. e dell'articolo 2, del d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204,  recante
«Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»
esercita funzioni consultive  ed  esprime  pareri,  tra  l'altro,  di
carattere obbligatorio sui  progetti  definitivi,  ovvero,  nei  casi
previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per  cento
dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di  euro,  sui  piani
portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28  gennaio  1994,  n.
84,  e  inoltre  sui  progetti  di  competenza  statale  o   comunque
finanziati  per  almeno  il  50  per  cento  dallo   Stato   relativi
all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche  a  servizio  del
trasporto combinato terrestre  e  marittimo,  dei  sistemi  portuali,
degli    interporti    e    della    logistica,    onde     garantire
l'interoperabilita' delle tecnologie e delle piattaforme  software  e
agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto.  Per  i  lavori
pubblici di importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del
Consiglio   superiore   sono   esercitate   dai   comitati    tecnici
amministrativi presso i Provveditorati interregionali  per  le  opere
pubbliche quali organi decentrati di questa Amministrazione. 
    Si segnala inoltre che l'articolo 8, comma 1, n. 6), della  legge
18 giugno 2009, n. 69, tra le modifiche alla legge n. 241  del  1990,
volte alla certezza dei tempi  in  caso  di  attivita'  consultiva  e
valutazioni tecniche, ha  introdotto  una  specifica  disposizione  a
salvaguardia della previsione di cui all'articolo  127  del  predetto
codice dei contratti pubblici. 
    Come detto,  rispetto  all'obbligatorieta'  del  parere  previsto
dalla  normativa  statale  di  riferimento  in  materia   di   «Piani
regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere in capo  al
Consiglio superiore dei lavori pubblici,  la  legge  regionale  nulla
dispone,  attribuendo  l'attivita'  valutativa  esclusivamente   agli
uffici regionali competenti. 
    Alla luce del complesso delle disposizioni statali riferite  alla
materia in  oggetto  non  puo'  che  desumersi  che  le  stesse,  nel
prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore  dei  lavori
pubblici, concretizzino un principio fondamentale  nella  materia  di
potesta'  concorrente  «porti  e  aeroporti   civili»,   a   garanzia
dell'uniformita' sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo
coerente ed organico della pianificazione delle aree portuali  e  che
tale principio non possa essere disatteso dal legislatore regionale. 
    Pertanto, le norme regionali sopra richiamate, risultano adottate
in violazione dell'articolo 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,
considerato il mancato rispetto del principio fondamentale in materia
di  «porti  e   aeroporti   civili»,   riferito   all'obbligatorieta'
dell'acquisizione del  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici per la realizzazione di opere marittime  all'interno  di  un
porto  classificato,  contenuto   nella   normativa   statale   sopra
illustrata. 

        
      
 
                               P. Q. M. 
 
    Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia
dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Toscana n. 66 del 9 novembre 2009, pubblicata  nel  BUR
n. 46 del 13 novembre 2009, recante «Modifiche alla  legge  regionale
1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali  e  disciplina
generale delle funzioni amministrative e dei compiti  in  materia  di
urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura  e
dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei
rifiuti, risorse idriche  e  difesa  del  suolo,  energia  e  risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti  conferite  alla
Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112),  alla  legge
regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del  suolo)  e
alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il  governo  del
territorio) in materia di porti di interesse  regionale,  navigazione
interna, controlli  sulla  sicurezza  sismica  delle  opere  e  delle
infrastrutture   di   competenza   statale»,    con    consequenziali
provvedimenti in ordine alla legge,  per  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione. 
        Roma, addi' 4 gennaio 2010 
 
             L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma 
 

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