Ricorso n. 4 del 12 gennaio 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 gennaio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 7 del 15.02.2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n…, fax n… e P.E.C. per il ricevimento degli atti …, e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2011, ricorrente;
Contro la Regione Calabria, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede in Catanzaro,via Sensales n. 20, intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8-bis della legge della Regione Calabria, 4 novembre 2011, n. 41, pubblicata nel BUR n. 20 dell'11 novembre 2011 recante «norme per l'abitare sostenibile»;
Per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) Cost.
Fatto
Con la legge n. 41 in data 4 novembre 2011, la Regione Calabria ha dettato norme per l'abitare sostenibile.
L'art. 8-bis di tale legge, rubricato «Gestione del ciclo dei rifiuti derivanti da processi edili» disciplina la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti da demolizione, costruzione e sbancamento in un'ottica di funzionalita', efficienza ed efficacia, secondo criteri e modalita' definiti con apposito regolamento.
Tale norma presenta profili di illegittimita' costituzionale per il seguente motivo di
Diritto
Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) Cost., in relazione agli artt. 184-ter e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle direttive 75/442/CE e 2006/12/CE.
La disciplina dei rifiuti si colloca, secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, nell'ambito della competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost. (sentenze n. 244/2011, n. 127/2010, n. 10/2009, n. 61/2009). Sono, pertanto, vincolanti per il legislatore regionale le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.
In materia di rifiuti sussiste altresi' il vincolo del rispetto comunitario,
derivante dall'art. 117, primo comma, Cost., essendo intervenuta la direttiva del Consiglio 75/442/CE del 15 luglio 1975 e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE, ed avendo la Corte di giustizia europea delineato i principi generali, particolarmente in ordine alla definizione di «rifiuto».
L'art. 8-bis della legge regionale impugnata, contiene disposizioni in materia di rifiuti la cui disciplina e' di competenza esclusiva dello Stato. Tale norma rimanda in maniera generica, all'emanazione di regolamenti attuativi regionali per la definizione di criteri e modalita' di gestione dei rifiuti derivanti da processi edili.
In particolare, la lettera c) di tale articolo, concernente «la definizione e l'individuazione delle modalita' e dei criteri per il ciclo di recupero dei rifiuti nel piu' ampio processo edilizio pubblico e privato» e' priva del richiamo alla normativa statale di settore vigente. Considerato che il legislatore statale e' competente in via esclusiva a disciplinare la materia, anche in attuazione dei principi di derivazione comunitaria, la norma impugnata doveva necessariamente sancire il rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 rubricato «Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti» nonche' nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che, al punto 7 dell'allegato 1, sub-allegato 1, individua le caratteristiche, la provenienza e le attivita' di recupero consentite ai fini dell'ammissione di tale tipologia di rifiuto alle procedure semplificate di recupero.
La lettera g) dello stesso art. 8-bis, che riguarda i criteri tecnici di selezione e trattamento dei materiali derivanti dal processo di riciclo per la reimmissione come materie prime all'interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione come materiali ecosostenibili, da individuare attraverso predetti regolamenti attuativi regionali, non contiene alcun riferimento all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006 concernente la disciplina relativa alla «Cessazione della qualifica di rifiuto».
Tale norma, infatti, stabilisce le condizioni da rispettare affinche' un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di essere tale.
L'impugnata disposizione regionale, invece, esclude dalla qualifica di rifiuti, in modo generalizzato, i materiali derivanti dal processo di riciclo. Poiche', come e' noto, in base alla normativa comunitaria e nazionale, non sono consentite esclusioni generalizzate o presunzioni assolute di esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti, la disposizione regionale che non contiene la necessaria norma di salvaguardia che faccia espressamente salvo quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 152/2006, si pone in contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali.
La norma regionale impugnata, di cui le disposizioni previste alle lettere c) e g) costituiscono componente essenziale, e' dunque invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, e viola altresi' i vincoli comunitari, al cui rispetto la regione e' tenuta in base all'art. 117, comma 1, della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone il presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni;
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 8-bis, della legge della Regione Calabria, 4 novembre 2011, n. 41, pubblicata nel BUR n. 20 dell'11 novembre 2011, recante «Norme per l'abitare sostenibile» per violazione dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s) Cost.
Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 dicembre 2011, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa.
Roma, addi' 4 gennaio 2012
L'Avvocato dello Stato: Guida