Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 12 gennaio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 7 del 15.02.2012 ) 

 

 

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale  dello  Stato  codice fiscale  n…,  fax  n… e  P.E.C.   per   il ricevimento degli atti …,  e  presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.  12,  giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella  riunione  del  23 dicembre 2011, ricorrente;

    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  presidente  della giunta regionale in carica, con sede in Catanzaro,via Sensales n. 20, intimata;

    Per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8-bis della legge della Regione Calabria, 4  novembre  2011,  n.  41, pubblicata nel BUR n. 20 dell'11 novembre  2011  recante  «norme  per l'abitare sostenibile»;

    Per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) Cost.

 

                                Fatto

 

    Con la legge n. 41 in data 4 novembre 2011, la  Regione  Calabria ha dettato norme per l'abitare sostenibile.

    L'art. 8-bis di tale legge, rubricato  «Gestione  del  ciclo  dei rifiuti  derivanti  da  processi  edili»   disciplina   la   gestione sostenibile del ciclo  dei  rifiuti  da  demolizione,  costruzione  e sbancamento in un'ottica di funzionalita', efficienza  ed  efficacia, secondo criteri e modalita' definiti con apposito regolamento.

    Tale norma presenta profili di illegittimita' costituzionale  per il seguente motivo di

 

                               Diritto

 

    Violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) Cost., in relazione agli artt. 184-ter e 208 del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e alle direttive 75/442/CE e 2006/12/CE.

    La disciplina dei rifiuti  si  colloca,  secondo  la  consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  nell'ambito della competenza esclusiva statale ai sensi  dell'art.  117,  secondo comma, lettera s)  Cost.  (sentenze  n.  244/2011,  n.  127/2010,  n. 10/2009, n. 61/2009). Sono, pertanto, vincolanti per  il  legislatore regionale le disposizioni di cui al decreto legislativo n.  152/2006, che  costituiscono   standards   minimi   ed   uniformi   di   tutela dell'ambiente validi sull'intero territorio nazionale.

    In materia di rifiuti sussiste altresi' il vincolo  del  rispetto comunitario,

    derivante dall'art. 117, primo comma, Cost., essendo  intervenuta la direttiva  del  Consiglio  75/442/CE  del  15  luglio  1975  e  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5  aprile  2006,  n. 2006/12/CE, ed avendo la  Corte  di  giustizia  europea  delineato  i principi generali, particolarmente  in  ordine  alla  definizione  di «rifiuto».

    L'art.  8-bis   della   legge   regionale   impugnata,   contiene disposizioni in materia di rifiuti la cui disciplina e' di competenza esclusiva dello  Stato.  Tale  norma  rimanda  in  maniera  generica, all'emanazione di regolamenti attuativi regionali per la  definizione di criteri e modalita' di gestione dei rifiuti derivanti da  processi edili.

    In particolare, la lettera c) di tale articolo,  concernente  «la definizione e l'individuazione delle modalita' e dei criteri  per  il ciclo di recupero  dei  rifiuti  nel  piu'  ampio  processo  edilizio pubblico e privato» e' priva del richiamo alla normativa  statale  di settore vigente. Considerato che il legislatore statale e' competente in via esclusiva a disciplinare la materia, anche in  attuazione  dei principi  di  derivazione  comunitaria,  la  norma  impugnata  doveva necessariamente sancire  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute nell'art.  208  del  decreto  legislativo   n.   152/2006   rubricato «Autorizzazione unica per  i  nuovi  impianti  di  smaltimento  e  di recupero dei rifiuti» nonche' nel  decreto  ministeriale  5  febbraio 1998 che, al punto 7 dell'allegato 1, sub-allegato  1,  individua  le caratteristiche, la provenienza e le attivita' di recupero consentite ai fini dell'ammissione di tale tipologia di rifiuto  alle  procedure semplificate di recupero.

    La lettera g) dello stesso art. 8-bis,  che  riguarda  i  criteri tecnici di  selezione  e  trattamento  dei  materiali  derivanti  dal processo  di  riciclo  per  la  reimmissione   come   materie   prime all'interno dei processi di fabbricazione e la loro definizione  come materiali  ecosostenibili,   da   individuare   attraverso   predetti regolamenti  attuativi  regionali,  non  contiene  alcun  riferimento all'art. 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006  concernente  la disciplina relativa alla «Cessazione  della  qualifica  di  rifiuto».

Tale norma, infatti, stabilisce le condizioni da rispettare affinche' un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di  essere tale.

    L'impugnata  disposizione  regionale,   invece,   esclude   dalla qualifica di rifiuti, in modo generalizzato,  i  materiali  derivanti dal processo  di  riciclo.  Poiche',  come  e'  noto,  in  base  alla normativa comunitaria e nazionale,  non  sono  consentite  esclusioni generalizzate o presunzioni  assolute  di  esclusione  dal  campo  di applicazione della normativa in materia di rifiuti,  la  disposizione regionale che non contiene la necessaria norma  di  salvaguardia  che faccia  espressamente  salvo  quanto  disposto  dal  citato   decreto legislativo n. 152/2006, si pone in  contrasto  con  le  disposizioni comunitarie e nazionali.

    La norma regionale impugnata, di  cui  le  disposizioni  previste alle lettere c) e g) costituiscono componente essenziale,  e'  dunque invasiva della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art.  117,  comma 2,  lettera  s)  della  Costituzione,  e  viola  altresi'  i  vincoli comunitari, al cui rispetto la regione e'  tenuta  in  base  all'art. 117, comma 1, della Costituzione.

    Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  propone  il  presente ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni;

 

 

                               P.Q.M.

 

    Voglia     l'ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare costituzionalmente  illegittimo  l'art.  8-bis,  della  legge   della Regione Calabria, 4 novembre 2011, n. 41, pubblicata nel  BUR  n.  20 dell'11 novembre 2011, recante «Norme per l'abitare sostenibile»  per violazione dell'art. 117, primo comma e  secondo  comma,  lettera  s) Cost.

    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si depositano:

    1) copia della legge regionale impugnata;

    2) copia conforme  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri adottata  nella  riunione  del   23   dicembre   2011,   recante   la determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata relazione illustrativa.

 

          Roma, addi' 4 gennaio 2012

 

                    L'Avvocato dello Stato: Guida

 

 

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