RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 gennaio 2008 , n. 4
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  16  gennaio  2008  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

  
(GU n. 9 del 20-2-2008) 
 
   Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la  Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della
Giunta  Regionale  pro tempore, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale  e  conseguente  annullamento,  della  legge regionale
della  Valle  d'Aosta  del  13  novembre  2007, n. 29, pubblicata nel
Bollettino   ufficiale   n. 47   del   15   novembre  2007,  recante:
«Modificazioni   alla   legge   regionale  31  dicembre  1999,  n. 44
(Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
in  Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986,
n. 59,  6  settembre  1991,  n. 58  e  16 dicembre 1992, n. 74)», con
specifico riguardo agli artt. 7, 8 e 11 di detta legge regionale, per
contrasto  con  gli  artt.  4,  41 e 120 della Costituzione, e cio' a
seguito  ed  in  forza  della  delibera  di  impugnativa  assunta dal
Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 gennaio 2008.
   1.  -  Nel  B.U.R.  n. 47 del 15 novembre 2007 della Regione Valle
d'Aosta  e' stata pubblicata la legge regionale n. 29 del 13 novembre
2007.
   Con  il  provvedimento  in  esame,  che  consta di 16 articoli, la
regione  Valle  d'Aosta  modifica  e  sostituisce alcune disposizioni
della  precedente  legge  regionale  del  31  dicembre  1999,  n. 44,
inerente  alla  professione  di  maestro di sci e delle scuole di sci
nella Valle d'Aosta.
   La  legge  indica,  agli  articoli da 1 a 7, i requisiti per poter
partecipare  ai  corsi  di  formazione  professionale (maggiore eta',
diploma di licenza media superiore, titoli equipollenti).
   In  particolare,  l'articolo  7,  prevede  che i maestri di sci di
discipline  alpine  possono  svolgere  la  propria attivita' soltanto
nell'ambito  di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale,
e  non pure in forma associata con altri maestri di sci; e l'articolo
8  stabilisce  il  numero minimo di maestri, indispensabile per poter
aprire una scuola di sci.
   La   legge  prevede,  inoltre,  i  criteri  per  poter  conseguire
l'abilitazione  tecnica e, a seguito della stessa, la possibilita' di
iscrizione in appositi albi.
   L'inosservanza    delle    citate    disposizioni   comporta   poi
l'applicazione  di  sanzioni  amministrative  espressamente  previste
dall'art. 11 della legge in esame.
   In  particolare,  l'art.  7, rubricato «Sostituzione dell'articolo
16»,  dispone che: «L'art. 16 della l.r. n. 44/1999 e' sostituito dal
seguente:
                              "Art. 16
               Modalita' di svolgimento dell'attivita'
   1.  -  Fatto  salvo  quanto  stabilito dall'art. 8, comma 6-bis, i
maestri  di  sci  di  discipline  alpine, di discipline nordiche e di
snowboard   possono   svolgere  la  propria  attivita'  professionale
nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o in forma individuale.
   2.  - Ai maestri di sci iscritti nella sezione ordinaria dell'albo
professionale   regionale  e'  consentito  l'esercizio  della  libera
professione  al  di  fuori  delle  scuole di sci, a condizione che le
prestazioni   professionali   non   siano   offerte   nel  quadro  di
un'attivita',  anche  occasionale,  organizzata  con altri maestri di
sci''».
   L'articolo  7  prevede,  cosi',  la  sostituzione dell'articolo 16
della   l.r.   n. 44/1999,   recante   le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita'   di  maestro  di  sci,  rispondendo  all'esigenza  di
considerare  anche  l'attivita'  dei  maestri impegnati nella pratica
professionale  e  di  chiarire  cosa  debba  intendersi per esercizio
dell'attivita' in forma individuale, escludendo in modo esplicito che
vi  possano  essere  forme organizzate di esercizio professionale con
altri maestri, anche occasionalmente, al di fuori della scuola di sci
autorizzata.
   Il  successivo  art.  8,  comma  2,  della stessa legge regionale,
intitolato  «Modificazioni  all'art. 19», dispone che: «2. La lettera
a)  del  comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 44/1999 e' sostituito
dalla seguente:
     "a)  la  scuola abbia un organico di maestri effettivi, con cio'
intendendosi   quelli   che  assumono  l'impegno  ad  esercitare  con
continuita'  ed  in  forma esclusiva la professione nell'ambito della
scuola  medesima,  in regola con l'iscrizione all'albo, il cui numero
minimo, fra maestri di discipline alpine, di discipline nordiche e di
snowboard,   e'   stabilito   sulla   base   dei  parametri  indicati
nell'allegato A''».
   Quest'ultima  modifica alla legge regionale prevede che per aprire
altre  scuole  di sci debbano essere rispettati nuovi rapporti tra il
numero  di  maestri e la capacita' oraria degli impianti. In pratica,
vengono  raddoppiati  i  numeri  dei maestri per aprire una scuola di
sci,  che  passano  da 15 a 30 per le grandi stazioni, da 10 a 20 per
quelle  medio-alte,  da 5 a 10 per quelle medie e da 3 a 5 per quelle
piccole.
   Infine,  l'art.  11  della  legge  regionale  in esame, intitolato
«modificazioni all'art. 25» dispone:
     1.  Alla  lettera  a)  del  comma  1 dell'articolo 25 della l.r.
n. 44/1999,   le  parole:  «senza  essere  iscritto  all'albo,»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «senza  essere  iscritto  alla  sezione
ordinaria dell'albo».
     2.  -  La  lettera  e)  del  comma 1 dell'articolo 25 della l.r.
n. 44/1999 e' sostituita dalla seguente:
      «e)   l'esercizio  di  una  scuola  di  sci  in  difetto  della
condizione  di cui all'articolo 1 9, comma 2, lettera a), comporta la
sanzione  amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
1.000 a euro 3.000; ».
   2.   -   Cio'  premesso,  le  disposizioni  suddette  eccedono  la
competenza  dalla  competenza  legislativa  primaria  attribuita alla
regione  dall'art.  2,  lett. u), dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta  (l.  cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e presentano i profili di
illegittimita' costituzionale di seguito indicati.
   3.  -  L'art.  7,  prevedendo  che i maestri di sci iscritti nella
sezione   ordinaria   dell'albo   professionale   regionale   possano
esercitare la libera professione sia nell'ambito di una scuola di sci
autorizzata   sia   in  forma  individuale,  ma  non  nel  quadro  di
un'attivita',  anche  occasionale,  organizzata  con altri maestri di
sci,   costituisce   un   ostacolo   all'attivita'  lavorativa  e  un
condizionamento  delle  scelte  professionali  e  imprenditoriali dei
maestri  di  sci  e  viola in tal modo i limiti posti alla competenza
esclusiva  regionale dall'art. 2 dello statuto speciale, contrastando
sotto   piu'   aspetti   con   le  previsioni  costituzionali  e  con
l'ordinamento comunitario.
   In  particolare tale disposizione regionale contrasta con l'art. 4
della  Costituzione  che  sancisce  il  diritto  al lavoro, al quale,
secondo  l'orientamento  costante  della  Corte costituzionale (sent.
n. 54  del  1977  e n. 102 del 1968), non e' consentito apportare con
legge  limitazioni  irragionevoli, che non trovino la propria ragione
nella tutela di interessi generali o esigenze di utilita' sociale.
   Contrasta  inoltre  con  il principio di liberta' economica di cui
all'art.  41  della  Costituzione, al quale, secondo quanto affermato
dall'ecc.ma  Corte  (con le sentenze nn. 184 del 1999, 362 del 1998 e
388  del  1992), la legge puo' apporre limiti derivanti dall'utilita'
sociale,  che tuttavia non puo' essere il frutto di scelte arbitrarie
del legislatore, alla cui realizzazione si pervenga attraverso misure
incongrue.
   L'intervento  legislativo,  secondo la Corte, non deve essere tale
da  costituire  un  condizionamento  delle  scelte  imprenditoriali e
professionali  in modo cosi' penetrante da sacrificare «le opzioni di
fondo  o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle
stesse  scelte  organizzative»  (cosi'  Corte cost. n. 548 del 1990).
Tale  disposizione  regionale  contrasta  anche con l'art. 120, primo
comma,  Cost.,  secondo  il  quale  «le  regioni non possono adottare
provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle  persone  e delle cose tra le regioni, ne' limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio».
   Con  riferimento  all'ordinamento  comunitario  la disposizione in
esame,  che  ha l'evidente scopo di vietare la costituzione di scuole
di  sci  private in Valle d'Aosta, si pone in contrasto con gli artt.
49  e  50  del  Trattato CE, che sanciscono il principio della libera
prestazione  dei  servizi all'interno della Comunita' e con gli artt.
81  e  ss.  del  Trattato  CE,  che  enunciano il principio di libera
concorrenza,  nonche' con la direttiva 2005/123/CE (meglio conosciuta
come  direttiva  Bolkestein),  che ha l'obiettivo di liberalizzare la
circolazione dei servizi nel mercato interno, la quale, al punto (33)
delle  premesse,  ricomprende  tra  i  servizi  destinatari  dei suoi
effetti  «i  centri  sportivi», quali sono appunto da considerarsi le
scuole di sci.
   4.  -  Gli  stessi motivi di illegittimita' costituzionale esposti
riguardo  l'art.  7 inficiano anche l'art. 8 della legge regionale in
esame,  che stabilisce (richiamando l'allegato a) il numero minimo di
maestri  di  sci  indispensabile per l'apertura di una scuola di sci.
Anche  per  tale  articolo  appare  infatti  irragionevole  il limite
quantitativo   stabilito,  che  non  trova  la  propria  ragione  ne'
nell'interesse  generale,  ne' nelle esigenze di utilita' sociale, la
cui  sussistenza  e'  richiesta  dalla  giurisprudenza costituzionale
citata  al  fine di limitare l'esercizio della professione. Il limite
posto  per  l'apertura  di scuole di sci si pone inoltre in contrasto
con  i  principi  di  libera  concorrenza e di libera prestazione dei
servizi,  in  violazione oltre che dei principi costituzionali, anche
delle norme della Comunita' europea.
   5.   -   Si  rileva  che  risultano  inscindibilmente  connessi  e
dipendenti  dagli  articoli  sopra  censurati l'art. 11, comma 2, che
sostituisce  la  lettera  e)  del  comma  1  dell'art.  25 della l.r.
n. 44/1999,  nonche'  la  lettera d) di tale ultimo articolo, i quali
prevedono,  come  si e' detto, le sanzioni amministrative conseguenti
all'inosservanza delle statuizioni censurate.

        
      
                              P. Q. M.
   Chiede  che  la  Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e quindi annullare gli artt. 7, 8 e 11 della legge della
Regione  Valle d'Aosta 13 novembre 2007, n. 29, indicata in epigrafe,
per contrasto con gli artt. 4, 41 e 120 della Costituzione.
   Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
     1) Estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 gennaio 2008;
     2) Copia della legge Regione Valle d'Aosta n. 29 del 13 novembre
2007.
      Roma, addi' 11 gennaio 2008
                       L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia

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