Ricorso n. 4 del 22 gennaio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 gennaio 2009 , n. 4
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 gennaio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 4-3-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2008, n. 16, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 5/2008 l'art. 6-bis che a sua volta introduce l'art. 7-bis nella legge regionale n. 36/2007, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 dicembre 2008. Sul B.U.R. Umbria 14 novembre 2008 n. 52 e' stata pubblicata la legge regionale 13 novembre 2008 n. 16 recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82, comma 6 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilita». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 8 comma 2 e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, primo comma della Costituzione per i seguenti M o t i v i L'art. 8 della legge regionale n. 16/2008 (intitolato «Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5»), al comma 2 cosi' dispone «Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 5/2008, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria). - 1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, e' aggiunto il seguente: ''7-bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalita', i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti''». Orbene, il nuovo art. 7-bis della legge regionale n. 36/2007 La legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, recante «Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria» e' pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2007, n. 56. (come risultante dalla nuova disposizione, che ha inciso non direttamente sulla legge regionale n. 36/2007, bensi' su una precedente legge regionale di modifica della stessa, la n. 5/2008), si pone in palese contrasto con l'art. 23 Cost. secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge». L'avere previsto la possibilita' di disciplinare «le fattispecie, le modalita', i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni» dei tributi «attribuiti» alla regione mediante una fonte regolamentare, anziche' con una legge regionale, viola la riserva di legge contenuta nel citato art. 23 della Costituzione. La Corte ha infatti precisato che «Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, configura una riserva di legge di carattere ''relativo'', nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalita' dell'amministrazione (sentenza n. 67 del 1973 e n. 507 del 1988) purche' la concreta entita' della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attivita' dell'amministrazione (sentenze n. 507 del 1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del 2003)» (Corte costituzionale sentenza 14 giugno 2007, n. 190). Nella fattispecie nessun criterio viene introdotto per escludere o limitare la discrezionalita' dell'attivita' regolamentare che dovrebbe disciplinare le esenzioni di tutti i tributi «attribuiti» alla regione, non potendosi ritenere tale il generico riferimento, contenuto nella norma censurata, al «rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario». Per effetto della disposizione impugnata si viene quindi ad attribuire ad un organo esecutivo quale la Giunta regionale (a cui l'art. 39 L'art. 39 dello statuto («Potesta' regolamentare»), cosi' dispone «La potesta' regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare competente secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva. Il Consiglio con legge regionale puo' autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonche' l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso». dello Statuto della Regione Umbria approvato con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 demanda a competenza ad emanare regolamenti), una competenza ad intervenire (mediante la disciplina di esenzioni) sulla «concreta entita» di un numero indefinito di tributi che la Costituzione vuole assegnata al potere legislativo; e cio' senza introdurre alcun tipo di criterio atto ad impedire una discrezionalita' amministrativa sostanzialmente senza limiti.Resta ovviamente impregiudicata la questione dell'esistenza del potere di introdurre agevolazioni fiscali, anche con il corretto strumento dell'atto legislativo, su tributi che non possono considerarsi «propri» della regione. A tale riguardo, com'e' noto, la Corte ha costantemente affermato che tributi propri previsti dall'art. 119, secondo comma della Costituzione sono soltanto i «tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale» (Corte costituzionale sentenza 26 settembre 2003, n. 297). Se il riferimento contenuto nella legge regionale impugnata ai «tributi ad essa attribuiti» e' tale da ricomprendere anche i tributi statali il cui gettito sia stato destinato alle regioni, si porrebbe anche un problema di violazione delle competenze statali, laddove la regione andasse a disciplinare il regime delle esenzioni degli stessi tributi. Ma una tale valutazione non potra' che essere fatta in sede di esame dei singoli interventi legislativi, alla luce delle disposizioni statali che disciplinano ciascun tributo, tenuto conto della possibilita' che tali disposizioni possono prevedere, nei vari casi, un potere di intervento del legislatore regionale, eventualmente anche in materia di esenzioni. (1) La legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, recante «Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria» e' pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2007, n. 56. (2) L'art. 39 dello statuto («Potesta' regolamentare»), cosi' dispone «La potesta' regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione consiliare competente secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva. Il Consiglio con legge regionale puo' autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonche' l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso».
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 8, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2008 n. 16, nella parte in cui introduce nella legge regionale n. 5/2008 l'art. 6-bis a sua volta introduttivo dell'art. 7-bis della legge regionale n. 36/2007, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2008. Roma, addi' 12 gennaio 2009 L'Avvocato dello Stato: Gianni De Bellis