RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 gennaio 2009 , n. 4
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 gennaio 2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 9 del 4-3-2009) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Umbria, in persona del Presidente della  Giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 13 novembre
2008, n. 16, nella parte in cui introduce nella  legge  regionale  n.
5/2008 l'art. 6-bis che a sua  volta  introduce  l'art.  7-bis  nella
legge regionale n.  36/2007,  come  da  delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 18 dicembre 2008. 
    Sul B.U.R. Umbria 14 novembre 2008 n. 52 e' stata  pubblicata  la
legge regionale 13 novembre 2008  n.  16  recante  «Modificazioni  ed
integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4,  della  legge
regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo  2008,
n.  6.  Assestamento  del  bilancio  di   previsione   dell'esercizio
finanziario 2008 e  reiscrizione  di  somme  stanziate  a  fronte  di
entrate a destinazione vincolata  non  utilizzate  entro  l'esercizio
2007 - Art. 45 e art. 82, comma 6 della legge regionale  28  febbraio
2000, n. 13 legge regionale di contabilita». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni  contenute  nell'art.  8  comma  2  e  pertanto  propone
questione di legittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma della Costituzione per i seguenti 
                             M o t i v i 
    L'art.  8  della   legge   regionale   n.   16/2008   (intitolato
«Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5»), al comma  2
cosi' dispone «Dopo l'art. 6 della legge regionale  n.  5/2008,  sono
inseriti i seguenti: 
        «Art. 6-bis (Modifica ed integrazione alla legge regionale 24
dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di  altre
entrate della Regione Umbria). - 1. Dopo il comma 7 dell'art. 1 della
legge regionale n. 36/2007, e' aggiunto il seguente: 
          ''7-bis. Nel rispetto della legislazione tributaria  e  dei
principi di coordinamento  con  il  sistema  tributario,  la  Regione
Umbria con regolamento disciplina le  fattispecie,  le  modalita',  i
termini e le limitazioni per la concessione  delle  agevolazioni  dei
tributi ad essa attribuiti''». 
    Orbene, il nuovo art. 7-bis della legge regionale n.  36/2007  La
legge regionale 24 dicembre 2007, n.  36,  recante  «Disposizioni  in
materia tributaria e  di  altre  entrate  della  Regione  Umbria»  e'
pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2007, n. 56. (come  risultante
dalla nuova disposizione, che ha inciso non direttamente sulla  legge
regionale n. 36/2007, bensi' su una  precedente  legge  regionale  di
modifica della stessa, la n. 5/2008), si pone in palese contrasto con
l'art.  23  Cost.  secondo  cui  «Nessuna  prestazione  personale   o
patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge». 
    L'avere previsto la possibilita' di disciplinare «le fattispecie,
le modalita', i termini e le limitazioni  per  la  concessione  delle
agevolazioni» dei tributi  «attribuiti»  alla  regione  mediante  una
fonte regolamentare, anziche'  con  una  legge  regionale,  viola  la
riserva di legge contenuta nel citato art. 23 della Costituzione. 
    La Corte ha infatti precisato che  «Tale  parametro,  secondo  la
costante giurisprudenza di questa Corte,  configura  una  riserva  di
legge di carattere ''relativo'', nel senso che  essa  deve  ritenersi
rispettata anche in assenza di una espressa  indicazione  legislativa
dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito  di
discrezionalita' dell'amministrazione (sentenza n. 67 del 1973  e  n.
507 del 1988) purche' la concreta entita' della  prestazione  imposta
sia  chiaramente  desumibile   dagli   interventi   legislativi   che
riguardano l'attivita'  dell'amministrazione  (sentenze  n.  507  del
1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996,  n.  105  del  2003)»  (Corte
costituzionale sentenza 14 giugno 2007, n. 190). 
    Nella fattispecie nessun criterio viene introdotto per  escludere
o  limitare  la  discrezionalita'  dell'attivita'  regolamentare  che
dovrebbe disciplinare le esenzioni di tutti  i  tributi  «attribuiti»
alla regione, non potendosi ritenere tale  il  generico  riferimento,
contenuto nella norma  censurata,  al  «rispetto  della  legislazione
tributaria  e  dei  principi  di   coordinamento   con   il   sistema
tributario». 
    Per effetto della  disposizione  impugnata  si  viene  quindi  ad
attribuire ad un organo esecutivo quale la Giunta  regionale  (a  cui
l'art. 39 L'art. 39 dello statuto («Potesta'  regolamentare»),  cosi'
dispone «La potesta' regolamentare  di  esecuzione  e  di  attuazione
delle leggi regionali spetta alla  Giunta  regionale.  I  regolamenti
sono  emanati  dal   Presidente   della   Giunta   regionale   previa
acquisizione del parere  obbligatorio  della  Commissione  consiliare
competente secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno del
Consiglio regionale. I regolamenti  sono  pubblicati  nel  Bollettino
ufficiale della regione, in una  sezione  distinta  da  quella  delle
leggi e secondo una propria numerazione progressiva. Il Consiglio con
legge  regionale  puo'  autorizzare  la  Giunta  a  disciplinare  con
regolamento singole materie. La  legge  regionale  dispone  le  norme
generali  regolatrici  della  materia  nonche'  l'abrogazione   delle
disposizioni  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in   vigore   del
regolamento stesso».  dello Statuto della  Regione  Umbria  approvato
con legge regionale 16 aprile 2005, n. 21  demanda  a  competenza  ad
emanare regolamenti), una  competenza  ad  intervenire  (mediante  la
disciplina  di  esenzioni)  sulla  «concreta  entita»  di  un  numero
indefinito di tributi che la Costituzione vuole assegnata  al  potere
legislativo; e cio' senza introdurre alcun tipo di criterio  atto  ad
impedire una discrezionalita'  amministrativa  sostanzialmente  senza
limiti.Resta ovviamente impregiudicata  la  questione  dell'esistenza
del potere di introdurre agevolazioni fiscali, anche con il  corretto
strumento  dell'atto  legislativo,  su  tributi   che   non   possono
considerarsi «propri» della regione. 
    A tale riguardo, com'e' noto, la Corte ha costantemente affermato
che tributi  propri  previsti  dall'art.  119,  secondo  comma  della
Costituzione sono soltanto i «tributi  istituiti  dalle  regioni  con
propria legge, nel rispetto dei principi  del  coordinamento  con  il
sistema  tributario  statale»  (Corte  costituzionale   sentenza   26
settembre 2003, n. 297). 
    Se il riferimento contenuto nella legge  regionale  impugnata  ai
«tributi ad essa attribuiti» e' tale da ricomprendere anche i tributi
statali il cui gettito sia stato destinato alle regioni, si  porrebbe
anche un problema di violazione delle competenze statali, laddove  la
regione andasse a disciplinare il regime delle esenzioni degli stessi
tributi. 
    Ma una tale valutazione non potra' che essere fatta  in  sede  di
esame  dei  singoli   interventi   legislativi,   alla   luce   delle
disposizioni statali che disciplinano ciascun tributo,  tenuto  conto
della possibilita' che tali disposizioni possono prevedere, nei  vari
casi,  un   potere   di   intervento   del   legislatore   regionale,
eventualmente anche in materia di esenzioni. 
(1) La legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, recante «Disposizioni  in
materia tributaria e  di  altre  entrate  della  Regione  Umbria»  e'
pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2007, n. 56. 
(2) L'art. 39 dello statuto («Potesta' regolamentare»), cosi' dispone «La
potesta' regolamentare di esecuzione  e  di  attuazione  delle  leggi
regionali spetta alla Giunta regionale. I  regolamenti  sono  emanati
dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del  parere
obbligatorio  della  Commissione  consiliare  competente  secondo  le
modalita' stabilite dal regolamento interno del Consiglio  regionale.
I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione,
in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo  una  propria
numerazione  progressiva.  Il  Consiglio  con  legge  regionale  puo'
autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie.
La legge  regionale  dispone  le  norme  generali  regolatrici  della
materia nonche' l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento stesso».  

        
      
                              P. Q. M. 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'art. 8, comma 2 della legge regionale 13 novembre 2008 n.
16, nella parte in cui introduce  nella  legge  regionale  n.  5/2008
l'art. 6-bis a sua volta introduttivo  dell'art.  7-bis  della  legge
regionale n. 36/2007, per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2008. 
        Roma, addi' 12 gennaio 2009 
              L'Avvocato dello Stato: Gianni De Bellis 

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