Ricorso n. 4 del 28 gennaio 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2006.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 7 del 15-2-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente della giunta provinciale pro-tempore, con sede in Bolzano
per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento
della legge provinciale del 18 novembre 2005, n. 10 (pubblicata in
B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2005) recante «Modifiche di leggi
provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanita',
mobilita', foreste e demanio e altre disposizioni»; con specifico
riguardo agli artt. 17 e 19 di tale legge, per contrasto con gli
artt. 117, comma 3 Cost., 9, punto 10 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto
speciale di autonomia), nonche' coi principi fondamentali della
legislazione statale nelle materie in essi trattate; e a cio' a
seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri
di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta
del 13 gennaio 2006.
Nel B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2005 (supplemento n. 2) risulta
pubblicata la epigrafata legge della provincia autonoma di Bolzano
n. 10/2005, con cui sono state apportate modifiche ad una serie di
leggi che sono intervenute a dettare norme in diversi settori, quali
il lavoro, l'urbanistica, l'assistenza, la sanita', la mobilita', le
foreste e il demanio.
Le leggi oggetto di modifiche sono: la legge n. 14 del 1986; la
legge n. 2 del 1996; la legge n. 13 del 1997; la legge n. 1 del 1981;
la legge n. 37 del 1988; la legge n. 1 del 1992; la legge n. 7 del
2001; la legge n. 37 del 1974; la legge n. 16 del 1965; la legge
n. 28 del 1981; la legge n. 10 del 2004; la legge n. 30 del 1978 (di
cui viene abrogato l'art. 2); la legge n. 1 del 1984 (di cui viene
abrogato l'art. 14).
Avverso tale legge, con specifico riguardo agli artt. 17 e 19, in
quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale
(artt. 117, comma 3 Cost. nonche' 9, punto 10, Statuto di Autonomia),
delle competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita)
e quindi violative dei principi dettati o desumibili dalla
legislazione statale nelle materie da essi trattate, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi
dell'art. 127, 1° comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953,
n. 87 (come sostituito dall'art. 9, 1° comma, della legge 5 giugno
2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la
declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi
l'annullamento, della epigrafata legge provinciale, con specifico
riguardo alle disposizioni dell'artt. 17 e 19, e cio' sulla base
delle motivazioni e considerazioni che seguono.
La legge provinciale un esame presenta profili di illegittimita'
costituzionale in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 17 e
19 che, per un verso, eccedono dalla competenza concorrente
attribuita alla provincia in materia di «sanita» dell'art. 9, punto
10, dello statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. n. 670 del
1972, e per altro verso, dalla competenza concorrente. In materia di
«professioni», prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, comma
3, Cost., ed estesa ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, quale
«forma di autonomia piu' ampia», alla provincia autonoma, in assenza
di specifica attribuzione statutaria.
In particolare, l'art. 17, che modifica il comma 7 dell'art.
12-bis della legge provinciale n. 7/2001 e s.m.i, nel fissare
requisiti di accesso alle qualifiche di direttore tecnico
assistenziale e di dirigente infermieristico (frequenza di un corso
organizzato dalla stessa provincia ovvero da «un istituto pubblico o
privato riconosciuto in Italia o all'estero» e richiesta per
l'incarico di dirigente infermieristico di «una comprovata esperienza
professionale di almeno sei anni nella medesima funzione», nonche' di
«un'esperienza professionale di coordinamento almeno biennale» per
l'incarico di direttore tecnico-assistenziale) diversi ed ulteriori
rispetto a quelli predeterminati a livello nazionale, si pone in
contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla normativa
statale vigente nelle materie sopra indicate di cui all'art.
15-septies del d.lgs. n. 502/1992 e agli artt. 5 e 6 della legge
n. 251/2000. La suddetta normativa di principio prevede, infatti, che
ai ruoli del Servizio sanitario nazionale possano accedere i
candidati in possesso di predefiniti requisiti di esperienza e
qualificazione professionale ovvero di «una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria». Si ritiene,
dunque, alla luce di quanto appena detto, che la norma regionale in
esame sia costituzionalmente illegittima laddove attribuisca, in
maniera arbitraria e a soggetti privi dei requisiti di legge, il
diritto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui trattasi.
Altresi' illegittimo e' l'art. 19 della legge provinciale in
esame che, nell'aggiungere l'art. 73-ter alla legge n. 7/2001,
prevedendo in particolare l'istituzione di una nuova figura
professionale, quelle del massaggiatore/ massofisioterapista,
rimettendo ad una determinazione di giunta la definizione del
contenuti e della durata della formazione del suddetto operatore
sanitario e riconoscendo, infine, l'equipollenza tra il titolo di
massaggiatore/massofisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia
e all'estero, eccede i limiti della competenza attribuita, per
estensione, dall'art. 117, comma 3, cost. alla provincia autonoma
nella materia concorrente delle «professioni», ed in particolare
delle professioni sanitarie.
Nella suddetta materia, infatti, come piu' volte affermato dalla
Corte costituzionale (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355,
n. 405 e n. 424 del 2005), la potesta' legislativa regionale deve
rispettare il principio fondamentale, gia' vigente nella legislazione
statale (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato
dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998, nonche'
dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui
«l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili
ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» e' riservata
allo Stato.
Tra l'altro, codesta suprema Corte ha recentemente esteso il
menzionato principio fondamentale in materia di professioni sanitarie
a tutte le professioni, rilevando come tale limite, che «certamente
(preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potesta'
normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul
terreno dei principi fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga
come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione
regionale in materia di «professioni», stante il principio affermato
nella sentenze nn. 355 e 424 del 2005, secondo il quale
«l'individuazione di una specifica tipologia o natura della
«professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna
«influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e
regionali afferenti la materia in esame.
Tali argomentazioni non possono non applicarsi anche alle regioni
a statuto: speciale e alle province autonome, laddove le stesse non
abbiano riconosciute dallo statuto di autonomia competenze
legislative piu' ampie rispetto a quelle previste dall'art. 117
novellato.
Inoltre, in assenza della previa individuazione, da parte dello
Stato, della figura professionale in oggetto e della definizione dei
contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti
la qualifica di massaggiatore/massofisioterapista e' precluso alla
provincia ogni potere in ordine all'organizzazione e alla tenuta di
corsi di formazione professionale (art. 19, comma 2). Ne' vale
considerare che la materia della formazione professionale e' di
competenza esclusiva della provincia ai sensi dell'art. 8, punto 29,
dello statuto speciale di autonomia, in quanto tale attivita'
formativa e' finalizzata all'acquisizione di una qualifica, quella
appunto di massaggiatore/ massofisioterapista, non prevista dallo
Stato, tanto e' vero che il successivo comma 3 dell'art. 19 fa
espresso riferimento ai rilascio di diplomi o attestati di qualifica
di massaggiatore/massofisioterapista (e non gia' di semplici
attestati di frequenza) rilevanti «ai fini dell'esercizio
professionale nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito
del territorio provinciale».
Per completezza di esame, si rileva che analoga censura e' stata
giudicata fondata dalla Corte costituzionale con riferimento alla
legge n. 2/2004 della regione Abruzzo che, nei prevedere e
regolamentare corsi di formazione finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria
ausiliaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimenti
idroterapici, e' stata ritenuta costituzionalmente illegittima per
violazione dei principi fondamentali dettati dallo Stato nella
materia concorrente delle professioni (cfr. sent. n. 319/2005).
Infine, risulta illegittima la disposizione contenuta nel comma 3
dell'art. 19 che, nei riconoscere l'equipollenza tra il titolo di
massaggiatore/massofisioterapista ed i titoli analoghi acquisiti dal
1° gennaio 1996 in Italia o all'estero, conferisce alla provincia una
prerogativa che invece l'ordinamento giuridico attribuisce in via
esclusiva allo Stato, da un lato, prevedendo che l'istituzione di
nuovi titoli professionali e, pertanto, l'eventuale equipollenza
degli stessi avvenga in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale e, dall'altro, attribuendo al Ministero della salute, ex
artt. 11 del d.lgs. n. 115/1992 e 13 dei d.lgs. n. 319/1994, la
competenza circa il riconoscimento dei titoli di formazione
professionale sanitaria acquisiti nella comunita' europea. Si segnala
altresi' che la disposizione del comma 3 dell'art. 19 che sancisce la
validita' dei titoli acquisiti al termine di corsi provinciali
iniziati» ...a partire dai 1° gennaio 1996 in Italia...» viola il
principio fondamentale dettato in materia dall'art. 6, comma 3, del
d.lgs. n. 502/1992, il quale, nel prevedere che la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avvenga esclusivamente con corsi di livello universitario e con un
tirocinio pratico da svolgersi in sede ospedaliera, determina - come
confermato nella sentenza n. 7750/2003 del Tribunale amministrativo
regionale Lazio - la soppressione, a partire dall'entrata in vigore
dalla norma statale sopra citata, dei corsi di formazione destinati
alle figure professionali non ancora individuate, secondo quanto
prescritto dalla norma statale teste' menzionata, dal Ministero della
salute.
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare gli artt. 17 e 19 della legge della
provincia autonoma di Bolzano del 18 novembre 2005, n. 10.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.m. del 13 gennaio
2006;
2) Copia della legge provinciale impugnata.
Roma, addi' 16 gennaio 2006
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino