N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2006.

 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)

 

(GU n. 7 del 15-2-2006)

 

Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro   la   provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
presidente  della giunta provinciale pro-tempore, con sede in Bolzano
per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento
della  legge  provinciale  del 18 novembre 2005, n. 10 (pubblicata in
B.U.R.  n. 47  del  22  novembre  2005)  recante  «Modifiche di leggi
provinciali  nei  settori  lavoro,  urbanistica, assistenza, sanita',
mobilita',  foreste  e  demanio  e altre disposizioni»; con specifico
riguardo  agli  artt.  17  e  19 di tale legge, per contrasto con gli
artt. 117, comma 3 Cost., 9, punto 10 del d.P.R. n. 670/1972 (statuto
speciale  di  autonomia),  nonche'  coi  principi  fondamentali della
legislazione  statale  nelle  materie  in  essi  trattate; e a cio' a
seguito  ed  in forza della determinazione del Consiglio dei ministri
di  impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta
del 13 gennaio 2006.
    Nel  B.U.R. n. 47 del 22 novembre 2005 (supplemento n. 2) risulta
pubblicata  la  epigrafata  legge della provincia autonoma di Bolzano
n. 10/2005,  con  cui  sono state apportate modifiche ad una serie di
leggi  che sono intervenute a dettare norme in diversi settori, quali
il  lavoro, l'urbanistica, l'assistenza, la sanita', la mobilita', le
foreste e il demanio.
    Le  leggi  oggetto di modifiche sono: la legge n. 14 del 1986; la
legge n. 2 del 1996; la legge n. 13 del 1997; la legge n. 1 del 1981;
la  legge  n. 37  del 1988; la legge n. 1 del 1992; la legge n. 7 del
2001;  la  legge  n. 37  del  1974; la legge n. 16 del 1965; la legge
n. 28  del 1981; la legge n. 10 del 2004; la legge n. 30 del 1978 (di
cui  viene  abrogato  l'art. 2); la legge n. 1 del 1984 (di cui viene
abrogato l'art. 14).
    Avverso tale legge, con specifico riguardo agli artt. 17 e 19, in
quanto  ritenuti  contrastanti  con il vigente riparto costituzionale
(artt. 117, comma 3 Cost. nonche' 9, punto 10, Statuto di Autonomia),
delle competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita)
e   quindi   violative   dei  principi  dettati  o  desumibili  dalla
legislazione  statale  nelle  materie da essi trattate, il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi
dell'art.  127,  1°  comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953,
n. 87  (come  sostituito  dall'art. 9, 1° comma, della legge 5 giugno
2003,  n. 131)  a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la
declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale,    e   quindi
l'annullamento,  della  epigrafata  legge  provinciale, con specifico
riguardo  alle  disposizioni  dell'artt.  17  e 19, e cio' sulla base
delle motivazioni e considerazioni che seguono.
    La  legge provinciale un esame presenta profili di illegittimita'
costituzionale in ordine alle disposizioni contenute negli artt. 17 e
19   che,   per  un  verso,  eccedono  dalla  competenza  concorrente
attribuita  alla  provincia in materia di «sanita» dell'art. 9, punto
10,  dello  statuto speciale di autonomia di cui al d.P.R. n. 670 del
1972,  e per altro verso, dalla competenza concorrente. In materia di
«professioni», prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, comma
3, Cost., ed estesa ex art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, quale
«forma  di autonomia piu' ampia», alla provincia autonoma, in assenza
di specifica attribuzione statutaria.
    In  particolare,  l'art.  17,  che  modifica il comma 7 dell'art.
12-bis  della  legge  provinciale  n. 7/2001  e  s.m.i,  nel  fissare
requisiti   di   accesso   alle   qualifiche   di  direttore  tecnico
assistenziale  e  di dirigente infermieristico (frequenza di un corso
organizzato  dalla stessa provincia ovvero da «un istituto pubblico o
privato   riconosciuto  in  Italia  o  all'estero»  e  richiesta  per
l'incarico di dirigente infermieristico di «una comprovata esperienza
professionale di almeno sei anni nella medesima funzione», nonche' di
«un'esperienza  professionale  di  coordinamento almeno biennale» per
l'incarico  di  direttore tecnico-assistenziale) diversi ed ulteriori
rispetto  a  quelli  predeterminati  a  livello nazionale, si pone in
contrasto  con  i  principi  fondamentali  ricavabili dalla normativa
statale   vigente  nelle  materie  sopra  indicate  di  cui  all'art.
15-septies  del  d.lgs.  n. 502/1992  e  agli artt. 5 e 6 della legge
n. 251/2000. La suddetta normativa di principio prevede, infatti, che
ai   ruoli  del  Servizio  sanitario  nazionale  possano  accedere  i
candidati  in  possesso  di  predefiniti  requisiti  di  esperienza e
qualificazione    professionale    ovvero    di    «una   particolare
specializzazione  professionale,  culturale  e scientifica desumibile
dalla  formazione  universitaria  e  postuniversitaria».  Si ritiene,
dunque,  alla  luce di quanto appena detto, che la norma regionale in
esame  sia  costituzionalmente  illegittima  laddove  attribuisca, in
maniera  arbitraria  e  a  soggetti  privi dei requisiti di legge, il
diritto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui trattasi.
    Altresi'  illegittimo  e'  l'art.  19  della legge provinciale in
esame  che,  nell'aggiungere  l'art.  73-ter  alla  legge  n. 7/2001,
prevedendo   in   particolare   l'istituzione  di  una  nuova  figura
professionale,   quelle   del   massaggiatore/   massofisioterapista,
rimettendo  ad  una  determinazione  di  giunta  la  definizione  del
contenuti  e  della  durata  della  formazione del suddetto operatore
sanitario  e  riconoscendo,  infine,  l'equipollenza tra il titolo di
massaggiatore/massofisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia
e  all'estero,  eccede  i  limiti  della  competenza  attribuita, per
estensione,  dall'art.  117,  comma  3, cost. alla provincia autonoma
nella  materia  concorrente  delle  «professioni»,  ed in particolare
delle professioni sanitarie.
    Nella  suddetta materia, infatti, come piu' volte affermato dalla
Corte  costituzionale  (cfr.  sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355,
n. 405  e  n. 424  del  2005), la potesta' legislativa regionale deve
rispettare il principio fondamentale, gia' vigente nella legislazione
statale  (art.  6,  comma  3,  del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato
dall'art.  124,  comma 1,  lett.  b), del d.lgs. n. 112/1998, nonche'
dall'art. 1,   comma   2,   della   legge  n. 42/1999),  secondo  cui
«l'individuazione  delle figure professionali, con i relativi profili
ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» e' riservata
allo Stato.
    Tra  l'altro,  codesta  suprema  Corte  ha recentemente esteso il
menzionato principio fondamentale in materia di professioni sanitarie
a  tutte  le professioni, rilevando come tale limite, che «certamente
(preclude)  alle  regioni  di  intervenire,  in  ambiti  di  potesta'
normativa  concorrente,  dettando  norme  che  vanno  ad incidere sul
terreno dei principi fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga
come vincolo «di ordine generale» allo svolgimento della legislazione
regionale  in materia di «professioni», stante il principio affermato
nella   sentenze   nn.   355   e  424  del  2005,  secondo  il  quale
«l'individuazione   di   una   specifica  tipologia  o  natura  della
«professione»  oggetto  di regolamentazione legislativa non ha alcuna
«influenza»  ai  fini  della  ripartizione delle competenze statali e
regionali afferenti la materia in esame.
    Tali argomentazioni non possono non applicarsi anche alle regioni
a  statuto:  speciale e alle province autonome, laddove le stesse non
abbiano   riconosciute   dallo   statuto   di   autonomia  competenze
legislative  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  previste dall'art. 117
novellato.
    Inoltre,  in  assenza della previa individuazione, da parte dello
Stato,  della figura professionale in oggetto e della definizione dei
contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti
la  qualifica  di  massaggiatore/massofisioterapista e' precluso alla
provincia  ogni  potere in ordine all'organizzazione e alla tenuta di
corsi  di  formazione  professionale  (art.  19,  comma  2). Ne' vale
considerare  che  la  materia  della  formazione  professionale e' di
competenza  esclusiva della provincia ai sensi dell'art. 8, punto 29,
dello  statuto  speciale  di  autonomia,  in  quanto  tale  attivita'
formativa  e'  finalizzata  all'acquisizione di una qualifica, quella
appunto  di  massaggiatore/  massofisioterapista,  non prevista dallo
Stato,  tanto  e'  vero  che  il  successivo  comma 3 dell'art. 19 fa
espresso  riferimento ai rilascio di diplomi o attestati di qualifica
di   massaggiatore/massofisioterapista   (e   non  gia'  di  semplici
attestati   di   frequenza)   rilevanti   «ai   fini   dell'esercizio
professionale  nelle  strutture  sanitarie e limitatamente all'ambito
del territorio provinciale».
    Per  completezza di esame, si rileva che analoga censura e' stata
giudicata  fondata  dalla  Corte  costituzionale con riferimento alla
legge   n. 2/2004   della   regione  Abruzzo  che,  nei  prevedere  e
regolamentare   corsi  di  formazione  finalizzati  al  conseguimento
dell'abilitazione    all'esercizio    della   professione   sanitaria
ausiliaria   di   massaggiatore-capo   bagnino   degli   stabilimenti
idroterapici,  e'  stata  ritenuta costituzionalmente illegittima per
violazione  dei  principi  fondamentali  dettati  dallo  Stato  nella
materia concorrente delle professioni (cfr. sent. n. 319/2005).
    Infine, risulta illegittima la disposizione contenuta nel comma 3
dell'art.  19  che,  nei  riconoscere l'equipollenza tra il titolo di
massaggiatore/massofisioterapista  ed i titoli analoghi acquisiti dal
1° gennaio 1996 in Italia o all'estero, conferisce alla provincia una
prerogativa  che  invece  l'ordinamento  giuridico attribuisce in via
esclusiva  allo  Stato,  da  un lato, prevedendo che l'istituzione di
nuovi  titoli  professionali  e,  pertanto,  l'eventuale equipollenza
degli  stessi  avvenga  in  maniera  uniforme  su tutto il territorio
nazionale  e,  dall'altro,  attribuendo al Ministero della salute, ex
artt.  11  del  d.lgs.  n. 115/1992  e  13 dei d.lgs. n. 319/1994, la
competenza   circa   il   riconoscimento  dei  titoli  di  formazione
professionale sanitaria acquisiti nella comunita' europea. Si segnala
altresi' che la disposizione del comma 3 dell'art. 19 che sancisce la
validita'  dei  titoli  acquisiti  al  termine  di  corsi provinciali
iniziati»  ...a  partire  dai  1° gennaio 1996 in Italia...» viola il
principio  fondamentale  dettato in materia dall'art. 6, comma 3, del
d.lgs.  n. 502/1992,  il  quale,  nel prevedere che la formazione del
personale  sanitario  infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avvenga  esclusivamente  con  corsi di livello universitario e con un
tirocinio  pratico da svolgersi in sede ospedaliera, determina - come
confermato  nella  sentenza n. 7750/2003 del Tribunale amministrativo
regionale  Lazio  - la soppressione, a partire dall'entrata in vigore
dalla  norma  statale sopra citata, dei corsi di formazione destinati
alle  figure  professionali  non  ancora  individuate, secondo quanto
prescritto dalla norma statale teste' menzionata, dal Ministero della
salute.
  P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e  quindi  annullare gli artt. 17 e 19 della legge della
provincia autonoma di Bolzano del 18 novembre 2005, n. 10.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1) Estratto  della  deliberazione  del  C.d.m. del 13 gennaio
2006;
        2) Copia della legge provinciale impugnata.
        Roma, addi' 16 gennaio 2006
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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