RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 gennaio 2007, n. 4
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  30  gennaio  2007  (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

 
(GU n. 7 del 14-2-2007) 
 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rapp.to  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta
regionale  pro  tempore, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di
incostituzionalita'  e conseguente annullamento della legge regionale
dell'8 novembre  2006,  n. 33 (pubbl. in B.U.R. n. 66 del 22 novembre
2006)   recante   "Modifiche   e   integrazioni  di  leggi  regionali
concernenti  i  lavori  pubblici e l'edilizia residenziale pubblica";
con  specifico  riguardo  agli  artt. 2, commi 2 e 7, comma 1 di tale
legge, per contrasto con gli artt. 117, comma secondo Cost., e a cio'
a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri
di  impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta
del 19 gennaio 2007.
    Nel  B.U.R.  n. 66  del  22 novembre  2006  risulta pubblicata la
epigrafata legge della Regione Abruzzo n. 33/2005, con cui sono state
apportate  modifiche  ad  una  serie  di leggi che sono intervenute a
dettare  norme  nelle  materie  dei  lavori  pubblici e dell'edilizia
residenziale pubblica.
    Avverso  tale legge, con specifico riguardo agli artt. 2, commi 2
e  7, comma 1, in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto
costituzionale  (art. 117,  secondo  comma Cost.) delle competenze in
materie  di  legislazione  esclusiva  il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo
comma,   Cost.  e  dell'art. 31  legge  11 marzo  1953,  n. 87  (come
sostituito  dall'art. 9,  primo  comma,  della  legge  5 giugno 2003,
n. 131)  a  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  per  chiedere  la
declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale,    e   quindi
l'annullamento,  della  epigrafata  legge  provinciale, con specifico
riguardo alle disposizioni degli artt. 2, comma 2 e 7 comma 1; e cio'
sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.
    La   legge  regionale  dell'Abruzzo,  che  apporta  modifiche  ed
integrazioni  ad  alcune  precedenti  leggi  regionali  in materia di
lavori pubblici e di edilizia residenziale pubblica, presenta aspetti
di  illegittimita'  costituzionale relativamente alle norme contenute
negli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1.
    Tali  disposizioni  mantengono in vigore, in materia di collaudo,
le  vigenti  norme  regionali  di  settore,  e pertanto si pongono in
contrasto  con  la  normativa  nazionale  contenuta  nel  Codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
    L'articolo  4  di  detto  Codice  ha  delineato  l'assetto  delle
competenze  legislative  di  Stato,  regioni  e province autonome, in
conformita'  all'art. 117  Cost.,  facendo rientrare, tra l'altro, la
disciplina  del  collaudo  fra  le  materie  di  competenza esclusiva
statale.
    Le regioni non possono quindi prevedere una disciplina diversa da
quella  del codice dei contratti, in quanto cio' si pone in contrasto
con l'articolo 117, secondo comma della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e  quindi  annullare  gli  artt. 2, commi 2 e 7, comma 1
della legge della Regione Abruzzo del 22 novembre 2006, n. 33.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1)  Estratto  della  deliberazione del Consiglio dei ministri
del 19 gennaio 20067;
        2) Copia della legge regionale impugnata.
          Roma, addi' 17 gennaio 2007
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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