Ricorso n. 4 del 30 gennaio 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 gennaio 2007, n. 4
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 7 del 14-2-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge regionale dell'8 novembre 2006, n. 33 (pubbl. in B.U.R. n. 66 del 22 novembre 2006) recante "Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica"; con specifico riguardo agli artt. 2, commi 2 e 7, comma 1 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, comma secondo Cost., e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta del 19 gennaio 2007. Nel B.U.R. n. 66 del 22 novembre 2006 risulta pubblicata la epigrafata legge della Regione Abruzzo n. 33/2005, con cui sono state apportate modifiche ad una serie di leggi che sono intervenute a dettare norme nelle materie dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica. Avverso tale legge, con specifico riguardo agli artt. 2, commi 2 e 7, comma 1, in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale (art. 117, secondo comma Cost.) delle competenze in materie di legislazione esclusiva il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge provinciale, con specifico riguardo alle disposizioni degli artt. 2, comma 2 e 7 comma 1; e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono. La legge regionale dell'Abruzzo, che apporta modifiche ed integrazioni ad alcune precedenti leggi regionali in materia di lavori pubblici e di edilizia residenziale pubblica, presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente alle norme contenute negli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1. Tali disposizioni mantengono in vigore, in materia di collaudo, le vigenti norme regionali di settore, e pertanto si pongono in contrasto con la normativa nazionale contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006. L'articolo 4 di detto Codice ha delineato l'assetto delle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome, in conformita' all'art. 117 Cost., facendo rientrare, tra l'altro, la disciplina del collaudo fra le materie di competenza esclusiva statale. Le regioni non possono quindi prevedere una disciplina diversa da quella del codice dei contratti, in quanto cio' si pone in contrasto con l'articolo 117, secondo comma della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, commi 2 e 7, comma 1 della legge della Regione Abruzzo del 22 novembre 2006, n. 33. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 20067; 2) Copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 17 gennaio 2007 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino