N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 gennaio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 gennaio 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 6 dell'11-2-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta
p.t., (per la declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma
2, della legge regionale 29 ottobre 2003 n. 26, pubblicata nel B.U.R.
n. 103 del 31 ottobre 2003, avente ad oggetto «Modifica della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e della legge regionale 9 maggio
2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58,
comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», giusta delibera del
Consiglio dei ministri 19 dicembre 2003.
1. - La legge della Regione Veneto 29 ottobre 2003 n. 26 integra
la disciplina relativa alle funzioni ed ai compiti amministrativi
conferiti alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
n. 112/1998.
In particolare, prevede che le funzioni riguardanti alcune opere
da realizzarsi in aree ricadenti nel territorio di parchi nazionali,
le cui relative autorizzazioni risultano rientrare tra quelle
genericamente attribuite alla competenza regionale o subdelegate ai
comuni, possano essere esercitate dagli enti gestori dei parchi,
previa convenzione, o accordo interistituzionale, da stipularsi tra
l'ente stesso, la regione e lo Stato (art. 1).
La legge, inoltre, procrastina ulteriormente al 15 febbraio 2004,
il termine entro il quale la regione ha previsto di approvare la
propria legge organica sul territorio e l'urbanistica (art. 2).
2. - Censurabile sotto il profilo della legittimita'
costituzionale appare la disposizione di cui al comma 2 dell' art. 1
che, nell'aggiungere il comma 4-bis all articolo 64 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11, prevede che le funzioni riguardanti
alcune opere da realizzarsi in aree ricadenti nel territorio di
parchi nazionali, come sopra meglio specificato, possano essere
esercitate dagli enti gestori dei parchi solo previa obbligatoria
convenzione, o accordo interistituzionale da stipularsi tra l'ente
stesso, la regione e lo Stato, che determini le modalita'
d'esercizio.
La norma eccede chiaramente l'ambito delle competenze regionali,
sotto un duplice profilo.
2.1. - In primo luogo, si osserva che, per quanto riguarda il
rilascio di concessioni o autorizzazioni per opere ricadenti nel
territorio di un parco nazionale, la legge quadro in materia di aree
naturali protette n. 394/1991 prevede, all'articolo 13, che esso sia
subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente parco, da esprimersi
in piena autonomia, senza condizionamenti o preventivi accordi o
assensi di altri enti.
La citata disposizione della legge quadro sui parchi deve
ritenersi vincolante e non derogabile dalle regioni, quale
espressione della competenza esclusiva dello stato in materia di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che, cosi' come affermato
dalla Corte costituzionale (sent. n. 536/2002), legittima lo Stato a
dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio
nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative regionali.
In particolare, le norme relative ai parchi nazionali - che, ai
sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 394/1991 sono quelle
aree, contenenti anche piu' ecosistemi, che presentano peculiari
caratteristiche «tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini
della loro conservazione» - devono ritenersi vincolanti per le
regioni.
L'art. 13 della legge n. 394/1991 riconosce come autorita' di
gestione del parco nazionale l'Ente parco ed allo stesso affida, tra
l'altro, il compito di verificare la conformita' di eventuali
concessioni o autorizzazioni relative ad opere ed interventi
all'interno dell'area al piano del parco ed al suo regolamento.
Peraltro, tali citati strumenti di attuazione (regolamento e
piano del parco) vengono posti in essere attraverso procedure,
indicate dagli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991, che ben
vedono coinvolte le regioni e gli enti locali interessati.
Il principio dell'intesa, gia' richiamato dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 303/2003 risulta quindi pienamente
rispettato dalla richiamata normativa statale vigente.
Ne consegue che la disposizione regionale in esame concreta un
illegittimo condizionamento dell'attivita' dell'Ente parco e risulta
invasiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della
Costituzione.
2.2. - In secondo luogo, si rileva che la norma in esame impone,
addirittura, allo Stato - e in termini di obbligatorieta' -
l'esercizio di attivita' amministrativa, cioe' la «stipula di una
convenzione o di un accordo interistituzionale» per la determinazione
delle modalita' di esercizio delle prerogative degli Enti parco.
Non servono molte parole per evidenziare che non rientra nelle
prerogative delle regioni imporre alcunche' allo Stato e che le
ipotesi di collaborazione fra le istituzioni si sviluppano su altri
livelli (quale la legislazione concorrente) o con altri sistemi
(quale la previa intesa), sulla base di previsioni legislative che
trovano la loro radice nella Costituzione e non certo in una legge
regionale.
3. - In conclusione, la norma in esame, disponendo che alcune
funzioni degli Enti parco possano essere esercitate solo
«successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo
interistituzionale fra l'Ente parco, la regione e lo Stato» e'
adottata in violazione: a) dell'articolo 114 della Costituzione per
lesione del principio di equiordinazione tra Stato, regioni ed enti
locali; b) dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, in
quanto non spetta alla regione ed esula dalla sua competenza
legislativa la regolamentazione, sia pure in via parziale e per le
funzioni indicate nello stesso art. 1, comma 2, legge regionale
26/2003, della materia regolata dall'art. 13 legge n. 394/1991,
rientrante nella competenza esclusiva dello Stato che, con quel testo
di legge, la ha compiutamente regolata.


P. Q. M.
Giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre
2003, si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 2, della legge
regionale 29 ottobre 2003 n. 26, pubblicata nel B.U.R. n. 103 del 31
ottobre 2003, per violazione degli art. 114 e 117 della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, addi' 23 dicembre 2003
Avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio

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