N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 gennaio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 6 del 12-2-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Puglia
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18, recante "testo unico
sulla disciplina del trasporto pubblico locale", pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale n. 139 del 4 novembre 2002,
relativamente all'art. 24, giusta delibera del Consiglio dei ministri
del 20 dicembre 2002.
1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Puglia ha
dettato norme sul trasporto pubblico locale. L'art. 24, in
particolare dispone che "in caso di mancato o irregolare esercizio da
parte degli enti locali delle funzioni agli stessi conferite dalla
presente legge, la giunta regionale, previa immediata diffida e dopo
sessanta giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti,
specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente";
2. - Tale specifica norma si pone in contrasto con l'articolo 120
della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei
poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza
di potesta' legislativa della regione in materia di controlli
sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa
dell'articolo 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non
puo' autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa
normazione statale.
Infatti, la disposizione del citato articolo 120 della
Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi
delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei
comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e
in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale
rinvia alla legge la disciplina dell'esercizio dei poteri
sostitutivi, secondo i principi di sussidiarieta' e di leale
collaborazione.
Invero l'art. 120, secondo comma della Costituzione, nel primo
periodo, attribuisce al Governo della Repubblica il potere di
"sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e
dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla
"legge" il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale
dei due periodi dell'unitario secondo comma dello stesso art. 120, le
solenni disposizioni contenute nel precedente art. 114, primo e
secondo comma, l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p), della stessa
Costituzione della materia "organi di governo e funzioni fondamentali
di comuni, province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di
una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle
modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della
individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono
considerazioni tutte concordemente concludenti nel senso che
l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per
"disposizioni legislative dello Stato definiscono".
3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve
ritenersi che la denunciata normativa della legge regionale presenti
vizi di illegittimita' costituzionale, in quanto non conforme al
nuovo quadro costituzionale indicato dall'articolo 120 della
Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la Corte
dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 24, della legge
della Regione Puglia 31 ottobre 2002, n. 18.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 20 dicembre 2002 unitamente a copia della legge
regionale impugnata.
Roma, addi' 27 dicembre 2002
Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara

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