RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 Gennaio 2005 - 8 Gennaio 2005 , n. 4

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 6 del 9-2-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici legalmente ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Contro la Regione Toscana, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliata per la carica in Firenze, avverso
e per l'annullamento dell'art. 1 della legge regionale della Toscana
del 22 ottobre 2004 n. 56 (pubb. in B.U.R. n. 42 del 2 novembre 2004)
recante «modifiche della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22
(riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario
regionale) in materia di svolgimento delle funzioni di direzione
delle strutture organizzative»; e cio' a seguito ed in forza della
delibera del Consiglio dei ministri adottate nella seduta del
23 dicembre 2004, che ha deciso l'impugnativa della legge di cui
sopra.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953 n. 87 (come
sostituito dall'art. 9, primo comma della legge 5 giugno 2003
n. 131), la declaratoria di illegittimita' costituzionale e quindi
l'annullamento della epigrafata legge regionale con specifico
riguardo all'art. 1 della legge stessa; e cio' sulla base delle
motivazioni e considerazioni che seguono.
La nuova normativa introdotta dalla Regione Toscana con la
recente legge n. 56/2004 appare in contrasto con il riparto di
competenza legislativa tra Stato e regioni in materia di «tutela
della salute», quale disposto dall'art. 117, comma 3, della
Costituzione.
Il citato art. 1, invero, nell'aggiungere un art. 50-bis alla
precedente legge regionale dell'8 marzo 2000 n. 22, rubricato come
«incarichi di direzione di struttura», prevede, nel suo primo comma,
che «gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa,
del servizio sanitario regionale sono conferiti ai dirigenti sanitari
di cui all'art. 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421), in regime di
rapporto di lavoro esclusivo da mantenere per tutta la durata
dell'incarico».
Lo stesso articolo prevede inoltre, al secondo comma, che «gli
incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, del
Servizio sanitario regionale, nonche' dei programmi di cui all'art.
5, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
Universita' a norma dell'art. 6 della legge n. 30 novembre 1998
n. 419), sono conferiti ai professori e ai ricercatori universitari,
di cui allo stesso art. 5, che svolgono un'attivita' assistenziale
esclusiva per tutta la durata dell'incarico».
Cio' premesso, si rileva come tali recenti modifiche introdotte
dalla legislazione regionale toscana si pongano in contrasto con la
legge nazionale 29 maggio 2004 n. 138 (c.d. legge Sirchia) di
«conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo
2004 n. 87, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di
pericolo per la salute pubblica»; e, segnatamente, per quel che
rileva agli effetti dell'art. 117, comma 3, Cost., citato, con quanto
disposto all'art. 2-septies, della detta legge n. 138, ove si afferma
che «la non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la
direzione di struttura semplice o complessa».
La disposizione da ultimo riportata risulta chiaramente, gia'
nella sua letterale formulazione, essere norma di principio e non di
dettaglio, a maggior ragione essa assume tale valenza e portata, se
si considera - come peraltro si deve - che la stessa nient'altro che
una disposizione modificativa dell'art. 15-quater d.lgs. 30 dicembre
1992 n. 502, la norma del quale, per specifica dichiarazione
contenuta nel suo art. 19, rappresentano tutte (salvo quelle
espressamente escluse) «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117
Cost.» (e tra le norme escluse non e' l'art. 15-quater citato).
Non sembra dunque dubitabile che l'attuale art. 50-bis della
legge Regione Toscana n. 25/2000, introdotto dalla recente legge
regionale n. 56/2004, si viene a porre in contrasto con il «principio
fondamentale» rappresentato dall'attuale testo dell'art. 15-quater,
come modificato dall'art. 2-sexties della legge n. 138/2004, secondo
il quale la non esclusivita' del rapporto non puo' essere assunta,
automaticamente, come ragione d'esclusione del conferimento
d'incarico di direzione.
Si soggiunge, ad abundantiam, che l'art. 50-bis della legge
Regione Toscana n. 56/2004 appare altresi' in contrasto, per vari
profili, con altri principi fondamentali espressamente sanciti
dall'ordinamento costituzionale vigente, quali quelli: a) della
uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3); b) del diritto
al libero sviluppo della personalita' umana (art. 2); c) della
promozione della ricerca scientifica (art. 9); d) della piena
autonomia degli ordinamenti universitari (art. 33).



P. Q. M.
Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentato e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima per violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost. e quindi annullare l'art. 1 della
legge della regione Toscana del 22 ottobre 2004 n. 5-b.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) Estratto della deliberazione del C.d.m.;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma addi' , 27 dicembre 2004
Avv. dello Stato: Paolo Cosentino

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