Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 1° marzo 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).

 

 

(GU n. 14 del 04.04.2012 ) 

 

 

 

    Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del Presidente  pro  tempore,  dott.  Luis  Durnwalder,  rappresentata  e difesa, in virtu' di procura speciale del 13 febbraio 2012,  rep.  n. 23309, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale, dott. Hermann Berger, nonche'  in  virtu'  di  deliberazione  della  Giunta Provinciale di autorizzazione a stare  in  giudizio  n.  200  del  13 febbraio 2012, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari  e  Roland Riz, e con questi elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio  del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142,

    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  nel   giudizio   di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14,  comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48  del  decreto-legge  6  dicembre 2011,  n.  201,  recante  «Disposizioni  urgenti  per  la   crescita, l'equita' e il consolidamento  dei  conti  pubblici»,  convertito  in legge, con modificazioni, dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214, pubblicata nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 22 dicembre 2011,  per  violazione  degli articoli 8, n.  1);  9;  16  dello  Statuto  Speciale  della  Regione Trentino-Alto Adige; del Titolo VI, ed ivi in particolare degli artt. 75, 79, 80,  81,  82  e  83  dello  Statuto  Speciale  della  Regione Trentino-Alto Adige;  degli  artt.  103,  104  e  107  dello  Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli  artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19; dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; nonche' dei principi di  ragionevolezza  e  di leale collaborazione.

    Nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata  la  legge 22 dicembre 2011, n. 214,  di  conversione,  con  modificazioni,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni  urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici».

    Con l'art. 13 del sopra citato decreto-legge lo  Stato  anticipa, in  via  sperimentale,  a  decorrere  dall'anno  2012,  l'istituzione dell'imposta  municipale  propria  (IMUP)  in  tutti  i  comuni   del territorio nazionale.

    Sul punto il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo  Stato la  quota  del  gettito.  Il  comma  17  interviene  sul  sistema  di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica  stimato  «per  l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4  milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17,  ultimo periodo).  In  particolare,  e'  prevista  la  variazione  del  fondo sperimentale  di  riequilibrio  e   del   fondo   perequativo,   come determinati  rispettivamente  dagli  artt.  2  e   13   del   decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base  (comma  17, primo periodo). In caso di incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle  Autonomie  speciali che esercitano le funzioni in materia di  finanza  locale,  la  norma prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27  della  legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  assicurano  il

recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo  27  a  valere  sulle quote di compartecipazione ai tributi  erariali,  e'  accantonato  un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo).

    L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un  nuovo  tributo  comunale  sui rifiuti e sui servizi da applicare su tutto il territorio nazionale.

    In particolare il comma 13-bis  prevede,  a  decorrere  dall'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo,  come  determinati  dagli  artt.  2  e  13  del  decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna,  in  misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione  standard  di cui al comma 13 dello stesso articolo (comma 13-bis, primo  periodo).

In caso di  incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun  Comune  versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma  13-bis, secondo periodo). Per i sistemi delle  Autonomie  speciali  la  norma prevede che «con le procedure prevista dall'articolo 27  della  legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  assicurano  il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo  27  a  valere  sulle quote di compartecipazione ai tributi  erariali,  e'  accantonato  un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 13-bis, terzo e quarto periodo).

    L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e  Bolzano  ed agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di  adeguare entro un anno i propri ordinamenti a  quanto  previsto  dall'art.  6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  con  riferimento alle Agenzie,  agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,  comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza. L'art.  6,  comma  5,  in parola, prevede  che  gli  organi  di  amministrazione  e  quelli  di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,  nonche'  il collegio dei revisori, devono essere  costituiti  da  un  numero  non superiore, rispettivamente, a cinque e a  tre  componenti  e  che  il mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta  la nullita'  degli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli organismi pubblici interessati.

    L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201, prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto  speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, con  le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza pubblica di Euro 860 milioni annui.  Con  le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trenta e Bolzano devono assicurare,  inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza  pubblica di 60 milioni di Euro  annui,  da  parte  dei  Comuni  ricadenti  nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione  di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni  e' accantonato,  proporzionalmente  alla  media  degli  impegni   finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio  2007-2009,  a  valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

    L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  dispone, infine, che le  maggiori  entrate  erariali  derivanti  dal  presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie  di  raggiungimento  degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche  alla luce della eccezionalita' della situazione economica  internazionale.

Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del  presente  decreto  e  da  trasmettere  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono  stabilite  le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata contabilizzazione. Prosegue il comma  1-bis  che  ferme  restando  le disposizioni previste dagli articoli 13,  14  e  28,  nonche'  quelle recate dal presente articolo, con le norme di  attuazione  statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive

modificazioni, sono definite  le  modalita'  di  applicazione  e  gli effetti finanziari del presente decreto  per  le  Regioni  a  Statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

    Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano  solleva la questione di legittimita' costituzionale dei  sopra  citati  artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48  di tale legge di conversione, con riferimento agli articoli 8, n. 1); 9;

16 dello Statuto  Speciale  della  Regione  Trentino-Alto  Adige;  al Titolo VI, ed ivi in particolare agli artt. 75, 79, 80, 81, 82  e  83 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; agli  artt. 103, 104 e 107 dello Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto Adige; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; al d.lgs. 16 marzo  1992,  n. 268, in particolare degli artt.  9,  10,  10-bis,  13,  17,  18,  19; all'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;  nonche' ai principi di ragione-volezza  e  di  leale  collaborazione,  per  i seguenti motivi di

 

                            D i r i t t o

 

    1. Prima di analizzare  nel  dettaglio  le  singoli  disposizioni impugnate,  la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ritiene  necessario esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale.

    2. In occasione dell'emanazione della legge finanziaria  2010  lo Stato aveva richiesto alle Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano partecipazioni finanziarie per il  risanamento  del  debito  pubblico nazionale e per il finanziamento degli obiettivi  di  perequazione  e solidarieta' e dell'esercizio dei diritti e dei doveri  dagli  stessi derivanti, nonche'  dell'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario.

    L'iniziativa dello Stato si fondava sull'art. 104  dello  Statuto speciale di Autonomia, in base al  quale  «le  norme  del  titolo  VI (Finanza della Regione  e  delle  Province)  e  quelle  dell'art.  13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva  competenza,  della Regione o della Provincia di Bolzano».

    Infatti, i  rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  Province Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati  dal  principio  del consenso in merito ad eventuali modifiche da attuare (cfr. sul  punto anche le sentenze: Corte cost., n. 133 del 2010, n. 341 del 2009,  n. 334 del 2009, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984 e n. 98 del 2000).

    3. In  data  30  novembre  2009  i  rappresentanti  dello  Stato, ministri  Tremonti  e  Calderoli,  ed  i  Presidenti  delle  Province Autonome di Trento e Bolzano, Dellai e Durnwalder, si sono  accordati a Milano (c.d. Accordo di Milano) in merito ai contributi  delle  due Province Autonome agli obiettivi imposti di risanamento  del  deficit nazionale e del  finanziamento  degli  obiettivi  di  perequazione  e solidarieta', ed in occasione del quale le Province Autonome si  sono assunte una pluralita' di oneri aggiuntivi per un carico  complessivo di circa 500 milioni di Euro per ciascun bilancio provinciale.

    L'accordo di cui sopra ha trovato ingresso nell'art. 2, commi  da 106 a 125, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).

    4. Il nuovo art. 79 dello Statuto speciale, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 107, lettera h) della legge 23 dicembre  2009,  n. 191, definisce i termini e le modalita' del concorso  delle  Province Autonome al risanamento del debito pubblico nazionale: «La regione  e le  province  concorrono  al   conseguimento   degli   obiettivi   di perequazione e di solidarieta' e  all'esercizio  dei  diritti  e  dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere  finanziario  posti  dall'ordinamento  comunitario,  dal patto di stabilita' interno e dalle  altre  misure  di  coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

        a) con l'intervenuta  soppressione  della  somma  sostitutiva dell'imposta   sul   valore   aggiunto   all'importazione   e   delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

        b) con l'intervenuta soppressione della  somma  spettante  ai sensi dell'articolo 78;

        c) con il  concorso  finanziario  ulteriore  al  riequilibrio della  finanza  pubblica  mediante  l'assunzione  di  oneri  relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite  d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  con  il finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2010  per  ciascuna  provincia.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100  milioni  di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di  euro complessivi;

        d) con le modalita' di coordinamento della  finanza  pubblica definite al comma 3.

    2. Le  misure  di  cui  al  comma  1  possono  essere  modificate esclusivamente con la procedura prevista  dall'articolo  104  e  fino alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

    3. Al fine di assicurare il concorso agli  obiettivi  di  finanza pubblica, la  regione  e  le  province  concordano  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.  Fermi  restando  gli  obiettivi  complessivi  di finanza  pubblica,  spetta  alle  province  stabilire  gli   obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti  locali,  ai  propri  enti  e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle  universita'  non statali di cui all' articolo 17, comma 120,  della  legge  15  maggio 1997, n. 127, alle camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale  o provinciale  finanziati  dalle  stesse  in  via  ordinaria.  Non   si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti  nel restante  territorio  nazionale.  A  decorrere  dall'anno  2010,  gli obiettivi del patto di stabilita' interno  sono  determinati  tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento  netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni  recate  dal  presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le  province  vigilano

sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti  alla  competente sezione della Corte dei conti.

    4.  Le  disposizioni  statali   relative   all'attuazione   degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta',  nonche'  al  rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e  sono  in ogni caso sostituite da quanto previsto  dal  presente  articolo.  La regione e le province  provvedono  alle  finalita'  di  coordinamento della  finanza  pubblica   contenute   in   specifiche   disposizioni legislative  dello  Stato,  adeguando  la  propria  legislazione   ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (cfr.,  in merito a quest'ultimo periodo, anche il decreto legislativo 18  marzo

1992, n. 266, artt. 2 e 4).

    L'art. 75 dello Statuto speciale, come  modificato  dall'art.  2, comma 107, lettere e), f)  e  g)  della  legge  23.12.2009,  n.  191, ridefinisce le quote di  compartecipazione  delle  Province  Autonome alle entrate tributarie dello Stato  percepite  nei  loro  territori: «Sono attribuite alle province le seguenti quote  del  gettito  delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

        a) i nove decimi  delle  imposte  di  registro  e  di  bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;

        b) soppresso;

        c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

        d) i sette decimi dell'imposta sul valore  aggiunto,  esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

        e) i nove decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto  relativa all'importazione  determinata  assumendo  a  riferimento  i   consumi finali;

        f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per autotrazione erogati dagli  impianti  di  distribuzione  situati  nei territori delle due province, nonche'  i  nove  decimi  delle  accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;

        g) i  nove  decimi  di  tutte  le  altre  entrate  tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza  regionale  o di altri enti pubblici».

    In cambio della loro partecipazione al  risanamento  del  deficit nazionale le Province Autonome hanno  insistito  per  un  ampliamento delle loro potesta' impositive  in  materia  fiscale,  richiesta  che rappresentava per le Province stesse un punto essenziale dell'accordo e conditio sine qua non per la sua sottoscrizione.

    Secondo l'art. 80 dello Statuto speciale, cosi'  come  modificato dall'art. 2, comma 107, lettera i) della legge 23 dicembre 2009:  «Le province  hanno  competenza   legislativa,   nei   limiti   stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.

    1-bis. Nelle materie di competenza le province possono  istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con  legge dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di modificare le  aliquote  e  di  introdurre  esenzioni,  detrazioni  o deduzioni  nei  limiti  delle  aliquote  superiori   definite   dalla normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga  alla  disciplina statale, modalita' di riscossione.

    1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello  Stato  attribuiscono  agli  enti  locali spettano, con riguardo agli enti locali  del  rispettivo  territorio, alle province. Ove la legge  statale  disciplini  l  'istituzione  di addizionali  tributarie  comunque  denominate  da  parte  degli  enti locali, alle relative finalita' provvedono le  province  individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel rispettivo territorio».

    Secondo l'art. 81, comma 2 dello Statuto speciale: «Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento  delle  finalita'  e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi,  le  province  di Trento e di Bolzano corrispondono  ai  consumi  stessi  idonei  mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa  Provincia ed una rappresentanza unitaria  dei  rispettivi  comuni».  L'art.  82 dello Statuto speciale,  come  sostituito  dall'art.  2,  comma  107, lettera l) della legge 23 dicembre 2009, prevede che:  «Le  attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi  strategici  definiti  attraverso intese tra ciascuna provincia e il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali».

    L'art. 83, comma 2, dello Statuto speciale, cosi'  come  aggiunto dall'art. 2, comma 107, lettera m)  della  legge  23  dicembre  2009, prevede che: «La regione e le province adeguano la propria  normativa alla legislazione  dello  Stato  in  materia  di  armonizzazione  dei bilanci pubblici».

    5.  A  seguito  di  questa  doverosa  ricostruzione  del   quadro normativo  rilevante  nel  ricorso  in  oggetto   occorre   procedere all'esame delle singole disposizioni censurate.

    Sul   punto   giova   premettere   la    palese    illegittimita' costituzionale di tutte  le  disposizioni  censurate  per  violazione degli artt. 103, 104 e  107  dello  Statuto  speciale  di  Autonomia, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.

    E' stato gia' ricordato che in base allo Statuto  speciale  della Regione Trentino Alto Adige i rapporti finanziari tra lo Stato  e  le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  sono  caratterizzati  dal principio del consenso.

    Infatti, secondo l'art. 104 dello Statuto speciale  di  Autonomia le norme del titolo VI dello Statuto stesso (Finanza della Regione  e delle Province) possono essere modificate solo  con  legge  ordinaria dello Stato e su concorde richiesta del  Governo  e,  per  quanto  di rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano (si veda sul punto anche l'art. 79, comma 2, dello Statuto speciale, come modificato - nelle forme di cui all'art. 104 dello Statuto  stesso  - dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' l'art. 1 del d.lgs.  16 marzo 1992, n. 268, che fanno espresso richiamo  all'art.  104  dello

Statuto speciale per le modifiche al Titolo VI dello Statuto stesso).

    L'articolo 104 dello Statuto speciale impone  allo  Stato  da  un lato di raggiungere un preventivo accordo con le Province Autonome di Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e  dall'altro lato di procedere  nella  forma  e  con  le  garanzie  di  una  legge ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata).

    Il principio consensuale in  parola  ha  trovato  conferma  anche nelle sentenza della Corte Costituzionale nn. 133 del  2010,  n.  341 del 2009, n. 334 del 2009, n. 82 del 2007, 353 del 2004, 39 del  1984 e 98 del 2000.

    Con particolare riferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano codesta Corte  ha  ribadito  che:  «Per  quanto  riguarda  la Provincia autonoma  di  Trento,  bisogna  osservare  che  l'autonomia finanziaria   della   Regione   Trentino-Alto    Adige/Südtirol    e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti  finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione  ai  tributi  erariali.  Inoltre,  il  primo  comma dell'art. 104 dello  stesso  statuto  stabilisce  che  «Fermo  quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle  dell'art. 13 possono essere modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato  su concorde  richiesta  del  Governo  e,  per   quanto   di   rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il  richiamato  art. 103 prevede,  a  sua  volta,  che  le  modifiche  statutarie  debbano avvenire con il procedimento previsto per  le  leggi  costituzionali.

Dalle disposizioni citate si deduce  che  l'art.  104  dello  statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o  delle Province, introduce una deroga alla regola  prevista  dall'art.  103, che  impone  il  procedimento  di  revisione  costituzionale  per  le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il  principio  consensuale.  In  merito alla norma censurata nel presente  giudizio,  e'  indubbio  che  essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi gia'  illustrati  nel  paragrafo

precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta,  e  che  pertanto avrebbe dovuto essere approvata  con  il  procedimento  previsto  dal citato  art.  104  dello  statuto  speciale,  ove  e'  richiesto   il necessario accordo preventivo di Stato  e  Regione.  Di  conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo  e  quarto  del  comma  5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella  parte  in cui  si  applicano  anche  alla  Provincia  autonoma  di  Trento.  La conclusione appena enunciata deve  estendersi  anche  alla  Provincia autonoma di Bolzano, in base alla  giurisprudenza  di  questa  Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di  una norma statale, a seguito  del  ricorso  di  una  Provincia  autonoma, qualora sia basata sulla  violazione  del  sistema  statutario  della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la  sua  efficacia  anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341  e  n.  334  del  2009)»;  si ricorda anche la sentenza n. 356 del 1992  di  codesta  Ecc.ma  Corte Costituzionale, ove si legge: «E' vero che l'art. 5  della  legge  n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata di  cui  all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale previa "concorde  richiesta del Governo e  delle  due  Province",  e'  insuscettibile  di  essere

derogato  da  norme  successive  non   adottate   con   il   medesimo procedimento».

    Nel caso concreto, invece, lo Stato ha provveduto unilateralmente e coattivamente (e, quindi, senza preventiva intesa con  le  Province Autonome), nelle forme di un decreto-legge (e non nelle forme di  una legge ordinaria dello Stato), ad incidere sui rapporti finanziari con le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

    Infatti, e'  evidente  che  le  disposizioni  qui  censurate  del decreto-legge  n.  201   del   2011,   convertito   in   legge,   con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, introducono modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate fra il Governo e  le  due Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per  realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.

    Sul  punto  basta  ricordare  che  le  disposizioni  in   oggetto modificano la misura del concorso della Provincia Autonoma di Bolzano al  riequilibrio  della  finanza   pubblica   nazionale   (violazione dell'art. 79  dello  Statuto  speciale)  e  riservano  esclusivamente all'Erario le maggiori entrate  di  natura  tributaria  percette  nel territorio  provinciale  (violazione  dell'art.  75   dello   Statuto speciale; anche la norma di attuazione decreto legislativo n. 268 del 1992, articoli 9, 10 e 10-bis, disciplina tassativamente  le  ipotesi di riserva all'Erario).

    Le stesse comportano, quindi, la sostanziale  modifica  di  norme dello Statuto speciale e di norme  di  attuazione  statutaria,  senza l'osservanza delle procedure paritetiche  prescritte  dagli  articoli 103, 104, e 107  dello  Statuto  di  Autonomia,  nulla  cambiando,  a proposito, il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 42/2009 (e cioe' alla successiva emanazione di apposite  norme  di attuazione).

    Ne consegue la palese illegittimita' costituzionale di  tutte  le norme censurate.

    5.1. Non solo, ma anche  a  prescindere  dai  sopra  citati  vizi procedimentali, le singoli disposizioni censurate si pongono in netto contrasto con tutta una pluralita' di norme dello Statuto speciale  e delle relative norme di attuazione.

    Cosi' l'art. 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, anticipa l'istituzione, in via sperimentale,  a  decorrere  dall'anno 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (IMUP, istituita con l'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) in tutti i  Comuni  del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata, conseguentemente, all'anno 2015.

    Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato  la  quota del gettito. Il comma in parola sancisce, infatti, che: «E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad  eccezione dell'abitazione principale e delle  relative  pertinenze  di  cui  al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di  cui  al comma 8, l'aliquota di base di cui al  comma  6,  primo  periodo.  La quota di imposta risultante e'  versata  allo  Stato  contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste  dal  presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla  quota  di  imposta  riservata  allo Stato  di  cui  al  periodo  precedente.   Per   l'accertamento,   la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita'  di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le  maggiori  somme derivanti dallo svolgimento delle  suddette  attivita'  a  titolo  di imposta, interessi e sanzioni».

    Il comma 17 contiene un'ulteriore disposizione che interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi  di  finanza  pubblica  stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di  euro,  per  l'anno  2013  a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162  milioni  di  euro" (comma 17, ultimo periodo).

    In particolare, e' prevista la variazione del fondo  sperimentale di  riequilibrio  e   del   fondo   perequativo,   come   determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo  14  marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti  erariali  dovuti  ai  Comuni  della Regione Sicilia e della Regione Sardegna in ragione delle  differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso  di  incapienza  dei  predetti  fondi,  ciascun   Comune   versa all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  residue  (comma  17, secondo periodo).

    Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che:  «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione  di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali,  e'  accantonato  un  importo  pari  al  maggior gettito stimato di cui al precedente  periodo»  (comma  17,  terzo  e

quarto periodo).

    Le disposizioni in parola violano tutta una serie di disposizioni del Titolo VI dello Statuto  speciale  relativo  alla  Finanza  della Regione e delle due Province Autonome.

    In primo luogo l'art. 75  riconosce  alle  Province  Autonome  di Trento e di Bolzano quote  di  compartecipazione  del  gettito  delle entrate tributarie dello Stato e percette  nei  rispettivi  territori (imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse  di  concessione governativa; imposta sul consumo dei  tabacchi;  imposta  sul  valore aggiunto, esclusa  quella  relativa  all'importazione;  accisa  sulla benzina, sugli oli da gas per  autotrazione  e  sui  gas  petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di  distribuzione, nonche' sugli altri prodotti energetici ivi consumati)  ed,  in  ogni caso, «i nove decimi di tutte le altre entrate  tributarie  erariali, dirette o indirette, comunque denominate».

    La norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario (artt.  9, 10 e 10-bis) e contiene specifiche disposizioni  per  quanto  attiene l'attivita' di  accertamento  delle  imposte  erariali  (art.  13)  e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni  in  materia  di  finanza locale da parte delle Province Autonome (artt. 17, 18 e 19).

    L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e  le modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con  la procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto  speciale  e  fino alla loro eventuale  modificazione  costituiscono  il  concorso  agli obiettivi di finanza pubblica di cui in parola.

    L'art. 80,  comma  1  dello  Statuto  speciale  attribuisce  alle Province Autonome la competenza legislativa concorrente in materia di finanza  locale.  In  particolare  il  comma  1-ter  prevede  che  le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali  che le leggi dello Stato attribuiscono agli  enti  locali  spettano,  con riguardo agli enti locali del rispettivo  territorio,  alle  Province Autonome.

    Secondo  l'art.  81,  comma  2,  dello  Statuto  speciale,   allo specifico scopo di adeguare le finanze dei Comuni  al  raggiungimento delle finalita'  ed  all'esercizio  delle  funzioni  stabilite  dalle leggi, le Province Autonome di Trento e di Bolzano  corrispondono  ai Comuni  stessi  idonei  mezzi  finanziari,  da  concordare   fra   il Presidente della relativa Provincia ed  una  rappresentanza  unitaria dei rispettivi comuni.

    L'art. 82 dello Statuto speciale  prevede  che  le  attivita'  di accertamento dei tributi nel territorio delle Province Autonome  sono svolte sulla  base  di  indirizzi  e  obiettivi  strategici  definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia e delle finanze  e  conseguenti  accordi  operativi  con  le  Agenzie fiscali.

    Dalle  disposizioni  statutarie  che  precedono  risulta   palese l'illegittimita'  costituzionale  del  comma  11  dell'art.  13   del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella  parte  in  cui  riserva direttamente allo Stato una quota d'imposta (IMUP) e nella  parte  in cui  attribuisce  agli  enti  locali  funzioni  di   accertamento   e riscossione  dell'imposta  erariale  oltre  che  le  maggiori   somme derivanti da tali attivita' di  accertamento,  nonche'  il  comma  17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  nella  parte in cui prevede il recupero al bilancio statale  del  maggior  gettito (detratta la quota d'imposta gia' riservata direttamente  allo  Stato dal  predetto  comma  11)  ed   un   accantonamento   di   quote   di compartecipazione erariale spettanti a questa Provincia  Autonoma  in attesa della definizione delle procedure  previste  dall'articolo  27 della legge n. 42 del 2009 (e cio' in attesa della futura  emanazione di norme di attuazione sul punto).

    5.2. L'art.  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, istituisce, con decorrenza dal 1°  gennaio  2013,  un  nuovo  tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti da applicare su tutto  il territorio nazionale a copertura dei costi relativi  al  servizio  di gestione dei rifiuti urbani e dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni,  e  dei  costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

    In particolare, il comma 13-bis prevede,  a  decorrere  dall'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13  del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  e  dei  trasferimenti erariali dovuti ai comuni  della  Regione  Sicilia  e  della  Regione Sardegna,  in  misura  corrispondente  al  gettito  derivante   dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dello steso articolo (comma 13-bis, primo periodo). In caso di  incapienza  dei  predetti  fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato  le  somme residue  (comma  13-bis,  secondo  periodo).  Per  i  sistemi   delle Autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in  materia di finanza locale, la norma prevede che: «con le  procedure  previste dall'articolo  27  della  legge  n.   42   del   2009,   le   regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le  Province  autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 13-bis, terzo  e  quarto periodo).

    Nella parte in cui prevede il recupero al  bilancio  statale  del maggior gettito derivante dalla maggiorazione alla tariffa introdotta dal comma 13 dello stesso articolo ed un accantonamento di  quote  di compartecipazione  erariale  spettante  alla  Provincia  Autonoma  di Bolzano sino alla definizione delle procedure di cui dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, il comma 13-bis si pone in contrasto  con i medesimi  parametri  statutari  e  di  attuazione  statutaria  gia' esposti nel precedente punto 5.1 con riferimento all'art.  13,  commi 11 e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

    5.3. L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n. 201, fa obbligo alle Regioni, alle  Province  Autonome  di  Trento  e Bolzano ed agli enti locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza, di adeguare entro un anno i  propri  ordinamenti  a  quanto  previsto dall'art. 6, comma 5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.

    L'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  in parola, prevede  che  gli  organi  di  amministrazione  e  quelli  di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,  nonche'  il collegio dei revisori, devono essere  costituiti  da  un  numero  non superiore, rispettivamente, a cinque e a  tre  componenti  e  che  il mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta  la nullita'  degli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e  degli organismi pubblici interessati.

    Sul punto si ricorda che la  Provincia  Autonoma  di  Balzano  e' titolare della  potesta'  legislativa  primaria  e  secondaria  nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, ed  in  particolare in quella di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» ai sensi dell'articolo 8, n. 1) dello Statuto  speciale e della correlativa potesta' amministrativa ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale stesso.

    L'art. 79 definisce i termini e le modalita' del  concorso  delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario  posti  all'ordinamento   comunitario,   dal   patto   di stabilita' interno  e  dalle  altre  misure  di  coordinamento  della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

    Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,  il comma 3  stabilisce  che  la  Provincia  concordi  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze  gli  obblighi  relativi  al  patto  di stabilita'  interno  e  attribuisce  alle  Province  la  funzione  di stabilire gli obblighi relativi al  patto  di  stabilita'  interno  e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento  agli  enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti  ed  organismi  ad  ordinamento  provinciale  finanziati   dalla Provincia in via ordinaria.  In  tale  contesto,  il  medesimo  comma dispone che non si applicano le misure adottate per le Regioni e  per gli altri enti del restante territorio nazionale.

    Inoltre, il comma 4 prevede che le disposizioni statali  relative all'attuazione degli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di  stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento  alla  Provincia  e sono in ogni caso sostituite  da  quanto  previsto  dall'articolo  79 dello Statuto speciale.

    Pertanto, risulta palese che  lo  Stato  non  puo'  imporre  alle Province Autonome di Trento  e  Bolzano,  nell'ambito  della  materia dell'«ordinamento degli uffici provinciali e del  personale  ad  essi addetto» di loro competenza, l'adeguamento, entro un anno, dei propri organi di amministrazione e di controllo, nonche'  del  collegio  dei revisori, ad un numero non superiore, rispettivamente, a cinque  e  a tre componenti a pena di responsabilita' erariale  e  nullita'  degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi  pubblici  in questione.

    Infatti, trattasi di una specifica misura di  contenimento  della spesa pubblica, direttamente riferita alle Province Autonome ed  agli enti locali del rispettivo territorio, e, pertanto,  illegittima,  in quanto in netto contrasto con i parametri statutari citati.     

 5.4. L'art. 28, comma 3 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n. 201, prevede che a decorrere dall'anno  2012  le  Regioni  a  Statuto speciale  e  le  Province  Autonome  di  Trento  e   Bolzano   devono assicurare, con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza  pubblica  di  Euro  860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle  d'Aosta  e Friuli-Venezia Giulia e le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano devono assicurare, inoltre, sempre a  decorrere  dall'anno  2012,  un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di Euro annui, da  parte dei Comuni ricadenti  nel  proprio  territorio.  Fino  all'emanazione

delle norme di attuazione di cui al predetto articolo  27,  l'importo complessivo di 920 milioni  e'  accantonato,  proporzionalmente  alla media degli impegni finali  registrata  per  ciascuna  autonomia  nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai tributi erariali.

    La sopra citata disposizione si inserisce nel quadro delle misure statali gia' assunte con il  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.  122), cui si sono successivamente aggiunte le  ulteriori  misure  contenute nel  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98   (convertito,   con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), e nella legge  12  novembre  2011,  n.  183,

volte a definire il concorso degli  enti  territoriali  alla  finanza pubblica.

    Tuttavia, nel caso  della  Regione  Trentino  -  Alto  Adige,  il concorso della Regione e delle Province Autonome di Trento e  Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e  di  solidarieta', nonche' all'assolvimento  degli  obblighi  di  carattere  finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica  stabilite dalla normativa statale e' gia' disciplinata dall'articolo  79  dello Statuto di Autonomia.

    Infatti, secondo il comma I dell'art. 79 dello  Statuto  speciale detto concorso finanziario consiste:

        nella soppressione della somma  sostituiva  dell'imposta  sul valore   aggiunto   all'importazione    e    nell'esclusione    dalla partecipazione al riparto  regionale  dei  fondi  previsti  da  leggi statali di settore;

        nella soppressione della cosiddetta quota variabile  prevista dal previgente articolo 78 Statuto speciale;

        con il concorso finanziario ulteriore al  riequilibrio  della finanza   pubblica   mediante   l'assunzione   di   oneri    relativi all'esercizio di funzioni statali, anche  delegate,  nonche'  con  il finanziamento  di  iniziative  e  di  progetti,  relativi  anche   ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a  100  milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna Provincia;

        nel concorso agli obiettivi di finanza  pubblica,  concordati per il patto di stabilita' interno dalla  Regione  e  dalle  Province Autonome  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire  in  ciascun  periodo.

Per quanto concerne  piu'  specificamente  il  patto  di  stabilita', l'art. 79 dello Statuto  speciale  precisa  al  comma  3  che,  fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica,  spetta  alle Province stabilire gli  obblighi  relativi  al  patto  di  stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento  con  riferimento agli enti locali ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura ed agli altri enti od  organismi

a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in  via ordinaria.   Le   Province   Autonome   vigilano,    altresi',    sul raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica  da  parte  degli enti del sistema pubblico provinciale ed esercitano sugli  stessi  il controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli  esiti  alla competente sezione della Corte dei conti.

    In questo contesto il comma 3 dell'art. 79 dello Statuto speciale precisa, altresi', che non si applicano le  misure  adottate  per  le Regioni e per gli  altri  enti  nel  restante  territorio  nazionale.

Inoltre, la norma statutaria determina  che,  a  decorrere  dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono  determinati tenendo  conto  anche  degli   effetti   positivi   in   termini   di indebitamento netto  derivante  dall'applicazione  del  nuovo  quadro statutario.

    Nel quarto comma dell'articolo 79 e', inoltre, previsto  che  non trovano applicazione per la Regione Trentino  Alto  Adige  e  per  le Province Autonome di Trento  e  Bolzano  altre  disposizioni  statali relative  all'attuazione  degli  obiettivi  di  perequazione   e   di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal  patto di stabilita' interno, diverse da quelle previste dal nuovo  articolo 79 dello Statuto, che sono in ogni caso sostituite da quanto previsto in tale articolo.

    Il qui impugnato art. 28, comma 3 del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, prevedendo un ulteriore concorso alla  riduzione  della spesa pubblica, peraltro solo a carico delle Autonomie  speciali,  si pone, pertanto, in netto contrasto con le sopra  citate  disposizioni statutarie  e  ripropone  per  questa  Provincia  le  questioni  gia' evidenziate con riferimento all'articolo 32 della legge  n.  183  del 2011, gia' oggetto di  impugnativa  avanti  a  codesta  Ecc.ma  Corte costituzionale.

    5.5. L'art.  48  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, dispone, infine, che  le  maggiori  entrate  erariali  derivanti  dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di  cinque anni,   per   essere   destinate   alle   esigenze   prioritarie   di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea,  anche  alla  luce  dell'eccezionalita'   della   situazione economica  internazionale.  Con  apposito   decreto   del   Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al  Senato  della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata  contabilizzazione.  Prosegue  il  comma 1-bis che, ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27  della  legge  5  maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite  le  modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per  le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e  di Bolzano.

    In primo luogo, l'art. 75 dello Statuto speciale  riconosce  alle Province Autonome di Trento e di Bolzano quote  di  compartecipazione del gettito delle entrate  tributarie  dello  Stato  e  percette  nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo,  nonche'  delle tasse di concessione governativa; imposta sul consumo  dei  tabacchi;

imposta   sul    valore    aggiunto,    esclusa    quella    relativa all'importazione;  accisa  sulla  benzina,  sugli  oli  da  gas   per autotrazione  e  sui  gas  petroliferi  liquefatti  per  autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione, nonche' sugli altri prodotti energetici ivi consumati) ed, in ogni caso, «i nove decimi  di  tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o  indirette,  comunque denominate».

    La normativa di attuazione statutaria (d.lgs. n.  268  del  1992, artt. 9, 10, 10-bis) disciplina tassativamente le ipotesi di  riserva allo Stato.

    L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e  le modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione  e  di  solidarieta'  e  all'esercizio  dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche'  all'assolvimento degli  obblighi  di  carattere  finanziario  posti   dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure  di coordinamento  della  finanza  pubblica  stabilite  dalla   normativa statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con  la procedura prevista dall'articolo 104 Statuto  speciale  e  fino  alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi

di finanza pubblica di cui in parola.

    Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010),  approvato  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo  104  dello  Statuto   speciale,   come   ulteriormente precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del  2009, dispone che le quote dei proventi  erariali  spettanti  alla  Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e di  Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riservate dalla struttura di gestione  individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e  di  compensazione,  e  dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente  alla Regione ed alle Province Autonome sul conto  infruttifero,  intestato ai medesimi enti, istituito presso  la  Tesoreria  provinciale  dello Stato, nei modi e nei tempi da  definire  con  apposito  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, adottate previa intesa con la Regione e le Province Autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data attuazione al predetto comma  108  in  materia  di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali  spettanti  alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e  di Bolzano.

    Pertanto, il qui impugnato art. 48 del decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, diretto a riservare al bilancio dello Stato il  maggior getto fiscale derivante dalle maggiori  entrate  tributarie  disposte nel  decreto-legge  stesso  ed  introducendo  apposite  modalita'  di contabilizzazione delle stesse, si pone in contrasto con gli artt. 75 e 79 dello Statuto e le relative norme di attuazione (d.lgs.  n.  268 del 1992), oltre che con l'art. 2, comma 108 della legge n.  191  del 2009.

 

 

                              P. Q. M.

 

    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma  13-bis;  22, comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201, recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il consolidamento  dei  conti  pubblici»,  convertito  in   legge,   con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        Roma, addi' 22 febbraio 2012

 

                 Avv. prof. Ferrari - Avv. prof. Riz

 

 

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