Ricorso n. 40 del 1° marzo 2012 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1° marzo 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 14 del 04.04.2012 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 13 febbraio 2012, rep. n. 23309, rogata dal Segretario Generale della Giunta Provinciale, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta Provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 200 del 13 febbraio 2012, dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142,
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 22 dicembre 2011, per violazione degli articoli 8, n. 1); 9; 16 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del Titolo VI, ed ivi in particolare degli artt. 75, 79, 80, 81, 82 e 83 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19; dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.
Nel supplemento ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici».
Con l'art. 13 del sopra citato decreto-legge lo Stato anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMUP) in tutti i comuni del territorio nazionale.
Sul punto il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato la quota del gettito. Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo).
L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare su tutto il territorio nazionale.
In particolare il comma 13-bis prevede, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dello stesso articolo (comma 13-bis, primo periodo).
In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 13-bis, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali la norma prevede che «con le procedure prevista dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 13-bis, terzo e quarto periodo).
L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di adeguare entro un anno i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza. L'art. 6, comma 5, in parola, prevede che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che il mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta la nullita' degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.
L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza pubblica di Euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trenta e Bolzano devono assicurare, inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di Euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone, infine, che le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Prosegue il comma 1-bis che ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a Statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Con il presente ricorso la Provincia Autonoma di Bolzano solleva la questione di legittimita' costituzionale dei sopra citati artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 di tale legge di conversione, con riferimento agli articoli 8, n. 1); 9;
16 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; al Titolo VI, ed ivi in particolare agli artt. 75, 79, 80, 81, 82 e 83 dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige; agli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare degli artt. 9, 10, 10-bis, 13, 17, 18, 19; all'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; nonche' ai principi di ragione-volezza e di leale collaborazione, per i seguenti motivi di
D i r i t t o
1. Prima di analizzare nel dettaglio le singoli disposizioni impugnate, la Provincia Autonoma di Bolzano ritiene necessario esporre alcune considerazioni introduttive di carattere generale.
2. In occasione dell'emanazione della legge finanziaria 2010 lo Stato aveva richiesto alle Province Autonome di Trento e Bolzano partecipazioni finanziarie per il risanamento del debito pubblico nazionale e per il finanziamento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario.
L'iniziativa dello Stato si fondava sull'art. 104 dello Statuto speciale di Autonomia, in base al quale «le norme del titolo VI (Finanza della Regione e delle Province) e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano».
Infatti, i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati dal principio del consenso in merito ad eventuali modifiche da attuare (cfr. sul punto anche le sentenze: Corte cost., n. 133 del 2010, n. 341 del 2009, n. 334 del 2009, n. 82 del 2007, n. 353 del 2004, n. 39 del 1984 e n. 98 del 2000).
3. In data 30 novembre 2009 i rappresentanti dello Stato, ministri Tremonti e Calderoli, ed i Presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Dellai e Durnwalder, si sono accordati a Milano (c.d. Accordo di Milano) in merito ai contributi delle due Province Autonome agli obiettivi imposti di risanamento del deficit nazionale e del finanziamento degli obiettivi di perequazione e solidarieta', ed in occasione del quale le Province Autonome si sono assunte una pluralita' di oneri aggiuntivi per un carico complessivo di circa 500 milioni di Euro per ciascun bilancio provinciale.
L'accordo di cui sopra ha trovato ingresso nell'art. 2, commi da 106 a 125, della legge finanziaria dello Stato per l'anno 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191).
4. Il nuovo art. 79 dello Statuto speciale, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 107, lettera h) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definisce i termini e le modalita' del concorso delle Province Autonome al risanamento del debito pubblico nazionale: «La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all' articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano
sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5» (cfr., in merito a quest'ultimo periodo, anche il decreto legislativo 18 marzo
1992, n. 266, artt. 2 e 4).
L'art. 75 dello Statuto speciale, come modificato dall'art. 2, comma 107, lettere e), f) e g) della legge 23.12.2009, n. 191, ridefinisce le quote di compartecipazione delle Province Autonome alle entrate tributarie dello Stato percepite nei loro territori: «Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
b) soppresso;
c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;
d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;
f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;
g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici».
In cambio della loro partecipazione al risanamento del deficit nazionale le Province Autonome hanno insistito per un ampliamento delle loro potesta' impositive in materia fiscale, richiesta che rappresentava per le Province stesse un punto essenziale dell'accordo e conditio sine qua non per la sua sottoscrizione.
Secondo l'art. 80 dello Statuto speciale, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 107, lettera i) della legge 23 dicembre 2009: «Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.
1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale puo' consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e puo' prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalita' di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l 'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio».
Secondo l'art. 81, comma 2 dello Statuto speciale: «Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalita' e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai consumi stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni». L'art. 82 dello Statuto speciale, come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera l) della legge 23 dicembre 2009, prevede che: «Le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali».
L'art. 83, comma 2, dello Statuto speciale, cosi' come aggiunto dall'art. 2, comma 107, lettera m) della legge 23 dicembre 2009, prevede che: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».
5. A seguito di questa doverosa ricostruzione del quadro normativo rilevante nel ricorso in oggetto occorre procedere all'esame delle singole disposizioni censurate.
Sul punto giova premettere la palese illegittimita' costituzionale di tutte le disposizioni censurate per violazione degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto speciale di Autonomia, nonche' dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione.
E' stato gia' ricordato che in base allo Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono caratterizzati dal principio del consenso.
Infatti, secondo l'art. 104 dello Statuto speciale di Autonomia le norme del titolo VI dello Statuto stesso (Finanza della Regione e delle Province) possono essere modificate solo con legge ordinaria dello Stato e su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o della Provincia di Bolzano (si veda sul punto anche l'art. 79, comma 2, dello Statuto speciale, come modificato - nelle forme di cui all'art. 104 dello Statuto stesso - dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' l'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, che fanno espresso richiamo all'art. 104 dello
Statuto speciale per le modifiche al Titolo VI dello Statuto stesso).
L'articolo 104 dello Statuto speciale impone allo Stato da un lato di raggiungere un preventivo accordo con le Province Autonome di Trento e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e dall'altro lato di procedere nella forma e con le garanzie di una legge ordinaria dello Stato (c.d. legge rinforzata).
Il principio consensuale in parola ha trovato conferma anche nelle sentenza della Corte Costituzionale nn. 133 del 2010, n. 341 del 2009, n. 334 del 2009, n. 82 del 2007, 353 del 2004, 39 del 1984 e 98 del 2000.
Con particolare riferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano codesta Corte ha ribadito che: «Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal Titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali.
Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della Regione o delle Province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale. In merito alla norma censurata nel presente giudizio, e' indubbio che essa incida sui rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato, la Regione e le Province autonome, per i motivi gia' illustrati nel paragrafo
precedente a proposito della Regione Valle d'Aosta, e che pertanto avrebbe dovuto essere approvata con il procedimento previsto dal citato art. 104 dello statuto speciale, ove e' richiesto il necessario accordo preventivo di Stato e Regione. Di conseguenza, deve ritenersi che i periodi secondo, terzo e quarto del comma 5 dell'art. 9-bis sono costituzionalmente illegittimi, nella parte in cui si applicano anche alla Provincia autonoma di Trento. La conclusione appena enunciata deve estendersi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una norma statale, a seguito del ricorso di una Provincia autonoma, qualora sia basata sulla violazione del sistema statutario della Regione Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche all'altra (ex plurimis, sentenze n. 341 e n. 334 del 2009)»; si ricorda anche la sentenza n. 356 del 1992 di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, ove si legge: «E' vero che l'art. 5 della legge n. 386 del 1989, approvato con la procedura rinforzata di cui all'art. 104, primo comma, dello statuto regionale previa "concorde richiesta del Governo e delle due Province", e' insuscettibile di essere
derogato da norme successive non adottate con il medesimo procedimento».
Nel caso concreto, invece, lo Stato ha provveduto unilateralmente e coattivamente (e, quindi, senza preventiva intesa con le Province Autonome), nelle forme di un decreto-legge (e non nelle forme di una legge ordinaria dello Stato), ad incidere sui rapporti finanziari con le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Infatti, e' evidente che le disposizioni qui censurate del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, introducono modificazioni nel complesso delle disposizioni concordate fra il Governo e le due Province Autonome di Trento e di Bolzano nel 2009 al fine di definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Sul punto basta ricordare che le disposizioni in oggetto modificano la misura del concorso della Provincia Autonoma di Bolzano al riequilibrio della finanza pubblica nazionale (violazione dell'art. 79 dello Statuto speciale) e riservano esclusivamente all'Erario le maggiori entrate di natura tributaria percette nel territorio provinciale (violazione dell'art. 75 dello Statuto speciale; anche la norma di attuazione decreto legislativo n. 268 del 1992, articoli 9, 10 e 10-bis, disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario).
Le stesse comportano, quindi, la sostanziale modifica di norme dello Statuto speciale e di norme di attuazione statutaria, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto di Autonomia, nulla cambiando, a proposito, il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 42/2009 (e cioe' alla successiva emanazione di apposite norme di attuazione).
Ne consegue la palese illegittimita' costituzionale di tutte le norme censurate.
5.1. Non solo, ma anche a prescindere dai sopra citati vizi procedimentali, le singoli disposizioni censurate si pongono in netto contrasto con tutta una pluralita' di norme dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.
Cosi' l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anticipa l'istituzione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (IMUP, istituita con l'art. 8 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23) in tutti i Comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria e' fissata, conseguentemente, all'anno 2015.
Il comma 11 dell'articolo in parola riserva allo Stato la quota del gettito. Il comma in parola sancisce, infatti, che: «E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni».
Il comma 17 contiene un'ulteriore disposizione che interviene sul sistema di finanziamento della finanza locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro" (comma 17, ultimo periodo).
In particolare, e' prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo).
Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che: «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e
quarto periodo).
Le disposizioni in parola violano tutta una serie di disposizioni del Titolo VI dello Statuto speciale relativo alla Finanza della Regione e delle due Province Autonome.
In primo luogo l'art. 75 riconosce alle Province Autonome di Trento e di Bolzano quote di compartecipazione del gettito delle entrate tributarie dello Stato e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; imposta sul consumo dei tabacchi; imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione; accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione, nonche' sugli altri prodotti energetici ivi consumati) ed, in ogni caso, «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate».
La norma di attuazione decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, disciplina tassativamente le ipotesi di riserva all'Erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e contiene specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte delle Province Autonome (artt. 17, 18 e 19).
L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e le modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui in parola.
L'art. 80, comma 1 dello Statuto speciale attribuisce alle Province Autonome la competenza legislativa concorrente in materia di finanza locale. In particolare il comma 1-ter prevede che le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province Autonome.
Secondo l'art. 81, comma 2, dello Statuto speciale, allo specifico scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province Autonome di Trento e di Bolzano corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
L'art. 82 dello Statuto speciale prevede che le attivita' di accertamento dei tributi nel territorio delle Province Autonome sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali.
Dalle disposizioni statutarie che precedono risulta palese l'illegittimita' costituzionale del comma 11 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui riserva direttamente allo Stato una quota d'imposta (IMUP) e nella parte in cui attribuisce agli enti locali funzioni di accertamento e riscossione dell'imposta erariale oltre che le maggiori somme derivanti da tali attivita' di accertamento, nonche' il comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevede il recupero al bilancio statale del maggior gettito (detratta la quota d'imposta gia' riservata direttamente allo Stato dal predetto comma 11) ed un accantonamento di quote di compartecipazione erariale spettanti a questa Provincia Autonoma in attesa della definizione delle procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 (e cio' in attesa della futura emanazione di norme di attuazione sul punto).
5.2. L'art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti da applicare su tutto il territorio nazionale a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
In particolare, il comma 13-bis prevede, a decorrere dall'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli artt. 2 e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna, in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 dello steso articolo (comma 13-bis, primo periodo). In caso di incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (comma 13-bis, secondo periodo). Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano in concreto le funzioni in materia di finanza locale, la norma prevede che: «con le procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo» (comma 13-bis, terzo e quarto periodo).
Nella parte in cui prevede il recupero al bilancio statale del maggior gettito derivante dalla maggiorazione alla tariffa introdotta dal comma 13 dello stesso articolo ed un accantonamento di quote di compartecipazione erariale spettante alla Provincia Autonoma di Bolzano sino alla definizione delle procedure di cui dall'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, il comma 13-bis si pone in contrasto con i medesimi parametri statutari e di attuazione statutaria gia' esposti nel precedente punto 5.1 con riferimento all'art. 13, commi 11 e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
5.3. L'art. 22, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fa obbligo alle Regioni, alle Province Autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali, negli ambiti di rispettiva competenza, di adeguare entro un anno i propri ordinamenti a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla loro vigilanza.
L'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in parola, prevede che gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti e che il mancato adeguamento determina responsabilita' erariale e comporta la nullita' degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati.
Sul punto si ricorda che la Provincia Autonoma di Balzano e' titolare della potesta' legislativa primaria e secondaria nelle materie di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, ed in particolare in quella di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» ai sensi dell'articolo 8, n. 1) dello Statuto speciale e della correlativa potesta' amministrativa ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale stesso.
L'art. 79 definisce i termini e le modalita' del concorso delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti all'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.
Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce che la Provincia concordi con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria. In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti del restante territorio nazionale.
Inoltre, il comma 4 prevede che le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale.
Pertanto, risulta palese che lo Stato non puo' imporre alle Province Autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della materia dell'«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» di loro competenza, l'adeguamento, entro un anno, dei propri organi di amministrazione e di controllo, nonche' del collegio dei revisori, ad un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti a pena di responsabilita' erariale e nullita' degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici in questione.
Infatti, trattasi di una specifica misura di contenimento della spesa pubblica, direttamente riferita alle Province Autonome ed agli enti locali del rispettivo territorio, e, pertanto, illegittima, in quanto in netto contrasto con i parametri statutari citati.
5.4. L'art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che a decorrere dall'anno 2012 le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, un concorso alla finanza pubblica di Euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano devono assicurare, inoltre, sempre a decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di Euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni e' accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
La sopra citata disposizione si inserisce nel quadro delle misure statali gia' assunte con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122), cui si sono successivamente aggiunte le ulteriori misure contenute nel decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148), e nella legge 12 novembre 2011, n. 183,
volte a definire il concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica.
Tuttavia, nel caso della Regione Trentino - Alto Adige, il concorso della Regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale e' gia' disciplinata dall'articolo 79 dello Statuto di Autonomia.
Infatti, secondo il comma I dell'art. 79 dello Statuto speciale detto concorso finanziario consiste:
nella soppressione della somma sostituiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e nell'esclusione dalla partecipazione al riparto regionale dei fondi previsti da leggi statali di settore;
nella soppressione della cosiddetta quota variabile prevista dal previgente articolo 78 Statuto speciale;
con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna Provincia;
nel concorso agli obiettivi di finanza pubblica, concordati per il patto di stabilita' interno dalla Regione e dalle Province Autonome con il Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.
Per quanto concerne piu' specificamente il patto di stabilita', l'art. 79 dello Statuto speciale precisa al comma 3 che, fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle Province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed agli altri enti od organismi
a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Le Province Autonome vigilano, altresi', sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti del sistema pubblico provinciale ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione, dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.
In questo contesto il comma 3 dell'art. 79 dello Statuto speciale precisa, altresi', che non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale.
Inoltre, la norma statutaria determina che, a decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivante dall'applicazione del nuovo quadro statutario.
Nel quarto comma dell'articolo 79 e', inoltre, previsto che non trovano applicazione per la Regione Trentino Alto Adige e per le Province Autonome di Trento e Bolzano altre disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 dello Statuto, che sono in ogni caso sostituite da quanto previsto in tale articolo.
Il qui impugnato art. 28, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo un ulteriore concorso alla riduzione della spesa pubblica, peraltro solo a carico delle Autonomie speciali, si pone, pertanto, in netto contrasto con le sopra citate disposizioni statutarie e ripropone per questa Provincia le questioni gia' evidenziate con riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011, gia' oggetto di impugnativa avanti a codesta Ecc.ma Corte costituzionale.
5.5. L'art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone, infine, che le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce dell'eccezionalita' della situazione economica internazionale. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. Prosegue il comma 1-bis che, ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e 28, nonche' quelle recate dal presente articolo, con le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano.
In primo luogo, l'art. 75 dello Statuto speciale riconosce alle Province Autonome di Trento e di Bolzano quote di compartecipazione del gettito delle entrate tributarie dello Stato e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa; imposta sul consumo dei tabacchi;
imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione; accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione, nonche' sugli altri prodotti energetici ivi consumati) ed, in ogni caso, «i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate».
La normativa di attuazione statutaria (d.lgs. n. 268 del 1992, artt. 9, 10, 10-bis) disciplina tassativamente le ipotesi di riserva allo Stato.
L'art. 79 definisce in modo completo ed esaustivo i termini e le modalita' del concorso delle Province Autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Tali misure possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 Statuto speciale e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica di cui in parola.
Il comma 108 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto speciale, come ulteriormente precisato dal comma 106 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, dispone che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riservate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione ed alle Province Autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottate previa intesa con la Regione e le Province Autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio 2011 e' stata data attuazione al predetto comma 108 in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino Alto Adige ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Pertanto, il qui impugnato art. 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, diretto a riservare al bilancio dello Stato il maggior getto fiscale derivante dalle maggiori entrate tributarie disposte nel decreto-legge stesso ed introducendo apposite modalita' di contabilizzazione delle stesse, si pone in contrasto con gli artt. 75 e 79 dello Statuto e le relative norme di attuazione (d.lgs. n. 268 del 1992), oltre che con l'art. 2, comma 108 della legge n. 191 del 2009.
P. Q. M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 13, commi 11 e 17; 14, comma 13-bis; 22, comma 3; 28, comma 3; 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Roma, addi' 22 febbraio 2012
Avv. prof. Ferrari - Avv. prof. Riz