Ricorso n. 40 del 18 giugno 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2009 , n. 40
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 31 del 5-8-2009)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente; Contro la Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio n. 9 del 6 aprile 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 14 aprile 2009, recante «Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) e terzo comma; 118 e 120 Cost. e del principio di leale collaborazione. F a t t o L'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 4, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, prevede che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai precedenti commi 174 e 176, nonche' in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, procede ad una ricognizione delle cause ed alla elaborazione di un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale di durata non superiore al triennio; ed inoltre, che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano un apposito accordo con l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti dell'intesa di cui al precedente comma 173. In attuazione di tali norme e' stata stipulata l'intesa Stato-regione del 22 marzo 2005 che ha disciplinato le modalita' di riattribuzione del maggior finanziamento statale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma. L'art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'istituire per il triennio 2007-2009 un fondo transitorio da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati disavanzi, dispone che l'accesso alle relative risorse e' subordinato alla sottoscrizione di un apposito accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della citata legge n. 311/2004, comprensivo di un piano di rientro dei disavanzi che deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni e province autonome in attuazione dell'art. 1, comma 173 della medesima legge. La stessa norma dispone che «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il conseguimento dell'equilibrio economico . . . sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati dalla medesima regione in materia di programmazione sanitaria». L'art. 4 del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazione con legge 29 novembre 2007, n. 222, prevede che, qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli piani di rientro (effettuato dal tavolo di verifica degli adempimenti e dal comitato permanente per la verifica dei l.e.a di cui agli artt. 12 e 9 della citata intesa del 23 marzo 2005), si prefiguri il mancato rispetto da parte delle regioni degli adempimenti previsti dai medesimi piani in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi del piano; in caso di inadempimento da parte della regione alla diffida o di verificata inidoneita' o insufficienza delle azioni poste in essere, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro. In data 28 febbraio 2007 e' stato sottoscritto tra il Ministero della salute, dell'economia e finanze e la Regione Lazio l'accordo per l'approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della citata legge n. 311/2004. Tale accordo prevede la realizzazione di una serie di interventi diretti a ricondurre, entro il 2010, la spesa del servizio sanitario regionale nei limiti coerenti con il finanziamento ordinario. Con delibera 6 marzo 2007, n. 149 (pubblicata in B.U. Lazio 30 aprile 2007, n. 12, g.o. n. 7) la G.R. Lazio ha preso atto di tale accordo. Con delibera in data 11 luglio 2007, il Consiglio dei ministri ha nominato il Presidente pro tempore della Regione Lazio quale Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dei disavanzi nel settore sanitario. Con la stessa delibera il Commissario ad acta e' stato incaricato di «sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private, sino all'avvenuta adozione del piano di riassetto della rete ospedaliera, della rete laboratoristica e della rete di assistenza specialistica ambulatoriale». In data 14 aprile 2009 e' stata pubblicata la legge regionale del Lazio n. 9 del 6 aprile 2009 recante «Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani». Con l'istituzione di tali distretti il legislatore regionale ha inteso «garantire livelli essenziali ed uniformi di prestazioni socio-sanitarie ai cittadini residenti nelle aree montane, con specifico riguardo agli standards di sicurezza e funzionalita' e alla adeguata presenza sul territorio di servizi relativi al pronto soccorso, alla diagnostica e alle branche specialistiche, nonche' ridurre l'indice di mobilita' passiva e quello di ricorso alla ospedalizzazione, a favore dell'assistenza domiciliare». L'art. 2 definisce le prestazioni socio-sanitarie come «prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprese quelle ad elevata integrazione sanitaria, cioe' le attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite ed acquisite». L'art. 3 dispone: «1. Il distretto socio-sanitario montano e' un'articolazione territoriale organizzativa e funzionale dell'azienda unita' sanitaria locale (ASL) il cui ambito territoriale coincide, di norma, con quello dei territori delle comunita' montane ricadenti nella medesima provincia. 2. Il distretto socio-sanitario montano e' istituito con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della commissione consiliare permanente competente in materia di sanita'. 3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta regionale individua, in particolare, le attivita' e i servizi di competenza del distretto socio-sanitario montano nell'ambito delle seguenti funzioni: a) attuazione locale delle politiche aziendali; b) organizzazione dell'assistenza territoriale diretta o funzionale. 4. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono altresi' definiti: a) le risorse umane, tecniche, strumentali e finanziarie da destinare al distretto socio-sanitario montano; b) un sistema di incentivi economici volti a favorire l'esercizio dell'attivita' medico-specialistica in area montana; c) i percorsi diagnostico-terapeutici tesi a realizzare l'integrazione fra il territorio montano e i luoghi dell'eccellenza sanitaria, anche attraverso strumenti di e-government e telemedicina; d) gli adeguamenti dei finanziamenti correnti, in considerazione dei maggiori costi strutturali. 5. Per la specificita' ed il ruolo del distretto socio-sanitario montano, la Giunta regionale, relativamente alla definizione degli aspetti di cui ai commi 3 e 4, puo' derogare a quanto previsto dalla vigente normativa regionale sull'organizzazione del servizio sanitario regionale ed in materia di parametri di riferimento per la dotazione di professionalita' qualificate e per il contenimento della spesa. 6. L'incarico di responsabile del distretto socio-sanitario montano e' attribuito dal direttore generale della ASL competente per territorio, previo parere della Conferenza locale per la sanita', secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e successive modifiche». L'art. 4 individua, nell'ambito di ciascun distretto socio-sanitario montano un ospedale di montagna; considera ospedali di montagna i «presidi ospedalieri distanti almeno trenta chilometri da altri complessi ospedalieri, ubicati in aree campane nel territorio di una comunita' montana che presentano le seguenti criticita': a) svantaggi orografici, b) difficolta' di collegamento viario; c) disagi socio-economici; d) squilibrio nella struttura demografica, dovuti alla particolare incidenza del tasso percentuale di popolazione anziana». La norma prevede, inoltre, che «la regione garantisce in ciascun ospedale di montagna il servizio di elioambulanza». L'art. 5 intitolato «Disposizioni transitorie» istituisce e qualifica, in fase di prima attuazione della legge, tre distretti socio- sanitari montani, con riferimento ai quali individua e qualifica altrettanti presidi ospedalieri. Tali norme sono illegittime per i seguenti M o t i v i 1) In relazione all'art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del «coordinamento della finanza pubblica». Con le disposizioni qui impugnate, la Regione Lazio e' venuta meno agli specifici vincoli strumentali al conseguimento dell'equilibrio economico del sistema sanitario, contenuti nel piano di rientro. Le norme in questione, pertanto, contrastano con i principi fondamentali volti al contenimento della spesa sanitaria, nella specie affermati nell'art. 1, comma 796, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Questo comma, infatti, qualifica espressamente come vincolanti, per le regioni che li abbiano sottoscritti, «gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311». E' evidente, quindi, come la vincolativita' dell'Accordo che la regione ha violato discende dalla sua elevazione a principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, con la conseguenza che le disposizioni qui impugnate eccedono, anche manifestamente, dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di coordinamento della finanza pubblica. 2) In relazione all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione. Come si e' gia' osservato in narrativa, le intese e gli accordi stipulati per il riequilibrio della spesa nel settore sanitario sono finalizzati ad assicurare il contenimento della spesa pubblica nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i fondamentali diritti civili e sociali delle persone. Pertanto, il rispetto di tali accordi costituisce una condizione essenziale per assicurare la corretta erogazione delle prestazioni assistenziali che devono essere necessariamente garantite, secondo valutazioni e determinazioni riservate allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost. Da cio' discende, come corollario, che il mancato rispetto dell'accordo contenente il piano di rientro, non solo viola gli obblighi di natura economico-finanziaria, assunti dalle regioni, ma espone altresi' a rischio la capacita' di erogare quelle prestazioni essenziali che possono trovare garanzia solo nel contesto di una gestione equilibrata dalla spesa. Le norme regionali qui impugnate, disponendo l'istituzione di nuove strutture sanitarie e ponendosi percio' in manifesto contrasto con il predetto obiettivo di contenimento della spesa pubblica, finiscono, quindi, per incidere, sia pur indirettamente, sulle misure contenute nel piano e rivolte alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, interferendo sul potere legislativo riservato in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo commna, lett. m) Cost. 3) In relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, violazione del principio di leale collaborazione. Gli articoli della legge regionale in esame, che prevedono l'istituzione di un nuovo tipo di distretti socio-sanitari, definiti «montani» con i rispettivi ospedali ed il correlato servizio di elioambulanze, nonche' la possibilita' di derogare alla vigente normativa regionale in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica, comportano impegni di spesa che sono in contrasto con il contenuto dell'Accordo Stato Regione Lazio del 28 febbraio 2007 contenente il Piano di rientro del disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario della Regione. Con tale accordo, la regione si e' impegnata ad attivare le misure contenute nel Piano ed in particolare quelle di riequilibrio dei livelli essenziali di assistenza e della gestione corrente necessaria all'azzeramento del disavanzo entro il 2010 (art. 1, comma 2, lett. b), nonche' all'adozione di provvedimenti che razionalizzano la rete ospedaliera, la spesa farmaceutica, la spesa per l'acquisto di beni e servizi e la spesa per il personale dipendente e convenzionato con il servizio sanitario regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (art. 1, comma 2, lett. b), punto IV). Le misure oggetto delle disposizioni impugnate incidono sulla materia disciplinata dall'accordo e si pongono in contrasto con gli impegni con esso assunti, cosi' violando il fondamentale principio di leale collaborazione (sulla portata generale di tale principio e sugli effetti di esso della vincolativita' di accordi intervenuti tra Stato e Regioni si richiama, tra le tante, la sentenza n.31/2006 di codesta Ecc.ma Corte). 4) Violazione dell'art. 91, quarto comma, della Costituzione. Le disposizioni della legge impugnata prevedono maggiori costi senza la relativa copertura finanziaria. Di qui il denunciato contrasto con l'art. 81, quarto comma, cost., secondo il quale ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 5) In relazione agli artt. 117, secondo comma, lett. m) e terzo comma; 118 e 120, secondo comma, Costituzione e violazione sotto altro profilo del principio di leale collaborazione. L'art. 4, comma 2, del d.1. n. 159/2007 convertito dalla legge n. 222/2007 prevede che il Consiglio dei ministri, nella riscontrata inerzia o insufficienza di azione da parte della regione, nomini (come nella specie, e' avvenuto) un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del piano di rientro concordato con la stessa regione e per la stessa vincolante. Tale disposizione si correla al potere sostitutivo degli organi (anche) delle regioni che l'art. 120, secondo comma, Cost. riconosce comunque al governo con la finalita' di assicurare, pur nell'attuale sistema costituzionale di decentramento delle funzioni e al di la' del relativo riparto delle attribuzioni, la tutela di taluni interessi essenziali unitariamente facenti capo allo Stato, quale quelli della tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Allorche' il governo abbia nominato il Commissario ad acta, attribuendogli funzioni per la realizzazione di interventi prioritari riguardanti il «riassetto della rete ospedaliera» (lettera a), punto 7 della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2008) individuati dal piano di rientro e volti alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, le norme della impugnata legge regionale che comportano una riorganizzazione della rete ospedaliera (inparticolare gli artt. 4 e 5), interferiscono con il compito affidato al commissario ad acta e realizzano un sostanziale disconoscimento dello stesso potere sostitutivo spettante allo Stato per le predette finalita', con la conseguente violazione delle norme indicate in rubrica. Ed invero codesta ecc.ma Corte ha piu' volte affermato che l'art. 120 della Costituzione, lungi dal rappresentare l'unica forma di potere sostitutivo esistente «deriva, invece, dalla preoccupazione di assicurare comunque, in un sistema di piu' largo decentramento di funzioni quale quello delineato dal titolo V della Costituzione, la possibilita' di tutelare, anche al di la' degli specifici ambiti delle materie coinvolte e del riporto costituzionale delle funzioni amministrative, taluni interessi essenziali che il sistema costituzionale attribuisce alla responsabilita' dello Stato, quali sono il rispetto degli obblighi internazionali e comunitari, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, la tutela in tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonche' il mantenimento dell'unita' giuridica ed economica del complessivo ordinamento repubblicano» (sent. Corte cost. sent. nn. 43 e 73 del 2004). Risulta violato altresi', sotto altro profilo, il principio di leale collaborazione, non essendosi la regione attenuta all'obbligo di rispettare le funzioni di riordino della spesa pubblica nel settore sanitario specificamente attribuite al predetto commissario ad acta.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'incostituzionalita' degli artt. 1, 3, 4 e 5 (nonche' degli altri articoli ad essi collegati) della legge Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9 pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 14 aprile 2009. recante «Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani» per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. m) e terzo comma, 118 e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione. Unitamente al presente ricorso, saranno depositati: a) copia della legge della Regione Lazio 6 aprile 2009, n. 9, pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 14aprile 2009, recante «Norme per la disciplina dei distretti socio-sanitari montani»; b) estratto della delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 maggio 2009; c) deliberazione della G.R. 6 marzo 2007, n. 149 recante presa d'atto dell'accordo Stato-Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2003 - approvazione del «Piano di Rientro con allegato accordo». Roma, addi' 3 giugno 2009 L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida