Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 maggio 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 25 del 2017-06-21)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. …, fax … e PEC … presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC …

Nei confronti della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo 2017, recante «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche», pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 14 marzo 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 2017.

Con la legge regionale n. 2 del marzo 2017 indicata in epigrafe, che consta di diciannove articoli, la Regione Lazio ha emanato le «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche».

La predetta legge detta norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Tale rete interessa tutto il territorio regionale - come si ricava agevolmente dalla ampia definizione di «patrimonio escursionistico» contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera e) della legge n. 2/2017 citata, compreso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della medesima legge, nell'ambito della «rete dei cammini». Risulta, dunque, inclusa nella «rete» anche il territorio ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali.

Va sottolineato come la predetta normativa regionale appaia gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce agli Enti Parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale; e che, piu' in generale, contrasti con norme fondamentali della legislazione statale ascrivibili alla competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».

In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, la «materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente la «Legge quadro sulle aree protette», rappresentandone, appunto, la disciplina fondamentale, rientra pienamente nell'«esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.» (sentenze n. 20 del 2010; n. 315 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto; n. 44 del 2011, punto 4.1. del Considerato in diritto; e n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).

La richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve uniformarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, «enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto).

La Regione, dunque, puo' esercitare le proprie funzioni legislative anche in tale ambito, ma «senza potervi derogare», potendo, viceversa, «determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009; n. 193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto; e n. 44 del 2011 citata).

In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come «il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 Cost., purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le regioni» (sentenze n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto; e 44 del 2011 citata).

Ha precisato, inoltre, che «la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalita' essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a. speciale protezione», risponde a tali finalita' per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attivita' che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate), e la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008; e n. 44 del 2011 citata).

La legge regionale indicata in epigrafe contiene profili di contrasto con strumenti dell'uno e dell'altro tipo tra quelli predisposti dalla legislazione statale.

E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Lazio abbia, pertanto, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti

Motivi

1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata violano gli articoli 117, comma, 2 lettera s), e comma 6; e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

1.1. Gli articoli 13 e 14 della legge Regione Lazio n. 2/2017, nella parte in cui non prevedono che le funzioni e gli interventi negli stessi disciplinati siano realizzati - nei casi in cui interessino aree rientranti in Parchi nazionali - in conformita' al Piano del Parco ed al Regolamento del Parco, nonche' alle misure di salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, violano gli articoli 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma; e 118, primo e secondo comma, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 13 citato affida il compito alla giunta regionale di approvare, con cadenza triennale, il «documento di indirizzo regionale per la promozione e la valorizzazione della RCL». Tale «documento di indirizzo», tra l'altro, deve indicare «le linee generali programmatiche per la manutenzione, gestione, valorizzazione e promozione degli itinerari culturali europei, dei percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, delle vie consolari e del patrimonio escursionistico della Regione»; nonche' «le strategie e le priorita' di intervento per l'arco temporale di riferimento nonche' le modalita' di verifica del loro perseguimento»; contenere azioni mirate a «favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico nonche' la fruizione turistico-ricreativa della RCL, in coerenza con gli obiettivi di conservazione dell'ambiente naturale», a «compensare gli squilibri tra aree critiche e aree di eccellenza del territorio regionale» ed a «coinvolgere sia le comunita' locali che i privati in un'offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione, di promozione, di valorizzazione, di gestione e di manutenzione che li renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla rete viaria»; «favorire l'integrazione con la rete del trasporto pubblico locale nonche' l'intermodalita' del trasporto ecologico, tenendo in particolare considerazione i punti d'accesso per chi utilizza la bicicletta e i mezzi pubblici; «promuovere la corretta fruizione, manutenzione e conservazione della RCL»; individuare «per gli itinerari culturali europei gli interventi prioritari», tra i quali la «manutenzione dei percorsi ed il perfezionamento della sicurezza degli antichi tracciati ai fini del pubblico utilizzo, anche attraverso l'installazione di cartellonistica e segnaletica secondo gli standard europei lungo l'itinerario» e la «manutenzione, il recupero e la ricostruzione, anche in forma ciclabile o carrabile, di tratte di percorso degli antichi tracciati, anche in interconnessione con le infrastrutture per la mobilita' gia' esistenti, per favorirne e migliorarne la percorribilita' a fini escursionistici».

In virtu' del successivo art. 14 citato, inoltre, con deliberazione della giunta regionale si procede anche alla approvazione del «programma operativo annuale degli interventi», attuativo del richiamato «documento di indirizzo». Nella parte in cui le disposizioni regionali citate non prevedono che le attivita' della regione sopra illustrate e destinate ad interessare il territorio dei parchi nazionali debbano svolgersi in conformita' al Regolamento ed al Piano di ciascun parco, si pongono in contrasto con le richiamate norme della legge n. 394 del 1991.

Inoltre, contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche', come si e' gia' detto, incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento ad una particolare categoria di aree protette.

Analoghe conclusioni, valgono in ordine alla mancata previsione della conformita' alle «misure di salvaguardia» eventualmente dettate, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della medesima legge n. 391/1991 citata, fino alla entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta.

La mancata previsione della conformita' al regolamento del parco, d'altra parte, implica anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata, in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco.

Infine, la possibilita' che l'attivita' gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformita' dal Piano del Parco comporta, a sua volta, la lesione dell'art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione, poiche', in tal modo, si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'ente parco.

1.2. Gli articoli 13 e 14 citati devono essere ritenuti incostituzionali anche per un diverso motivo. Infatti, ove si interpretino nel senso che le funzioni ivi disciplinate - nei casi in cui interessino aree rientranti in parchi nazionali - possano portare alla identificazione di interventi realizzabili senza il nulla osta dell'ente parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991 citata, violano gli articoli 117, comma 2, lettera s), e comma 6, nonche' l'art. 118, commi 1 e 2 della Costituzione, in riferimento al menzionato art. 13 della legge n. 394/1991. La disposizione in esame nella misura in cui legittima interventi all'interno dei territori dei parchi nazionali - quali apertura di nuovi sentieri o realizzazione di strutture ricettive - senza il nulla osta dell'ente parco, anche ove necessario ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/ 1991 citato, e' in contrasto sia con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, essendo lesiva di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale con riferimento al settore delle aree protette; sia con l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' pregiudica irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

1.3. Gli articoli 13 e 14 citati violano la normativa costituzionale anche sotto un terzo profilo.

Le funzioni individuate da tali disposizioni sono, evidentemente, di tipo specificatamente gestorio, concernendo anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi.

La legge n. 394 del 1991 citata, tuttavia, e' chiara nell'affidare l'attivita' di gestione dei parchi nazionali all'Ente parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, (ribadito, peraltro, dal successivo comma 4) che esplicitamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» cui i territori delle aree protette sono sottoposti.

Tale speciale regime di gestione, in particolare per i parchi nazionali, e' imperniato - dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attivita' di gestione - sull'ente parco, individuato e disciplinato dall'art. 9, e, dal punto di vista funzionale, sul piano del parco, di cui al citato art. 12. Nello stesso senso depone l'art. 29 della legge n. 394/1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformita' delle attivita' realizzate all'interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano, o al nulla osta.

Essendo la «rete di cammini» destinata ad includere anche porzioni di territorio ulteriori rispetto a quelle dei parchi nazionali, ed essendo volto l'intervento legislativo regionale a mettere in connessione e coordinare tutti i percorsi escursionistici regionali, si puo' riconoscere alla regione la possibilita' di predispone atti gestori quali quelli sopra menzionati. Tuttavia, appare del tutto evidente che, nella misura in cui gli atti gestori siano destinati a dispiegare i propri effetti anche all'interno dei territori dei parchi nazionali, pregiudicano le funzioni affidate agli enti parco dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», determinando cosi una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

Cio' risulta lesivo dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394/1991 citata, che ha posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394/1991 citata).

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Al riguardo occorre ricordare che l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba regolare: a) «la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti»; c) «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto»; d) «lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative»; f) «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere»; nonche', h), «l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani».

Il successivo art. 12, inoltre, prevede, al comma 1, che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il parco, nel quale dovra' essere pianificata, tra l'altro, a) l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela»; e, d), i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agroturistiche».

Nella parte in cui le disposizioni regionali sopra richiamate non prevedono che le attivita' della regione sopra illustrate destinate ad interessare il territorio dei parchi nazionali debbano svolgersi in conformita' al regolamento ed al piano di ciascun parco, si pongono in contrasto con le norme della legge n. 394 del 1991 sopra richiamate.

Le menzionate disposizioni regionali contrastano con l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, poiche', come si e' gia' detto, incidono sul nucleo di salvaguardia predisposto dalla legge statale, nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con riferimento a una particolare categoria di aree protette.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la mancata previsione della conformita' alle «misure di salvaguardia» introdotte dall'art. 6, eventualmente dettate, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge n. 394/1991 citata, fino alla entrata in vigore della specifica disciplina dell'area protetta.

La mancata previsione della conformita' al regolamento del parco, inoltre, determina anche la violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione, esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale, nella specie destinata ad essere esercitata, in base al citato art. 11 della legge n. 394 del 1991, dagli enti parco.

Infine, la possibilita' che l'attivita' gestionale e organizzatoria regionale si esplichi in difformita' dal piano del parco comporta a sua volta la lesione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' in tal modo si pregiudica una funzione amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale quale l'ente parco (sentenza n. 193 del 2010, punto 3.2. del Considerato in diritto).

2. Gli articoli 3, comma 2, e 15 della legge Regione Lazio n. 2/17 citata violano l'art. 117, commi 2, lettera s), e 6, della Costituzione in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Gli articoli 3, comma 2, e 15 citati, nella parte in cui prevedono strumenti di disciplina, di natura sostanzialmente regolamentare, della gestione e della fruizione dei percorsi della «rete di cammini», anche con riferimento alla porzione di territorio ricompresa nel perimetro dei Parchi nazionali, violano l'art. 117, comma 2, lettera s), e comma 6,d ella Costituzione in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. Il citato art. 3, comma 2, prevede che «per determinate caratteristiche fisiche dei tracciati e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo con il comune competente per territorio o, in caso di gestione associata delle funzioni, con l'unione dei comuni, sentito il coordinamento di cui all'art. 7, puo' definire, motivandole, modalita' piu' restrittive di utilizzo dei percorsi, che devono essere evidenziate nel Catasto di cui all'art. 10 e per le quali deve essere prevista opportuna segnaletica».

Il successivo art. 15 citato, a sua volta, affida alla giunta il compito di adottare un regolamento con il quale disciplinare, tra l'altro, «le caratteristiche tecniche a cui uniformare la segnaletica della RCL», «i termini e le modalita' entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica della RCL», «i criteri e le modalita' per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici e archeologici», «le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione», nonche' «i requisiti strutturali e funzionali delle strutture di cui all'art. 6, comma 3».

Appare evidente come le disposizioni indicate finiscano per affidare al regolamento attuativo, nonche' ad un atto sostanzialmente regolamentare (quello di cui all'art. 3, comma 2, citato) settori che, invece, la legge n. 394/1991 citata espressamente attribuisce all'attivita' regolatoria degli enti parco.

Va sottolineato, peraltro, che - come statuito nella sentenza n. 108 del 2005 (punto 3.1. del Considerato in diritto), la legge statale rimette la disciplina delle attivita' compatibili entro i confini del territorio protetto, al regolamento, del parco, che e' adottato dall'ente parco, e approvato dal Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali, e comunque d'intesa con le regioni.

Lo standard ambientale in questione (con riferimento al quale si veda anche la sentenza n. 70 del 2011) tiene, dunque, conto anche della incidenza che la funzione regolatoria in esame ha sulle funzioni regionali, predisponendo adeguati strumenti di collaborazione con la medesima.

Come gia' ricordato supra (pagg. 11 e 12), l'art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata affida al regolamento del parco il compito di disciplinare «l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del Parco», precisando, al comma 2, come il medesimo debba regolare: a) «la tipologia e le modalita' di costruzione di opere e manufatti»; c) «il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto»; d) «lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed educative»; «i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere»; nonche', h), «l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani».

Il successivo art. 12, inoltre, prevede, al comma 1, che «la tutela dei valori naturali ed ambientali» del parco avvenga attraverso lo strumento del piano per il parco, nel quale dovra' essere pianificata, tra l'altro, a) l'«organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela»; e, d), i «sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agroturistiche».

Pertanto, nella parte in cui le citate disposizioni della legge regionale n. 2/2017 prevedono la facolta' per il regolamento (o per un atto sostanzialmente regolamentare) di disciplinare i sopra richiamati oggetti anche con riferimento al territorio degli enti parco, devono ritenersi incostituzionali per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, poiche' si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato; e per violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in base al quale «la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», nella logica del parallelismo e dell'esclusivita', in riferimento agli articoli 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata poiche' comporta la lesione della potesta' regolamentare in una materia di competenza legislativa esclusiva statale. 3. L'art. 5, comma 1, della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

L'art. 5, comma 1, citato che prevede la possibilita', per l'Agenzia regionale del turismo, di affidare la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari della «rete dei cammini» ad un ente gestore - limitatamente alla parte in cui tali attivita' siano destinate a svolgersi nel territorio dei parchi - viola gli articoli 117, comma 2, lettera s), e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 1; e 12 della legge n. 394/1991 citata.

Ai sensi di detta norma regionale «l'Agenzia regionale del turismo puo' affidare, nel rispetto della disciplina europea e statale vigente in materia, la gestione, la manutenzione, la valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei percorsi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ad un ente gestore». Anche in questo caso si tratta di funzioni di gestione diretta che, in base alle norme della legge n. 394/1991 sopra richiamate, deve inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei soggetti gestori dei parchi nazionali.

Le funzioni individuate dalle menzionate lettere dell'art. 5, comma 2, sono, infatti, di tipo specificatamente gestorio. Comprendono, dunque, anche la pianificazione, la promozione e la realizzazione di interventi ed espressamente «la gestione». La legge n. 394 del 1991 citata, pero', e' chiara nell'affidare l'attivita' di gestione dei parchi nazionali all'ente parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, della citata legge n 394/1991, che espressamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» al quale i territori delle aree protette sono sottoposti. Tale speciale regime di gestione, in particolare per i parchi nazionali, e' imperniato - dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attivita' di gestione - sull'ente parco, individuato e disciplinato dall'art. 9 della legge n. 394/1991 citata, e - dal punto di vista funzionale - sul piano del parco, di cui al gia' citato art. 12, in corrispondenza biunivoca.

Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della legge n. 394 del 1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformita' delle attivita' realizzate all'interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano o al nulla osta.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Cio' costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata).

4. L'art. 11, comma 2 della legge Regione Lazio n. 2/2017 citata viola l'art. 117, comma 2, lettera s), e l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, con riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, e 12 della legge n. 394/1991 citata.

4.1. L'art. 11, comma 2, citato prevede la possibilita', per la regione, di promuovere accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, che definiscano le modalita' di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprieta' privata.

La disposizione - limitatamente alla parte in cui tali attivita' siano destinate a svolgersi nel territorio dei Parchi - viola gli articoli 117, comma 2, lettera s), e 118, commi 1 e 2, in riferimento agli articoli 1, commi 3 e 4; 2, comma 1; e 12 della legge n. 394/1991 citata.

La norma regionale prevede, infatti, che «Preventivamente all'inserimento nella RCL di tratti di proprieta' privata, compresi i beni sequestrati alla criminalita' organizzata, la regione promuove il ricorso alla stipula di accordi d'uso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, che definiscano le modalita' di transito e le limitazioni connesse alle condizioni del percorso nei tratti di proprieta' privata, nel rispetto della normativa statale vigente. Nel caso in cui i proprietari e i soggetti titolari di altri diritti reali, in relazione al percorso, intendano assumere iniziative imprenditoriali attinenti ad attivita' e servizi volti a migliorare i percorsi o tratti di essi, gli accordi di cui sopra possono prevedere anche forme di supporto tecnico e di snellimento delle procedure di avvio». Anche in questo caso, si tratta di funzioni di gestione diretta che, in base alle norme della legge n. 394/1991 sopra richiamate, nei casi in cui e' destinata ad esplicarsi con riferimento al territorio dei parchi nazionali deve inequivocabilmente ritenersi di spettanza dei soggetti gestori dei medesimi parchi nazionali.

Come si e' gia' osservato supra, infatti, la legge n. 394/1991 citata e' chiara nell'affidare l'attivita' di gestione dei parchi nazionali all'ente parco. In tal senso depone, inequivocabilmente, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 394/1991, che espressamente individua nella disciplina dal medesimo dettata lo «speciale regime (...) di gestione» al quale i territori delle aree protette sono sottoposti. Tale speciale regime di gestione, in particolare per i parchi nazionali, e' imperniato - dal punto di vista del soggetto titolato allo svolgimento dell'attivita' di gestione - sull'ente parco, individuato e disciplinato dall'art. 9 della legge n. 394/1991 citata, e - dal punto di vista funzionale - sul piano del parco, di cui al gia' citato art. 12, in corrispondenza biunivoca.

Nello stesso senso depone anche l'art. 29 della legge n. 394 del 1991 citata, che affida agli organismi gestori delle aree protette speciali poteri di controllo sulla conformita' delle attivita' realizzate all'interno delle medesime rispetto al regolamento, al piano o al nulla osta.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti.

Cio' costituisce, con chiarezza, lesione dello standard di tutela ambientale predisposto dalla legge n. 394 del 1991 citata, che ha posto tale ente a presidio dei «valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi» presenti nel parco nazionale (art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991 citata).

Occorre sottolineare che le illustrate illegittimita' costituzionali delle disposizioni sopra richiamate hanno riguardo alla loro applicazione anche in riferimento a porzioni del territorio regionale incluse nel perimetro di riserve naturali statali e di aree protette regionali.

Quanto alle prime, risulta, innanzitutto, chiaramente dall'art. 1 della legge n. 394/1991 citato come anch'esse debbano risultare sottoposte ad uno «speciale regime» che coinvolge sia la loro «tutela» che la loro «gestione».

Il successivo art. 17, inoltre, precisa come sia compito del loro decreto istitutivo determinare «i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione»; nonche' «indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11 della presente legge». Nonostante siano disciplinate in. modo certamente meno dettagliato, anche per le riserve naturali statali, la legge n. 394/1991 citato pone, a tutela della loro missione ambientale, vincoli organizzativi e funzionali analoghi a quelli che caratterizzano i parchi nazionali, prevedendo in particolare: a) l'affidamento della loro gestione ad uno specifico organismo, individuato ad hoc dal decreto istitutivo; b) lo svolgimento di una attivita' di pianificazione dell'attivita' di gestione; c) l'esistenza di un momento regolatorio delle attivita' consentite nell'area protetta.

Quanto alle aree protette regionali, va ricordato come, in base al consolidato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo il quale la disciplina delle aree protette, rientrando nella competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell'ambiente» prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, detta norme fondamentali del settore cui la legislazione regionale deve uniformarsi anche con riferimento alle aree protette regionali (sentenze n. 212/2014; 171/2012; 325/2011; e 41/2011 citate).

In particolare, per quel rileva in questa sede, le norme statali cui la legislazione regionale deve uniformarsi prevedono l'esistenza di un soggetto gestore dell'area protetta regionale, che non puo' essere spogliato delle competenze sugli interventi nella medesima (articoli 1, comma 4 e 23, della legge n. 394/1991 citata), nonche' l'esistenza di un regolamento dell'area protetta (art. 22, comma 1, lettera d), e sul profilo specifico, ex multis, le sentenze n. 171/2012; 41/2011 e 325/2011 citate, e di un piano del parco regionale (art. 23), cui sono affidati compiti analoghi agli omologhi strumenti di regolamentazione e pianificazione degli enti parco dello Stato.

Sia alle riserve naturali statali che alle aree protette regionali, infine, si applica l'art. 29 della legge n. 394/1991, che - ad ulteriore conferma di quanto rilevato piu' sopra - affida all'«organismo di gestione dell'area naturale protetta» importanti poteri di controllo circa la conformita' delle attivita' realizzate nell'area rispetto al regolamento, al piano e al nulla osta. Si tratta di funzioni specificamente e immediatamente gestorie, che, in base agli articoli 1, commi 3 e 4, e 12 della legge n. 394 del 1991 citata, devono ritenersi spettare agli enti parco.

Ne consegue l'incostituzionalita' della previsione legislativa regionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, poiche' si pone come lesivo di un importante standard ambientale stabilito dalla legge statale, la legge n. 394/1991 citata, con riferimento al settore delle aree protette, che costituisce standard adeguato e uniforme previsto nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato.

Risulta, inoltre, violato l'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, poiche' si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ivi contenuti; pregiudicando irrimediabilmente una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato in una materia di propria competenza esclusiva.

 

P.Q.M.

Si conclude perche' gli articoli 3, comma 2; 5, comma 1; 11, comma 2; 13 e 14 della legge regionale Lazio n. 2 del 10 marzo 2017, recante «Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche» indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2017.

 

Roma, 13 maggio 2017

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Palmieri

 

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