Ricorso n. 40 del 24 aprile 2003 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 aprile 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 aprile 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 24 del 18-6-2003)
Ricorso per Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso cui ha per
legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della regionale pro
tempore, avverso la legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2003
(pubbl. nel bollettino ufficiale della regione n. 8 del 17 febbraio
2003), recante «Intolleranza alimentare ristorazione differenziata
nella pubblica amministrazione istituzione osservatorio regionale» a
seguito ed in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 4 aprile 2003 che ha deciso l'impugnativa della legge regionale
di cui sopra (estratto dalla quale verra' depositata col presente
ricorso).
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta Ecc.ma Corte
costituzionale, per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma
della costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953,
n. 87, la declaratoria di illegittimita' costituzionale della
epigrafata legge regionale, con particolare riferimento agli articoli
1 e 4; e cio' sulla base delle seguenti motivazioni.
L'art. 1, laddove riconosce l'assistenza sanitaria mediante
l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle
lettere a), b) e c) del medesimo articolo, eccede dalla competenza
legislativa regionale in materia per le seguenti ragioni:
1) violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost.
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale». Infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992
attribuisce allo Stato l'individuazione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria. Con successivi provvedimenti (d.P.C.M.
29 novembre 2001 e decreto ministeriale 8 giugno 2001) i livelli
essenziali su citati sono stati infatti individuati ricomprendendo
fra essi, oltre quelli indicati dalla legge regionale, anche
l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri
sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta'. La
legge regionale, pertanto, disciplinando tale livello essenziale in
senso riduttivo rispetto alla normativa statale, e' da considerarsi
illegittima.
2) Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. la materia in
esame rientra nella tutela della salute che la Costituzione riconosce
quale legislazione concorrente della regione. La determinazione dei
principi fondamentali va riservata pertanto alla legislazione dello
Stato. Fra tali principi fondamentali rientrano i livelli essenziali
di assistenza (art. 1 d.lgs. n. 502/1992; d.P.C.M. 29 novembre 2001;
decreto ministeriale 8 giugno 2001) che pertanto non possono essere
disciplinati dalla regione stessa.
3) Risulta censurabile anche l'art. 4 della legge regionale
il quale, disponendo l'obbligo di fornire pasti differenziati ai
soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione in capo agli
uffici della pubblica amministrazione delle universita', degli
istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul
territorio campano, che erogano il servizio mensa, impone un obbligo
diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle
regionali, travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente
territoriale, in violazione del principio di leale collaborazione tra
Stato e regione previsto dall'art. 120, secondo, secondo comma, Cost.
P. Q. M.
Chiede la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge della regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2
nei suoi articoli 1 e 4.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.m. del 4 aprile 2003;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 14 aprile 2003
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 aprile 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 24 del 18-6-2003)
Ricorso per Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, presso cui ha per
legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti
della Regione Campania, in persona del Presidente della regionale pro
tempore, avverso la legge regionale n. 2 dell'11 febbraio 2003
(pubbl. nel bollettino ufficiale della regione n. 8 del 17 febbraio
2003), recante «Intolleranza alimentare ristorazione differenziata
nella pubblica amministrazione istituzione osservatorio regionale» a
seguito ed in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 4 aprile 2003 che ha deciso l'impugnativa della legge regionale
di cui sopra (estratto dalla quale verra' depositata col presente
ricorso).
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta Ecc.ma Corte
costituzionale, per chiedere, ai sensi dell'art. 127, primo comma
della costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953,
n. 87, la declaratoria di illegittimita' costituzionale della
epigrafata legge regionale, con particolare riferimento agli articoli
1 e 4; e cio' sulla base delle seguenti motivazioni.
L'art. 1, laddove riconosce l'assistenza sanitaria mediante
l'erogazione di prodotti dietetici nei soli casi specificati alle
lettere a), b) e c) del medesimo articolo, eccede dalla competenza
legislativa regionale in materia per le seguenti ragioni:
1) violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m) Cost.
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale». Infatti, l'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992
attribuisce allo Stato l'individuazione dei livelli essenziali di
assistenza sanitaria. Con successivi provvedimenti (d.P.C.M.
29 novembre 2001 e decreto ministeriale 8 giugno 2001) i livelli
essenziali su citati sono stati infatti individuati ricomprendendo
fra essi, oltre quelli indicati dalla legge regionale, anche
l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri
sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta'. La
legge regionale, pertanto, disciplinando tale livello essenziale in
senso riduttivo rispetto alla normativa statale, e' da considerarsi
illegittima.
2) Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. la materia in
esame rientra nella tutela della salute che la Costituzione riconosce
quale legislazione concorrente della regione. La determinazione dei
principi fondamentali va riservata pertanto alla legislazione dello
Stato. Fra tali principi fondamentali rientrano i livelli essenziali
di assistenza (art. 1 d.lgs. n. 502/1992; d.P.C.M. 29 novembre 2001;
decreto ministeriale 8 giugno 2001) che pertanto non possono essere
disciplinati dalla regione stessa.
3) Risulta censurabile anche l'art. 4 della legge regionale
il quale, disponendo l'obbligo di fornire pasti differenziati ai
soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione in capo agli
uffici della pubblica amministrazione delle universita', degli
istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul
territorio campano, che erogano il servizio mensa, impone un obbligo
diretto a tutte le amministrazioni pubbliche e non soltanto a quelle
regionali, travalicando l'ambito di competenza riservato all'ente
territoriale, in violazione del principio di leale collaborazione tra
Stato e regione previsto dall'art. 120, secondo, secondo comma, Cost.
P. Q. M.
Chiede la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge della regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2
nei suoi articoli 1 e 4.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.m. del 4 aprile 2003;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 14 aprile 2003
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino