Ricorso n. 40 del 29 marzo 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 Marzo 2005 - 29 Marzo 2005 , n. 40
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 marzo 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 15 del 13-4-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.
Contro Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' degli
artt. 25, comma 1, della l.r. Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5,
pubblicata nel B.U.R. 27 gennaio 2005, n. 7.
La legge regionale Basilicata 27 gennaio 2005 n. 5 (pubbl. nel
B.U.R. 27 gennaio 2005, n. 7) - Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata
- Legge finanziaria 2005 - dispone all'art. 25, comma 1: «Al comma 1,
dell'art. 22 della l.r. 10 giugno 1996, n. 28, e' aggiunto il
seguente periodo: Possono partecipare agli esami i cittadini
residenti nella Regione Basilicata ed in possesso della cittadinanza
italiana».
Siffatta disposizione appare costituzionalmente illegittima,
sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo -
giusta delibera 18 marzo 2005 del Consiglio dei ministri che per
estratto conforme si produce sub-1 - ai sensi dell'art. 127 Cost. la
impugna con il presente ricorso per i seguenti
M o t i v i
Violazione dell'art. 117, comma 1 Cost., in relazione all'art. 3,
1 lett. c) ed alle disposizioni di cui al tit. III del Trattato CE in
tema di libera circolazione delle persone e dei servizi.
La potesta' legislativa (anche) delle regioni deve essere
esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario (art. 117, comma 1 Cost.).
In coerenza al principio enunciato nell'art. 3,1 lett. e) del
Trattato, il successivo tit. III del medesimo contiene una serie di
disposizioni le quali, nella unitaria prospettiva di assicurare il
rispetto della «libera circolazione» all'interno della comunita',
concernono (in particolare) «i lavoratori» (capo 1), il diritto di
stabilimento (capo 2) ed i servizi (capo 3), e sono tutte incentrate
sul fondamentale principio di non discriminazione tra i soggetti
appartenenti ai diversi Stati dell'Unione e che sono cittadini della
stessa: con il conseguente generale divieto che i cittadini degli
altri Stati membri soggiacciano per cio' solo, nello svolgimento
della loro attivita' lavorativa, ad trattamento diverso o deteriore
rispetto a quello riservato da uno Stato ai propri cittadini - salve
le ipotesi eccettuate - e, in particolare, che ai medesimi possa
essere precluso l'accesso allo svolgimento della stessa attivita',
sulla base della loro (diversa) nazionalita'.
Con il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale Basilicata
n. 5/2005 e' stato integrato il disposto dell'art. 22, comma 2, della
l.r. n. 28 del 1996 - contenente delega ai comuni delle funzioni
amministrative in materia di trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri
regolamentari - il quale disciplina la presentazione delle domande di
esame di idoneita' all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio
con conducente: esame al superamento del quale consegue ex art. 24
della stessa l.r. il rilascio di un attestato di capacita'
professionale che abilita l'interessato allo svolgimento della
attivita' di esercente servizio di trasporto pubblico non di linea e
che costituisce presupposto per la iscrizione nel ruolo di cui al
precedente art. 10 della medesima legge n. 28. A sua volta la
iscrizione in tale ruolo costituisce «requisito indispensabile» per
l'ottenimento della licenza e della autorizzazione (art. 6, legge
cit.) necessarie per il libero esercizio dell'attivita' del servizio
di taxi e di noleggio con conducente (art. 4, legge cit.).
Con la norma qui in discussione, peraltro, la possibilita' di
partecipare all'esame di idoneita', il cui superamento - come si e'
detto - e' presupposto necessario per l'esercizio del servizio di
trasporto con taxi o di noleggio con conducente, e' stato riservato
ai soli cittadini italiani, con relativa discriminatoria esclusione
generalizzata dall'esame, e quindi dall'esercizio della relativa
attivita' lavorativa, di tutti gli altri soggetti appartenenti ad
altro Stato comunitario e dotati di cittadinanza europea, non essendo
del resto ravvisabile, nella fattispecie, alcuno dei motivi o dei
casi di non operativita' del principio della libera circolazione,
imposto dalle norme comunitarie.
Chiara e' pertanto la illegittimita' costituzionale della
disposizione de qua ex art. 117, comma 1 Cost.) in quanto non
rispettosa del predetto vincolo, operante anche per il legislatore
regionale, derivante dall'ordinamento comunitario.
Violazione artt. 117, commi 1 e 120, comma 1 Cost.
La disposizione qui impugnata, nel consentire la partecipazione
all'esame di cui sopra ai soli (cittadini) «residenti nella Regione
Basilicata» si pone inoltre in palese violazione (art. 117, comma 1)
dell'art. 120, comma 1 della Cost. secondo il quale la regione non
puo' adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni ne'
limitare l'esercizio del lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale: non vi ha dubbio invero che la disposta riserva ai soli
residenti in Basilicata della partecipazione al suindicato esame - il
superamento del quale e' condizione per l'esercizio del servizio di
trasporto pubblico con taxi o di noleggio con conducente - si traduce
inevitabilmente in un non consentito ostacolo alla libera
circolazione di ogni altra persona e all'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale che la
Costituzione non permette che la regione possa comunque ostacolare e
limitare, con la introduzione di inarbitraria discriminazione in
funzione della residenza (o meno) del soggetto nel proprio territorio
e la correlativa preclusione per il non residente della esplicazione
nel territorio stesso della propria iniziativa economica.
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La denunciata limitazione dell'accesso all'esame ed al
conseguente esercizio del servizio di taxi e di noleggio con
conducente ai soli cittadini residenti in Basilicata - con
correlativa esclusione di tutti gli altri soggetti cittadini europei
(italiani e di altri Stati membri) - si sostanzia chiaramente in una
arbitraria disparita' di trattamento di uguali situazioni a favore
dei primi ed a detrimento dei secondi (particolarmente in quanto
viene, del tutto irragionevolmente, a tradursi in una non consentita
preclusione solo per questi ultimi allo svolgimento della propria
attivita' lavorativa) e realizza una altrettanto evidente violazione
dell'art. 3 Cost. e del principio di eguaglianza dallo stesso
affermato.
La disposizione impugnata per quanto, nel suo richiamato
contenuto, «modella» nella intera sua prevista sequenza l'azione
della pubblica amministrazione preposta al settore (Commissione di
esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita' ex art. 20 legge
cit.); iscrizione nel ruolo di cui all'art. 10 della l.r. n. 28/1986
istituito presso la CCIA; rilascio della licenza o
dell'autorizzazione) sul presupposto e nel senso che i soggetti
destinatari della stessa possono essere i soli cittadini residenti in
Basilicata e', inoltre, da ritenere costituzionalmente illegittimo
per violazione dell'art. 97 Cost. il quale impone che la attivita'
della p.a. sia informata ai principi del buon andamento e della
imparzialita' della stessa: tale non potendo certamente qualificarsi
quella che e' destinata a svolgersi sulla base di una illegittima ed
arbitraria discriminazione tra i soggetti cui la medesima attivita'
e' rivolta.
P. Q. M.
Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale
dell'art. 25, comma 1, della legge regionale Basilicata 27 gennaio
2005, n. 5.
Si produce copia conforme delibera 18 marzo 2005 Consiglio dei
ministri (ed allegato).
Roma, addi' 21 marzo 2005
Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando'