Ricorso n. 40 dell'11 giugno 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 giugno 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 32 del 2014-07-30)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (C.F.
…) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
…) FAX n. …, P.E.C.
… presso i cui uffici ex lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della
Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli
articoli 2 comma 7, 3 comma 9, 4 comma 2, 5 comma 2, 5 comma 5 lett.
a), 5 comma 5 lett. d), 10 comma 1 della Legge Regione Lazio n. 4
aprile 2014, n. 5 pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 8/4/2014 (Tutela,
governo e gestione pubblica delle acque) giusta delibera del
Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2014.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,
la Regione Lazio abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti argomenti e,
di seguito, motivi.
La legge regionale 7 aprile 2014, n. 5, recante: «Tutela, governo
e gestione pubblica delle acque» detta disposizioni per il governo
del patrimonio idrico della Regione. Essa presenta profili
d'illegittimita' costituzionale in relazione a diverse disposizioni
(in epigrafe indicate), per i motivi di seguito specificati.
In particolare:
1) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost.
mediante la violazione dell'art. 150 comma 2 del d.lgs. 152/2006
L'art. 2, comma 7, stabilisce che «Al fine di garantire, in linea
di fatto e di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106,
paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), il conseguimento dei principi e delle finalita' enunciate e
il raggiungimento della missione affidata, ciascuna Autorita',
sentite le comunita' di riferimento ed i comuni interessati,
all'interno degli ambiti di bacino idrografico, decide, nell'ambito
delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato e di
scelta della forma di gestione, in merito all'applicazione delle
regole della concorrenza».
La norma citata non risulta coerente con le norme nazionali di
settore, attribuendo all'Autorita' competente un potere di scelta
circa l'applicazione delle regole della concorrenza, discrezionalita'
questa che non si risolve in una facolta', a tutela della
concorrenza, come sancita dalla Costituzione, di scegliere tra le
forme di gestione e le modalita' di affidamento previste dalla
disciplina europea e dalla normativa statale di settore. Al riguardo
l'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, prevede che «L'Autorita'
d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante
gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in
conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nel rispetto delle competenze regionali in
materia». Pertanto, cosi' come formulata la citata disposizione
regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e
dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117,
comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.
2) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. l) Cost.
L'art. 3, comma 9, della l.r. n. 5/2014, stabilisce che «Le
concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi
differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorita'
competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se e'
verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi
al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti
risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il
canone di concessione delle acque non prelevate».
La norma appena citata appare censurabile laddove prevede che, a
seguito della revoca delle concessioni al prelievo e delle
autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello
potabile, in via generale, e' negato qualunque risarcimento dei danni
eventualmente subiti dal concessionario. Detta previsione deve essere
ricondotta alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva
statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. 1), Cost.
Pertanto, la citata disposizione regionale, intervenendo in
materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato,
viola l'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione.
3) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost.
mediante la violazione dell'art. 154 comma 14 del d.lgs. 152/2006
L'art. 4, comma 2, prevede che «Al fine di garantire, in linea di
fatto e di diritto, l'affermazione dei principi enunciati, la
gestione del servizio idrico integrato deve essere svolta nel
rispetto dei principi costituzionali, degli esiti referendari e della
legislazione statale vigente, nonche' secondo quanto disposto
dall'art. 106, paragrafo 2 del TFUE. Inoltre la medesima gestione
deve essere svolta senza finalita' lucrative e ha come obiettivo il
pareggio di bilancio, persegue finalita' di carattere sociale e
ambientale ed e' finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi
tariffari.»
Premesso che le disposizione regionale interviene in materia di
natura della gestione del servizio idrico integrato e modalita' di
affidamento del medesimo, ambiti materiali riconducibili, per
costante giurisprudenza costituzionale, alle materie di competenza
esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma 2, lettere e ed s,
Cost. (tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente), essa
presenta criticita' nella parte in cui prevede che «la gestione del
servizio idrico integrato (...) ha come obiettivo il pareggio di
bilancio, persegue finalita' di carattere sociale e ambientale ed e'
finanziata attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari.»
La pertinente normativa statale, contenuta nell'art. 154 del
d.lgs n. 152/2006, disciplinando la tariffa del Servizio idrico
integrato, al comma 14, prevede che questa sia predisposta
dall'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia
di acqua, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art. 10,
comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
L'art. 21, comma 19 del d.l. 6/12/2011 n. 201 come convertito in
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che le funzioni gia'
appartenenti alla Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza
in materia di acqua, siano trasferite all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas prevedendo che le funzioni stesse vengano
esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorita' dalla legge
14 novembre 1995, n. 481. L'art. 1 della l. n. 481/1995, nonche'
l'art. 3, comma 1, lett. d) del dPCM 20/07/2012), lungi
dall'assicurare ex lege il pareggio in bilancio dei gestori, anche in
presenza di costi inefficienti, prevede che la regolazione debba
assicurare «costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti
dai gestori». Pertanto, e' competenza dello Stato (nella specie
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico)
definire «un sistema tariffario certo, trasparente e basato su
criteri predefiniti» (art. 1 della l. n. 481/1995) e garantire la
copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio e non
certo quello, con esso incompatibile, della garanzia del pareggio in
bilancio, anche in presenza di costi inefficienti.
Al riguardo, con la sentenza n. 67/2013, la corte Costituzionale
ha ribadito che «la costante giurisprudenza della Corte, che qui si
intende ribadire, ha dunque ricostruito la disciplina statale
relativa alla determinazione della tariffa, come complesso di norme
atte a preservare il bene giuridico "ambiente" dai rischi derivanti
da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale
del settore del servizio idrico integrato», da cui deriva la
sussistenza dei citati titoli di competenza esclusiva statale.
Pertanto, la citata disposizione regionale, intervenendo in
ambiti quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di
competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e)
ed s) della Costituzione.
4) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) Cost.
mediante la violazione degli artt. 150 del d.lgs. 152/2006 e 12 del
d.lgs. n. 79/1999
L'art. 5, comma 2, prevede che «Le Autorita' degli ambiti di
bacino idrografico concorrono, in coordinamento tra loro e con la
Regione, al conseguimento dei principi di cui agli articoli 2 e 3. A
tal fine, la Regione deve rilasciare alle Autorita' di ambito di
bacino idrografico le concessioni per le grandi derivazioni di acque
sotterranee e superficiali affioranti nei rispettivi bacini
idrografici. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate
anche in modalita' cointestata con altre Autorita' di bacino
idrografico interferenti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a
scopi idropotabili.».
Tale disposizione, imponendo che il rilascio delle concessioni di
captazione mediante le grandi derivazioni di acque sotterranee e
superficiali siano rilasciate in capo alle Autorita' di ambito di
bacino idrografico, considerato anche che dette Autorita', ai sensi
del comma 1 del medesimo art. 5 della legge regionale, non sono state
costituite e che esse, comunque, non saranno soggetti di diritto
privato, contrasta con quanto stabilito dall'art. 150 del d.lgs. n.
152/2006, secondo cui sono le Autorita' d'ambito, quali soggetti di
governo degli ambiti di bacino idrografico, ad aggiudicare la
gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai
principi e dalle disposizioni comunitarie.
E' infatti costante la giurisprudenza costituzionale
nell'affermare che le disposizioni relative alle modalita' di
affidamento delle concessioni di derivazione delle acque "rientrano
nella materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva
dello Stato: a detto ambito va ricondotta l'intera disciplina delle
procedure di gara pubblica (sentenze n. 46 e n. 28 del 2013, n. 339
del 2011 e n. 283 del 2009), in quanto quest'ultima costituisce uno
strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza in
modo uniforme sull'intero territorio nazionale" (Corte Cost., 25
febbraio 2014, n. 28).
Inoltre, tra le norme statali interposte - la cui violazione
determina la violazione indiretta dell'art. 117, comma 2, Cost. -
occorre menzionare l'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999, che prevede che
le concessioni relative alle grandi derivazioni d'acqua per uso
idroelettrico siano affidate tramite procedura ad evidenza pubblica.
Pertanto, detta disposizione regionale, intervenendo in ambiti
quali la tutela della concorrenza e dell'ambiente, di competenza
esclusiva dello Stato, viola l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s)
della Costituzione.
5) Violazione dell'art. 117 comma 2 lett. e) e s) cost.
mediante la violazione dell'art. 10, comma 14, del d.l. n. 70/2011 e
dell'art. 3, comma 1, del dPCM 20 luglio 2012
L'art. 5, comma 5, lett. a), prevede che «Gli ambiti di bacino
idrografico si organizzano sulla base di una convenzione di
cooperazione tipo (...) che contiene comunque i seguenti principi: a)
alle assemblee decisionali dell'ambito di bacino idrografico, per
quanto attiene la determinazione e la revisione dei piani d'ambito,
la determinazione e la revisione delle tariffe e l'esame a consuntivo
della gestione del servizio idrico integrato, i delegati degli enti
partecipano col vincolo di mandato delle assemblee elettive del
proprio ente di appartenenza».
Tale norma attribuisce in maniera surrettizia agli Ambiti di
Bacino idrografico un potere in materia di determinazione e revisione
delle tariffe, che spetta invece all'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, in forza dell'art. 10, comma
14, del d.l. n. 70/2011 e dell'art. 3, comma 1, del dPCM 20 luglio
2012, in quanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente (cfr.
sentenza Corte Cost. n. 67/2013). Pertanto, detta disposizione
regionale, intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e
dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117,
comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.
6) Violazione del'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della
Costituzione mediante la violazione degli artt. 147 e 150 del d.lgs.
152/2006
L'art. 5, comma 5, lett. d) prevede che «d) fermi restando il
diritto alla disponibilita' e all'accesso individuale e collettivo
all'acqua potabile, la salvaguardia della risorsa e la sua
utilizzazione secondo criteri di solidarieta', pur nell'ambito di una
gestione coordinata della risorsa a livello di bacino idrografico,
resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere
direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio
territorio.».
La norma citata contrasta con il principio di unitarieta' della
gestione affermato dall'art. 147, del d.lgs. n. 152/2006, che al
comma 2 prevede «Le regioni possono modificare le delimitazioni degli
ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio
idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto, in
particolare, dei seguenti principi: a) unita' del bacino idrografico
o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei
piani di bacino, nonche' della localizzazione delle risorse e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati interessati; b) unitarieta' della gestione
e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle
gestioni; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla
base di parametri fisici, demografici, tecnici».
Anche l'art. 150, comma 1, del citato d.lgs. n. 152/2006,
richiama il principio di unitarieta' della gestione, stabilendo che
«1. L'Autorita' d'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del
principio di unitarieta' della gestione per ciascun ambito, delibera
la forma di gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Le linee generali relative alla modalita' dell'organizzazione del
servizio idrico stabilite dallo Stato, sono riconducibili alla
materia della tutela dell'ambiente, di competenza legislativa
esclusiva dello Stato, nella quale rientra anche lo stabilire le
condizioni in presenza delle quali si possa non partecipare alla
gestione unica del servizio idrico (si veda sul punto la sentenza
Corte Cost. n. 246/2009).
La medesima disposizione regionale, disponendo in particolare che
«resta in capo ad ogni singolo ente il diritto a provvedere
direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio
territorio.», introduce una modalita' di affidamento del servizio
idrico integrato volta essenzialmente a favorire o preservare la
gestione del servizio idrico integrato da parte dei singoli comuni,
invadendo la sfera di competenza statale, in contrasto con le norme
statali interposte, che sanciscono il principio della gestione sovra
comunale del servizio idrico integrato per ambiti territoriali
ottimali. In particolare, l'art. 3-bis del decreto-legge n. 138/2011,
stabilisce infatti che «A tutela della concorrenza e dell'ambiente,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano
lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali
ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e
istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini
territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a
quella del territorio provinciale» e che «Le funzioni di
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica (..) sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o
designati ai sensi del comma 1 del presente articolo.».
Pertanto, la norma censurata finisce per riconoscere ai singoli
enti territoriali il diritto di provvedere direttamente alla gestione
del servizio idrico integrato e attribuendo ad essi la
discrezionalita' di scegliere se applicare o meno le regole delle
concorrenza. L'autorita' competente ha la facolta' di scelta in
ordine alle modalita' di gestione fermo restando comunque, anche nel
ricorso all'affidamento diretto o in house, il rispetto dei principi
di non discriminazione, parita' di trattamento e libera concorrenza.
Trattandosi di deroga ai principi del diritto dell'Unione europea
di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, l'in house
providing, infatti, e' ammissibile soltanto in presenza di alcune
rigorose condizioni, individuate in maniera sempre restrittiva dalla
giurisprudenza dell'Unione europea. Con la celebre sentenza Teckal
del 18 novembre 1999 n. 107/1998, la Corte di Giustizia subordina la
legittimita' dell'istituto in esame alla sussistenza di due
requisiti: il «controllo analogo» a quello esercitato dall'ente su i
propri servizi, e la realizzazione della parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o con gli enti controllanti (criterio
della prevalenza).
La norma regionale, dunque, si pone in contrasto con quanto
previsto dalla normativa europea, oltre che con quanto disciplinato
dai richiamati articoli 147 e 150 del d.lgs. n. 152/2006 e,
intervenendo in ambiti quali la tutela della concorrenza e
dell'ambiente, di competenza esclusiva dello Stato, viola l'art. 117,
comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.
7) Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) Cost.
L'art. 10, comma 1, prevede che «Fermo restando l'operativita'
delle convenzioni di cooperazione in essere di cui all'art. 4 della
legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti
territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive
modifiche, le gestioni provvisorie non rientranti nelle convenzioni
di cooperazione operano fino all'individuazione degli ambiti di'
bacino idrografico di cui all'art. 5, comma 1».
Con tale norma, la Regione consente una sanatoria delle gestioni
in essere intervenendo in un ambito materiale, riguardante la
modalita' di affidamento del servizio, di competenza esclusiva
statale. Come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, la
disciplina concernente le modalita' di affidamento del servizio
rientra nella materia della tutela della concorrenza «tenuto conto
degli aspetti strutturali e funzionali propri e della sua diretta
incidenza sul mercato» (vedi sentenza Corte Cost. n. 325/2010).
La norma regionale de qua, quindi, dettando disposizioni difformi
dalla normativa statale di riferimento afferente alle materie della
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e tutela della concorrenza,
per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, viola
l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s) della Costituzione.
P.Q.M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 2 comma
7, 3 comma 9, 4 comma 2, 5 comma 2, 5 comma 5 lett. a), 5 comma 5
lett. d), 10 comma 1 della legge regionale Lazio 8 aprile 2014, n. 5
siano dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 6 giugno 2014.
Roma 6 giugno 2014
L'Avvocato dello Stato: Gerardis