Ricorso n. 41 del 23 giugno 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2009 , n. 41
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 31 del 5-8-2009)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 21 aprile 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 12 giugno 2009 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge provinciale presenta diversi profili d'illegittimita' costituzionale che di seguito si espongono. 1) Gli articoli 5, 27, comma 7, e 28 comma 1, dispongono in materia di contratti pubblici. In via preliminare, si osserva che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, individua un nucleo di principi e disposizioni comuni a tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto soglia, sia nei settori ordinari che nei settori speciali. In particolare, all'articolo 4, disciplina il riparto di competenze legislative di Stato, regioni e province autonome, individuando al comma 2, le materie oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni e province autonome e, al comma 3, le materie oggetto di competenza esclusiva dello Stato. Negli ambiti e nei profili normativi di competenza esclusiva dello Stato, le regioni non possono prevedere una disciplina diversa dal codice e, in detti ambiti e profili, lo Stato mantiene il potere regolamentare per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa del codice in relazione ai contratti non solo delle amministrazioni ed enti centrali, ma anche delle regioni. Anche se la Provincia di Bolzano e' provincia autonoma dotata di uno Statuto speciale, dal mutato assetto costituzionale a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione - legge costituzionale successiva allo statuto - non si ritiene che la stessa possa legiferare e regolamentare materia di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma della Costituzione. Pertanto, alla luce di quanto previsto dal citato articolo 4 del codice dei contratti pubblici, la Provincia di Bolzano non puo' prevedere una disciplina diversa da quella del codice, in materia di qualificazione e gare (selezione dei concorrenti, procedure, criteri di qualificazione), in materia di esecuzione dei contratti (compresi subappalto, direzione dei lavori, contabilita' e collaudo) e in materia di contenzioso; cio' in quanto le procedure di affidamento vanno ricondotte alla nozione di «tutela della concorrenza», materia che rientra nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. Al riguardo si segnalano le sentenze della Corte costituzionale (n. 40l/2007, n. 431/2007, n. 411/2008) che in sintesi hanno messo in evidenza che, nei criteri di aggiudicazione e nelle tipologie di gara, non puo' la regione dettare regole difformi da quelle statali. Tutto cio' Premesso, relativamente alla materia dei contratti pubblici, si osserva che la provincia autonoma ha legiferato nelle materie di competenza esclusiva dello Stato eccedendo dalla competenza statutaria di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto. Nello specifico, l'articolo 5 rubricato come «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano», modifica l'articolo 15 della legge provinciale n. 2/1987, il quale, anche se rubricato «Acquisto di edifici» si riferisce ad acquisizione di immobili attraverso realizzazione di opera pubblica mediante procedure di evidenza pubblica che attengono alla materia della concorrenza e, pertanto, in contrasto con i commi 3 e 1 dell'art. 4, comma 3 del codice dei contratti pubblici, i quali dispongono che le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potesta' normativa nelle materie oggetto del codice nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato. Trattandosi, quindi, di una disposizione che si riferisce alla realizzazione di opera pubblica mediante procedure di evidenza pubblica che attiene alla materia della concorrenza per i motivi suddetti, l'articolo 5 della legge provinciale lede il principio della tutela della concorrenza riservato esclusivamente al legislatore statale. L'articolo 27, comma 7 che introduce l'articolo 6-sexies, rubricato «Norme attuative», demanda al regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 17/1993 le modalita' di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori. Anche questa disposizione attiene alla tutela della concorrenza, materia riservata esclusivamente al legislatore statale, e si pone in contrasto con il suddetto art. 4, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006. L'articolo 27, comma 7 appare, altresi', in contrasto con l'articolo 85, comma 13 del codice dei contratti pubblici, il quale prevede che le regioni e le province autonome non possono regolamentare le procedure di appalto in quanto le stesse sono di competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 28, comma 1 che introduce l'art. 41-bis, rubricato «Avvilimento», attiene alla materia della concorrenza di competenza esclusiva dello Stato e disciplina un istituto gia' normato nel codice dei contratti pubblici agli articoli 49 e 50. Pertanto, la provincia autonoma non puo' prevedere una disciplina diversa da quella del codice, ne' in materia di qualificazioni e gare, ne' in materia di esecuzione di contratti e ne' in materia di contenzioso; cio' in quanto le procedure di affidamento vanno ricondotte alla tutela della concorrenza, i rapporti connessi all'esecuzione del contratto alla nozione di «ordinamento civile» e la materia del contenzioso alla «giurisdizione», materie tutte rientranti nella competenza esclusiva del legislatore statale. Alla luce delle suddette motivazioni, il legislatore provinciale eccede dalla competenza di cui agli articoli 8 e 9 dello Statuto, invadendo la competenza riservata al legislatore statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza, nonche' relativamente all'articolo 28, comma 1, anche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., in materia di ordinamento civile e giurisdizione. 2) Anche l'articolo 31, nel prevedere modifiche alla legge provinciale n. 4/2006 recante «La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo», introduce rilevanti differenze rispetto alla normativa nazionale di riferimento. Premessa l'incontroversa riconducibilita' della disciplina dei rifiuti alla competenza legislativa statale di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. (da ultimo in modo conforme Corte costituzionale sentenze numero 10/2009 e 61/2009), in via preliminare, si deve nel merito evidenziare che la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, con sentenza 14 marzo 2008, n. 62, riguardo ad alcune previsioni in tema di ambiente contenute proprio nella legge provinciale di Bolzano n. 4 del 2006. In tale sentenza, la Corte ha osservato che rientra nell'ambito della «Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» il potere dello stato di fissare standard di tutela sull'intero territorio nazionale. La Corte, in particolare, ha evidenziato come la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela del paesaggio» ed «urbanistica» e la competenza legislativa concorrente in materia di «igiene e sanita», possono costituire un valido fondamento dell'intervento provinciale, ma tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei limiti generali stabiliti dello Statuto speciale. Anche con sentenze numero 378/2007 e 104/2008, si e' ribadito che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, quella in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, cui come precisato, pacificamente e' riconducibile il settore dei rifiuti, «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilite dallo Stato». Del resto, anche la successiva legge provinciale n. 4/2008, di modifica alla legge provinciale n. 4/2006, e' stata oggetto d'impugnazione per violazione della normativa comunitaria e nazionale. In applicazione dei principi sottolineati dalla stessa Corte costituzionale, appare utile evidenziare come le previsioni contenute nell'articolo 31, seppur attenuando i profili di illegittimita' costituzionale, non superano del tutto le gia' sviluppate obiezioni di legittimita', poiche' contrastano ancora con la normativa nazionale vigente, nella misura in cui introducono una disciplina che riduce gli standard di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale nella disciplina dei rifiuti contenuta nel decreto legislativo n. 152/2006. In primo luogo, infatti, l'articolo 31, comma 2 stabilisce che l'obbligo di adozione del formulario di identificazione del trasporto di rifiuti non sussiste in caso di trasporti di rifiuti speciali non pericolosi che non eccedano la quantita' di 30 chilogrammi o di 30 litri effettuati dal produttore di rifiuti stessi. Tuttavia, la norma provinciale omette di specificare che il trasporto di rifiuti oggetto della deroga, oltre che dai limiti quantitativi, dovrebbe essere contraddistinto dal carattere occasionale e saltuario, cosi' come previsto dall'art. 193, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006. Quest'ultimo, infatti, esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore di rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi o trenta litri». In applicazione della norma provinciale in oggetto, quindi, finirebbe col venir meno la deroga all'obbligo di utilizzo del formulario anche per coloro che effettuano tali tipi di trasporti in maniera abituale od anche professionalmente. In secondo luogo, il medesimo articolo, al comma 3 stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata, incompleta, inesatta compilazione del formulario dei rifiuti, indicandone l'importo da un minimo di 50 euro a un massimo di 4.500 euro. Tale disposizione risulta in contrasto con la normativa nazionale in quanto prevede sanzioni meno restrittive rispetto a quelle contenute nell'art. 258, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 che indica sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 1.600,00 euro ad un massimo di 9.300,00 euro. Anche in questo caso, la disciplina provinciale oltre ad incidere sull'assetto della tutela ambientale, incide in modo significativo sull'uniformita' e la parita' di trattamento tra gli operatori economici nel settore dei servizi pubblici, ambito nel quale rientra lo smaltimento dei rifiuti. Cosi' disponendo, la norma provinciale eccede dalla competenza statutaria di cui agli articoli 8 e 9 dello statuto ed invade la competenza riservata esclusivamente al legislatore statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. 3) Gli articoli 25 e 52 prevedono disposizioni in materia di personale provinciale. L'articolo 25, nel sostituire l'articolo 14, comma 2 della legge provinciale n. 10/1992 recante «Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano» prevede che la nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, eccettuata quella a direttore d'ufficio, puo' essere conferita [...] a persone estranee all'amministrazione provinciale, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, escluso il limite di eta'. Nel prevedere la possibilita' di conferire incarichi senza alcun limite d'eta', la provincia eccede dalla sua competenza in quanto legifera in materie quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale che non rientrano tra quelle riservate alla provincia dallo statuto di autonomia. E' vero che ai sensi dell'art. 8 dello statuto, la Provincia ha competenza esclusiva in materia di ordinamento di uffici provinciali e di personale ad esso addetto, ma e' anche vero che la disposizione di cui trattasi, incide sulla materia del diritto del lavoro e della previdenza sociale, materie queste riservate alla competenza esclusiva del legislatore statale, il quale ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, rivedendone i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo (legge n. 335/1995). Pertanto, la norma provinciale eccede dalla competenza statutaria di cui all'art. 8 dello Statuto e si pone in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. l) ed o) della Costituzione in materia di ordinamento civile e previdenza sociale nonche' con i principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, fissati rispettivamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione. 4) L'articolo 52, invece, stabilisce che, al fine di poter accedere all'impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica, si deve attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino. E' pur vero che l'attestazione al gruppo linguistico serve per evitare rischi di opportunismo e, pertanto, l'articolo 89 dello statuto prevede che i posti nelle amministrazioni statali sono assegnati in base all'appartenenza ai gruppi linguistici, secondo i dati forniti dal censimento. Questo pero' non significa che l'insegnante o il collaboratore pedagogico nelle scuole ladine devono appartenere rigorosamente al gruppo ladino. Infatti, l'art. 2 del d.P.P. n. 20/2003 prevede che tutti coloro che vengono assunti all'impiego provinciale debbano avere l'attestato di appartenenza al gruppo, tranne coloro che aspirano all'insegnamento o a professioni equiparate. Inoltre il Titolo II del d.P.R. n. 752/1976, all'art. 8, dispone che i posti dei ruoli, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione. I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purche' non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni. Alla luce di tale disposizione, si intuisce che all'insegnamento possono accedere tutti i gruppi linguistici, fermo restando la precedenza assoluta dei cittadini che dichiarano l'appartenenza al gruppo ladino (d.P.R. n. 89/1983, art. 12, comma 3). Inoltre l'art. 12, comma 6 del d.P.R. n. 89/1983, pur specificando che per l'accesso all'insegnamento nelle scuole delle localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per la lingua italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un esame da svolgersi davanti ad apposita commissione, nulla dispone in merito all'appartenenza al gruppo. Pertanto, la disposizione provinciale, nel richiedere come requisito necessario l'appartenenza al gruppo ladino per insegnare o collaborare nelle scuole ladine dell'infanzia, viola non solo le norme di attuazione dello statuto cosi' come su indicate ma si pone anche in contrasto con le stesse disposizioni previste dallo Statuto. In particolare, si pone in contrasto con l'art. 19 che nulla dispone in merito all'appartenenza al gruppo ladino per l'insegnamento nelle scuole materne nonche' con l'art. 89, il quale prevede che i posti delle amministrazioni sono riservati a ciascuno dei tre gruppi linguistici e che tale attribuzione e' effettuata gradualmente fino alla copertura dei posti vacanti. Di conseguenza, il requisito di appartenenza al gruppo linguistico ladini, richiesto in maniera specifica, comporta una lesione del principio di non discriminazione sancito non solo a livello costituzionale ma anche a livello comunitario. Infatti, cosi' disponendo, la norma provinciale eccede dalla competenza statutaria di cui agli artt. 8 e 9 dello statuto, violando lo stesso Statuto agli articoli 19 e 89, l'art. 3 della Costituzione, in quanto si pone in contrasto col principio di uguaglianza fra cittadini, gli articoli 12 e 13 del Trattato CE in quanto lede il principio di non discriminazione volto a garantire la parita' di trattamento, l'articolo 97 Cost. per il mancato rispetto del buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione nonche' l'art. 117, primo comma della Costituzione in quanto non rispetta i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 5, 25, 27, comma 7, 28 comma 1, 31 e 52 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 21 aprile 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)». Si confida che nelle more del giudizio Provincia autonoma di Bolzano voglia far cessare le ragioni del contendere. Roma, addi' 15 giugno 2009 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo