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N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 luglio 2008. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 31 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 10-9-2008)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha per legge domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale e conseguente annullamento, della legge regionale del
Molise n. 15 del 21 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino ufficiale
Molise n. 12 del 31 maggio 2008, recante: «Disciplina degli
insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio
della Regione Molise», con specifico riguardo all'art. 2, 3, 4 e 5 di
detta legge regionale, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e
117, primo comma, secondo comma, lettera a) ed e), e terzo comma
della Costituzione e cio' a seguito ed in forza della delibera di
impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11
luglio 2008.
Nel B.U.R. n. 12 del 31 maggio 2008 della Regione Molise e' stata
pubblicata la legge regionale n. 15 del 21 maggio 2008, con la quale
la regione, «nell'ottica del perseguimento dello sviluppo sostenibile
fissato negli accordi di Kyoto e di Johannesburg, si propone lo
sfruttamento delle energie rinnovabili nel rispetto di regole
regionali predeterminate compatibili con i vigenti principi
informativi della disciplina statale e comunitaria in materia di
produzione di energia, con la finalita' di consentire la
realizzazione di impianti meno impattanti e piu' produttivi».
Con tale provvedimento, composto da 6 articoli, la Regione Molise
detta disposizioni in materia di insediamenti di impianti eolici e
fotovoltaici sul territorio della regione.
Si premette che la legge in esame, pur richiamando all'art. 1, fra
le sue finalita', il perseguimento dello sviluppo sostenibile e il
raggiungimento degli obiettivi comunitari e internazionali di
sviluppo delle fonti rinnovabili e di riduzione delle emissioni
climalteranti, proponendosi lo sfruttamento delle energie rinnovabili
«...al fine di consentire la realizzazione di impianti meno
impattanti e piu' produttivi» contiene una serie di disposizioni che,
viceversa, rallentano l'installazione degli impianti eolici e
fotovoltaici sul territorio regionale e la connessa produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, necessaria al fine del
conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici da
fonte tradizionale e del rispetto degli impegni assunti dall'Italia
in sede internazionale (Protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997,
ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120) e comunitaria (Direttiva
2001/77/CE del 27 settembre 2001, recepita con il decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387; Direttiva 2006/32/CE, recepita con il
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).
La legge in esame presenta, quindi, diversi profili di
illegittimita' costituzionale.
In particolare:
1) la norma contenuta nell'art. 2 individua «aree non idonee»
all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.
Alcune disposizioni del comma 1, lettere e), g), h), i), j), k),
l) ed n) subordinano l'idoneita' all'installazione alla presenza di
un accordo con gli enti locali o con i proprietari delle abitazioni
eventualmente situate in zone limitrofe alle installazioni e
dispongono generiche e non motivate fasce di rispetto.
Tali divieti, sebbene rientranti nelle competenze regionali di
legislazione concorrente in materia di produzione dell'energia e di
governo del territorio, nonche' previsti dall'art. 12, comma 10 del
d.lgs. n. 387/2003, non appaiono motivati, ne' le distanze e le
condizioni imposte sono giustificate tecnicamente in quanto la norma
statale citata prevede che le limitazioni all'installazione debbano
ricorrere non in via generale ma in ragione di specifiche tipologie
progettuali e costruttive di impianti.
Il divieto assoluto preclude in via generale la costruzione di
impianti, non consentendo l'espletamento del procedimento
amministrativo autorizzatorio all'interno del quale devono essere
valutati, nel caso concreto, i requisiti degli impianti e la loro
rispondenza alle prescrizioni normative e agli interessi pubblici
primari della tutela dell'ambiente, della sicurezza e dell'efficienza
del sistema energetico.
In proposito si rileva un contrasto con l'art. 117, secondo comma,
lettera e) Cost. poiche' la norma in esame, limitando
aprioristicamente il libero accesso al mercato dell'energia crea uno
squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della
stessa.
Tali disposizioni peraltro si pongono in contrasto con il citato
art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che costituisce principio fondamentale
in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia» in contrasto quindi con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
2) La disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera m),
che vieta gli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse
ricadenti sul territorio regionale, viola il disposto dell'art. 1,
comma 7, lettera l) della legge 23 agosto 2004, n. 239, che
stabilisce che sono esercitati dallo Stato i compiti e le funzioni
amministrative concernenti l'utilizzazione del pubblico demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia.
La competenza statale in materia e' esplicitata anche dallo stesso
art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, al comma 3 (come modificato dal
comma 158 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244), stabilisce
che «per gli impianti off-shore l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione
d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima».
Tali norme statali devono considerarsi principi fondamentali in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di
energia, nonche' di governo del territorio, e come tali vincolanti la
potesta' legislativa regionale di tipo concorrente di cui all'art.
117, terzo comma, Cost.
3) La previsione contenuta nell'art. 3 dispone limiti massimi di
potenza installabili, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti
statali che indicano gli specifici obiettivi regionali.
I limiti sono estesi anche a livello comunale.
E' inoltre individuata una potenza minima per le macchine
installabili.
L'articolo in esame sospende, di fatto, l'autorizzazione di tutti
gli impianti eccedenti la qualita' e le modalita' ivi indicate, fino
all'approvazione della ripartizione degli obiettivi fra le regioni.
Sul punto, si ravvisa un contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost.
e la lesione del principio fondamentale di cui al citato art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003 che, in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», fissa il termine massimo per
l'autorizzazione alle installazioni.
Si evidenzia che il comma 4 dello stesso art. 12 prevede che
l'autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico,
al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel
rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per la
conclusione del procedimento non puo' comunque essere superiore a 180
giorni.
L'indicazione di tale procedimento deve qualificarsi come
principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia», in quanto la disposizione
risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e
della celerita', garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento
autorizzativo.
Codesta ecc.ma Corte costituzionale, in un caso analogo, ha
affermato che la norma regionale che dispone un periodo di moratoria
delle autorizzazioni e' in contrasto con il suddetto principio del
rispetto dei 180 giorni, in quanto, non essendo stato adottato il
provvedimento statale di riparto degli obiettivi regionali, la
sospensione disposta e' superiore al termine fissato dal legislatore
statale (Corte cost. n. 364/2006, con la quale e' stato dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge
regionale Puglia 11 agosto 2005, n. 9).
Analoghe considerazioni valgono per la norma contenuta nell'art. 5
che estende l'attuazione della legge regionale in esame anche alle
fasi istruttorie avviate in data antecedente alla data di entrata in
vigore della medesima legge regionale. Per gli operatori che avevano
gia' inoltrato la richiesta di autorizzazione unica cambiano, dunque,
le condizioni per l'autorizzazione degli impianti,in contrasto con il
principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia» espresso dall'art. 12 del
d.lgs. n. 387/2003, che fissa in 180 giorni il termine massimo per
l'autorizzazione alle installazioni, in violazione dell'art. 117,
terzo comma Cost.
4) la norma di cui all'art. 4 individua taluni corrispettivi di
natura economica a carico del proponente. In particolare si richiede
un contributo di istruttoria crescente con la potenza degli impianti,
ma che si differenzia sostanzialmente a secondo della fonte: per gli
eolici, a differenza degli altri impianti, viene previsto un onere
fisso pari a 20.000 euro, per oneri istruttori, piu' 500 euro per
ogni MW di potenza nominale da fonte eolica prodotta o di euro 5 per
ogni KW da altra fonte rinnovabile, quali biomassa, biogas,
idroelettrico. Nel caso di impianti eolici di potenza minimale di 60
KW si sottolinea che le spese di istruttoria costituirebbero circa un
terzo del costo complessivo dell'impianto. Tale misura, oltre ad
apparire illogica e discriminatoria, determina un effetto restrittivo
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, per l'esercizio della libera
iniziativa economica e per la libera concorrenza in violazione degli
articoli 3, 97, 41 e 117, secondo comma, lettera e) Cost.
La misura «economica» in esame contrasta con il divieto assoluto
di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle
regioni, secondo il disposto dell'art. 12, comma 6 del d.lgs.
n. 387/2003, confermato anche dall'art. 1, comma 4, lettera f) della
legge n. 239/2004, che prevede che «lo Stato e le regioni, al fine di
assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue varie forme e in
condizioni di omogeneita' ...garantiscono l'adeguato equilibrio
territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche,
nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche
delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e
di riequilibrio ambientale e territoriale...».
La norma pertanto viola l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia
di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
In considerazione di quanto sopra specificato si rileva che tutte
le richiamante norme regionali, determinando un impedimento al
raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in
attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari,
concretano altresi' un contrasto con l'art. 117, primo comma e
secondo comma, lettera a) Cost. che impone l'obbligo del rispetto del
diritto comunitario ed internazionale riservando allo Stato la
competenza in materia di rapporti con gli organismi comunitari ed
internazionali.
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge
Regione Molise 21 maggio 2008, n. 15, indicata in epigrafe, per
contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, primo comma, secondo
comma, lettera a) ed e) e terzo comma della Costituzione.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione del C.d.m. dell'11 luglio 2008;
2) copia della legge Regione Molise n. 15 del 21 maggio 2008.
Roma, addi' 18 luglio 2008
L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia
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