Ricorso n. 41 del 4 ottobre 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2007 , n. 41
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 43 del 7-11-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 112, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007. In data 27 luglio 2007 e' stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna la legge regionale n. 11 del 27 luglio 2007, che prevede e disciplina la partecipazione della regione all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS). L'articolo 1, comma 2, della legge regionale in esame dispone: "Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi dell'art. 64 della Statuto, all'associazione Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS)". Tale formulazione non risulta in linea con la disciplina contenuta nell'art. 117 della Costituzione, ne' con quanto disposto dagli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni. Innanzitutto la norma regionale non appare in linea con il dettato dell'articolo 117, che stabilisce, al secondo comma, la legislazione esclusiva dello Stato nelle materie elencate dalla lettera a) alla lettera s) e, in particolare (lett. s), in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre nel comma successivo indica quali sono le materie di legislazione concorrente, tra cui individua specificamente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali. Il fine della tutela enunciato nel secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale in esame, si pone, dunque, in contrasto con il secondo comma del precetto costituzionale proponendosi una finalita', quella della tutela dei valori ambientali e culturali, che lo Stato in via esclusiva e' chiamato a perseguire. Inoltre, la norma regionale, nell'attribuire alla Regione Emilia-Romagna facolta' in materia di tutela, non richiama espressamente i procedimenti che, in tale materia, sono stati stabiliti dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 del Codice dei beni culturali ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha il potere di conferire alle regioni. In tal modo, risulta violato il principio - di diretta derivazione costituzionale: articolo 118, terzo comma, Cost. - secondo il quale spetta alla legge statale disciplinare "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali", disciplina che, proprio i richiamati commi dell'art. 5 del Codice hanno dettato, attribuendo allo Stato, titolare dell'esercizio unitario delle finzioni di tutela (c. art. 4, codice), la potesta' di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, la praticabilita' di accordi per l'individuazione di forme di coordinamento con le regioni, oltre quelle gia' attuate ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo art. 5. Un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni del piu' volte ricordato art. 5 del Codice e, per riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma, della Costituzione. La legge regionale in esame appare percio' invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali, viola gli articoli 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, nonche' con l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, che riserva allo Stato l'individuazione di forme di intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.
P. Q. M. Chiede che codesta ccc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'articolo 1, comma 2 della legge della Regione Emila-Romagna n. 19 del 27 luglio 2007, pubblicata da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007 per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 21 settembre 2007; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, 22 settembre 2007 L'Avvocato dello Sato: Sabelli