RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2007 , n. 41
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  ottobre  2007  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 43 del 7-11-2007) 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  Generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente  domiciliato  in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la
Regione  Emilia-Romagna,  in  persona  del  presidente  della  giunta
regionale  pro  tempore,  per  la  declaratoria  della illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  della Regione
Emilia-Romagna  del  27  luglio  2007,  pubblicata  nel  B.U.R. della
Regione  Emilia-Romagna  del 27 luglio 2007, n. 112, come da delibera
del Consiglio dei ministri in data 21 settembre 2007.

    In  data  27  luglio  2007  e'  stata  pubblicata  sul Bollettino
ufficiale  della  Regione Emilia-Romagna la legge regionale n. 11 del
27  luglio  2007,  che  prevede  e disciplina la partecipazione della
regione   all'Associazione   dell'Emilia-Romagna  delle  rievocazioni
storiche (AERRS).
    L'articolo  1,  comma  2, della legge regionale in esame dispone:
"Al  fine  di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio culturale,
la  Regione  Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a partecipare, ai sensi
dell'art.  64  della  Statuto,  all'associazione Emilia-Romagna delle
rievocazioni storiche (AERRS)".
    Tale   formulazione  non  risulta  in  linea  con  la  disciplina
contenuta  nell'art.  117 della Costituzione, ne' con quanto disposto
dagli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui  al  d.lgs.  22  gennaio  2004,  n. 42,  e successive modifiche e
integrazioni.
    Innanzitutto  la  norma  regionale  non  appare  in  linea con il
dettato  dell'articolo  117,  che  stabilisce,  al  secondo comma, la
legislazione  esclusiva  dello  Stato  nelle  materie  elencate dalla
lettera a) alla lettera s) e, in particolare (lett. s), in materia di
tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni culturali, mentre
nel  comma  successivo  indica  quali sono le materie di legislazione
concorrente,  tra  cui individua specificamente la valorizzazione dei
beni   culturali  e  ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di
attivita' culturali.
    Il  fine della tutela enunciato nel secondo comma dell'articolo 2
della  legge regionale in esame, si pone, dunque, in contrasto con il
secondo comma del precetto costituzionale proponendosi una finalita',
quella  della  tutela dei valori ambientali e culturali, che lo Stato
in via esclusiva e' chiamato a perseguire.
    Inoltre,   la   norma  regionale,  nell'attribuire  alla  Regione
Emilia-Romagna   facolta'   in   materia   di  tutela,  non  richiama
espressamente  i  procedimenti  che,  in  tale  materia,  sono  stati
stabiliti  dai  commi  4  e  5  dell'articolo  5  del Codice dei beni
culturali  ai  fini  dell'esercizio  indiretto  delle funzioni che il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  ha il potere di
conferire alle regioni.
    In   tal   modo,  risulta  violato  il  principio  -  di  diretta
derivazione  costituzionale:  articolo  118,  terzo  comma,  Cost.  -
secondo  il  quale  spetta  alla legge statale disciplinare "forme di
intesa   e   coordinamento   nella  materia  della  tutela  dei  beni
culturali",  disciplina  che,  proprio i richiamati commi dell'art. 5
del   Codice   hanno   dettato,   attribuendo  allo  Stato,  titolare
dell'esercizio unitario delle finzioni di tutela (c. art. 4, codice),
la  potesta' di valutare, sulla base dei principi di differenziazione
e  adeguatezza,  la praticabilita' di accordi per l'individuazione di
forme  di  coordinamento con le regioni, oltre quelle gia' attuate ai
sensi  dei  commi  2  e 6 del medesimo art. 5. Un potere regionale in
materia, previsto al di fuori dei limiti sopra richiamati, rischia di
entrare in conflitto con le statuizioni del piu' volte ricordato art.
5  del  Codice  e,  per  riflesso, anche con l'art. 118, terzo comma,
della Costituzione.
    La  legge  regionale  in  esame  appare  percio'  invasiva  delle
prerogative  statali  in  materia  e,  ponendosi in contrasto con gli
articoli  3,  4  e 5 del Codice di beni culturali, viola gli articoli
117,  secondo  comma,  lett. s), della Costituzione, che riserva allo
Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dei beni
culturali,   nonche'   con   l'articolo   118,   terzo  comma,  della
Costituzione,  che  riserva  allo  Stato l'individuazione di forme di
intesa e di coordinamento nella materia di tutela dei beni culturali.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  che codesta ccc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
costituzionalmente    illegittimo    e   conseguentemente   annullare
l'articolo  1,  comma 2 della legge della Regione Emila-Romagna n. 19
del 27 luglio 2007, pubblicata da delibera del Consiglio dei ministri
in  data  21  settembre  2007  per  i  motivi illustrati nel presente
ricorso.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1) estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei ministri 21
settembre 2007;
        2) copia della legge regionale impugnata.
          Roma, 22 settembre 2007
L'Avvocato dello Sato: Sabelli

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