Ricorso n. 41 dell'11 giugno 2014 (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato l'11
giugno 2014 del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana .
(GU n. 33 del 2014-08-06)
COMMISSARIATO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 28 maggio 2014,
ha approvato il disegno di legge n. 724/A dal titolo «Variazioni al
bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014
e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n 5 «Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita'
regionale». Disposizioni varie.», pervenuto a questo Commissariato
dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto Speciale, il 30 maggio 2014.
La disposizione contenuta nell'art. 6, comma 5 da' adito a
censura di costituzionalita' per violazione degli articoli 97 e 81,
comma 4 della Costituzione.
Il comma 5 dell'art. 6, che si trascrive, costituisce
sostanzialmente la riproposizione di disposizioni gia' oggetto di
precedenti impugnative promosse dallo scrivente.
«5. Al fine di contenere i costi di gestione dell'EAS in
liquidazione, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 31 maggio
2004, n. 9, al pagamento degli oneri sostenuti dal medesimo ente per
il personale in quiescenza, nel limite massimo di 25 migliaia di euro
annui lordi procapite, provvede la RESAIS S.p.A., sulla base di
apposito rapporto convenzionale. Per le finalita' del presente comma
la Ragioneria generale della Regione e' autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2014, a trasferire alla RESAIS S.p.A., a titolo di
compartecipazione della spesa prevista dal presente comma, la somma
di 2.000 migliaia di euro (U.P.B. 4.2.1.3.99) comprensiva degli
eventuali oneri convenzionali.».
La disposizione prevede la contribuzione di due milioni di euro a
carico del bilancio regionale per gli oneri sostenuti dall'Ente
Acquedotti Siciliani, posto in liquidazione con decorrenza 1°
settembre 2004, per il pagamento dei trattamenti pensionistici in
favore del proprio personale in quiescenza nel limite massimo di
25.000 euro annui lordi pro capite.
In proposito occorre preliminarmente rilevare che dagli atti
istruttori prodromici alla proposizione delle impugnative sull'art. 2
del ddl 192 dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio
idrico integrato e di personale» del 17 dicembre 2008, ed avverso
l'art. 3 del ddl 630 dal titolo «bilancio di previsione della regione
siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il
triennio 2011-2013» in data 6 luglio 2011, nonche' sull'art. 6 del
ddl 729 recante «Norme in materia di aiuti alle imprese e
all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia
di vigilanza sugli enti cooperativi e al personale dell'EAS» del 6
luglio 2011 e' emerso che i trattamenti pensionistici in questione,
integrativi e/o sostitutivi sono stati erogati in assenza di una
espressa previsione legislativa regionale e/o statale che ne
definisca l'ambito di applicazione, i presupposti e l'entita' con
correlata indicazione dell'ammontare della spesa e relativa
copertura.
Invero dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 si e' appurato che il
trattamento di previdenza e quiescenza integrativo in favore dei
dipendenti dell'EAS e' stato determinato con atti amministrativi
nella specie il regolamento organico dell'ente stesso approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986 a
condizione che l'onere della suddetta equiparazione fosse a carico di
quest'ultimo.
Le precedenti disposizioni oggetto di censura, come d'altronde
anche l'attuale, non sono mai state accompagnate da una relazione
tecnica che illustrasse da un canto il numero dei beneficiari e
dall'altro l'ammontare del beneficio, i parametri di riferimento al
fine dell'individuazione dei destinatari e segnatamente la proiezione
negli anni futuri dei costi posti a carico del bilancio regionale e
l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte.
L'attuale previsione legislativa, priva anch'essa di una
analitica ed esaustiva relazione tecnica non si sottrae, pertanto,
come le precedenti, alla censura di costituzionalita' di cui agli
articoli 81 e 97 della Costituzione.
L'amministrazione regionale ha fornito quale ulteriore elemento
conoscitivo, per la valutazione della disposizione, l'allegata
relazione sulla norma di iniziativa parlamentare consistente in una
tabella riepilogativa dei costi previsti «per integrazioni e
sostitutiva pensionati EAS» per il solo anno 2014 da cui emerge che
in atto i destinatari sarebbero 569, per un importo complessivo
mensile di 391.995,78 euro ed annuo di oltre cinque milioni di euro
(all. 1), dato quest'ultimo per altro superiore a quello riportato in
precedenti chiarimenti forniti in occasione dell'esame del ddl 777
dal titolo «Norme in materia di trattamento pensionistico dei
dipendenti E.A.S.» (all. 2).
Alla luce di quanto sopra ne consegue, ad avviso dello scrivente,
che essendo venuta meno la condizione di carattere finanziario che
rese a suo tempo possibile l'adozione del regolamento organico
dell'E.A.S., non sembrerebbe sussistere in atto un obbligo per la
Regione di assicurare, anche con contribuzione a carico del proprio
bilancio, l'erogazione delle prestazioni ne' di mantenerne invariata
la misura.
Si rileva inoltre che la disposizione «de qua» dispone un limite
massimo della prestazione (25.000 euro annui) ma non chiarisce ne'
nel corpo stesso della norma, ne' nella relazione illustrativa di
accompagnamento, se il predetto limite sia gia' stato previsto dalle
disposizioni regolamentari previgenti, ne' si rappresentano gli
eventuali effetti finanziari derivanti dalla fissazione dello stesso.
L'assenza della relazione tecnica (prescritta dall'articolo 17, comma
7 della legge n. 196/2009) in cui dovrebbero essere analiticamente
individuati i criteri di fissazione della quota di compartecipazione
regionale sulla base dell'ammontare della prestazione dovuta e del
numero dei beneficiari attuali e futuri, nonche' le relative
proiezioni ad un orizzonte almeno decennale pone in contrasto la
disposizione in questione con l'articolo 81, comma 4 della
Costituzione.
Trattandosi infatti di trattamenti pensionistici i cui oneri sono
di carattere permanente, l'istituzione di una quota di
compartecipazione regionale, sia pure limitata al solo esercizio
corrente, determina di fatto un onere inderogabile destinato ad
essere ripetuto negli anni successivi al 2014 privo dell'indicazione
delle risorse necessarie con cui farvi fronte.
La norma, inoltre, nel porre a carico del bilancio della Regione
gli oneri derivanti dal beneficio in argomento di cui, si ripete, non
sono noti i criteri di determinazione, potrebbe comportare in assenza
dell'adozione di misure di riequilibrio finanziario, quali ad esempio
contribuzione di solidarieta' a carico di lavoratori attivi e di
pensionati, il venire meno di risorse nella disponibilita'
dell'E.A.S. destinate non solo all'ordinario finanziamento, ma anche
alle finalita' ed obiettivi della sua residua attivita', con cio'
comportando anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione.
P.Q.M.
Il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
Speciale, con il presente atto impugna il comma 5 dell'art. 6 del
disegno di legge n. 724/A dal titolo «Variazioni al bilancio di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita'
regionale. Disposizioni varie.», approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana il 28 maggio 2014 per violazione dell'art. 81, comma 4 e 97
della Costituzione.
Palermo, 4 giugno 2014
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Aronica