Ricorso n. 42 del 10 marzo 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2010 , n. 42
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 15 del 14-4-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 57 del 31 dicembre 2009, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010», in relazione ai suoi articoli 11 comma 1, 54 e 72 commi 2 e 3. La legge della Regione Basilicata n. 42 del 2009 viene impugnata nella parte sopra richiamata giusta delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 19 febbraio 2010. La legge regionale della Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010», contiene diposizioni di vario contenuto e si compone di 86 articoli, divisi in sei capi: Capo I, recante disposizioni di carattere finanziario (articolo 1), Capo II, recante disposizioni in materia di spesa (articoli da 2 a 7), Capo III, recante disposizioni in materia di sostegno all'economia ed alle famiglie e di cooperazione internazionale (articoli da 8 a 25), Capo IV, recante disposizioni in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale (articoli da 26 a 39), Capo V, recante disposizioni varie (articoli da 40 a 83), e Capo VI, recante disposizioni finali (articoli da 84 a 86). L'articolo 11 comma 1 della legge regionale, rubricato «Modifiche all'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 «Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009», dispone: «1. All'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 il comma 2 e' il seguente: "2. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e' sostituito con: ''1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilita' dei comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresi' la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 ed in essere...''.». L'articolo 54 della legge regionale, intitolato «Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 31 del 2008 «Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009», stabilisce: «1. L'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 31/2008 e' cosi' modificato: "3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 9/2007 e' sostituito dal seguente: "2. In deroga a quanto disposto al comma 1 e' consentita la realizzazione: a) degli impianti fotovoltaici; a.1 - incentivati in Conto energia di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e decreto ministeriale 28 luglio 2005; a.2 - integrati o parzialmente integrati ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; a.3 - di cui ai bandi gia' emanati dalla regione; a.4 - non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; Enti Pubblici o Societa' a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarita' dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale; a.5 - di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5; b) degli impianti mineolici con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purche' non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC - e zone di protezione speciale - ZPS) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006; c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 KW e in aree agricole ed industriali; d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250 KW; e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza gia' autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di riconversione e' consentito l'utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.». 2. L'articolo 10, comma 5, della legge regionale n. 31/2008 e' cosi' modificato: "5. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all'art. 3, comma 2, lettera a.5), della legge regionale n. 9/2007 in aree agricole e' consentita purche' vengano rispettate le seguenti condizioni: che non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti d'importanza comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS) ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del decreto legislativo n. 153/2006, che la dimensione minima delle particelle catastali asservite all'impianto, anche non contigue di proprieta' del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non sia inferiore a 3 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 1º dicembre 2008 catastalmente con la qualita' "irrigua" qualora siano invece realizzate in aree agricole "irrigue" che la dimensione minima delle particelle catastali asservite, siano anche non contigue di proprieta' del proponente ma appartenenti allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto; che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento successive alla data del 1º dicembre 2008, denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, per la realizzazione degli impianti di cui all'art. 3, comma 2, lettere a.5) b) e c) della legge regionale n. 9/2007 il titolare dell'impianto, presenta alla Regione Basilicata ed al Comune interessato la seguente documentazione: titolo di proprieta' o disponibilita' dell'area; dichiarazione del proprietario e del progettista per gli impianti fotovoltaici, in aree agricole dell'effettiva sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto del presente comma 5; copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dall'ente distributore, che prevede la connessione dell'impianto; nel caso d'impianti di potenza superiore a 200 KW quadro economico finanziario asseverato da un Istituto Bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma i dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione che ne attesti la congruita'; nel caso di impianti di potenza superiore a 200 KW nella richiesta di D.I.A. i proponenti, dichiarino ai sensi dell'art. 46, come modificato dall'art. 49 del Testo Unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di avere la disponibilita' delle risorse necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.''» . L'articolo 72 della legge regionale («Norme in materia di personale»), infine, prevede: «1. Le procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato nell'ambito della Giunta regionale e del Consiglio regionale, avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 mediante concorsi, per titoli ed esami, le cui procedure saranno determinate rispettivamente dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza, con la previsione di specifiche forme di valorizzazione per l'attivita' svolta all'interno della Regione Basilicata anche mediante forme di tirocinio formativo il cui accesso sia avvenuto mediante selezione pubblica. 2. In relazione alla necessita' di garantire la trasparenza e valorizzare le competenze professionali, il contratto di lavoro a tempo determinato e' di regola lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi, qualora non sussistano esigenze che richiedano una prestazione altamente qualificata di natura professionale da acquisire mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 6 e segg. del decreto legislativo n. 165/2001. Sino alla definizione delle procedure selettive di accesso di cui al comma che precede, possono essere prorogati, comunque non oltre il 30 settembre 2010, i contratti dei collaboratori in essere su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti circa le ragioni e la necessita' della proroga.». Si tratta di norme illegittime per i seguenti Motivi L'art. 11, comma 1, rubricato «Modifiche all'art. 33 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009"», nel modificare l'art. 14, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, amplia la sfera dei destinatari individuati dalla legge regionale n. 31/2008. Al riguardo si evidenzia un contrasto con i limiti imposti dall'art. 17, comma 10, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009 in base al quale le amministrazioni pubbliche, regioni comprese, possono bandire concorsi, previo espletamento delle procedure fissate dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/ 2001, per assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame non appare, pertanto, in linea con la vigente normativa nazionale su richiamata e comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, terzo comma nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione non puo' derogare, nonche' una lesione del principi di cui agli artt. 3 e 97, Cost. Quanto all'art. 3, come risulta evidente, per palese disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che non verrebbero, in tal modo, ingiustificatamente «stabilizzati», in quanto esclusi dalla norma in contestazione. Quanto all'art. 97, invece, per violazione delle modalita' di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, stante la natura primaria del concorso stabilita da tale norma costituzionale, salva la possibilita' di deroga solamente in presenza di diversa e specifica normazione ordinaria (legge statale). L'articolo 54, comma 1, modifica l'art. 10, comma 3 della legge regionale n. 31/2008 (che a sua volta modifica l'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 9/2007) disciplinando in materia di installazione e realizzazione di impianti fotovoltaici, di impianti minieolici, di impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, di centraline idroelettriche e di impianti realizzati nei limiti della potenza gia' autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della legge in esame. La realizzazione e l'installazione dei suddetti impianti si attuano in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 9/2007; quest'ultimo comma 1 prevede che «fino all'approvazione del PIEAR, non e' consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrano nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano energetico regionale della Basilicata approvato con Delib. C.R. 26 giugno 2001, n. 220». Se da un lato la modifica oggi in esame sembra autorizzare l'installazione e la realizzazione dl impianti in deroga alla sospensione dell'autorizzazione di cui al suddetto riportato comma 1, di fatto continua ad impedire la realizzazione di alcuni impianti sul territorio della regione, ponendosi in contrasto con la disciplina statale di riferimento che impone una particolare procedura per la realizzazione e l'installazione dei suddetti impianti. La disposizione regionale, infatti, prevede un blocco generalizzato ed irragionevole al rilascio di nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili superiori a determinate basse soglie di potenza (fissate, ad esempio, in 250 KW per gli idrici ex comma 2, lettera d) art. 3 cit. e in 500 KW per gli impianti di cogenerazione alimentati da determinati materiali, purche' siti in aree agricole e industriali ex comma 2, lett. c) art. 3 cit.) nonche' un blocco per gli impianti eolici, eccetto i minieolici indicati dalla lettera b). Tale norma limita, in contrasto con l'art. 41, Cost., l'attivita' economica delle imprese operanti in tale settore senza indicare gli imperativi motivi di sicurezza, liberta' o dignita' umana che sarebbero lesi dagli insediamenti in esame e senza, peraltro, stabilire una misura di salvaguardia per i procedimenti in fase di avanzata istruttoria e una comparazione tra gli interessi pubblici sottesi agli stessi, quali il maggior sfruttamento dell'energia derivante da fonti rinnovabili, necessario anche al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo, e la salvaguardia del paesaggio. Sintomatica e' poi l'eccezione alla moratoria prevista a favore degli impianti fotovoltaici non integrati di cui siano soggetti responsabili enti pubblici o societa' a capitale interamente pubblico di cui al comma 2, lett. a.4 anche utilizzando terreni di proprieta' pubblica, del novellato articolo 10, comma 3 (che a sua volta, e' bene ribadirlo, modifica l'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 9/2007). Tale norma, lesiva dell'art. 3, Cost., si risolve in una misura discriminatoria e anticoncorrenziale in quanto costituisce un indebito, non ragionevole e non proporzionato vantaggio a favore di operatori pubblici che svolgono sul mercato un'attivita' economicamente rilevante per trarne profitto e non a diretto ed esclusivo vantaggio della comunita' locale o di particolari soggetti svantaggiati. Tale posizione di vantaggio per l'operatore pubblico contrasta con i principi di liberta' di iniziativa economica e di tutela della concorrenza garantiti dagli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, nonche' dell'articolo 3 della Costituzione. Cosi' disponendo la norma in esame viola anche l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza violando, rispettivamente, gli articoli 43 e 81 del Trattato CE. Nel quadro delle disposizioni del Tratto CE, infatti, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate (artt. 43 e ss. Trattato CE) e, inoltre, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi consistenti, tra l'altro, nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti (cfr. art. 81 Trattato CE, comma 1, lett. b). La stessa norma viola, conseguentemente, anche l'articolo 120, primo comma, della Costituzione che fa espressamente divieto al legislatore regionale di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. E' censurabile, anche, il comma 2 dell'art. 54, che modifica l'art. 10, comma 5 della legge regionale n. 31/2008, il quale detta norme in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole, prevedendo delle fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all'insediamento per la costruzione e la gestione degli impianti. Cosi' disponendo, la norma regionale contrasta con l'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003 che prevede che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infatti, l'approvazione delle linee guida dei requisiti per l'insediamento e la gestione di impianti e' da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra citati, ed ha quale precipua finalita' quella di proteggere il paesaggio. La Corte costituzionale con la sentenza n. 166 del 2009 ha affermato che «l'art. 12 comma 10... non consente alle regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa», con conseguente violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione in esame, eccede anche dalla competenza legislativa regionale, invadendo quella statale in riferimento ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, rinvenibili nella normativa statale su richiamata, violando, cosi', l'articolo 117, terzo comma della Costituzione. I commi 2 e 3 dell'articolo 72, recante norme in materia di personale, stabiliscono la proroga di contratti a tempo determinato in attesa dell'espletamento delle procedure selettive. In particolare, il comma 2 prevede che «in relazione alla necessita' di garantire la trasparenza e valorizzare le competenze professionali, il contratto di lavoro a tempo determinato e' di regola lo strumento utilizzato per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi, qualora non sussistano esigenze che richiedano una prestazione altamente qualificata di natura professionale da acquisire mediante applicazione delle disposizioni dl cui all'art. 7, comma 6 e segg. del decreto legislativo n. 165/2001». Si rileva, al riguardo, che i contratti di lavoro a tempo determinato non rappresentano lo strumento piu' adeguato di programmazione del lavoro, in quanto detti contratti possono essere stipulati esclusivamente seguendo le disposizioni contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, possono essere stipulati per periodi limitati di tempo e nel rispetto dei criteri contenuti nello stesso articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare quando l'amministrazione non ha al suo interno adeguate risorse per svolgere l'incarico e lo richiedano esigenze temporanee ed eccezionali. Parimenti, il comma 3 dell'art. 72 dispone che «sino alla definizione delle procedure selettive di accesso di cui al comma che precede, possono essere prorogati, comunque non oltre il 30 settembre 2010, i contratti dei collaboratori in essere su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti circa le ragioni e la necessita' della proroga» . Tale disposizione, nel prevedere una proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori in essere (senza specificarne la natura) su motivata richiesta dei dirigenti, si pone in contrasto con l'art.7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale dispone che «Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione». Lo stesso articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, inoltre, prevede che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. . Nella fattispecie in esame, invece, e' prevista proroga incondizionata, seppur non oltre il 30 settembre 2010, dei contratti dei collaboratori in essere su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti; si rappresenta, peraltro, che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' nullo e causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del detto decreto legislativo. Pertanto, l'articolo 72, commi 2 e 3 nel prevedere, rispettivamente, l'utilizzo dei contratto a tempo determinato e la proroga generalizzata dei contratti dei collaboratori, viola quanto disposto dalle norme su richiamate del decreto legislativo n. 165/2001. Esso, come gia' ritenuto nel citato precedente, si pone in contrasto con gli artt. 97 (buon andamento) e 3 (ragionevolezza) nonche' con l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile; la disposizione censurata, infatti, si risolve anche, in sostanza, nella abolizione della specifica causa di nullita' civile dei contratti a tempo determinato e dei contratti d'opera professionale con la p.a., scaturente dall'art. 7 comma 6 e dall'art. 36 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, nelle ipotesi in cui tali contratti siano stipulati al di fuori dei tassativi (o degli analoghi) presupposti ivi contemplati. (1) Si riporta, in massima, la detta sentenza: «Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 97, Cost., gli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, della legge della Regione Marche 29 aprile 2008, n. 7 nella parte in cui consentono il conferimento di incarichi a personale esterno all'amministrazione regionale e l'instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La Regione puo' derogare ai criteri statali di cui al decreto legislativo n. 165 citato ma solo prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalita' dei soggetti di cui si avvale: nella legge in oggetto, viceversa, non si rinvengono criteri atti ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, con la conseguenza che e' consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione, in modo irragionevole ed in violazione del principio di buon andamento. Sull'autonomia regionale nella scelta dei collaboratori esterni v., citate, sentenze n. 187/1990 e n. 1130/1988. V. anche, citata, sentenza n. 27/2008».
P. Q. M. Si confida che codesta ecc.ma Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 11 comma 1, 54 e 72 commi 2 e 3 della legge regionale della Basilicata n. 42 del 30 dicembre 2009. Roma, addi' 25 febbraio 2010 L'Avvocato dello Stato: Tortora