Ricorso n. 42 del 12 aprile 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 Aprile 2005 - 12 Aprile 2005 , n. 42
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 12 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 17 del 27-4-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato nei confronti della
Regione Umbria in persona del Presidente della giunta regionale
pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della legge regionale n. 2 del 1° febbraio 2005 pubblicata sul BUR
n. 6 del 9 febbraio 2005 recante: «Struttura organizzativa e
dirigenza della Presidenza della giunta regionale e giunta
regionale».
La legge regionale e' censurabile in relazione all'articolo 19,
commi 1 e 2, lettera b) che prevede, nei concorsi banditi
dall'Amministrazione, una riserva di posti nei limiti del quaranta
per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di
soggetti che «abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o para
subordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno
24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004. Tale
disposizione viola il principio costituzionale dell'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico,
di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3, della Costituzione,
come ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze
nn. 1/1999, 194/2002, 274/2003, 34/2004, 205/2004), nonche' i
principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento,
comportando esclusivamente un indebito privilegio, in quanto
l'attivita' svolta per la regione non si configura quale requisito
professionale per l'ammissione alle selezioni pubbliche tale da
consentirne una riserva di posti, come invece affermato dalla
giurisprudenza costituzionale che ha giustificato la riserva di posti
a fronte della peculiarita' delle figure professionali (catalogazione
dei beni culturali ed ambientali) (sent. n. 141/1999).
La Corte costituzionale, infatti, ha piu' volte ribadito che il
concorso pubblico e' la forma generale e ordinaria di reclutamento
per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone
di efficienza dell'amministrazione, regola che puo' dirsi pienamente
rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da
arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti
legittimati a parteciparvi.
P. Q. M.
Si ritiene di sollevare la questione di legittimita'
costituzionale della legge regionale in esame, ai sensi dell'art. 127
della Costituzione.
Sara' depositata per estratto 1) delibera del Consiglio dei
ministri del 24 marzo 2005, 2) rapporto sulla legge.
Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti