Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 38 del 2016-09-21)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale.

Dell' art. 12, lett. b) della legge della Regione Molise n. 5 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.

Fatto

In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 5 del 4 maggio 2016, recante «legge di stabilita' 2016».

Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

Diritto

1.1. Con la legge di stabilita' regionale del 2016, legge regionale n. 5/2016, il legislatore regionale ha inteso porre varie norme in materia di spesa, di tributi e di trasporti, ai fini di un migliore e virtuoso funzionamento della macchina amministrativa.

Per quanto qui interessa, in particolare, con l'art. 12 (inserito nel Capo II - norme in materia di trasporti) si sono introdotte modifiche alla legge regionale 13 novembre 2012, n. 25, che regola il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e istituisce, tra l'altro, il Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti secondo la previsione dell'art. 4 della legge statale n. 21/1992 - legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che demanda alle Regioni una serie di competenze in materia.

1.2. La legge oggi in esame ha, piu' precisamente, inciso sugli articoli 4, 6 e 11 della legge regionale n. 25/12, con tre significative modifiche all'esito delle quali:

l'istituzione del Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' stata prevista «a decorrere dal 24 novembre 2014» (parole aggiunte al testo previgente del menzionato art. 4): cosi', la lettera a) dell'art. 12;

e' stato inserito tra i requisiti necessari per l'iscrizione al detto Ruolo l'avere «domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia» (mediante la previsione, all'art. 6, comma 1, di una nuova lettera 1-bis): cosi', la lettera b) dell'art. 12;

e' stato infine previsto un termine decadenziale (al 31 dicembre 2016) per la presentazione della domanda di iscrizione di diritto (al ricorrere di determinati requisiti) nel Ruolo dei conducenti di cui si discorre mediante l'inserimento all'art. 11 di un comma 6-bis: cosi', la lettera c) dell'art. 12.

Attraverso la previsione della richiamata lettera b) dell'art. 12 della legge n. 5/2016, il legislatore regionale ha tuttavia illegittimamente inciso nelle competenze statali, e la stessa deve essere pertanto dichiarata incostituzionale alla luce delle considerazioni qui di seguito sviluppate.

2. E, invero, nell'aggiungere tra i requisiti richiesti per l'iscrizione nel Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea il «domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia» il Legislatore regionale finisce con il limitare la concorrenza garantita dai Legislatori italiano e comunitario.

L'iscrizione nel Ruolo dei conducenti costituisce, infatti, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attivita' di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'art. 1 della legge n. 21/1992, ed e' altresi' «necessaria per prestare l'attivita' di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualita' di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito o per un viaggio determinato, o in qualita' di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo per un tempo determinato» (art. 4, comma 5, della citata legge regionale n. 25/2012).

Tale previsione finisce pertanto con il ridurre gli spazi di possibile competizione tra gli operatori presenti nei relativi mercati, ponendo ulteriori ostacoli ingiustificati all'esercizio delle relative attivita' economiche e un limite oggettivo alla concorrenza tra gli operatori.

Tanto il requisito della residenza, quanto quello del domicilio, unitamente alla previsione dell'iscrizione obbligatoria all'albo provinciale, costituiscono elementi di rigidita' del sistema di rilascio delle autorizzazioni, idonei ad evidenziare la compartimentazione territoriale e limitare il numero degli operatori che possono ottenere le autorizzazioni.

La norma che oggi si impugna non sembra pertanto sfuggire a censura di incostituzionalita', non difformemente da quanto gia' ritenuto da codesta Ecc.ma Corte con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n.

25/2012.

Con la sentenza n. 264 del 13 novembre 2013, infatti, nel giudicare sulla impugnazione proposta dallo Stato contro la previsione del requisito ivi previsto per i soggetti che intendono iscriversi nel Ruolo dei conducenti, (1) fu chiarito in modo inequivocabile che «la previsione della necessita' - al fine di ottenere l'iscrizione del richiedente in un ruolo che costituisce, a sua volta, requisito indispensabile per il rilascio dei titoli per l'esercizio della specifica attivita' (art. 4, comma 5, citato) - della residenza (per di piu') protratta per un anno (ovvero dell'ubicazione della sede legale) nel territorio regionale determina una palese discriminazione tra soggetti o imprese, operata sulla base di un mero elemento di localizzazione. Tale elemento non trova, in se', alcuna ragionevole giustificazione in rapporto alla esigenza (chiaramente desumibile dalla natura degli altri numerosi requisiti richiesti, dal medesimo art. 6, per l'iscrizione) di garantire e comprovare, anche a tutela dell'utenza, le specifiche idoneita' tecniche e le attitudini morali del soggetto al corretto Muro svolgimento dell'attivita' in questione. Sicche', la previsione impugnata si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea, nonche' dei cittadini italiani residenti in altre Regioni».

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla disposizione che oggi si impugna, che, introducendo tra i requisiti per l'iscrizione al Ruolo il domicilio professionale nella provincia di Campobasso o di Isernia costituisce una ingiustificata discriminazione tale da limitare le modalita' di accesso al mercato e la libera circolazione dei lavoratori.

Essa si pone in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza, rimessa alla esclusiva competenza dello Stato, e pertanto, presenta profili di incostituzionalita', per patente violazione dell'articolo 117, comma 1, e comma 2, lettera e) della Costituzione.

Conclusivamente la richiamata disposizione contenuta nella norma dell'art. 12, primo comma, lettere b), della legge Regione Molise del 4 maggio 2016, n. 5, e' viziata, e deve pertanto essere dichiarata incostituzionale.

 

(1) Art. 6, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 25/2012: «I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'articolo 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:...b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale».

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 12, lett. b) della legge della Regione Molise n. 5 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2016;

 2. copia della legge regionale impugnata;

 3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.

Con ogni salvezza.

 

Roma, 1° luglio 2016

L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli

 

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