Ricorso n. 42 del 5 agosto 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 agosto 2008 , n. 42
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 agosto 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 39 del 17-9-2008)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; Contro la Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 26 maggio 2008, n. 15 pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2008, recante la disciplina delle «Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 27 luglio 2008 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente). La legge della Regione Lombardia n. 15 del 26 maggio 2008, recante la disciplina delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale delle quali e' stato riconosciuto il concorrente interesse regionale, presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e le attivita' di progettazione, ex art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. Come affermato di recente dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 401/2007, la progettazione, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, di esecuzione dei progetti, rientra nella competenza esclusiva statale, venendo in rilievo la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, le opere dell'ingegno (tali sono i progetti), la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, «in quanto i livelli della progettazione mirano a garantire l'esecuzione a regola d'arte di opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della collettivita', nonche' la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso una corretta progettazione». Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, recante «Norme in materia di ambiente» e contenente i livelli standard ed uniformi di tutela ambientale, e al d.lgs. n. 163/2006 recante «Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/12/CE e 2004/18/CE», in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. Quanto cio' premesso, la legge regionale prevede due fattispecie distinte per la realizzazione delle infrastrutture oggetto di disciplina: la prima concertata con il Governo o con i singoli Ministeri, di cui al Titolo I (articoli 2, 3 e 4 ) e II (art. 5); la seconda in assenza di tali intese ovvero in caso di inerzia degli organi statali (Titolo III, art. 6 ). Entrambe le fattispecie presentano profili di illegittimita' costituzionale; A) In particolare, circa la procedura concertata con il Governo o con i singoli Ministeri, risultano illegittimi gli articoli 3 e 4 per i seguenti motivi. La regione eccede dalle proprie competenze nella misura in cui disciplina unilateralmente la procedura da applicarsi per le infrastrutture che richiedano una intesa preventiva con il Governo o con i singoli Ministeri, e si pone in contrasto con il principio di leale collaborazione, di cui all'art. 118, Cost. Infatti, trattandosi di una procedura difforme da quella prevista nella normativa statale di riferimento e vincolante per i legislatori regionali, dovrebbe essere concordata con gli organi statali ed essere, pertanto, oggetto dell'intesa stessa. Al proposito, l'art. 161, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 prevede che per le opere per le quali l'interesse regionale e' concorrente con il preminente interesse nazionale, le regioni o province autonome partecipano, con le modalita' indicate nelle stesse intese, alle attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate; pertanto, le leggi regionali in materia possono essere emanate esclusivamente sulla base di preventive intese di cui costituiscono attuazione e non possono che essere ad esse successive e meramente applicative. Piu' specificamente, poi, l'art. 3 contrasta con gli articoli 161, 163, 165, 167, 182, 183 e 185 del d.lgs. n. 163/2006 che disciplinano le specifiche competenze ministeriali e le procedure di valutazione di impatto ambientale e di approvazione del progetto preliminare di esclusiva competenza statale e, pertanto, con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006. In particolare, l'art. 3, comma 1, stabilisce che «il presente articolo disciplina la procedura di approvazione del progetto preliminare relativamente alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e la procedura per la valutazione di impatto ambientale (VIA) limitatamente alle predette infrastrutture per le quali sia raggiunta, in via preventiva, un'intesa con il Governo». Si prevede, inoltre, che la valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche, soggette a screening o VIA regionale, e' compiuta dalla regione ai sensi della normativa regionale in materia. Tale disposizione, nella misura in cui consente di assegnare, di fatto, alla competenza regionale la procedura di approvazione dei progetti preliminari per le opere di preminente interesse nazionale (quali tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonche' aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1500 metri di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica; strade extraurbane a quattro o piu' corsie), e la procedura VIA, contrasta con l'art. 161, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 che stabilisce che la progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale siano disciplinati dalla stessa normativa nazionale su richiamata allo scopo di garantirne l'uniformita' sul territorio nazionale, oltre che con gli articoli 21 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 che attribuiscono allo Stato le competenze in materia di procedura VIA per opere di preminente interesse nazionale. Queste ultime disposizioni sono finalizzate a garantire una disciplina uniforme sul territorio nazionale; pertanto la normativa in esame eccede dalla competenza regionale e viola la competenza esclusiva statale. L'art. 3, comma 4, specifica che spetta alla regione emettere la valutazione sulla compatibilita' ambientale dell'opera, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione, provvedendo ad una mera comunicazione ai Ministeri dell'ambiente, delle infrastrutture e dei beni culturali, che possono comunicare prescrizioni integrative alla valutazione di impatto ambientale. Tale disposizione contrasta nello specifico con gli articoli 161, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 in base al quale, nel caso in cui l'interesse regionale sia concorrente con quello statale, le regioni e le province autonome devono limitarsi a partecipare, con le modalita' indicate nelle intese, alle sole attivita' di progettazione, affidamento dei lavori e monitoraggio, con l'art. 162, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 163/2006 che riconosce la competenza in materia di VIA al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei beni culturali. Si tratta di misure finalizzate a garantire una disciplina uniforme sul territorio nazionale della fattibilita' ambientale delle infrastrutture, e che, pertanto, dettano livelli standard ed uniformi di tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. L'art. 3, comma 7, laddove stabilisce che la regione formula la proposta di approvazione del progetto preliminare al CIPE entro sessanta giorni dallo scadere del termine di novanta giorni inoltrandola altresi' al Ministero delle infrastrutture e trasporti, contrasta con l'art. 165 del decreto su citato che, nel disciplinare la procedura di approvazione del progetto preliminare e la procedura di impatto ambientale riconosce tale competenza in capo ai Ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente chiamati a presentare le proprie proposte in merito al CIPE. Tale disposizione eccede dalla competenza regionale e contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 che riconosce allo Stato competenza esclusiva statale in materia di «attivita' di progettazione», come confermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007. Analoghe considerazioni valgono per i restanti commi dell'art. 3 della legge in esame da cui si evince il ruolo preminente attribuito alla regione nella valutazione del progetto preliminare. L'art. 4 disciplina le procedure di valutazione di verifica di conformita' ambientale e di autorizzazione del progetto definitivo in maniera difforme da quanto disposto dall'art. 166 del d.lgs. n. 163/2006, che riconosce al Ministero delle infrastrutture competenze in merito alla progettazione definitiva che, invece, la legge regionale in esame, attribuisce alla regione in violazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006. Anche nella disposizione in esame si evidenzia una chiara violazione del principio di leale collaborazione, di cui all'art. 118, Cost., in quanto la regione disciplina unilateralmente, attraverso una legge regionale, una procedura che, ai sensi dell'art. 161, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, dovrebbe essere oggetto di una intesa o di una legge regionale successiva all'intesa stessa. B) Circa, invece, la procedura regionale utilizzata per la seconda fattispecie su esposta, risulta illegittimo l'art. 6. Infatti, tale articolo prevede che «in caso gli organi statali (comma 2) o il CIPE (comma 3) competenti non provvedano nei termini di legge, il Presidente della Giunta segnala al Governo l'inerzia reiterata ed immotivata e, trascorso il termine di 30 giorni dalla segnalazione, puo' trasmettere il progetto preliminare o definitivo o compiere gli atti e le attivita' necessarie all'approvazione del progetto. «Tali disposizioni, inscindibilmente connesse con gli articoli 1, comma 3, 3, comma 9, 4, commi 6 e 7, contrastano sia con l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, che attribuisce allo Stato la competenza legislativa statale in materia di attivita' di progettazione, in quanto rientrante nella nozione di «tutela della concorrenza», «ordinamento civile», e «tutela dell'ambiente», di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), s), Cost., che con il principio della leale collaborazione di cui all'art. 118 Cost. per le ragioni esposte in precedenza. C) L'art. 10 prevede che le concessioni per le infrastrutture comprese tra le opere di interesse concorrente nazionale e regionale, da affidarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero le modifiche alle convenzioni di concessione gia' affidate relative alle medesime infrastrutture autostradali, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale. E' facolta' del concedente introdurre, nell'ambito della definizione del piano economico-finanziario relativo alle infrastrutture in oggetto: 1) limiti massimi di rischio per il concessionario, superati i quali si puo' procedere al riequilibrio economico-finanziario della concessione; 2) nel contempo limiti di profittabilita' della concessione, superati i quali si puo' procedere a corrispondere al concedente il saldo positivo tra i ricavi ottenuti e detto limite; 3) vincoli temporali alla realizzazione degli investimenti. Tale disposizione detta una disciplina differente rispetto alla normativa statale corrispondente, ossia il d.lgs. n. 163/2006 e, pertanto, contrasta con l'art. 175 del Codice degli appalti, nonche' con l'art. 4, comma 3 del decreto su citato che rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina della selezione dei concorrenti e delle procedure di affidamento in quanto rientranti nella materia della concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., come confermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 401/2007. D) L'art. 11, disciplina il contraente generale in maniera difforme rispetto a quanto previsto all'art. 176 del d.lgs. n. 163/2006. Infatti, la norma regionale stabilisce che i concessionari possono provvedere alla realizzazione delle opere mediante affidamento unitario a contraente generale, ai sensi dell'art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e della realizzazione con qualsiasi mezzo delle opere medesime, ponendo a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo. Pertanto, la norma in questione disciplina il contraente generale quale affidatario dei lavori da parte del concessionario e non anche direttamente da parte del soggetto aggiudicatore, laddove, invece, la normativa statale di riferimento dispone che sia il concessionario sia il soggetto aggiudicatore possano affidare al contraente generale la realizzazione dei lavori. Tale disposizione, contrastando con l'art. 176 del suddetto decreto, nonche' con l'art. 4, comma 3 del Codice che attribuisce alla competenza legislativa dello Stato la disciplina delle selezioni dei concorrenti e delle procedure di affidamento, in quanto rientranti nella materia della concorrenza, viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che rimette al legislatore statale la disciplina della tutela della concorrenza. E) L'art 12, comma 1, disponendo che le norme contenute nel codice degli appalti (d.lgs. n. 163/2006) si applicano alla regione «in quanto compatibili con la presente legge», opera di fatto una generica disapplicazione della legge statale su materia che la stessa Corte costituzionale ha affermato essere in larga parte rimessa alla competenza statale (confronta sentenza n. 401/2007) con la violazione della competenza esclusiva statale in materia di attivita' di progettazione, di cui all'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006, oltre che dell'art. 161, comma 5 del decreto sopra richiamato, che prevede che le regioni possano intervenire con proprie leggi disapplicative della normativa statale solo per i profili rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente. Conclusivamente, la regione eccede dalle proprie competenze in materia, invadendo la sfera legislativa statale, nella parte in cui, da un lato prevede una procedura unilaterale in caso di mancata intesa o di inerzia statale (art. 6, comma 1) dall'altra prevede norme procedurali (vedi art. 3 e seguenti) che dovrebbero, a rigore, essere contenute nell'intesa stessa. Vi e', pertanto, una chiara violazione del principio della leale collaborazione, di cui all'art. 118, Cost. In proposito, si rappresenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 27/2004, ha affermato che «nell'applicazione del principio di leale collaborazione in tema di intese, occorre uno sforzo delle parti per dare vita ad una trattativa. Lo strumento dell'intesa... si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto; intesa da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo...» e non gia', quindi, in una previsione generica di sostituzione dell'organo di decisione congiunta, senza valutare le eventuali cause o motivazioni ostative, specie in una materia rimessa in larga parte alla competenza legislativa statale concernente opere strategiche di preminente interesse nazionale (confronta sul punto anche la sentenza della Corte n. 351/1991).
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 26 maggio 2008, n. 15, pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2008, recante la disciplina delle «Infrastrutture di interesse concorrente statale e regionale». Si confida che nelle more del giudizio la Regione Lombardia voglia far cessare le ragioni del contendere. Roma, addi' 28 luglio 2008 L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo