Ricorso n. 42 del 7 marzo 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2006 , n. 42
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 16 del 19-4-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in Venezia, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26 (pubbl. in B.U.R. n. 121 del 27 dicembre 2005) recante: "Istituzione dell'Istituto oncologico veneto", con particolare riguardo all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 di tale legge; e cio' per violazione degli artt. 117, comma 3 nonche' del principio della leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 118 e 120 Cost. e cio' a seguito e in forza della deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale adottata nella seduta del 23 febbraio 2006. Nel B.U.R. della Regione Veneto n. 121 del 27 dicembre 2005 risulta pubblicata la legge in epigrafe indicata, con cui la Regione istituisce un proprio Istituto oncologico, promuovendone il riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.), stabilendone i compiti, la disciplina e l'organizzazione. Avverso tale legge regionale (n. 26/2005), con specifico riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3, relativi alla composizione degli organi dell'Istituto, in quanto ritenuti non conformi all'attuale riparto costituzionale delle competenze in materia di legislazione concorrente (o ripartita), quale e' appunto la materia della tutela della salute, nonche' alla legislazione statale di principio come pure alle intese che, in attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione, sono intervenute tra lo Stato e le regioni e province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre, ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sost. da art. 9, comma 1, legge 5 giugno 2003, n. 131), a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e il conseguente annullamento, dell'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 della epigrafata legge regionale del Veneto; e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono. E' opportuno premettere che la materia oggetto della legge regionale de qua, concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) non trasformati in Fondazioni, e' stata esaminata da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 270 del 2005. In tale pronuncia e' stato chiarito che, pur non potendosi ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potesta' legislativa statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., non potendo tali istituti essere considerati enti nazionali (bensi' enti a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire un'adeguata uniformita' al sistema e la tutela di alcuni interessi unitari esistenti in materia giustifica l'attrazione in capo allo Stato, in via di sussidiarieta', di funzioni che sono di competenza delle regioni, non potendosi dubitare che la previsione e la disciplina degli enti pubblici operanti nelle materie della tutela della salute e della ricerca scientifica siano, sotto il profilo organizzativo, di competenza regionale e debbano, pertanto, essere oggetto della corrispondente potesta' legislativa. Peraltro, sempre secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarieta" in capo allo Stato esige, "al fine di evitare un improprio svuotamento delle.., prescrizioni costituzionali..., la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni interessate, secondo i moduli di leale collaborazione piu' volte indicati come ineliminabili" dalla stessa Corte (cfr. fra la altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003). Lo Stato, dunque, e' legittimamente intervenuto in materia di IRCCS, avocando a se' certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il d.lgs. n. 288/2003), ma al contempo affiancando ad essi la previsione di una necessaria intesa con le regioni, come risulta chiaramente dall'art. 5 del d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui e' rimessa ad un atto di intesa, da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni, la determinazione delle "modalita' di organizzazione, di gestione e di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in attuazione dell'art. 5 teste' citato, e' stata raggiunta con l'accordo Stato-regioni del 1° luglio 2004. Di talche' si ritiene che nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potesta' legislativa regionale debba rispettare i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e del relativo Atto d'intesa, che del primo costituisce parte integrante, profilandosi altrimenti - come accade nella fattispecie in esame - la violazione, per un verso, dell'art. 117, comma 3, Cost. e, per altro verso, del principio della leale collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117 e 118, comma 1 e 120 Cost. In particolare, la legge regionale qui impugnata presenta i summenzionati profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle seguenti disposizioni: l'art. 3, comma 3, nello stabilire che i componenti del Consiglio di indirizzo e verifica dell'Istituto oncologico veneto siano nominati dal Consiglio regionale, senza prevedere alcuna designazione ministeriale si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'atto di intesa, il quale prevede una diversa composizione del CIV, statuendo che lo stesso sia "composto da cinque membri, due dei quali nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione ed il quinto, con funzioni di presidente nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione"; l'art. 3, comma 4, nello stabilire che il presidente del Consiglio di indirizzo e verifica dell'istituto sia nominato dal presidente della giunta regionale tra i componenti del Consiglio stesso, si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di intesa, laddove si prevede che il suddetto soggetto sia nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione; l'art. 3, comma 5, nello statuire che il presidente del Collegio sindacale dell'istituto sia nominato dal direttore generale tra i componenti (tre) designati dal Consiglio regionale, si pone in contrasto con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale dispone che il Presidente venga eletto dai sindaci all'atto della prima seduta; l'art. 3, comma 6, nello statuire che l'incarico del direttore scientifico dell'istituto non possa essere rinnovato per piu' di una volta consecutiva, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa, il quale dispone, senza porre alcuna limitazione, che il suddetto incarico possa essere rinnovato; l'art. 3, comma 7, nello stabilire che sino alla data di insediamento degli organi ordinari di amministrazione, la giunta regionale nomini un commissario incaricato dell'amministrazione dell'Istituto, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale attribuisce il potere di nomina del suddetto soggetto al Ministro della salute.
P. Q. M. Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 della legge Regione Veneto del 22 dicembere 2005, n. 26. Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso: 1) Estratto della deliberazione del C.d.M. del 23 dicembre 2006; 2) Copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 23 febbraio 2006 L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino