RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2006 , n. 42
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2006  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 16 del 19-4-2006) 
 

    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rapp.to  e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Veneto,  in  persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  con sede in Venezia, per la declaratoria di
incostituzionalita'  e conseguente annullamento della legge regionale
22  dicembre  2005,  n. 26  (pubbl.  in B.U.R. n. 121 del 27 dicembre
2005)  recante:  "Istituzione  dell'Istituto  oncologico veneto", con
particolare  riguardo all'art. 3, commi 3, 4, 5, 6 e 7 di tale legge;
e  cio' per violazione degli artt. 117, comma 3 nonche' del principio
della  leale collaborazione istituzionale di cui agli artt. 118 e 120
Cost.  e  cio' a seguito e in forza della deliberazione del Consiglio
dei  ministri  di impugnativa della predetta legge regionale adottata
nella seduta del 23 febbraio 2006.
    Nel  B.U.R.  della  Regione  Veneto  n. 121  del 27 dicembre 2005
risulta  pubblicata la legge in epigrafe indicata, con cui la Regione
istituisce   un   proprio   Istituto   oncologico,  promuovendone  il
riconoscimento   quale  Istituto  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  (I.R.C.C.S.),  stabilendone  i  compiti, la disciplina e
l'organizzazione.  Avverso  tale  legge  regionale  (n. 26/2005), con
specifico riguardo ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3, relativi alla
composizione  degli  organi  dell'Istituto,  in  quanto  ritenuti non
conformi  all'attuale  riparto  costituzionale  delle  competenze  in
materia  di  legislazione concorrente (o ripartita), quale e' appunto
la  materia  della  tutela  della  salute,  nonche' alla legislazione
statale  di  principio  come  pure alle intese che, in attuazione del
principio  costituzionale  di  leale collaborazione, sono intervenute
tra  lo  Stato  e  le  regioni e province autonome, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  con  il  presente  atto, ricorre, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953,
n. 87 (come sost. da art. 9, comma 1, legge 5 giugno 2003, n. 131), a
codesta  ecc.ma  Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di
illegittimita'   costituzionale,   e   il  conseguente  annullamento,
dell'art. 3,  commi  3,  4, 5, 6 e 7 della epigrafata legge regionale
del  Veneto; e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che
seguono.
    E'  opportuno  premettere  che  la  materia  oggetto  della legge
regionale  de  qua,  concernente  gli  Istituti  di ricovero e cura a
carattere  scientifico (I.R.C.C.S.) non trasformati in Fondazioni, e'
stata esaminata da codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza
n. 270  del  2005.  In  tale pronuncia e' stato chiarito che, pur non
potendosi  ricondurre  la normativa relativa agli IRCCS alla potesta'
legislativa  statale  di  cui all'art. 117, comma 2, lett. g), Cost.,
non  potendo  tali istituti essere considerati enti nazionali (bensi'
enti  a mera "rilevanza nazionale"), tuttavia l'esigenza di garantire
un'adeguata  uniformita'  al  sistema e la tutela di alcuni interessi
unitari  esistenti  in  materia  giustifica l'attrazione in capo allo
Stato,  in  via di sussidiarieta', di funzioni che sono di competenza
delle  regioni,  non  potendosi  dubitare  che  la  previsione  e  la
disciplina  degli  enti  pubblici operanti nelle materie della tutela
della  salute  e  della  ricerca  scientifica siano, sotto il profilo
organizzativo,  di  competenza  regionale e debbano, pertanto, essere
oggetto  della  corrispondente potesta' legislativa. Peraltro, sempre
secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarieta" in capo allo Stato
esige,   "al  fine  di  evitare  un  improprio  svuotamento  delle..,
prescrizioni  costituzionali...,  la  previsione di adeguate forme di
coinvolgimento  delle  regioni interessate, secondo i moduli di leale
collaborazione  piu'  volte indicati come ineliminabili" dalla stessa
Corte (cfr. fra la altre, le sentt. nn. 6/2004 e 303/2003).
    Lo  Stato,  dunque,  e'  legittimamente intervenuto in materia di
IRCCS,  avocando  a se' certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il
d.lgs. n. 288/2003), ma al contempo affiancando ad essi la previsione
di  una  necessaria  intesa  con le regioni, come risulta chiaramente
dall'art. 5  del  d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui e' rimessa ad
un   atto   di   intesa,   da   raggiungere  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni,  la determinazione delle "modalita' di organizzazione,
di  gestione  e  di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in
attuazione   dell'art.  5  teste'  citato,  e'  stata  raggiunta  con
l'accordo Stato-regioni del 1° luglio 2004. Di talche' si ritiene che
nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potesta'
legislativa   regionale  debba  rispettare  i  principi  fondamentali
contenuti  nel  d.lgs.  n. 288/2003 e del relativo Atto d'intesa, che
del  primo  costituisce  parte  integrante, profilandosi altrimenti -
come accade nella fattispecie in esame - la violazione, per un verso,
dell'art. 117, comma 3, Cost. e, per altro verso, del principio della
leale  collaborazione istituzionale desumibile dal combinato disposto
di cui agli artt. 117 e 118, comma 1 e 120 Cost.
    In  particolare,  la  legge  regionale  qui  impugnata presenta i
summenzionati profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle
seguenti disposizioni:
        l'art.  3,  comma  3,  nello  stabilire  che i componenti del
Consiglio  di  indirizzo  e  verifica dell'Istituto oncologico veneto
siano  nominati  dal  Consiglio  regionale,  senza  prevedere  alcuna
designazione ministeriale si pone in contrasto con l'art. 2, comma 1,
dell'atto  di  intesa,  il quale prevede una diversa composizione del
CIV,  statuendo che lo stesso sia "composto da cinque membri, due dei
quali  nominati  dal Ministro della salute e due dal presidente della
regione  ed  il  quinto,  con  funzioni  di  presidente  nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della regione";
        l'art.  3,  comma  4,  nello  stabilire che il presidente del
Consiglio  di  indirizzo  e  verifica  dell'istituto sia nominato dal
presidente  della  giunta  regionale  tra  i componenti del Consiglio
stesso,  si  pone  in  contrasto  con l'art. 2, comma 1, dell'Atto di
intesa,  laddove si prevede che il suddetto soggetto sia nominato dal
Ministro della salute, sentito il presidente della regione;
        l'art.  3,  comma  5,  nello  statuire  che il presidente del
Collegio  sindacale dell'istituto sia nominato dal direttore generale
tra  i componenti (tre) designati dal Consiglio regionale, si pone in
contrasto  con  l'art. 4,  comma  5, del d.lgs. n. 288/2003, il quale
dispone  che  il  Presidente  venga eletto dai sindaci all'atto della
prima seduta;
        l'art. 3,   comma   6,  nello  statuire  che  l'incarico  del
direttore  scientifico  dell'istituto  non possa essere rinnovato per
piu'  di  una  volta  consecutiva, si pone in contrasto con l'art. 3,
comma  5,  dell'Atto  di intesa, il quale dispone, senza porre alcuna
limitazione, che il suddetto incarico possa essere rinnovato;
        l'art. 3,  comma  7,  nello  stabilire  che sino alla data di
insediamento  degli  organi  ordinari  di  amministrazione, la giunta
regionale   nomini  un  commissario  incaricato  dell'amministrazione
dell'Istituto, si pone in contrasto con l'art. 3, comma 5, del d.lgs.
n. 288/2003,  il  quale  attribuisce il potere di nomina del suddetto
soggetto al Ministro della salute.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e  quindi  annullare  i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3
della legge Regione Veneto del 22 dicembere 2005, n. 26.
    Si   depositeranno,   con  l'originale  notificato  del  presente
ricorso:
        1)  Estratto  della  deliberazione del C.d.M. del 23 dicembre
2006;
        2) Copia della legge regionale impugnata.
          Roma, addi' 23 febbraio 2006
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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