Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il  8  marzo  2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 16 del 17.4.2013)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri  pro-tempore,  rappresentato  e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. …  per il    ricevimento    degli    atti,    fax        e     PEC …),   presso   i   cui   uffici   e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

    Contro  la  Regione  Abruzzo  (CF  …)  in  persona  del

Presidente della  Giunta  Regionale  pro-tempore,  piazza  S.  Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100.

    Per la declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale  della Legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n.  94  del  28  dicembre 2012, recante «Misure di contenimento dei costi della  selezione  del

personale nella Regione Abruzzo,  modifica  della legge  regionale n. 91/94  e  disposizioni  per il  funzionamento  della  struttura   del Servizio di cooperazione Territoriale - IPA», come  da  delibera  del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio.

 

                                Fatto

 

    In data 28 dicembre  2012  e'  stata  pubblicata  sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n.  71  del 28 dicembre 2012, con la quale sono state  poste  norme  relative  al «Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione  Abruzzo,   modifica   della legge   regionale n.   91/94   e

disposizioni per il funzionamento della  struttura  del  Servizio  di cooperazione Territoriale - IPA»

    La  Regione  Abruzzo  intende  fornire  sia  un   contributo   al contenimento dei costi della selezione del personale, sia un  apporto per favorire la mobilita' regionale dei dipendenti regionali verso le societa' partecipate dalla Regione Abruzzo.

    Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge  regionale, e in particolare, l'art. 1, comma 1,  l'art.  2,  commi  5,  6  e  7, eccedono dalle competenze regionali, violano l'art. 117 Cost. 2° e 3° comma e precise previsioni  costituzionali  e  sono  illegittimamente invasive delle competenze dello Stato.

    Esse devono, pertanto, essere impugnate  con  il  presente  atto, affinche' ne sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale,  con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in

punto di

 

                               Diritto

 

1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1.

    L'art. 1, comma 1, disponendo  la  proroga  dell'efficacia  delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014,  si  pone in contrasto con l'articolo 1, comma  388,  della legge  24  dicembre 2012, n. 228 (Legge  di  stabilita'  2013),  che  fissa  il  predetto

termine di scadenza al 30 giugno 2013, cosi' violando l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento  della finanza  pubblica,  cui  la  regione,  pur  nel  rispetto  della  sua autonomia, non puo' derogare.

2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5.

    L'art. 2 sostituisce l'art. 19 della legge regionale n.  91/94  ( in materia di Aziende per il diritto allo  studio  universitario)  ma nella nuova formulazione appaiono illegittime le disposizioni di  cui ai commi 5, 6 e 7.

    In particolare, per quanto  concerne  l'art.  2,  comma  5,  tale disposizione e' illegittima nella parte in cui dispone che,  in  caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al  personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario,  tale  personale,  considerato  in  esubero,  transiti direttamente nei ruoli regionali.

    Tale previsione non risulta conforme alle procedure previste  per le eccedenze di personale  dall'art.  33  del decreto  legislativo n. 165/2001 e quindi viola l'art. 117, secondo comma,  lett.  l),  della Costituzione, che riserva l'ordinamento civile, e quindi  i  rapporti di  diritto  privato  regolabili   dal   codice   civile   (contratti

collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.

3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 7.

    I commi 6 e 7 dell'art. 2 prevedono che, in  caso  di  assenza  o impedimento del Dirigente, al  fine  di  garantire  il  funzionamento delle Aziende per il diritto allo studio universitario,  le  funzioni attribuite al predetto dirigente sono svolte, per  il  tempo  in  cui

perdura l'assenza o l'impedimento, dal funzionario con il grado  piu' elevato  che  abbia  i  requisiti  per   l'accesso   alla   qualifica dirigenziale e che per  il  periodo  di  svolgimento  delle  predette funzioni gli sia riconosciuto il trattamento economico  spettante  al dirigente.

    Cosi'  riformulati  i  commi  in  questione  non  consentono   di inquadrare l'attribuzione delle funzioni in parola  ne'  all'istituto della reggenza ne' a quello delle mansioni superiori.

    Infatti, il conferimento delle mansioni superiori non puo' essere disposto, laddove le  dette  mansioni  comportino  il  passaggio  dal comparto alla dirigenza, mentre se si trattasse  di'  reggenza,  come dovrebbe, il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della

retribuzione, come risulta, invece, dal comma 7 citato.

    Inoltre, il comma  6  disciplinando  il  periodo  dell'assenza  o impedimento   del   dirigente,   non   specifica,    comunque,    che l'attribuzione delle funzioni deve essere per il tempo  necessario  a provvedere alla sostituzione del dirigente e non per il tempo in  cui

perdura l'assenza o l'impedimento.

    Anche le predette disposizioni violano la  normativa  vigente  in materia di pubblico impiego e, pertanto, il gia' richiamato art. 117,

secondo comma, lett. l), della Costituzione.

    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.

 

                               P.Q.M.

 

    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 1, comma 1 e  2, commi 5, 6 e 7, della Legge Regionale n. 71  del  28  dicembre  2012,

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.  94  del 28 dicembre 2012, con la quale sono state  poste  norme  relative  al «Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione  Abruzzo,   modifica   della legge   regionale n.   91/94   e

disposizioni per il funzionamento della  struttura  del  Servizio  di cooperazione Territoriale - IPA», come da delibera del Consiglio  dei Ministri in data 26 febbraio 2013.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

    1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2013;

    2. copia della Legge regionale impugnata;

    3.  rapporto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento degli Affari Regionali.

    Con ogni salvezza.

      Roma, 26 febbraio 2013

 

                              Avv. Rago

 

Menu

Contenuti