Ricorso n. 42 dell'8 marzo 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 8 marzo 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 16 del 17.4.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. … per il ricevimento degli atti, fax … e PEC …), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Contro la Regione Abruzzo (CF …) in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, piazza S. Giusta Palazzo Centi - L'Aquila - cap 67100.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge della Regione Abruzzo n. 71 del 28 dicembre 2012 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 del 28 dicembre 2012, recante «Misure di contenimento dei costi della selezione del
personale nella Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale - IPA», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio.
Fatto
In data 28 dicembre 2012 e' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BUR), la Legge Regionale n. 71 del 28 dicembre 2012, con la quale sono state poste norme relative al «Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e
disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale - IPA»
La Regione Abruzzo intende fornire sia un contributo al contenimento dei costi della selezione del personale, sia un apporto per favorire la mobilita' regionale dei dipendenti regionali verso le societa' partecipate dalla Regione Abruzzo.
Alcune delle disposizioni contenute nella detta legge regionale, e in particolare, l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 5, 6 e 7, eccedono dalle competenze regionali, violano l'art. 117 Cost. 2° e 3° comma e precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato.
Esse devono, pertanto, essere impugnate con il presente atto, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in
punto di
Diritto
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 1.
L'art. 1, comma 1, disponendo la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2014, si pone in contrasto con l'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita' 2013), che fissa il predetto
termine di scadenza al 30 giugno 2013, cosi' violando l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 5.
L'art. 2 sostituisce l'art. 19 della legge regionale n. 91/94 ( in materia di Aziende per il diritto allo studio universitario) ma nella nuova formulazione appaiono illegittime le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.
In particolare, per quanto concerne l'art. 2, comma 5, tale disposizione e' illegittima nella parte in cui dispone che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico al personale dirigente presente nei ruoli delle Aziende per il diritto allo studio universitario, tale personale, considerato in esubero, transiti direttamente nei ruoli regionali.
Tale previsione non risulta conforme alle procedure previste per le eccedenze di personale dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e quindi viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva l'ordinamento civile, e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti
collettivi), alla competenza esclusiva dello Stato.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 6 e 7.
I commi 6 e 7 dell'art. 2 prevedono che, in caso di assenza o impedimento del Dirigente, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il diritto allo studio universitario, le funzioni attribuite al predetto dirigente sono svolte, per il tempo in cui
perdura l'assenza o l'impedimento, dal funzionario con il grado piu' elevato che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e che per il periodo di svolgimento delle predette funzioni gli sia riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente.
Cosi' riformulati i commi in questione non consentono di inquadrare l'attribuzione delle funzioni in parola ne' all'istituto della reggenza ne' a quello delle mansioni superiori.
Infatti, il conferimento delle mansioni superiori non puo' essere disposto, laddove le dette mansioni comportino il passaggio dal comparto alla dirigenza, mentre se si trattasse di' reggenza, come dovrebbe, il reggente non dovrebbe avere diritto all'incremento della
retribuzione, come risulta, invece, dal comma 7 citato.
Inoltre, il comma 6 disciplinando il periodo dell'assenza o impedimento del dirigente, non specifica, comunque, che l'attribuzione delle funzioni deve essere per il tempo necessario a provvedere alla sostituzione del dirigente e non per il tempo in cui
perdura l'assenza o l'impedimento.
Anche le predette disposizioni violano la normativa vigente in materia di pubblico impiego e, pertanto, il gia' richiamato art. 117,
secondo comma, lett. l), della Costituzione.
Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 1, comma 1 e 2, commi 5, 6 e 7, della Legge Regionale n. 71 del 28 dicembre 2012,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 94 del 28 dicembre 2012, con la quale sono state poste norme relative al «Misure di contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica della legge regionale n. 91/94 e
disposizioni per il funzionamento della struttura del Servizio di cooperazione Territoriale - IPA», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2013.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2013;
2. copia della Legge regionale impugnata;
3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli Affari Regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 26 febbraio 2013
Avv. Rago