Ricorso n.43 del 14 luglio 2016 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 luglio 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 38 del 2016-09-21)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Molise, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Molise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.
Fatto
In data 5 maggio 2016 e' stata pubblicata, sul n. 16 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, la legge regionale n. 6 del 4 maggio 2016, recante «Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018».
Una delle disposizioni contenute nella detta legge, come meglio si andra' a precisare in prosieguo, eccede dalle competenze regionali ed e' violativa di previsioni costituzionali e illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato; si deve pertanto procedere con il presente atto alla sua impugnazione, affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1. Nel contesto del bilancio regionale approvato con la legge in esame la Regione Molise, per quanto qui interessa, con l'art. 9 della legge regionale n. 6/2016 (Avanzo di amministrazione) ha previsto che «la quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 applicata al bilancio di previsione 2016, determinata in € 736.406.447,90, e' utilizzata come di seguito specificato:
a) € 247.598.229,01 per la reiscrizione in bilancio di economie di spesa finanziate con fondi assegnati con vincolo di specifica destinazione risultanti dall'esercizio 2014 e riguardanti i fondi comunitari - F.S.E, F.E.S.R e Cooperazione internazionale - e statali - F.S.C.;
b) € 481.550.477,74 accantonati in appositi fondi iscritti nella Missione 20, Programma 3, utilizzabili, mediante prelievo ed iscrizioni sulle pertinenti Missioni, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015;
c) € 7.257.741,15 accantonata al Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre 2015».
Cosi' disponendo, tuttavia, il legislatore regionale ha illegittimamente inciso nelle competenze statali, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione, e la legge deve essere pertanto dichiarata incostituzionale in parte qua alla luce delle considerazioni qui di seguito sviluppate.
2.1. Invero, con riferimento ai Fondi accantonati per € 481.550.477,74 (lettera b), la norma, come visto, specifica che si tratta di fondi «utilizzabili ... solo a seguito dell'approvazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2015».
La lettura della disposizione lascia quindi ragionevolmente intendere che si sia in presenza di fondi cosiddetti liberi, come definiti dall'art.187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali: essi sono caratterizzati appunto dalla circostanza che il loro utilizzo, nonche' l'iscrizione in bilancio, non e' consentito prima dell'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale (cfr. art. 186 del TUEL).
Al riguardo, e' fondamentale richiamare i principi espressi nella sentenza n. 70/2012 di codesta Ecc.ma Corte, in un giudizio nel quale era stato impugnato dallo Stato il bilancio di previsione di una Regione, sull'assunto di una violazione degli articoli 81, quarto comma, 117, secondo comma, lettera e), con riguardo alla materia del sistema contabile dello Stato, e 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
Nel dichiarare la illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, codesta Corte ebbe ad evidenziare che «il risultato non ancora riconosciuto attraverso l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile, "risultato presunto". Esso consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. Nessuna spesa puo' essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente».
Nel caso in esame, ne' la disposizione in esame ne' la nota integrativa contenuta tra gli allegati al bilancio esplicitano il vincolo che caratterizza il legame tra entrate e spese a destinazione vincolata, non consentendo, come indicato dalla citata sentenza n. 70/2012, di individuare con esattezza «i presupposti normativi dell'utilizzazione in deroga al principio generale del previo accertamento del risultato di amministrazione complessivo.».
L'«Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015» (Elenco B) riportato nella nota integrativa, oltre a non essere conforme a quello previsto dal punto 9.11.4 dell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011, non consente di ricostruire il vincolo normativo tra entrate e spese a destinazione vincolata.
Il suddetto elenco, inoltre, mostra un totale diverso dal totale della parte vincolata del risultato di amministrazione riportato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione - Allegato a), rispettivamente pari a € 821 milioni e € 729 milioni.
Infine, circa l'inesatto utilizzo dell'avanzo di amministrazione in questione, si evidenzia, inoltre, che la suddetta tabella dimostrativa del risultato di amministrazione - Allegato a) indica nella parte riservata all'«Utilizzo», delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015, soltanto l'importo di € 247.598.229,01 per la reiscrizione di economie vincolate (lettera b) dell'articolo in esame e non anche il ripetuto importo di € 481.550.477,74 relativo ai fondi di accantonamento dell'avanzo (lettera b).
Per le suesposte considerazioni, la norma in esame si pone in evidente contrasto con gli articoli 81, terzo comma («Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte») e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, laddove riserva la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza esclusiva dello Stato.
2.2. Con riferimento all'iscrizione come «Utilizzo avanzo presunto di amministrazione» del Fondo crediti di dubbia esigibilita' per € 7.257.741,15 (lettera c), rappresentato come quota accantonata nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto - Allegato a), si deve poi rilevare che, ai sensi del principio applicato della contabilita' finanziaria 9.2 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, «e quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non puo' piu' verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione e' liberata dal vincolo». In particolare, «l'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilita' e' effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione».
Pertanto, l'utilizzo della quota accantonata relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilita' come avanzo presunto di amministrazione si pone anche qui in palese contrasto con la disciplina dell'armonizzazione dei bilanci pubblici recata dal citato decreto legislativo n. 118/2011, e rappresenta, quindi, una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che ne riserva la competenza esclusiva allo Stato, nonche', conseguentemente, dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.
Al riguardo, si evidenzia, inoltre, che la nota integrativa afferma che «Nella determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilita', diretto a contenere i rischi conseguenti da eventuali mancate coperture finanziarie, l'ente ritiene che non sussistono tali eventualita' sulle poste contabili oggetto di verifica, in quanto per le stesse gli accertamenti avvengono tutti per cassa».
Per contro, l'allegato c) al bilancio, concernente la composizione dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita', mostra un «accantonamento effettivo» di competenza 2016 positivo, coincidente con l'importo dell'accantonamento del Fondo crediti di dubbia esigibilita' al 31 dicembre 2015 riportato nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto - Allegato a) e con l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione previsto dalla lettera c) dell'articolo in esame.
Inoltre, si rileva che alla voce di entrata «Utilizzo avanzo presunto di amministrazione» non risultano contabilizzate le anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e successive modifiche e integrazioni, acquisite nel 2013 e nel 2014 dalla Regione Molise per un ammontare complessivo pari ad € 71.745.187,00, ne' risultano, all'esame contabile, le altre voci interessate dalla suddetta contabilizzazione. Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, commi 692 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 disciplina puntualmente la
contabilizzazione delle anticipazioni di liquidita'.
Infine, per quanto concerne il pagamento della quota interessi e della quota capitale delle suddette anticipazioni di liquidita', si evidenzia che i relativi capitoli di spesa, riguardanti le quote interessi e le quote capitale (capitoli 54290, 54300, 56253, 56260), non presentano la necessaria copertura finanziaria per l'intero triennio, in violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
Conclusivamente, l'art. 9 deve essere dichiarato incostituzionale sulla base delle argomentazioni che precedono, per la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) e dell'art. 81, commi terzo e quarto della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 9 della legge della Regione Molise n. 6 del 4 maggio 2016, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 5 maggio 2016, n. 16, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2016.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 30 giugno 2016;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli affari regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 1° luglio 2016
L'Avvocato dello Stato: Salvatorelli