RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 Marzo 2004 - 24 Marzo 2004 , n. 43
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 marzo 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU ed. str. del 3-6-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi
n. 12;

Contro Regione Piemonte, in persona del presidente della giunta
regionale protempore avverso la legge regionale del Piemonte
8 gennaio 2004 n. 1 pubblicata in BUR 15 gennaio 2004 n. 2 recante
«Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di
riferimento», con specifico riguardo all'art. 32, commi 1 e 2, di
tale legge, a seguito e in forza della deliberazione del Consiglio
dei ministri del 12 marzo 2004 (all.1), che ha deciso l'impugnativa
della legge regionale di cui sopra.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere, ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost.
(nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953 n. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003 n. 131, la
declaratoria di illegittimita' dell'epigrafata legge regionale, con
specifico riferimento all'art. 32, commi 1 e 2, della legge stessa; e
cio' sulla base delle seguenti motivazioni e considerazioni.
L'art. 117, terzo comma, della Costituzione, cosi' come novellato
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, individua le «professioni»
tra le materie oggetto di potesta' legislativa concorrente Stato
Regioni. Nella predetta materia spetta pertanto allo Stato la
determinazione, per via legislativa, dei principi fondamentali,
mentre spetta alle Regioni la determinazione della disciplina di
dettaglio.
In tal senso il Consiglio di Stato (parere n. 1, reso
nell'Adunanza generale dell'11 aprile 2002) con riferimento allo
schema di d.m. concernente l'individuazione della figura
professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico, ha
affermato:
... omissis ... Nel nuovo sistema di legislazione concorrente
spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti
della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da
realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti principi fondamentali).
Va riconosciuto, invece, alla legge regionale (legittimata, nel
nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua
spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito
di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco
dell'assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali.
Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano,
pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione
delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per
definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione), i
titoli richiesti per l'accesso all'attivita' professionale
(significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni sanitarie).
Coerentemente con tale assunto la legge statale dovra'
individuare, quali principi fondamentali, per ciascuna professione,
quanto meno il contenuto ed il corrispondente titolo professionale.
Occorre, altresi', considerare che in virtu' dell'articolo 33
della Costituzione la materia degli esami di Stato rientra
nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva dello Stato; di
conseguenza, per le professioni regolamentate, alle quali si accede
con un esame di Stato, la disciplina dei titoli che danno accesso
alla professione, nonche' quella dei relativi percorsi formativi, e'
di esclusiva competenza statale.
Alla luce di quanto sin qui detto le disposizioni contenute
all'articolo 32, commi 1 e 2 della legge regionale del Piemonte n. 1
del 2004 appaiono incostituzionali. In particolare:
l'articolo 32, comma 1, prevede che «la Regione individua le
figure professionali dei servizi sociali» indicate alle lettere a) b)
c) d); l'ambigua espressione «individua» sembra riservare alla
Regione la determinazione dei titoli professionali e dei correlativi
contenuti della professione, in contrasto con il predetto riparto di
competenze previsto dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione in materia di professioni, come chiarito dalla citata
pronuncia del Consiglio di Stato. Le professioni di cui all'articolo
32, comma 1, lett. a) e b) - assistenti sociali ed educatori
professionali - sono, peraltro, gia' regolamentate nell'ambito della
disciplina statale, rispettivamente con legge 23 marzo 1993 n. 84 e
con d.m. 8 ottobre 1998, n. 520, emanato in attuazione dell'articolo
6, comma 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
l'articolo 32, comma 2, disciplina i titoli di studio
necessari per l'esercizio della professione di educatore
professionale, ponendosi in contrasto con la legislazione statale
vigente in materia. Infatti l'articolo 5 della legge n. 251 del 10
agosto 2000 prevede una specifica formazione universitaria ed un
esame conclusivo abilitante per le professioni sanitarie ivi
previste; tra tali professioni rientra anche, ai sensi dell'articolo
3, lett. h), del d.m. 29 marzo 2001 l'educatore professionale. Con i
decreti ministeriali 2 aprile 2001, poi, sono stati disciplinati i
percorsi formativi previsti dalla legge 251/2000; in particolare i
predetti decreti determinano le classi di laurea e laurea
specialistica i cui corsi si concludono con un esame finale
abilitante. Tale esame conclusivo dei percorsi formativi rappresenta
a tutti gli effetti un esame di Stato, di esclusiva competenza
statale. La norma in questione pertanto, nel prevedere quali titoli
idonei per l'accesso alla professione titoli diversi da quelli gia'
disciplinati nei decreti ministeriali 2 aprile 2001 - titoli di
formazione regionale e titoli universitari senza alcun esame finale
abilitante - si pone in contrasto con l'articolo 33 della
Costituzione.
Va inoltre considerato che - anche qualora si ammettesse la
possibilita', per le Regioni, di individuare nuove figure
professionali dei servizi sociali, cio' che va comunque contestato
per contrasto con le norme costituzionali in materia di competenza -
non potrebbe comunque essere consentito alle Regioni di disciplinare
ex novo figure gia' esistenti, per le quali le disposizioni vigenti
hanno previsto la formazione universitaria e l'abilitazione a seguito
di esame di Stato, in termini tali da svalutare la figura
professionale e il relativo titolo, in quanto per essi venga previsto
un percorso formativo di livello inferiore, e venga soppresso l'esame
di Stato. Con cio' si determinerebbe una disparita' ingiustificata
tra i possessori del medesimo titolo professionale: coloro infatti
che avessero legittimamente conseguito tale titolo previo percorso
formativo superiore ed esame di Stato si troverebbero a subire la
concorrenza di soggetti in possesso del medesimo titolo con contenuto
formativo di livello inferiore.
Tale situazione determinerebbe inoltre un potenziale inganno nei
confronti dell'utenza, indotta a ritenere come di livello
universitario un professionista munito invece del solo diploma di
scuola superiore, con conseguente violazione del principio di tutela
dell'utenza, che rappresenta il principio fondamentale posto dalle
leggi statali in materia di attivita' professionali, e quindi, con
conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo
della Costituzione che, nelle materie di legislazione concorrente,
attribuisce alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
determinazione dello Stato.
Quanto sin qui detto appare coerente con quanto gia' affermato da
codesta ecc.ma Corte sul riparto di competenze operato dall'articolo
117 terzo comma della Costituzione in materia di professioni; con la
sentenza n. 353 del 2003 la Corte ha infatti dichiarato
costituzionalmente illegittima la legge della Regione Piemonte 24
ottobre 2003, n. 25, che istituiva e disciplinava nuove professioni,
aventi ad oggetto pratiche terapeutiche non convenzionali.


P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che la Corte
ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 32,
commi 1 e 2, della legge regionale del Piemonte 8 gennaio 2004 n. 1,
per contrasto con gli artt. 117, comma terzo, nonche' 33 della
Costituzione.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) Estratto della deliberazione del Consiglio 12 marzo 2004
(con allegata relazione del DAR);
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 12 marzo 2004
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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