Ricorso n. 43 del 25 giugno 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 giugno 2009 , n. 43
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
(GU n. 32 del 12-8-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6, nonche' con riferimento alle altre disposizioni della legge a tali articoli inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n. 11 del 30 aprile 2009, recante ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale, pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 30 aprile 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2009. Con la legge n. 11/2009, indicata in epigrafe, la Regione Calabria detta disposizioni in tema di ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno 2008 e prevede l'accordo con lo Stato per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale si e' verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di' assistenza, e' stata ritenuta inadempiente dal Tavolo di verifica degli adempimenti del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2001, 2005 e 2006. Al fine di poter stipulare un Accordo su un piano di rientro dai disavanzi, il 23 aprile 2008 il Presidente della Regione Calabria, congiuntamente con il Ministro della salute e dell'economia e delle finanze, ha sottoscritto una lettera di intenti, volta ad una verifica straordinaria dello stato dei conti da effettuarsi attraverso una puntuale ricognizione dei costi segnalati dalle aziende. Allo stato attuale, tale procedimento di ricognizione contabile non si e' ancora concluso e, nel contempo, la regione e' stata ritenuta inadempiente anche per gli anni 2007 e 2008. Per tale ulteriore inadempimento la regione e' stata diffidata, ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad adottare i provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo per gli anni 2007 e 2008 (pari a 322,685 mln di euro) entro il 30 aprile 2009. La Regione Calabria, il 30 aprile 2009, ha emanato la legge in esame, che, all'art. 1, comma 1, lett. a), dispone che alla copertura del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile all'anno 2008 si provvede con l'innalzamento delle aliquote fiscali per l'anno 2009; e, all'art. 1, comma 1, lett. b), - senza avere ancora effettuato la ricognizione delle risultanze contabili per l'accertamento del debito fino all'anno 2007, che avrebbe costituito il presupposto per l'avvio della procedura per il per il piano di rientro da concordare con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze - stabilisce che alla copertura del disavanzo rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell'esercizio 2007 si provvede con l'accordo per il rientro dai disavanzi che viene definito e disciplinato dall'art. 2. Tale legge regionale, che stabilisce e disciplina unilateralmente gli interventi per il ripiano del disavanzo sanitario in ordine ai quali, come sopra esposto, erano state raggiunte alcune intese ed erano ancora in corso intensi contatti con le Amministrazioni dello Stato al fine di pervenire al Piano di rientro previsto dalle leggi finanziarie statali, viola, innanzitutto, il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 Cost., e presenta, inoltre, diversi profili di incostituzionalita', come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i 1) L'art. 1, comma 1, lett. a), della legge Regionale Calabria n. 11/2009 viola gli articoli 81, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. L'art. 1 della legge regionale n. 11/2009 dispone che alla copertura del disavanzo 2008 si provvede mediante il gettito derivante dall'incremento, per l'anno 2009, delle aliquote fiscali nella misura massima prevista dalla vigente normativa e mediante ogni altra risorsa necessaria. Tale copertura del disavanzo effettuata ex lege non e' in linea (secondo quanto risulta dal verbale della riunione del 12 maggio 2009 del Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per l'anno 2008) con le modalita' stabilite per tale tipo di intervento dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 citata, che prevede l'adozione di specifici provvedimenti per il ripianamento del disavanzo; e risulta, inoltre, solo parzialmente idonea a raggiungere gli effetti di copertura desiderati dalla norma. Tali disposizioni eccedono, pertanto, dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost.; violano, come si e' detto il principio di leale collaborazione di cui agli articoli 117 e 118 della Cost.; inoltre, risultando parzialmente prive di copertura finanziaria, violano, altresi', l'art. 81 Cost. 2) L'art. 1, lett. b), della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. L'art. 1, lett. b), prevede che alla copertura del disavanzo per il 2007 si provveda con l'Accordo per il rientro dai disavanzi disciplinato dall'art. 2. Anche tale disposizione contrasta con i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nell'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 citata, che indica gli specifici provvedimenti di copertura dei disavanzi senza ricomprendervi l'Accordo con il relativo Piano di rientro dal disavanzo. Essa contrasta, altresi', con l'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 medesima, dal quale emerge che l'Accordo non puo' essere considerato un mezzo attraverso il quale realizzare la copertura di disavanzi, ne' una misura da adottarsi in disponibilita' della regione, ma consiste in un programma di riequilibrio e riorganizzazione del servizio sanitario regionale, che presuppone la proposta della regione di un programma contenente specifiche manovre strutturali di rientro dai disavanzi sulla base di obiettivi da condividersi con i Ministeri competenti e oggetto di formale sottoscrizione tra i Ministri stessi e il Presidente della regione. La disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 3) L'art. 2, comma 1, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione. L'art. 2, comma 1, della legge regionale Calabria n. 11/2009, che autorizza la Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 citata, viola il principio fondamentale contenuto in tale disposizione statale, secondo il quale e' riservata allo Stato la potesta' di autorizzare la regione alla stipula dell'accordo, che si concretizza, una volta verificata la sussistenza delle condizioni necessarie per tale stipula, con la sottoscrizione dell'accordo da parte dei Ministri competenti. La disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 4) L'art. 2, comma 2, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione. L'art. 2, comma 2, della legge regionale Calabria n. 11/2009 regolamenta l'accordo per il rientro dal disavanzo per l'anno 2007. Tale disposizione, che disciplina unilateralmente l'accordo e i suoi contenuti, definendo compiti e procedure, al fine di dare copertura al disavanzo sanitario, contrasta con il principio fondamentale contenuto nel citato art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 citata, secondo il quale gli accordi sui piani di rientro per i disavanzi sono concordati tra la regione e i Ministeri competenti, a seguito di una valutazione da parte di questi ultimi del programma di riorganizzazione e delle modalita' proposti dalla regione per conseguire gli obiettivi e le conseguenti manovre. Anche tale disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 5) L'art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione. L'art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 11/2009 affida ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere il compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007. Con tale previsione la regione estende al relativo territorio le procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore sanitario che l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 159/2007 convertito dalla legge n. 222/2007, ha introdotto solo per le regioni che sottoscrivono con lo Stato un accordo contenente il Piano di rientro dai disavanzi; accordo che, nel caso di specie, come sopra detto, viene disciplinato dalla legge in esame, ma non e' stato ancora sottoscritto. Peraltro, la regione estende tali procedure ai debiti contrattati al 31 dicembre 2007, laddove la norma nazionale interviene solo fino all'anno 2005. Anche tale disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 6) L'art. 2, comma 6, della Legge Regionale Calabria n. 11/2009 viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. L'art. 2, comma 6, della legge regionale Calabria n. 11/2009 prevede le risorse che l'accordo deve destinare alle Aziende sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al 31 dicembre 2007 e le individua nell'incremento delle aliquote fiscali (lett. a); in quote di tributi erariali o ulteriori misure fiscali che la Giunta dovrebbe introdurre per assicurare risorse superiori in applicazione dell'art. 1 del decreto legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2007, n. 64 (lett. b); nell'attribuzione di sovvenzioni aggiuntive dello Stato anche in applicazione del citato decreto legge n. 23/2007, della legge n. 311/2004 citata, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (lett. f), nell' assegnazione di' quote di finanziamento integrativo a seguito della sottoscrizione e dell'attuazione dell'accordo per il rientro dai disavanzi (lett. d); nell'attribuzione di fondi statali non ancora assegnati per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale (lett. g); nella possibilita' di contrarre mutui con oneri a carico della regione (lett. c). Con tali previsioni la regione si attribuisce autonomamente la possibilita' dell'accesso ai finanziamenti introdotti dalla legislazione statale con il cosiddetto fondo per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 23/2007, convertito dalla legge n. 64/2007 citata, e autorizza le aziende sanitarie al ricorso all'indebitamento per la copertura dei disavanzi registrati fino a tutto l'anno 2007. Cosi' disponendo, contrasta con la normativa nazionale da ultimo citata che prevede tale possibilita' unicamente per le regioni che hanno sottoscritto l'Accordo per il rientro dai disavanzi sanitari e limitatamente ai disavanzi registrati sino all'anno 2005. Anche tale disposizione regionale, pertanto, eccede dalla competenza concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 7) L'art. 5 della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola gli articoli 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. L'art. 5 della legge regionale Calabria n. 11/2009 prevede che, qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al riconoscimento della «Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella» quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la regione receda da tale Fondazione e nomini un commissario liquidatore con il compito di redigere un piano per la riconduzione nell'ambito dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini delle unita' operative complesse esistenti presso la Fondazione, e la continuazione presso la predetta azienda dei rapporti di lavoro del personale sanitario e dei' dirigenti medici in servizio nell'ambito della Fondazione. Cosi' disponendo la norma in esame, che prevede il passaggio di personale medico e sanitario con rapporto di lavoro di diritto privato (essendo attualmente la fondazione in parola riconosciuta quale «istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato», giusta la delibera della Giunta regionale 28 luglio 2008, n. 509) all'azienda Mater Domini, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura, in violazione dell'art. 81 Cost., e consente l'accesso all'impiego pubblico in assenza di pubblico concorso in violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, nonche' del principio del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 8) L'art. 6 della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione. L'art. 6 della legge regionale Calabria n. 11/2009 dispone la nomina da parte del Consiglio regionale dell' «Autorita' per il sistema sanitario», composta da cinque esperti di nomina regionale ed integrata da tre rappresentanti rispettivamente designati dalla Guardia di Finanza, dai NAS e dalla Corte dei conti, al fine di potenziare l'attivita' di controllo, vigilanza ed ispezione sulle aziende pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni sanitarie. L'istituzione di tale Autorita' non e' in linea con l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ove si prevede la limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Il tenore di tale articolo e' stato confermato dall'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133. Costituendo tali disposizioni statali principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, l'articolo 6 risulta esulare dalle competenze concorrenti regionali in tale materia, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, il comma 4 dell'art. 6, prevedendo che ai componenti dell'Autorita' sia attribuito un trattamento economico, senza, tuttavia, fissarne, almeno in maniera indicativa, gli importi, comporta oneri non quantificati e non coperti, in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.
P. Q. M. Si conclude perche' gli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6, nonche' con riferimento alle altre disposizioni della legge a tali articoli inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n. 11 del 30 aprile 2009 siano dichiarati costituzionalmente illegittimi. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2009. Roma, addi' 18 giugno 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri