RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 giugno 2009 , n. 43
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 giugno  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 

(GU n. 32 del 12-8-2009) 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale
ha il proprio domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n.  12,  nei
confronti della Regione Calabria  in  persona  del  Presidente  della
Giunta   regionale   per   la   dichiarazione    di    illegittimita'
costituzionale degli articoli 1, 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e 6, nonche'
con riferimento alle altre disposizioni della legge a  tali  articoli
inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n.  11  del
30 aprile 2009, recante ripiano del disavanzo di esercizio per l'anno
2008 ed accordo con  lo  Stato  per  il  rientro  dai  disavanzi  del
servizio sanitario regionale, pubblicata  nel  B.U.R.  n.  8  del  30
aprile 2009, giusta delibera del Consiglio dei ministri  in  data  12
giugno 2009. 
    Con la  legge  n.  11/2009,  indicata  in  epigrafe,  la  Regione
Calabria detta disposizioni in  tema  di  ripiano  del  disavanzo  di
esercizio per l'anno 2008 e prevede l'accordo con  lo  Stato  per  il
rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale. 
    E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale  si
e' verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario  tale
da generare  uno  squilibrio  economico-finanziario  che  compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di' assistenza, e' stata ritenuta
inadempiente dal Tavolo di verifica degli adempimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per gli anni 2001, 2005 e 2006. 
    Al fine di poter stipulare un Accordo su un piano di rientro  dai
disavanzi, il 23 aprile 2008 il Presidente  della  Regione  Calabria,
congiuntamente con il Ministro della salute e dell'economia  e  delle
finanze, ha  sottoscritto  una  lettera  di  intenti,  volta  ad  una
verifica  straordinaria  dello  stato  dei   conti   da   effettuarsi
attraverso  una  puntuale  ricognizione  dei  costi  segnalati  dalle
aziende. 
    Allo stato attuale, tale procedimento di  ricognizione  contabile
non si e' ancora concluso  e,  nel  contempo,  la  regione  e'  stata
ritenuta inadempiente anche per gli anni 2007 e 2008. 
    Per tale ulteriore inadempimento la regione e'  stata  diffidata,
ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311,  ad  adottare  i  provvedimenti  necessari  alla  copertura  del
disavanzo per gli anni 2007 e 2008 (pari a 322,685 mln di euro) entro
il 30 aprile 2009. 
    La Regione Calabria, il 30 aprile 2009, ha emanato  la  legge  in
esame, che, all'art. 1, comma 1, lett. a), dispone che alla copertura
del disavanzo di gestione del servizio sanitario imputabile  all'anno
2008 si provvede con l'innalzamento delle aliquote fiscali per l'anno
2009; e, all'art.  1,  comma  1,  lett.  b),  -  senza  avere  ancora
effettuato   la   ricognizione   delle   risultanze   contabili   per
l'accertamento del debito fino all'anno 2007, che avrebbe  costituito
il presupposto per l'avvio della procedura per il  per  il  piano  di
rientro da concordare con i Ministeri della salute e dell'economia  e
delle  finanze  -  stabilisce  che  alla  copertura   del   disavanzo
rinveniente dalla sopravvenienze passive iscritte nell'esercizio 2007
si provvede con l'accordo per il  rientro  dai  disavanzi  che  viene
definito e disciplinato dall'art. 2. 
    Tale legge regionale, che stabilisce e disciplina unilateralmente
gli interventi per il ripiano del disavanzo sanitario  in  ordine  ai
quali, come sopra esposto, erano state  raggiunte  alcune  intese  ed
erano ancora in corso intensi contatti con le  Amministrazioni  dello
Stato al fine di pervenire al Piano di rientro previsto  dalle  leggi
finanziarie statali,  viola,  innanzitutto,  il  principio  di  leale
collaborazione di cui  agli  artt.  117  e  118  Cost.,  e  presenta,
inoltre, diversi profili di incostituzionalita', come si  confida  di
dimostrare con l'illustrazione dei seguenti 
                             M o t i v i 
1) L'art. 1, comma 1, lett. a), della  legge  Regionale  Calabria  n.
11/2009 viola  gli  articoli  81,  117,  terzo  comma,  e  118  della
Costituzione. 
    L'art. 1 della  legge  regionale  n.  11/2009  dispone  che  alla
copertura  del  disavanzo  2008  si  provvede  mediante  il   gettito
derivante dall'incremento, per l'anno 2009,  delle  aliquote  fiscali
nella misura massima prevista dalla vigente normativa e mediante ogni
altra risorsa necessaria. 
    Tale copertura del disavanzo effettuata ex lege non e'  in  linea
(secondo quanto risulta dal verbale della riunione del 12 maggio 2009
del  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  all'art.  12
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, per l'anno 2008) con  le
modalita' stabilite per tale tipo di intervento  dall'art.  1,  comma
174, della legge  n.  311/2004  citata,  che  prevede  l'adozione  di
specifici provvedimenti per il ripianamento del disavanzo; e risulta,
inoltre, solo  parzialmente  idonea  a  raggiungere  gli  effetti  di
copertura desiderati dalla norma. 
    Tali   disposizioni   eccedono,   pertanto,   dalla    competenza
concorrente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute
e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con
l'art. 117,  terzo  comma,  Cost.;  violano,  come  si  e'  detto  il
principio di leale collaborazione di cui  agli  articoli  117  e  118
della Cost.; inoltre,  risultando  parzialmente  prive  di  copertura
finanziaria, violano, altresi', l'art. 81 Cost. 
2) L'art. 1, lett. b), della  legge  regionale  Calabria  n.  11/2009
viola l'art. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    L'art. 1, lett. b), prevede che alla copertura del disavanzo  per
il 2007 si provveda  con  l'Accordo  per  il  rientro  dai  disavanzi
disciplinato dall'art. 2. 
    Anche tale disposizione contrasta con i principi di coordinamento
della finanza pubblica contenuti nell'art. 1, comma 174, della  legge
n.  311/2004  citata,  che  indica  gli  specifici  provvedimenti  di
copertura  dei  disavanzi  senza  ricomprendervi  l'Accordo  con   il
relativo Piano di rientro dal disavanzo. 
    Essa contrasta, altresi', con l'art. 1, comma 180, della legge n.
311/2004 medesima, dal quale emerge che  l'Accordo  non  puo'  essere
considerato un mezzo attraverso il quale realizzare la  copertura  di
disavanzi, ne'  una  misura  da  adottarsi  in  disponibilita'  della
regione,  ma   consiste   in   un   programma   di   riequilibrio   e
riorganizzazione del servizio sanitario regionale, che presuppone  la
proposta della regione di un programma contenente specifiche  manovre
strutturali di rientro dai  disavanzi  sulla  base  di  obiettivi  da
condividersi  con  i  Ministeri  competenti  e  oggetto  di   formale
sottoscrizione tra i Ministri stessi e il Presidente della regione. 
    La disposizione  regionale,  pertanto,  eccede  dalla  competenza
concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute
e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
3) L'art. 2, comma 1, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola
l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 1, della legge regionale Calabria n. 11/2009, che
autorizza la Giunta regionale a definire e stipulare l'accordo per il
rientro dai disavanzi previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n.
311/2004 citata, viola il principio fondamentale  contenuto  in  tale
disposizione statale, secondo il quale e'  riservata  allo  Stato  la
potesta' di autorizzare la regione alla stipula dell'accordo, che  si
concretizza, una volta verificata  la  sussistenza  delle  condizioni
necessarie per tale stipula, con la  sottoscrizione  dell'accordo  da
parte dei Ministri competenti. 
    La disposizione  regionale,  pertanto,  eccede  dalla  competenza
concorrente attribuita alla regione in materia di tutela della salute
e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, Cost. 
4) L'art. 2, comma 2, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola
l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 2, della  legge  regionale  Calabria  n.  11/2009
regolamenta l'accordo per il rientro dal disavanzo per l'anno 2007. 
    Tale disposizione, che disciplina unilateralmente l'accordo  e  i
suoi contenuti, definendo  compiti  e  procedure,  al  fine  di  dare
copertura  al  disavanzo  sanitario,  contrasta  con   il   principio
fondamentale contenuto nel citato art. 1, comma 180, della  legge  n.
311/2004 citata, secondo il quale gli accordi sui  piani  di  rientro
per i  disavanzi  sono  concordati  tra  la  regione  e  i  Ministeri
competenti, a seguito di una valutazione da parte  di  questi  ultimi
del programma di riorganizzazione e delle  modalita'  proposti  dalla
regione per conseguire gli obiettivi e le conseguenti manovre. 
    Anche  tale  disposizione  regionale,  pertanto,   eccede   dalla
competenza concorrente attribuita alla regione in materia  di  tutela
della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
5) L'art. 2, comma 3, della legge regionale Calabria n. 11/2009 viola
l'art. 117, terzo comma, e l'art. 118 della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 3, della  legge  regionale  Calabria  n.  11/2009
affida ai direttori generali delle aziende sanitarie e ospedaliere il
compito di effettuare le procedure di riconciliazione, accertamento e
riconoscimento dei debiti esistenti al 31 dicembre 2007. 
    Con tale previsione la regione estende al relativo territorio  le
procedure di prescrizione dei debiti pregressi nel settore  sanitario
che l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 159/2007  convertito
dalla legge n. 222/2007,  ha  introdotto  solo  per  le  regioni  che
sottoscrivono con lo Stato un accordo contenente il Piano di  rientro
dai disavanzi; accordo che, nel caso di  specie,  come  sopra  detto,
viene disciplinato dalla legge in  esame,  ma  non  e'  stato  ancora
sottoscritto. 
    Peraltro, la regione estende tali procedure ai debiti contrattati
al 31 dicembre 2007, laddove la norma nazionale interviene solo  fino
all'anno 2005. 
    Anche  tale  disposizione  regionale,  pertanto,   eccede   dalla
competenza concorrente attribuita alla Regione in materia  di  tutela
della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
6) L'art. 2, comma 6, della Legge Regionale Calabria n. 11/2009 viola
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    L'art. 2, comma 6, della  legge  regionale  Calabria  n.  11/2009
prevede  le  risorse  che  l'accordo  deve  destinare  alle   Aziende
sanitarie e ospedaliere per la copertura dei disavanzi antecedenti al
31 dicembre  2007  e  le  individua  nell'incremento  delle  aliquote
fiscali (lett. a); in quote di tributi erariali  o  ulteriori  misure
fiscali che la Giunta  dovrebbe  introdurre  per  assicurare  risorse
superiori in applicazione dell'art. 1  del  decreto  legge  20  marzo
2007, n. 23, convertito con modificazioni  con  la  legge  17  maggio
2007, n. 64 (lett. b); nell'attribuzione  di  sovvenzioni  aggiuntive
dello Stato  anche  in  applicazione  del  citato  decreto  legge  n.
23/2007, della legge n. 311/2004  citata,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296 e della legge 27 dicembre 2007, n. 244 (lett. f),  nell'
assegnazione di' quote di finanziamento integrativo a  seguito  della
sottoscrizione e dell'attuazione  dell'accordo  per  il  rientro  dai
disavanzi (lett. d); nell'attribuzione di fondi  statali  non  ancora
assegnati per il raggiungimento degli obiettivi del  Piano  Sanitario
Nazionale (lett. g); nella possibilita' di contrarre mutui con  oneri
a carico della regione (lett. c). 
    Con tali previsioni la regione si  attribuisce  autonomamente  la
possibilita'   dell'accesso   ai   finanziamenti   introdotti   dalla
legislazione statale con il cosiddetto fondo per il ripiano selettivo
dei disavanzi pregressi di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n.
23/2007, convertito dalla legge n. 64/2007  citata,  e  autorizza  le
aziende sanitarie al ricorso all'indebitamento per la  copertura  dei
disavanzi registrati fino a tutto l'anno 2007. 
    Cosi' disponendo, contrasta con la normativa nazionale da  ultimo
citata che prevede tale possibilita' unicamente per  le  regioni  che
hanno sottoscritto l'Accordo per il rientro dai disavanzi sanitari  e
limitatamente ai disavanzi registrati sino all'anno 2005. 
    Anche  tale  disposizione  regionale,  pertanto,   eccede   dalla
competenza concorrente attribuita alla regione in materia  di  tutela
della salute e di coordinamento della finanza pubblica, ponendosi  in
contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
7) L'art. 5 della legge  regionale  Calabria  n.  11/2009  viola  gli
articoli 3, 51, 81 e 97 della Costituzione. 
    L'art. 5 della legge regionale Calabria n. 11/2009  prevede  che,
qualora non si addivenga entro il 31 dicembre 2009 al  riconoscimento
della «Fondazione per  la  ricerca  e  la  cura  dei  tumori  Tommaso
Campanella» quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico,
la  regione  receda  da  tale  Fondazione  e  nomini  un  commissario
liquidatore con il compito di redigere un piano per  la  riconduzione
nell'ambito dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini delle
unita' operative complesse  esistenti  presso  la  Fondazione,  e  la
continuazione presso la predetta azienda dei rapporti di  lavoro  del
personale sanitario e dei' dirigenti medici in  servizio  nell'ambito
della Fondazione. 
    Cosi' disponendo la norma in esame, che prevede il  passaggio  di
personale medico e  sanitario  con  rapporto  di  lavoro  di  diritto
privato (essendo attualmente la  fondazione  in  parola  riconosciuta
quale «istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato», giusta la delibera della Giunta regionale 28  luglio  2008,
n. 509) all'azienda Mater Domini,  comporta  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  non  quantificati  e  privi  di   copertura,   in
violazione dell'art.  81  Cost.,  e  consente  l'accesso  all'impiego
pubblico in assenza di pubblico concorso in violazione  dei  principi
di ragionevolezza, imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, nonche' del principio del pubblico concorso, di  cui
agli artt. 3, 51 e 97 Cost. 
8) L'art. 6 della legge  regionale  Calabria  n.  11/2009  viola  gli
articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione. 
    L'art. 6 della legge regionale Calabria  n.  11/2009  dispone  la
nomina da parte del  Consiglio  regionale  dell'  «Autorita'  per  il
sistema sanitario», composta da cinque esperti di nomina regionale ed
integrata  da  tre  rappresentanti  rispettivamente  designati  dalla
Guardia di Finanza, dai NAS e dalla  Corte  dei  conti,  al  fine  di
potenziare l'attivita' di controllo,  vigilanza  ed  ispezione  sulle
aziende pubbliche  e  private  accreditate  che  erogano  prestazioni
sanitarie. 
    L'istituzione di tale Autorita' non e' in linea con l'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni
con la legge 4 agosto 2006, n. 248, ove si prevede la limitazione del
numero  delle   strutture   di   supporto   a   quelle   strettamente
indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. 
    Il tenore di tale articolo e' stato confermato  dall'articolo  68
del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni
con la legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    Costituendo tali disposizioni statali  principi  fondamentali  in
materia di coordinamento della finanza pubblica, l'articolo 6 risulta
esulare dalle competenze concorrenti regionali in  tale  materia,  in
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Inoltre, il comma 4 dell'art. 6,  prevedendo  che  ai  componenti
dell'Autorita'  sia  attribuito  un  trattamento  economico,   senza,
tuttavia,  fissarne,  almeno  in  maniera  indicativa,  gli  importi,
comporta oneri non quantificati  e  non  coperti,  in  contrasto  con
l'articolo 81 della Costituzione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si conclude perche' gli articoli 1; 2, commi 1, 2, 3 e 6; 5 e  6,
nonche' con riferimento alle altre disposizioni della  legge  a  tali
articoli inscindibilmente connesse, della legge regionale Calabria n.
11  del  30   aprile   2009   siano   dichiarati   costituzionalmente
illegittimi. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri del 12 giugno 2009. 
        Roma, addi' 18 giugno 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri 
      

 

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