Ricorso n. 43 del 6 maggio 2011 (Regione Toscana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 2011 (della Regione Toscana).
(GU n. 26 del 15.6.2011)
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 18 aprile 2011, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato presso lo studio dell'avv. prof. Marcello Cecchetti in Roma, via Antonio Mordini n. 14.
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) (in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47) nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile).
L'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) inserisce all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-ter, i seguenti commi:
5-quater: «A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della regione interessata dagli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), qualora il bilancio della regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa, e' autorizzato a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita»;
5-quinquies: «Qualora le misure adottate ai sensi del comma 5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e' corrispondentemente e obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato dal fondo di riserva. La disposizione del terzo periodo del presente comma si applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi ai sensi del comma 5-ter».
A) Per comprendere la portata delle disposizioni e' necessario ricordare brevemente quale sia l'assetto delle competenze in relazione alla protezione civile.
Il sistema di protezione civile e' stato originariamente delineato dalla legge n. 225/1992, fondata sull'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e su una ripartizione di competenze tra Stato e autonomie territoriali, basata sulla differenziazione tipologica degli eventi e sulla individuazione delle attivita' e dei compiti da prestare.
E' possibile distinguere tre differenti ambiti di competenza, articolati su altrettanti livelli (cfr. art. 2, lettera a, b, c, legge n. 225/1992), in base al tipo di evento. Agli eventi fronteggiabili in via ordinaria (lett. a, b) si contrappongono, infatti, quelli per i quali, data la loro intensita' ed estensione, si rendono necessari mezzi e poteri straordinari (lett. c).
Per i primi, la legge n. 225/1992 pone un'ulteriore distinzione, a seconda che gli interventi di protezione civile siano attuabili in base alle rispettive competenze dei singoli enti (lett. a) oppure, per la natura e l'estensione dell'evento, si renda necessario l'intervento coordinato di piu' enti (lett. b).
La legge del 1992 operava, dunque, una ripartizione delle competenze utilizzando, a seconda delle circostanze, il discrimine relativo alla ordinarieta' o straordinarieta' delle risposte necessarie per fronteggiare gli eventi calamitosi, oppure quello della dimensione dell'evento nell'ambito degli eventi fronteggiabili in via ordinaria.
Con la successiva legislazione in materia di protezione civile - art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa); articoli 107 - 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401 - sono state delineate le competenze e le responsabilita' dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in funzione della tutela delle collettivita' interessate.
Le attivita' di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio sono state affidate alla competenza regionale, senza distinzione tra le diverse tipologie di eventi calamitosi (art. 108, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 112 del 1998); alle Province e ai Comuni e' stata affidata l'attuazione dei programmi regionali.
Per quanto riguarda la disciplina relativa all'emergenza, e' stata prevista una competenza dello Stato per gli eventi di natura straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992: lo Stato, d'intesa con le regioni interessate, delibera e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze per l'attuazione degli interventi di emergenza, predispone i piani di emergenza e la loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5, comma 4-bis, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
In particolare l'art. 107 del decreto n. 112 del 1998 indica le funzioni dello Stato, stabilendo che hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e nelle quali e' intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art. 8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attivita' industriali, civili e commerciali.
A alle funzione operative riguardanti:
1) gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio;
2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
3) il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
4) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.
h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Di particolare rilevanza, poi, e' l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001 convertito nella legge n. 401/2001 che affida al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile una competenza generale per far fronte al pericolo di danni derivanti da «calamita' naturali, da catastrofi e da grandi eventi che determinino situazioni di grave rischio».
B) Come si puo' constatare dalla ricostruzione normativa, i compiti statali, oltre a quelli di indirizzo e programmazione, sono quelli relativi alla predisposizione dei piani e degli interventi per affrontare gli eventi di tipo e) di cui all'art. 2 comma 1 della legge n. 225 del 1992, cioe' di quelli che, per loro «intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri Straordinari» nonche', nelle stesse ipotesi, i compiti di soccorso alle comunita' colpite, al fine del ripristino delle normali condizioni di vita.
Le disposizioni oggetto della presente impugnativa intervengono proprio sulla disciplina di questi interventi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) legge n. n. 225 del 1992, per i quali sia stata dichiarato lo stato di emergenza, stabilendo che, se il bilancio della Regione non ha la disponibilita' finanziaria sufficiente per fronteggiare le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione e' autorizzato a deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonche' ad elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
Se gli aumenti tributari suddetti non sono sufficienti ovvero in tutti gli altri casi di eventi di rilevanza nazionale, puo' essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile.
Le disposizioni, dunque, prevedono il ricorso al Fondo nazionale nel caso di insufficienza dei fondi regionali, anche dopo l'applicazione degli aumenti tributari ammessi, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di rilevanza nazionale; tale qualificazione dell'evento e' affidata ad una scelta unilaterale del Governo.
Le norme quindi fanno gravare sul bilancio della Regione interessata dall'evento calamitoso l'onere finanziario degli interventi di soccorso e ripristino necessari.
Questa interpretazione della nuova normativa trova conferma nella Direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2011 (doc. 1), per fornire indirizzi applicativi a seguito delle norme in esame.
Nel paragrafo intitolato «Le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza» si premette che lo stato di emergenza e' dichiarato a fronte di eventi di portata nazionale per risonanza, ricadute, caratteristiche proprie dell'evento in se' che richiede mezzi e poteri straordinari.
Cio' nonostante, si legge nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «per il combinato disposto dei citati commi 5-quater e 5-quinquies, a fronte di siffatti eventi, e' la Regione esclusivamente interessata ovvero sono le regioni interessate (in tal caso pro-quota) a doversi fare carico in primo luogo del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a fare fronte ai fabbisogni occorrenti». La direttiva continua affermando che il fondo nazionale sara' attivabile solo e nella misura in cui la Regione dimostri di aver preventivamente reperito nel proprio bilancio le risorse finanziarie necessarie, anche con l'aumento tributario.
Le disposizioni impugnate sono costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di
D i r i t t o
1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge n. 225/1992, per violazione dell'art. 119 Cost.
Le norme pongono interamente a carico del bilancio della Regione o delle regioni territorialmente interessate da una dichiarazione di stato di emergenza per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992, tutti gli oneri finanziari conseguenti all'emergenza, indipendentemente dall'ente che sia titolare della competenza ad attuare gli interventi e quindi anche per gli interventi di competenza non regionale.
In tal modo si impongono al bilancio regionale spese concernenti funzioni esercitate da altri enti, in contrasto con il principio di cui al quarto comma dell'art. 119 Cost. che impone la corrispondenza tra le risorse finanziarie disponibili in base alle fonti di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 119 Cost. e le funzioni attribuite in titolarita' a ciascun ente territoriale.
Si obbligano dunque le regioni ad assumere l'onere finanziario di funzioni di norma di competenza nazionale, posto che, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata lettera c) dell'art. 2 legge n. n. 225/1992, come sopra evidenziato, scattano compiti e funzioni affidati allo Stato, a fronte del riconoscimento della estensione e gravita' dell'evento. In tal senso la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006 ha sottolineato che «l'art. 107 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 112 del 1998 ha chiarito che tali funzioni hanno rilievo nazionale, data la
sussistenza di esigenze di unitarieta', coordinamento e direzione, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori possa avvenire da parte della legge regionale»: tale ambito e' dunque sottratto alla potesta' legislativa ed anche a quella amministrativa delle regioni, poiche' le funzioni relative al soccorso alle comunita' colpite sono di competenza statale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, cosi' come stabilito dalla normativa nazionale richiamata in premessa. Dunque contrasta con l'art. 119 quarto comma Cost. addossare alla singola Regione - colpita da un evento riconosciuto di natura straordinaria, per
intensita' ed estensione, - tutti gli oneri per fronteggiare il soccorso alle popolazioni e le attivita' di ripristino conseguentemente necessarie.
2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge n. 225/1992, per ulteriore violazione dell'art. 119 Cost.
Il primo comma dell'art. 119 Cost. stabilisce che le regioni hanno autonomia di entrata e di spesa.
La disposizione costituzionale e' violata perche', a fronte dell'evento calamitoso, la Regione si trova costretta o a vincolare somme del proprio bilancio per fronteggiare l'evento ovvero, in caso di insufficienza finanziaria, ad aumentare la pressione fiscale.
Tale misura invece, nel sistema costituzionale, e' uno strumento che le regioni hanno per il finanziamento delle proprie politiche e quindi deve essere rimesso all'autonomia decisionale della regione stabilire quale e quanta pressione fiscale imporre ai cittadini in funzione delle priorita' e degli obiettivi da raggiungere.
Si vincola quindi l'utilizzo di risorse finanziarie regionali per compiti, fini e scopi non decisi dalla Regione, non di propria spettanza, in evidente contrasto con l'art. 119 Cost., in base al quale le risorse finanziarie affidate alle regioni sono finalizzate a finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Tale principio costituzionale e' leso dalle impugnate disposizioni le quali impongono vincoli nell'utilizzo di risorse finanziarie nonche' l'aumento fiscale finalizzandolo agli interventi di protezione civile e azzerando in merito l'autonomia politica e decisionale degli organi di governo della regione.
3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge n. 225/1992, per violazione dell'art. 117 terzo comma e dell'art. 119 Cost.
Le disposizioni impugnate, imponendo un vincolo di destinazione alle entrate tributarie regionali, ledono la competenza regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui alle citate norme costituzionali.
Tale materia e' soggetta alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni, per cui e' ammesso l'intervento statale nei limiti dei principi fondamentali. La denunciata lesione sussiste nell'ipotesi in cui la Regione non debba ricorrere all'aumento tributario, perche' dotata di disponibilita' finanziarie: in tal caso, infatti, e' imposto un vincolo di destinazione ai risparmi di spesa che la Regione e' costretta ad usare per i fini in esame con lo scopo di evitare il ricorso alla maggiore pressione fiscale.
Ma la lesione esiste anche ove la Regione debba aumentare i tributi: anche in tal caso infatti viene imposto un vincolo di spesa alle entrate regionali. In entrambi i casi (vincolo ai risparmi del bilancio regionale, vincolo sulle entrate presenti in conseguenza del disposto incremento fiscale) sono violate le rubricate disposizioni costituzionali.
La giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che attraverso l'imposizione di vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse si violano i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 Cost (sent. n. 423/2004, 118/2006); in particolare e' stato rilevato che le norme che fissano vincoli puntuali rispetto a singole voci di spesa dei bilanci della Regione e degli enti locali non costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e ledono, pertanto, l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 della Costituzione ( cfr. Corte cost. sent. 36/2004, 417/2005, 449/2005).
Quindi la legge statale non puo' fissare vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni, perche' altrimenti sarebbe lesa l'autonomia finanziaria di spesa garantita dall'art. 119 Cost. (sentenze n. 297 del 2009; n. 120 del 2008; n. 169 del 2007).
Le norme impugnate non si prestano in alcun modo, per il loro livello di dettaglio, ad individuare un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ma introducono un vincolo puntuale di destinazione delle risorse finanziarie regionali, determinando cosi' un'inammissibile ingerenza nell'autonomia finanziaria delle regioni medesime.
Tali vincoli - per di piu', come sopra rilevato - opererebbero nel senso di destinare le risorse alle quali si riferiscono al finanziamento non solo di funzioni regionali, ma anche di funzioni per le quali sono competenti altri livelli di governo (Stato, province, comuni) e che da organi di questi ultimi vengono in concreto esercitate.
4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge n. 225/1992, per violazione dell'art. 117 terzo comma e dell'art. 119 Cost. anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione.
Le norme impugnate violano anche il principio costituzionale di leale collaborazione, in quanto rendono possibile il ricorso al Fondo nazionale di protezione civile solo a seguito di decisioni unilaterali affidate al libero ed esclusivo apprezzamento politico del Governo nazionale.
Infatti e' previsto che la previa adozione dell'incremento tributario da parte delle regioni e l'accertamento della insufficienza degli introiti a coprire tutte le spese dell'emergenza costituiscono presupposto indispensabile per rendere «possibile» l'accesso al Fondo nazionale di protezione civile, possibilita' quest'ultima rimessa interamente ad una decisione politica ed unilaterale del Governo nazionale, ove l'evento sia riconosciuto di rilevanza nazionale.
In sostanza le norme in esame condizionano rigidamente l'intervento statale al completo utilizzo da parte delle regioni della potesta' tributaria loro riconosciuta, ma in tal modo si nega la «rilevanza nazionale» dell'evento, riducendo la giustificazione dell'intervento nazionale ad una funzione «suppletiva» nell'ipotesi di insufficienza dei mezzi regionali, del tutto indipendentemente dalla natura e dalla qualita' degli eventi straordinari.
La «rilevanza nazionale» di questi ultimi viene a dipendere solo dalla casuale capienza o meno del bilancio delle regioni interessate, alimentato dagli incrementi tributari posti a carico delle collettivita' interessate, e dunque dalla giuridica possibilita' o meno di aumentare il carico tributario a carico di queste ultime, anziche' dalla valutazione delle esigenze di solidarieta' nazionale che stanno alla base della funzione demandata al Fondo nazionale di protezione civile.
La valutazione e la conseguente decisione sono assunte unilateralmente dal Governo.
Invece, vertendosi in materie soggette alla potesta' legislativa concorrente Stato-Regioni («coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; «protezione civile»), in applicazione dei principi della chiamata in sussidiarieta' e considerata l'incidenza della decisione sulle competenze e sulle risorse regionali, il rispetto del canone della leale collaborazione avrebbe imposto la previsione di un adeguato coinvolgimento regionale, finalizzato alla decisione circa la qualificazione dell'evento. Cio', invece, non e' previsto, con conseguente sussistenza dell'evidenziato motivo di illegittimita' costituzionale.
P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo) all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i motivi di cui al presente ricorso.
Si deposita la direttiva emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2010 (doc. 1).
Firenze - Roma, 26 aprile 2011
Avv. Lucia Bora