RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2006 , n. 43
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2006  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 16 del 19-4-2006) 
 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  Regione  Campania, in persona del presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  con  sede in Napoli, per la declaratoria di
incostituzionalita'  e  conseguente  annullamento della legge Regione
Campania  del  29 dicembre 2005, n. 24 (pubbl. in B.U.R. n. 69 del 30
dicembre 2005) recante:
        "Disposizioni   per  la  formazione  del  Blancio  annuale  e
pluriennale  della  Regione  Campania  - Legge finanziaria 2006", con
specifico  riguardo  agli  articoli 7, commi 1, 2, 3 e 4; 4, comma 3,
nonche'  23  di  tale legge, per contrasto con gli artt. 117, comma 3
nonche' del principio della leale collaborazione istituzionale di cui
agli artt. 118 e 120 Cost., come pure dell'art. 123 Cost. e dell'art.
117, secondo comma, lett. e) della Costituzione.
    E  cio'  a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio
dei  ministri  di  impugnativa della predetta legge regionale assunta
nella seduta del 23 febbraio 2006.
    Nel  B.U.R.  n. 69  del  30  dicembre 2005 della Regione Campania
risulta  pubblicata la epigrafata legge regionale n. 24/2005, con cui
sono  state  dettate  "disposizioni  per  la  formazione del Bilancio
annuale  e  pluriennale  della  Regione  Campania  (Legge finanziaria
2006)".
    Avverso tale legge, con specifico riguardo ai primi quattro commi
dell'art. 7,  al  comma  3 dell'art. 4 nonche' all'art. 23, in quanto
ritenuti sia contrastanti con il vigente riparto costituzionale delle
competenze  in  materia  di  legislazione  concorrente  (ripartita) e
quindi violativi dei principi dettati o desumibili dalla legislazione
statale  vigente  nelle materie da essi trattate, sia violative della
"riserva  di Statuto" di cui all'art. 123 Cost. sia, infine, invasiva
della  competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett.
e)  Cost.,  il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente
atto,   ricorre   ai   sensi   dell'art. 127,  primo  comma  Cost.  e
dell'art. 31,   legge   11   marzo   1953,   n. 87  (come  sostituito
dall'art. 9,  comma  1,  della  legge 5 giugno 2003 n. 131) a codesta
ecc.ma   Corte   costituzionale   per  chiedere  la  declaratoria  di
illegittimita'   costituzionale,   e   quindi  l'annullamento,  della
epigrafata  legge  regionale con specifico riguardo all'art. 7, commi
1,  2,  3  e  4, all'art. 4, comma 3, e all'art. 23 di detta legge; e
cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.
    1)  Alcune  disposizioni contenute nell'articolo 7, relative agli
Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) presenti
sui  territorio  campano,  eccedono  dalle  competenze  regionali. E'
opportuno  premettere che la materia oggetto della legge regionale in
esame,  concernente  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
scientifico (IRCCS) non trasformati in Fondazioni, e' stata esaminata
da  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  nella sentenza n. 270 del
2005.  In  tale pronuncia la Corte ha chiarito che, pur non potendosi
ricondurre la normativa relativa agli IRCCS alla potesta' legislativa
statale  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma  lett. g), Cost., non
potendo  tali Istituti essere considerati enti nazionali (bensi' enti
a  mera  "rilevanza  nazionale"),  tuttavia  l'esigenza  di garantire
un'adeguata  uniformita'  al  sistema e la tutela di alcuni interessi
unitari  esistenti  in  materia  giustifica l'attrazione in capo allo
Stato,  in  via di sussidiarieta', di funzioni che sono di competenza
delle  regioni,  non  potendosi  dubitare  che  la  previsione  e  la
disciplina  degli  enti  pubblici operanti nelle materie della tutela
della  salute  e  della  ricerca  scientifica siano, sotto il profilo
organizzativo,  di  competenza  regionale e debbano, pertanto, essere
oggetto  della  corrispondente potesta' legislativa. Peraltro, sempre
secondo la Corte, l'"attrazione per sussidiarieta" in capo allo Stato
esige,  "al  fine  di  evitare  un  improprio  svuotamento  delle ...
prescrizioni  costituzionali,  ... la previsione di adeguate forme di
coinvolgimento  delle  regioni interessate, secondo i moduli di leale
collaborazione  piu'  volte Indicati come ineliminabili" dalla stessa
Corte (cfr., fra le altre, le sentt. nn. 8/2004 e 303/2003).
    Lo  Stato,  dunque,  e'  legittimamente intervenuto in materia di
IRCCS,  avocando  a se' certi poteri (con la legge n. 3/2003 e con il
d.lgs.  n. 288/2003) ma al contempo affiancando ad essi la previsione
di  una  necessaria  intesa  con le regioni, come risulta chiaramente
dall'art. 5  del  d.lgs. n. 288/2003 nella parte in cui e' rimessa ad
un   atto   di   intesa,   da   raggiungere  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni,  la determinazione delle "modalita' di organizzazione,
di  gestione  e  di funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico non trasformati in Fondazioni". Intesa che, in
attuazione   dell'art. 5   teste'  citato,  e'  stata  raggiunta  con
l'accordo Stato-regioni del 1° luglio 2004. Di talche' si ritiene che
nella materia degli IRCCS (non trasformati in Fondazioni) la potesta'
legislativa  regionale  debba  rispettare  i principi fondamentali in
materia  di  tutela  della salute, contenuti nel d.lgs. n. 288/2003 e
nel   relativo   Atto  d'intesa,  che  del  primo  costituisce  parte
integrante, profilandosi altrimenti - come accade nella legge che qui
si  impugna  -  la  violazione, per un verso, dell'art. 117, comma 3,
Cost.  e,  per  altro verso, del principio della leale collaborazione
istituzionale desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 117
e 118, comma 1 e 120 Cost.
    In  particolare,  la  legge  regionale  qui  impugnata presenta i
summenzionati profili di illegittimita' costituzionale in ordine alle
seguenti disposizioni:
        l'art. 7,  comma  1,  nella  parte in cui sottopone gli IRCCS
regionali  "alla  vigilanza  della regione", si pone in contrasto con
l'art. 1,  comma  2,  del  d.lgs.  n. 288/2003,  il  quale,  ritenuto
legittimo  dalla  Corte  nella sent. n. 270/2005, mantiene in capo al
Ministero  della  salute  "le  funzioni  dl  vigilanza" sugli enti in
questione.
        l'art. 7,  comma 2, nel sottoporre al controllo della regione
l'attivita'  di  ricerca  degli IRCCS regionali, si pone in contrasto
con l'art. 8, comma 3 del d.lgs. n. 288/2003, il quale, non censurato
dalla Corte nella sentenza sopra indicata, prevedendo che l'attivita'
di  ricerca  degli  IRCCS  sia  coerente  con il programma di ricerca
sanitaria  nazionale  di  cui  all'art 12-bis del d.lgs. n. 502/1992,
sottopone la stessa alla vigilanza del Ministero della salute.
        l'art. 7,  comma  3,  nello  stabilire  che  i componenti del
Consiglio  di  indirizzo  e  verifica  degli  Istituti  campani siano
"nominati  dal  presidente  della regione, su proposta dell'assessore
regionale   alla   sanita',"   senza  prevedere  alcuna  designazione
ministeriale,  si  pone in contrasto con l'art. 2, comma 1, dell'Atto
di  intesa,  il  quale  prevede  una  diversa  composizione  del CIV,
statuendo che lo stesso sia "composto da cinque membri, due dei quali
nominati dal Ministro della salute e due dal presidente della regione
ed  il  quinto,  con  funzioni  del presidente, nominato dal Ministro
della salute, sentito il presidente della regioni".
        l'art. 7,  comma  4,  nello  stabilire  che  tutti e cinque i
membri  del  Collegio  sindacale  degli  IRCCS siano "designati dalla
Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale
alla  sanita",  senza  contemplare alcuna componente ministeriale, si
pone   in  contrasto  con  l'art. 4  dell'Atto  d'intesa,  il  quale,
rinviando  a  quanto  disposto  dall'art. 4  del  d.lgs. n. 288/2003,
prevede che il suddetto organo sia composto da cinque membri, "di cui
due designati dalla regione, uno designato dal Ministro dell'economia
e  delle  finanze, uno dal Ministro della salute e uno dall'organismo
di rappresentanza delle autonomie locali".
    2)  L'articolo 4, comma 3, prevede l'attribuzione di una funzione
di  indirizzo  politico-amministrativo  alla  giunta. Tale previsione
incide  sulla  forma  di  governo che, ai sensi dell'articolo 123, e'
riservata  allo  Statuto  e  non  puo'  essere disciplinata con legge
regionale  ordinaria.  Infatti,  l'attribuzione  di  una  funzione di
indirizzo  politico-amministrativo alla giunta determina una modifica
del  sistema  di  relazioni  tra  gli  organi  regionali,  cosi' come
delineato  dal vigente Statuto della regione, il quale attribuisce al
Consiglio  regionale  la funzione di indirizzo politico programmatico
(art. 20), punto 1 della legge 22 maggio 1971, n. 348, ed alla giunta
l'attuazione  delle  direttive  politiche e programmatiche decise dal
Consiglio  (art. 31  Stat.).  Non  e'  quindi  prevista  una funzione
politico-amministrativa  in  capo  alla  giunta,  ne'  puo' la stessa
essere    disposta    con   legge   regionale,   perche'   interviene
illegittimamente  nella  materia della forma di governo, rimessa allo
statuto regionale.
    In  tal  senso  quindi l'articolo in esame viola la previsione di
cui all'articolo 123 della Costituzione.
    3)   All'articolo  23  e'  prevista  una  modifica  del  comma  1
dell'articolo  2  della  legge regionale n. 28/2003 ed e' aggiunto il
seguente comma:
        "Al  fine  di  contribuire  alla  riduzione dell'inquinamento
atmosferico  derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti
alle  categorie  Internazionali  M1  e N1 alimentati a metano e GPL o
azionati  con  motore  elettrico,  sono  esentati dal pagamento della
tassa automobilistica regionale dal 1° gennaio 2005".
    Tale   previsione   contrasta   con   la   normativa  statale  di
riferimento, ed in particolare con l'articolo 17, comma 5, lett. a) e
h),della  legge  n. 449/1997, che dispongono, invece, la riduzione di
un  quarto  - e non gia' l'esenzione - dell'importo del tributo per i
veicoli  alimentati  a  gas  metano  e GPL, nonche' per i veicoli con
motore  elettrico;  per questi ultimi la normativa statale violata e'
l'art. 20  del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, che prevede l'esenzione
quinquennale  per autoveicoli elettrici per il periodo di cinque anni
a  decorrere  dalla  data  del  collaudo.  La  normativa regionale si
discosta   sensibilmente   dalla  normativa  statale  violando  cosi'
l'art. 117,  comma  2,  lettera e), in materia di sistema tributario.
Proprio  in  materia di tasse automobilistiche la Corte ha avuto modo
di pronunciarsi con le nn. 296/03 e 297/03, chiarendo che la suddetta
tassa  non  puo'  essere  considerata  un  tributo  proprio  ai sensi
dell'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, bensi' trattasi
di  materia rientrante all'interno della competenza esclusiva statale
di  cui  all'articolo  117, secondo comma, lett. e) in quanto tributo
istituito con legge statale nel cui ambito la regione puo' legiferare
soltanto nei limiti e nelle misure stabilite dalla legge statale.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede  che  la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi  e  quindi  annullare i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7, il
comma  3  dell'art. 4  nonche' l'art. 23 della legge Regione Campania
del 29 dicembre 2005, n. 24.
    Si depositano, con l'originale notificato del presente ricorso:
        1)  estratto  della  deliberazione del C.d.m. del 23 febbraio
2006;
        2) copia della legge regionale impugnata.
          Roma, addi' 24 febbraio 2006
               L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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