Ricorso n. 43 del 9 marzo 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 18 del 2015-05-06)
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. …, Fax
… e PEC …, presso i cui
uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Piemonte, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della Legge Regionale
Piemonte n. 22 del 24 dicembre 2014, recante «Disposizioni urgenti in
materia fiscale e tributaria», pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 29
dicembre 2014, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 20
febbraio 2015.
Con la Legge Regionale n. 22 del 24 dicembre 2014 indicata in
epigrafe, che consta di nove articoli, la Regione Piemonte ha emanato
le disposizioni «in materia fiscale e tributaria».
In particolare, l'art. 7, recante la «Misura del canone per l'uso
energetico e di riqualificazione dell'energia», prevede che «1. A
decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino all'adozione di un nuovo
regolamento della Giunta regionale in attuazione della legge
regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima
attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia
di tutela delle acque), l'importo unitario del canone annuo per l'uso
di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di riqualificazione
dell'energia e' cosi' determinato:
a) per l'uso energetico:
1) 42,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw
3.000;
2) 38,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw
1.000 e inferiore a kw 3.000;
3) 36,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw
220 e inferiore a kw 1.000;
4) 33,00 euro per ogni kw di potenza nominale media per le
utenze con una potenza media di concessione superiore o uguale a kw
20 e inferiore a kw 220;
5) 28,50 euro per ogni kw di potenza nominale media per le
utenze con una potenza media di concessione inferiore a kw 20;
b) per l'uso riqualificazione dell'energia:
1) euro 1,00 per ogni kw di potenza nominale di pompaggio.»
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,
la Regione Piemonte abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
L'art. 7 della Legge Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22 viola
l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.
La disciplina contenuta nell'art. 7 della Legge Regione Piemonte
n. 26/2014 citata, recante la «Misura del canone annuo per l'uso
energetico e di riqualificazione dell'energia», stabilisce la misura
del canone annuo per l'uso di acqua pubblica a fini energetici e di
riqualificazione dell'energia.
Tale misura e' diversificata all'interno dell'utilizzazione
idroelettrica in modo decrescente in proporzione alla potenza media
di concessione.
La disposizione regionale non risulta in linea con quanto
espressamente previsto dal legislatore nazionale con le norme
contenute all'art. 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
contenente le «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 134. (1)
Tali norme mirano ad agevolare l'accesso degli operatori
economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi su
tutto il territorio nazionale, rappresentando l'esigenza di tutelare
la concorrenza e garantire, al contempo, l'uniformita' della
disciplina.
Va posto in evidenza che l'art. 37, in particolare, il comma 7,
proprio in considerazione della superiore finalita' pubblica di
assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale
dell'attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento
fra gli operatori, prevede che, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la
determinazione, secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da
parte delle Regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni
ad uso idroelettrico. (2)
Tale norma, dunque, demanda alla legislazione regionale di
dettaglio la fissazione dei canoni di concessione, ma all'interno ed
entro i valori massimi stabiliti dallo Stato.
Lo Stato, pertanto, ha ritenuto, coerentemente, di attrarre la
determinazione dei predetti canoni nell'ambito della suddetta
disciplina, che e' espressione della competenza esclusiva dello Stato
in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione; come, peraltro,
affermato dalla Corte costituzionale anche con la recente sentenza
del 2014, n. 28.
Con tale sentenza, infatti, e con riferimento specifico all'art.
37, commi 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge n. 83/12 citato, e' stato
statuito che «Queste disposizioni mirano ad agevolare l'accesso degli
operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni
uniformi sul territorio nazionale, regolando le relative procedure di
evidenza pubblica con riguardo alla tempistica delle gare e al
contenuto dei relativi bandi (commi 4, 5, 6 e 8), nonche'
all'onerosita' delle concessioni messe a gara (comma 7). Tali norme -
al pari di quelle che disciplinano «l'espletamento della gara ad
evidenza pubblica» per i casi di scadenza, decadenza, rinuncia o
revoca di concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico (sentenza n. 1 del 2008) - rientrano nella materia
«tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (art.
117, secondo comma, lettera e, Cost.): a detto ambito va ricondotta
l'intera disciplina delle procedure di gara pubblica (sentenze n. 46
e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011 e n 283 del 2009), in quanto
quest'ultima costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e
promuovere la concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale (sentenze n. 339 del 2011, n. 1 del 2008 e n. 401 del
2007).»
Come ricordato nella precedente sentenza n. 67/13, la costante
giurisprudenza della Corte (per tutte, la sentenza n. 29/10), che la
Corte stessa ha inteso espressamente ribadire, ha, dunque,
ricostruito la disciplina statale relativa alla determinazione della
tariffa in materia, come complesso di norme atte a garantire uno
sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.
Dal testo della legge regionale indicata in epigrafe appare
evidente come la disposizione regionale impugnata riservi alla
competenza regionale un'attivita' di approvazione e modulazione del
canone per l'uso di acqua pubblica relativo all'uso energetico e di
riqualificazione dell'energia, che, invece, dalle norme statali
interposte, in particolare dall'art. 37, comma 7, del decreto-legge
n. 83/12 citato, risulta riservata allo Stato, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di tutela della concorrenza.
L'art. 7 della Legge Regionale Piemonte n. 22/14 citata si pone
in contrasto, dunque, con la lettera e), secondo comma, dell'art. 117
Cost., che attribuisce, appunto, allo Stato la competenza esclusiva
in materia di tutela della concorrenza.
(1) Art. 37 «Disciplina delle gare per la distribuzione di gas
naturale e nel settore idroelettrico». 1. Al decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 14, comma 5, e' sostituito dal seguente: «Alle gare di
cui al comma 1 sono ammesse, senza limitazioni territoriali,
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a
partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita'
limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non
discriminatori, con la sola esclusione delle societa', delle loro
controllate, controllanti e controllate da una medesima
controllante, che, in Italia e in altri Paesi dell'Unione
europea, o in Paesi non appartenenti all'Unione europea,
gestiscono di fatto, o per disposizioni di legge, di atto
amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtu'
di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza
pubblica. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di
interesse economico. La esclusione di cui al primo periodo non si
applica alle societa' quotate in mercati regolamentati e alle
societa' da queste direttamente o indirettamente controllate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche' al socio
selezionato ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.
148, e alle societa' a partecipazione mista, pubblica e privata,
costituite ai sensi del medesimo comma»: b) il primo periodo
dell'art. 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164(173), e' sostituito dai seguenti: «I soggetti titolari
degli affidamenti o delle concessioni di cui al comma 5 del
presente articolo possono partecipare alle prime gare per ambiti
territoriali, indette a norma dell'art. 14, comma l, successive
al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale e senza
limitazioni, anche se, in Italia o all'estero, tali soggetti o le
loro controllate, controllanti o controllate da una medesima
controllante gestiscono servizi pubblici locali, anche diversi
dalla distribuzione di gas naturale, in virtu' di affidamento
diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Per le prime
gare di cui sopra non si applicano le disposizioni dell'art. 4,
comma 33, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modifiche e integrazioni.». 2. Sono fatte salve le
disposizioni dell'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, e gli
ambiti di distribuzione gas determinati ai sensi del medesimo
articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per
l'affidamento del servizio di distribuzione gas in conformita'
con l'art. 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93. 3. In sede di affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale, al fine di garantire la sicurezza del servizio,
sono fatti salvi gli obblighi in materia di tutela
dell'occupazione stabiliti dai provvedimenti emanati ai sensi
dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164(173), che, a causa dell'obbligatorieta', non costituiscono
elemento di valutazione dell'offerta. 4. All'art. 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Le regioni e le province autonome,
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di
decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal
comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse
pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il
mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad
evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei
principi fondamentali di tutela della concorrenza, liberta' di
stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di
conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un
massimo di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti
ritenuti necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento
e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza,
alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e
qualita' del piano di interventi per assicurare la conservazione
della capacita' utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta
economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e
all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata. Per
le concessioni gia' scadute alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a
tale data ed entro il 31 dicembre 2017, per le quali non e'
tecnicamente applicabile il periodo di cinque anni di cui al
primo periodo del presente comma, le regioni e le province
autonome indicono la gara entro due anni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova concessione
decorre dal termine del quinto anno successivo alla scadenza
originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel bando di
gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario
coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara
e' indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di
grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime
modalita' e durata»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri
e i parametri per definire la durata della concessione in
rapporto all'entita' degli investimenti, nonche', con parere
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i parametri
tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e
dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e'
determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma
1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare
alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della
generalita' dei clienti finali, secondo modalita' definite nel
medesimo decreto».(174) 5. Fermo restando quanto previsto per i
casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica
dall'art. 25, primo comma, del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per
l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso
idroelettrico prevede, per garantire la continuita' gestionale,
il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo
concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti
giuridici afferenti alla concessione.(174) 6. Al concessionario
uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento del ramo
d'azienda, predeterminato e concordato tra questo e
l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso
noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della
concessione diversi da quelli di cui all'art. 25, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, il corrispettivo e' determinato sulla base del valore di
mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito
nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di
cui al citato art. 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo
determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato,
calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale,
anch'essi rivalutati, ricevuti dal concessionario per la
realizzazione di tali opere, diminuito nella misura
dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede
attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti terzi, di cui
due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, e il terzo dal presidente del
Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente, i
quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la
pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.(174) 7. Al fine di
assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle
attivita' di generazione idroelettrica e parita' di trattamento
tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri
generali per la determinazione, secondo principi di economicita'
e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei
canoni delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso
decreto sono fissate le modalita' tramite le quali le regioni e
le province autonome possono destinare una percentuale di valore
non inferiore al 20 per cento del canone di concessione pattuito
alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei
clienti finali, con riferimento ai punti di fornitura localizzati
nel territorio della provincia o dell'unione dei comuni o dei
bacini imbriferi montani insistenti nel medesimo territorio
interessato dalle opere afferenti alle concessioni di cui al
presente comma. 8. Sono abrogati i commi 489 e 490 dell'art. 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(2) Art. 37 citato: 7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina
sul territorio nazionale delle attivita' di generazione
idroelettrica e parita' di trattamento tra gli operatori
economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione,
secondo principi di economicita' e ragionevolezza, da parte delle
regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso
idroelettrico. Con lo stesso decreto sono fissate le modalita'
tramite le quali le regioni e le province autonome possono
destinare una percentuale di valore non inferiore al 20 per cento
del canone di concessione pattuito alla riduzione dei costi
dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con
riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio
della provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi
montani insistenti nel medesimo territorio interessato dalle
opere afferenti alle concessioni di cui al presente comma.
P. Q. M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' l'art. 7, recante la
«Misura del canone per l'uso energetico e di riqualificazione
dell'energia», della Legge Regionale Piemonte n. 22 del 24 dicembre
2014, contenente le «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
tributaria», indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente
illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 20 febbraio 2015.
Roma, 27 febbraio 2015
L'Avvocato dello Stato: Gabriella Palmieri