Ricorso n. 43 dell'11 ottobre 2007 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2007 , n. 43
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 ottobre 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 45 del 21-11-2007)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - giusta delibera del consiglio dei ministri 28 settembre 2007 - rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro la Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, volto alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28, 30 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 9 agosto 2007, n. 32, recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" in relazione all'art. 117 Cost., come piu' specificatamente indicato infra. 1. - Sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 9 agosto 2007, n. 32, e' apparsa la legge r. 6 agosto 2007, n. 19, che reca "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia". La legge si compone di 34 articoli suddivisi in quattro titoli. Il Titolo I contiene alcune disposizioni generali. Definisce dapprima l'ambito di applicazione della legge - precisando che, tramite questa la regione esercita la potesta' concorrente in materia di istruzione ed esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale (art. 1) -; illustra, poi, le finalita' e i principi cui le politiche regionali si informano (art. 2), sottolineando che la regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ne supporta l'azione (art. 3) e promuove la concertazione sociale e la collaborazione tra istituzioni, quali mezzi per l'integrazione delle politiche per l'istruzione (art. 4). Evidenzia, elencandole, le funzioni spettanti alla regione in materia di istruzione e formazione (art. 5); alle Province in materia di istruzione secondaria superiore e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica (art. 6). Ripartisce, infine, fra Province e comuni, i compiti anche in tema di programmazione dei servizi. I piani provinciali, a loro volta, confluiscono nel piano regionale, da adottare previa conferenza dei servizi (art. 7). Il Titolo II (Sistema di istruzione e formazione professionale) si articola in quattro capi. Il capo I (art. 10) disciplina il sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, prevedendo in particolare che esso si attesti sui diversi livelli europei, come definiti dalla decisione 85/368/CEE del Consiglio. Il capo II reca disposizioni in materia di offerta formativa. Stabilisce in primo luogo, al riguardo, che l'offerta sia articolata: in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e obbligo di istruzione (la cui disciplina si ritrova nel successivo art. 14); nei percorsi successivi di istruzione e formazione tecnica superiore (disciplinata all'art. 15); nel quinto anno integrativo (art. 11) ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'universita'. Vengono illustrati, poi, gli impegni della regione nella promozione di interventi per l'educazione degli adulti (art. 13); intese volte alla costruzione di poli informativi (art. 16); azioni di formazione continua e permanente (art. 17); interventi di formazione abilitante (art. 18); attivita' di orientamento scolastico e professionale (art. 19); percorsi di apprendistato, tirocinio ed alternanza di studio e lavoro (art. 21). Si specificano, infine, le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione (art. 22). Il capo III (Rete degli operatori), dispone che il sistema regionale di erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale sia assicurato da una serie di soggetti elencati, denominati Istituzioni formative, di cui definisce funzioni e finalita' (art. 24). Istituisce, altresi'. l'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi in materia di istruzione e formazione (art. 25) e definisce le modalita' e i criteri per l'accreditamento (art. 26). Il capo IV si compone di due articoli: il 27, in materia di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale; il 28, che dispone che la regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base del criterio della quota capitaria. Il Titolo III (art. 29) definisce le politiche che la regione intende adottare in materia di ricerca applicata, di innovazione didattica e tecnologica, e di qualificazione del personale. Il Titolo IV (artt. 30-34), infine, contiene disposizioni transitorie e finali. 2. - Come si puo' vedere da questo rapido e sommario excursus, la regione, con la legge in esame, disciplina compiutamente il sistema educativo di istruzione e formazione professionale, ma nel far questo eccede dalle proprie competenze, invadendo le competenze statali in materia di istruzione. I principi fondamentali e le norme generali in materia di istruzione, infatti, sono riservati allo Stato, che ne deve garantire una uniforme disciplina sull'intero territorio nazionale. Tra i principi fondamentali, primo fra tutti e' la definizione dei contenuti dell'obbligo di istruzione, attraverso la descrizione dei livelli essenziali delle prestazioni, necessariamente uniformi sul territorio nazionale. Gia' l'art. 1, comma 2. della legge regionale e l'attuazione ad esso data dagli articoli seguenti risulta, conseguentemente, in contrasto con la normativa statale vigente (in particolare con le recenti modifiche apportate dalla legge n. 296/2006 e dalla legge n. 40/2007). A cio' aggiungasi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 279 del 2005. ha affermato, in relazione ai ricorsi presentati dalle regioni avverso il d.lgs. n. 59/2004 (c.d. Legge Moratti), il necessario rispetto del principio di leale collaborazione e degli accordi Stato-regioni, trattandosi di materie dove sussiste un inevitabile intreccio di competenze rimesse allo Stato e alle regioni. In questa prospettiva si sono mosse le modifiche apportate alla legislazione statale. La legge regionale in rassegna, dunque, presta il fianco a numerosi e seri dubbi di costituzionalita'. sia per contrasto con la normativa statale vigente, che stabilisce principi fondamentali e norme generali della materia - istruzione, a cui tutte le regioni sono tenute ad uniformarsi, sia per la violazione sistematica del principio di leale collaborazione, stante che la legge regionale disciplina aspetti rimessi dalla normativa nazionale agli accordi Stato-regioni. Piu' precisamente, in relazione a ciascuna disposizione ritenuta contraria alla Costituzione. 2.1. - L'art. 10 disciplina il sistema di certificazione delle competenze acquisite a seguito di frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale, stabilendo unilateralmente i livelli di corrispondenza delle certificazioni rilasciate, rispetto alle diverse tipologie di percorsi, in assenza di una previa definizione a livello nazionale di regole, standards e modalita' per effettuare tale riconoscimento. La disposizione, conseguentemente, eccede dalla competenza regionale ed incide sulla competenza riservata allo Stato dall'art. 117. secondo comma, lett. m-n) Cost., circa la determinazione di standards uniformi su tutto il territorio nazionale. 2.2. Gli artt. 11 e 14, comma 2, nel permettere a tutti i giovani che hanno concluso il primo ciclo di iscriversi ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate presso la regione, eccedono dalla competenza attribuita alla regione in materia di istruzione, ai sensi dell'art. 117, secondo e terzo comma Cost. e in particolare: 2.2.1. - sono in contrasto con le norme generali in materia di istruzione di cui all'art. 1, commi 622 e 624 della legge n. 296 del 2006, secondo cui i giovani che hanno concluso il primo ciclo possono adempiere l'obbligo di istruzione solo se frequentano, nella fase transitoria, i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del d.lgs. n. 226 del 2005 e, a regime, i percorsi e progetti realizzati (al fine di prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione) realizzati da strutture formative inserite in un elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione; 2.2.2. - non tengono conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 1-quinquies, del d.l. n. 7 del 2007 (aggiunto dalla legge di conversione n. 40 del 2007), che modifica la configurazione del sistema del secondo ciclo, prevedendo l'emanazione di linee guida, da definire in sede di Conferenza Unificata: Queste devono stabilire raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnici e di quelli professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, prevedendo l'istituzione di un apposito repertorio nazionale; 2.2.3. - disciplinano i percorsi di istruzione e formazione professionale in assenza della previa definizione in sede di Conferenza Stato-regioni degli aspetti che, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 226 del 2005, costituiscono il necessario presupposto della disciplina specifica stabilita da ciascuna regione. 3. - L'art. 18, che riguarda la formazione abilitante, prevedendo percorsi formativi regionali validi ai fini dell'abilitazione professionale, contrasta con l'art. 117, comma 1 e 3 Cost., violando il principio fondamentale in materia di - "professioni" secondo il quale la competenza ad individuare i titoli abilitanti per l'esercizio delle professioni spetta esclusivamente allo Stato (in tal senso si e' pronunciata in piu' occasioni codesta ecc.ma Corte costituzionale - cfr., tra le altre, sentenze nn. 300/2007, 40 e 153 /2006 - e nello stesso si e' espresso il d.lgs. n. 30 del 2006). 4. - L'art. 24, che denomina unilateralmente "istituzioni formative" determinati soggetti che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale ed attribuisce loro la personalita' giuridica. La relativa autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria risulta in contrasto con l'art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 226/2005, che, a tali fini, prevede l'emanazione di un regolamento che definisca i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti le istituzioni scolastiche. Con cio' risulta in contrasto anche con il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni. A cio' aggiungasi che l'art. 24, comma 6, che stabilisce anche per le istituzioni scolastiche rientranti nel sistema di istruzione e formazione professionale una particolare disciplina sul reclutamento del personale docente e non docente, si pone in contrasto con la normativa nazionale (legge 3 maggio 1999, n. 124, e in particolare artt. 1, 2, 3, 6, 11) e con il regime di contrattazione collettiva, esulando tale disciplina dalla competenza regionale. 5. - L'art. 28, che prevede un meccanismo automatico di determinazione delle risorse in base al criterio della quota capitaria, invade la competenza esclusiva statale in ordine alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finalizzate all'attuazione dell'obbligo di istruzione; risultando altresi' in contrasto con l'art. 137 del d.lgs. n. 112/1998, che rimette allo Stato le funzioni relative alla determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, nonche' con la legge n. 440/1997, recante "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". 6. - L'art. 30, comma 3, prevedendo che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999 rientrino nel sistema di istruzione e formazione professionale, contrasta con lo stesso art. 69, che colloca tali percorsi IFTS nell'ambito della integrata superiore e quindi nella formazione post-secondaria, sia con l'art. l, comma 631 della legge n. 296/1996 - che richiede che il sistema IFTS sia organizzato sulla base di apposite linee guide, previa intesa con la Conferenza Unificata-, sia con l'art.13, comma 2 della legge n. 40/2007, secondo cui le regioni "concorrono" alla realizzazione dei "poli tecnico-professionali", nel rispetto quindi della normativa statale in parola. Tutto quanto sopra premesso e considerato, poiche' la legge eccede i limiti di competenza assegnati alla regione in materia di istruzione, invadendo la competenza statale, in violazione degli artt. 33 e 117, commi 1, 2 e 3 Cost., nonche' in contrasto con il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.
P. Q. M. Conclude percio' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2007, n. 19, recante "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", - pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 9 agosto 2007, n. 32 - artt. 1, comma 2, 10, 11, 14, comma 2, 18, 24, 28, 30, per violazione degli artt. 33 e 117, commi 1, 2 e 3 Cost., nonche' per contrasto con il principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra lo Stato e le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. Roma, addi' 4 ottobre 2007 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Gaetano Zotta