Ricorso n. 43 dell'8 agosto 2008 (Provincia autonoma di Trento)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2008 , n. 43
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 2008 (della Provincia autonoma di Trento)
(GU n. 39 del 17-9-2008)
Ricorso della Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, sig. Lorenzo Dellai, rappresentata e difesa per procura speciale autenticata dall'ufficiale rogante n. di raccolta 37768 e n. di rep. 26967 in data 29 luglio 2008, che si trascrive integralmente in calce, dal prof. avv. Franco Mastragostino, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli e dall'avv. Luigi Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5, giusta delibera G.P. reg. n. 1918 del 25 luglio 2008; Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale in parte qua dell'art.13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), pubblicata nel supplemento n. 2 al B.U. della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/141 del 24 giugno 2008, che riguarda la «Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"», con il quale e' stato aggiunto al comma 4 dell'art. 19 della l.p. n. 7/2006, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico», il seguente periodo: «Le concessioni che interessino un'altra regione o provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la regione o provincia interessata». E cio' per violazione degli articoli 8, 9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e ss.mm. (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e delle relative Norme di attuazione e, in particolare, per violazione/elusione dell'art.14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463, del d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289, nonche' degli articoli 117 e 118 Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonche' per violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione. Premesso in fatto Occorre ricostruire il contesto entro il quale la disposizione impugnata e' stata collocata. Esso riguarda l'ambito delle competenze attribuite alle province autonome attinenti alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, settore nel quale ha recentemente assunto peculiare rilievo l'attivita' amministrativa procedimentale diretta a disciplinare il rinnovo, la proroga, ovvero il rilascio di nuove concessioni, in relazione ai rapporti concessori scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 (si tratta, fra l'altro, delle piu' importanti concessioni Enel) e rispetto ai quali occorreva avviare i relativi procedimenti nel quinquennio antecedente (e, quindi, entro il 31 dicembre 2005). Preliminarmente e' bene ricordare che le province autonome hanno via via acquisito attribuzioni e competenze, gia' di pertinenza dello Stato, sia in materia di produzione di energia, che con specifico riferimento alle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Lo statuto di autonomia aveva gia' attribuito alla potesta' legislativa primaria delle Province autonome tutte le competenze in materia ambientale (articoli 8 e 16 Sta.) e alla potesta' legislativa concorrente l'utilizzazione delle acque pubbliche (articoli 9 n. 9 e 10 Sta.). Le successive Norme di attuazione dello statuto hanno di seguito contribuito a conferire alle province un complesso organico di beni e di funzioni riconducibili all'ambiente e alla tutela e utilizzo delle acque pubbliche, nonche' a disporre il trasferimento dei beni del demanio idrico. Con il d.P.R. n. 235/1977 e' stato, altresi', disposto il trasferimento alle stesse delle funzioni statali in materia di energia, funzioni poi ampliate con il d.lgs. n. 463/1999, che ha conferito alle province anche la delega all'esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni, ivi comprese le funzioni amministrative afferenti alle concessioni. Da ultimo, con la nuova Normativa di attuazione, approvata con il d.lgs n. 289/2006, anche in ragione della competenza legislativa concorrente acquisita dalle regioni ordinarie e dalle province autonome in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, per effetto della riforma del Titolo V, e' stato definitivamente consacrato, in capo alle province autonome, per i rispettivi territori, l'esercizio delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, con la conseguenza che esse sono disciplinate con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. In esecuzione delle Norme di attuazione statutaria, nella Provincia di Trento e' stata emanata una copiosa legislazione provinciale. Per quello che qui interessa tale legislazione ha dovuto, in primo luogo, affrontare il problema del rinnovo delle concessioni dei grandi impianti di produzione di energia elettrica, sorte in capo ad Enel S.p.a. Preme ricordare che, a livello nazionale, con l'emanazione del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, c.d. «decreto Bersani» sull'energia, e' venuto meno il monopolio statale in materia energetica e, di conseguenza, e' stato posto il termine di trenta anni dalla data del medesimo decreto per la scadenza di tutte le concessioni idroelettriche dell'Enel. Per le concessioni ricadenti in territorio trentino, invece, il comma 15 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal d.lgs n. 463/1999 (di attuazione, quest'ultimo, del decreto Bersani), discostandosi parzialmente dalla analoga disposizione del decreto n. 79/1999 ha stabilito che: «le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' di enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data». A tale riguardo, l'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come introdotto dall'art. 11 del d.lgs. n. 463/1999, al comma 6 ha previsto, di conseguenza, che: «almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in possesso di adeguati requisiti organizzativi e finanziari, puo' chiedere alla provincia competente il rilascio della medesima concessione a condizione che presenti un programma di aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, nonche' un programma di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza». Con riferimento al procedimento per il rilascio delle nuove concessioni, l'art. 1-bis 1 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, come modificato dalla l.p. n. 17/2005, ha disposto, poi, al comma 1-bis che: «le domande previste dal comma 6 dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977 con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010, sono presentate entro il 31 dicembre 2005»; al comma 1-ter che: «le domande di rinnovo previste dal comma 12 ... sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Al comma 1-quater che: "entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo..." provvedendo "alla pubblicazione nel sito Internet della provincia e nella GUCE di un avviso recante, fra l'altro,... a) l'elencazione distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo"». Fra tali concessioni in scadenza, successivamente individuate in un apposito allegato alla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2695 in data 16 dicembre 2005, e' indicata anche la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico di S. Floriano d'Egna, di cui e' attuale titolare Enel S.p.a., che riguarda un impianto posto a «scavalco» fra i territori delle due Province di Trento e di Bolzano. Ora, la competenza in ordine al predetto impianto, per tutto quanto attiene alla gestione della concessione di grande derivazione ad esso inerente, e' sempre stata ritenuta sussistente in capo alla Provincia autonoma di Trento. Cio' sul presupposto che la fattispecie delle concessioni poste a scavalco tra le due province autonome e' chiaramente regolata dalla specifica Norma di attuazione statutaria contenuta all'interno del d.P.R. n. 381/1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), il cui art. 14, primo comma, cosi' recita: «... ai fini della applicazione delle disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo a tutti gli effetti alla provincia nel cui territorio ricadano in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a piu' concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa» (il comma e' stato cosi' modificato dal d.lgs. n. 463/1999, che ha espressamente disciplinato, a fronte delle accresciute competenze delle due province in materia di energia, le concessioni di grandi derivazioni). Nel caso di San Floriano, infatti, e' pacifico che, data la tipologia dell'impianto, logicamente considerata in funzione delle caratteristiche costruttive del sistema di derivazione delle acque, laddove la risorsa idrica, vale a dire il bacino idrografico del fiume Avisio, che viene utilizzata per la produzione di energia e il lago artificiale di Stramentizzo che, per effetto della derivazione si forma, si trovano pressoche' integralmente nel territorio trentino, si applichi il criterio del «massimo rigurgito a monte della presa», nonostante l'opera di presa ricada nel territorio della Provincia di Bolzano, mentre la traversa (diga) e' a meta' fra i due territori. Piu' precisamente, il bacino dell'Avisio e' di km 939,58, dei quali km 920,16 compresi nella Provincia di Trento ed il suo corso e' pari a km 91,47, di cui km 88,12 interamente in territorio trentino, mentre km 3,35 sono condivisi fra le due province, in corrispondenza del confine tra i territori amministrativi del Comune di Anterivo (Provincia di Bolzano) e dei Comuni di Castello Molina di Fiemme e di Valfloriana (Provincia di Trento). In tal modo, il criterio e' sempre stato inteso anche dalla Provincia di Bolzano ed applicato dallo stesso concessionario Enel S.p.a., che, in considerazione del disposto di cui all'art. 1-bis, comma 15 del d.P.R. n. 235/1977, sopra cit., era nelle condizioni e in possesso dei requisiti per poter presentare la domanda di rinnovo della sopra richiamata concessione, che infatti ha presentato, correttamente indirizzandola alla Provincia autonoma di Trento. Sta di fatto che in occasione dell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al procedimento di rinnovo/rilascio della nuova concessione si e' aperto un conflitto con la Provincia di Bolzano. Quest'ultima, infatti, ha iniziato a porre in essere comportamenti e ad assumere provvedimenti sempre piu' espressivi della volonta' di agire - sul presupposto di essere titolare del demanio idrico e competente per le funzioni in materia di energia e di concessioni di grandi derivazioni, ai sensi del d.lgs. n. 463/1999 - quale amministrazione titolare ovvero titolare pro-quota anche della concessione a scavalco di San Floriano, disconoscendo la linearita' interpretativa del criterio per la individuazione della provincia competente, fissato dall'art.14 del d.P.R. n. 381/1974 e ss.mm. sopra ricordato e assumendo determinazioni in ordine alla regolazione del rinnovo della concessione, che sono invasive della unica e necessariamente unitaria competenza spettante alla Amministrazione provinciale di Trento. Segnatamente, la Provincia di Bolzano, sulla base della propria disciplina stabilita con la legge provinciale n. 1/2005, come sostituita dalla l.p. n. 7/2006, completamente differente rispetto a quella vigente nella Provincia di Trento (laddove in luogo del rinnovo si prevede che, alla scadenza delle concessioni, si possano presentare nuove domande, corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per l'utilizzo delle acque, da esaminare secondo le procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regio decreto n. 1775/1933, con preferenza per quella domanda che presenti la piu' razionale utilizzazione della risorsa idrica e il migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso), pubblicava nel Bollettino ufficiale n. 8 parte III in data 24 febbraio 2006, un avviso contenente l'elenco delle domande presentate dai soggetti interessati alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Nell'elenco, con riferimento all'impianto di San Floriano, si informava che la Societa' SEL S.p.a. (Societa' Elettrica Altoatesina, partecipata al 90% dalla stessa Provincia di Bolzano) aveva presentato domanda di rinnovo (rectius di nuova concessione) ai sensi dell'art. 1-bis comma 6 del d.P.R. n. 235/1977 e dell'art. 1 della l.p. n. 1/2005 «per la parte spettante alla Provincia di Bolzano - 23778 kw - 1/3 della potenza nominale di concessione» (pur sottolineandosi il valore meramente ricognitivo dell'elenco delle domande presentate, senza alcuna valutazione da parte dell'Amministrazione circa la loro ammissibilita). Indi, con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 4025 del 26 novembre 2007, la Provincia di Bolzano adottava, anche con riferimento alla concessione attinente all'impianto di S. Floriano d'Egra, il provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 25 del regio decreto n. 1775/1933, essa (assumendo conseguentemente una posizione ben piu' chiara circa la ritenuta ammissibilita' della suddetta domanda) comunicava di esercitare la facolta', consentita alle amministrazioni concedenti dal r.d. n. 1775/1933, di preannunciare ai concessionari uscenti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico l'intenzione della provincia medesima di immettersi, alla loro scadenza, nel possesso dei beni relativi a dette concessioni. Siffatto provvedimento, nella misura in cui rappresenta il chiaro esercizio di una facolta' riservata alla amministrazione titolare del bene e dei rapporti che ad esso afferiscono e che, alla luce del preciso ed inequivoco criterio espresso dal legislatore per individuare l'Ente territoriale a cui sono affidate le funzioni relative alle grandi derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico, nei casi di concessioni costituite su beni «a scavalco» della linea di confine, spetta, dunque, esclusivamente ed unitariamente alla Provincia di Trento, e' stato da quest'ultima tempestivamente contrastato mediante impugnazione per conflitto di attribuzione, in quanto provvedimento immediatamente lesivo ed invasivo delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 22 gennaio 2008, tuttora pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale al n. 1/08 Reg. Confl., contestando, sulla base di adeguate risultanze tecniche documentali, la totale infondatezza in fatto e in diritto della pretesa di esercizio della competenza da parte della Provincia di Bolzano. L'ultimo e recente atto della vicenda e' rappresentato dalla approvazione, da parte della Provincia di Bolzano, di una modifica legislativa che, come si dira', assume nel contesto sopra descritto, una valenza non casuale ed, anzi, di conferma dell'atteggiamento ostativo ed invasivo gia' posto in essere. Con l'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, e' stato, infatti, aggiunto al comma 4 dell'art. l9 della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, un ulteriore periodo del seguente tenore «Le concessioni che interessino un'altra regione o provincia autonoma sono rilasciate d'intesa con la regione o provincia interessata». Tale disposizione, inserita nel contesto della norma (art. 19), che specificamente riguarda la regolamentazione del rilascio/rinnovo/subentro di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, vigente nel territorio della Provincia di Bolzano parrebbe inequivocabilmente condurre al riconoscimento del potere concessorio in capo a quest'ultima, salvo intesa, quale che sia il grado di interesse rivestito dall'impianto per la regione o la provincia interessata e, quindi, di un potere determinativo suscettibile, per gli impianti a scavalco per i quali la Normativa di attuazione attribuisce tale potere ad una regione o provincia finitima, di produrre un ostacolo al corretto e legittimo esercizio della funzione, oltre alla lesione delle prerogative costituzionalmente garantite in capo a queste ultime. Poiche' la norma riguarda specificamente l'impianto di S. Floriano d'Egna, che costituisce l'unico impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico a scavalco fra le due province autonome la questione riveste peculiare importanza, sia per la consistenza dell'impianto stesso e della concessione di cui si discute, anche con riferimento alle legittime aspettative del concessionario uscente, sia per l'assetto delle competenze e degli interessi istituzionali coinvolti nei rapporti fra le due province. Su cio' si fonda l'interesse della Provincia autonoma di Trento, la quale, pertanto, ritiene di dover contrastare la disposizione legislativa della Provincia di Bolzano citata in epigrafe, evidenziandone la illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Violazione degli articoli 8, 9 n. 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e ss.mm. (Statuto speciale del Trentino A.A.) e delle relative Norme di attuazione, in particolare per falsa ed erronea interpretazione, nonche' per elusione del disposto di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974. Violazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dal d.lgs. n. 463/1999 e del d.lgs. 7 novembre 2006, n. 289, nonche' degli articoli 117 e 118 Cost., anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, sotto il profilo della invasione delle competenze costituzionalmente garantite alla Provincia autonoma di Trento, nonche' violazione dei principi di buon andamento e di leale collaborazione. Il nuovo comma, inserito all'interno della disciplina delle concessioni di grandi derivazioni vigente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano (nuovo periodo del comma 4 dell'art. 19, l.p. Bolzano n. 7/2006, che ha sostituito la l.p. n. 1/2005) non puo' che riguardare la specifica regolamentazione prevista per gli impianti del territorio di quella provincia. Tuttavia, come si e' dato conto nella rappresentazione in fatto, non e' per nulla chiaro il disegno perseguito e non e' malizioso pensare che la Provincia autonoma di Bolzano, anche a fronte della circostanza che l'unico impianto di grande derivazione a scopo idroelettrico posto a scavalco dei territori delle due Province autonome e', appunto, quello di San Floriano d'Egna, abbia voluto introdurre, «mascherandola» come disciplina generale sul rilascio/rinnovo delle concessioni riguardanti il proprio territorio, una disposizione a valore provvedimentale onde applicarla al caso di specie: essendo una norma a fattispecie individuale, essa non pone un criterio generale e astratto a guida della successiva azione amministrativa, ma e' gia' una dichiarazione di volonta' dell'amministrazione provinciale che concerne uno specifico provvedimento amministrativo, di cui rivendica implicitamente la competenza, nel tentativo di legittimare la sua potesta' amministrativa in ordine alla regolazione del titolo concessorio e, segnatamente, in ordine al rilascio di una nuova concessione, ai sensi di quanto previsto dalla l.p. n. 7/2006, vigente in quella provincia ed in contrasto con i principi e i criteri fissati dalla Normativa d'attuazione. Il che e' suscettibile di costituire un ostacolo all'esercizio della competenza sulla predetta concessione a scavalco da parte della Provincia di Trento. Competenza che quest'ultima ritiene fondatamente come a se' spettante (previa acquisizione, ovviamente, dell'intesa con la provincia finitima), in base al chiaro criterio interpretativo stabilito dalla Norme di attuazione fin dal 1974, come aggiornato, poi, dalle successive Norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 463/1999, a seguito delle accresciute competenze in materia di produzione e distribuzione di energia, e che essa sta difendendo in tutte le sedi, sia innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale, che innanzi alle giurisdizioni di merito competenti. Perche' una cosa si desume da tale intervento legislativo: 1) o la Provincia di Bolzano vuole sovvertire l'ordine delle competenze, o meglio i criteri per individuare quale sia la provincia autonoma competente «a tutti gli effetti» per quanto concerne il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, nei casi di impianti a scavalco (rectius: della concessione inerente all'impianto di S. Floriano d'Egna), come precisato dalla stessa disposizione di attuazione, art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, ed evidentemente tale sovvertimento non e' ammissibile mediante una legge provinciale; 2) oppure essa sta cercando di introdurre - in modo altrettanto inammissibile, per palese violazione delle norme e dei principi costituzionali sopra citati - un doppio regime per gli impianti a scavalco (rectius: per l'impianto di S. Floriano d'Egna, sul presupposto che, come evidenziato nel cit. avviso pubblicato in data 24 febbraio 2006, quest'ultimo sarebbe di spettanza della Provincia di Bolzano per 1/3 della potenza nominale di concessione), sottoponendoli ad un duplice titolo concessorio. E' da ritenere, cioe', che la Provincia di Bolzano, in linea con i comportamenti gia' manifestati sulla vicenda della concessione di San Floriano, abbia - attraverso l'ampio e generico riferimento alle concessioni che interessano il territorio di altra regione o provincia - inteso inserire nell'ambito della norma che e' volta a disciplinare il rilascio/rinnovo delle concessioni da parte della stessa provincia, tutte le concessioni a scavalco, in tal modo proponendosi di affermare in ogni caso la propria competenza, frapponendo ostacoli alla regolazione dei rapporti che ineriscono alle concessioni di grandi derivazioni (rectius: alla concessione di S. Floriano d'Egna), a prescindere dal titolo di legittimazione riconosciuto dalla Normativa di attuazione. In base alla Norma di attuazione statutaria, di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, nel testo aggiornato dal d.lgs. n. 463/1999, la cui solidita' e conformita' ai principi costituzionali di riparto delle competenze fra le due province, in ragione del buon andamento dell'azione amministrativa, sono del tutto acquisite, e' possibile individuare, in maniera univoca per gli impianti posti sul confine dei due territori, la provincia destinataria della competenza, a fronte della piu' comprensibile esigenza di identificare un unico soggetto legittimato al rilascio della concessione, non essendo ovviamente ipotizzabile un differente assetto che abbia a fondarsi su un dato normativo di fonte provinciale, ma neppure il frazionamento nella titolarita' della concessione. L'unitarieta' della concessione e', cioe', un dato oggettivo ed incontrovertibile, in quanto riferita ad un complesso unitario di beni, che occorre siano gestititi da un'unica amministrazione, essendo comunque irragionevole, oltre che tecnicamente improponibile, che essa possa essere suddivisa pro-quota o assoggettata ad un doppio regime, in ragione della porzione dell'impianto a scavalco rientrante nel territorio di ciascuna provincia. Con l'effetto che la pretesa applicazione della norma condurrebbe ad una probabile situazione di paralisi gravemente lesiva dei rilevanti interessi pubblici in gioco. Diversa e', invece, la questione della ripartizione, fra le due Province di Trento e di Bolzano, dei proventi e/o dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento della risorsa, ossia la produzione di energia, che risulta disciplinata secondo una percentuale predefinita, in ragione, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3, dal secondo comma dell'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, laddove non e' la concessione o la gestione amministrativa della concessione ad essere frazionata ma, appunto, il beneficio economico che se ne ricava, secondo un criterio che rispetta, in proporzione, l'interessamento dei territori di entrambe le province dalla derivazione dal Torrente Avisio. D'altronde, con l'affermazione della unitarieta' della concessione e dell'unicita' del soggetto pubblico deputato al rilascio della concessione, non puo' dirsi pretermesso il profilo della comunanza di interessi con la provincia confinante, interessi connessi alla ricaduta dell'esercizio della concessione sul territorio di altra provincia, sotto il profilo ambientale, sociale, economico, paesaggistico, che qui non si vogliono certo negare o sminuire. La compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province era gia' stata espressamente considerata, allorche' l'art. 5 dello stesso d.P.R. n. 381/1974, nel disciplinare il Piano generale delle acque pubbliche, previsto dall'art. 14 dello statuto speciale di autonomia, ha imposto l'adozione di opportuni strumenti di raccordo, al fine di armonizzare gli interessi comuni agli enti territoriali, il cui territorio ricada in bacini idrografici di rilievo nazionale (e si ricorda che la derivazione idroelettrica di San Floriano e' compresa nel bacino di interesse nazionale dell'Adige). Ora, questo obbligo e' stato attuato mediante l'art. 36 delle Norme di attuazione del Piano generale delle acque pubbliche, approvato dalla Commissione paritetica Stato-Provincia di Trento, previo protocollo d'intesa dell'agosto 2002, sottoscritto anche dalla Provincia di Bolzano e dalle altre regioni interessate, reso esecutivo con d.P.R. 26 febbraio 2006, assumendo come base di riferimento quanto previsto dall'art. 1, comma 4 (che precisa come le forme di raccordo interregionale previste dalle stesse Norme di attuazione riguardino anche «la Provincia autonoma di Bolzano») e dall'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974 sopra ricordato, nonche' quanto disposto dalle sentenze di codesta Corte costituzionale n. 353 del 2001, riguardante proprio l'art. 5 del d.P.R. n. 381/1974 e n. 133/2005 (riguardante i rapporti con la confinante Regione Veneto), in ordine alla necessita' di garantire la partecipazione equilibrata di tutti i soggetti dotati di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale, allorche' siano coinvolti situazioni comuni. E' proprio in ragione di queste finalita' che l'art. 36 del Piano generale delle acque ha previsto che: «La Provincia [di Trento] esercita le funzioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 secondo il principio di leale collaborazione con le regioni e la provincia autonoma confinanti, promuovendo con esse appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ai sensi delle altre norme vigenti, finalizzati alla regolazione di aspetti procedimentali e di coordinamento e di ogni altro aspetto gestionale afferente la derivazione. In particolare, le predette forme di collaborazione hanno ad oggetto la tutela dell'ambiente, del patrimonio idrico, nonche' degli interessi e della sicurezza delle popolazioni coinvolte, con riferimento agli aspetti tecnico-gestionali, patrimoniali e finanziari, nonche' di vigilanza connessi con l'utilizzazione delle acque pubbliche, e sono dirette a garantire l'unitarieta' dell'azione amministrativa e l'armonizzazione degli interessi espressi dai territori sui quali incide la derivazione». L'applicazione del principio di leale collaborazione, in base a tale disposizione, che la Provincia di Trento ha non solo formalmente richiamato, ma dal quale non intende prescindere, consentira' a tale amministrazione di esercitare le funzioni amministrative con riguardo alla concessione di San Floriano, nel pieno rispetto delle norme e senza dare luogo ad alcun conflitto con la Provincia di Bolzano. Ovviamente con riferimento agli ambiti di interesse comune rispetto ai quali sia definibile l'accordo, che non involgono, certo, la stessa determinazione della competenza sulla titolarita' della concessione. Quanto sopra precisato in ordine alla messa in campo di forme di raccordo fra le due province, va cioe' coniugato con l'elemento della competenza come determinata secondo i criteri stabiliti dalle Norme di attuazione dello statuto (art.14 d.P.R. n. 381/1974). L'ambito di applicazione del suddetto art. 36, infatti, non riguarda l'individuazione dell'Ente competente per l'istruttoria e l'emanazione dei provvedimenti inerenti la gestione della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico, che si ritiene essere la Provincia di Trento per tutto quanto sopra esposto e in base al piu' volte citato art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, ma bensi' le procedure e le modalita' attraverso le quali la potesta' amministrativa viene esercitata, nel rispetto del principio della leale collaborazione e del giusto procedimento. Se questo e' il corretto quadro di riferimento, e' allora evidente che la modifica legislativa adottata dalla Provincia di Bolzano, nel senso di sottoporre ad intesa con la Provincia di Trento il rilascio da parte della prima delle concessioni di grandi derivazioni «che interessino il territorio di altra Provincia», a prescindere, per di piu' con specifico ed esclusivo riferimento (quanto meno nei rapporti fra le due province autonome) all'impianto di S. Floriano d'Egna, e' una rivendicazione implicita di competenza chiaramente ostativa al corretto esercizio delle medesime competenze in materia da parte della Provincia di Trento e in tale prospettiva e' quindi lesiva delle attribuzioni costituzionalmente garantite dallo statuto speciale di autonomia e dalle Norme di attuazione dello statuto evidenziate in epigrafe, oltre che degli articoli 117, terzo comma Cost., applicabile alle province autonome ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, per le parti in cui siano previste forme di autonomia piu' ampie di quelle gia' attribuite alle stesse con lo statuto speciale e 118 Cost., per quanto concerne le funzioni amministrative, assicurate nel caso delle province ai fini del loro esercizio unitario, nonche' contrastante con i principi di buon andamento e di leale collaborazione, essendo evidente che attraverso tale disposizione la Provincia di Bolzano contravviene, anziche' promuovere, ogni adeguata forma di leale e trasparente collaborazione.
P. Q. M. Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia accertare e dichiarare l'illegittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 24 giugno 2008, che riguarda la «Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, recante "Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008"» con il quale e' stato aggiunto al comma 4 dell'art. 19 della l.p. n. 7/2006, avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico», nella parte in cui estende la disciplina alle «concessioni che interessino un'altra provincia autonoma interessata». Si deposita: 1) Copia della disposizione di legge provinciale impugnata; 2) Deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento reg. n. 1918 in data 25 luglio 2008 di promozione del ricorso e di conferimento del mandato; 3) Procura speciale n. di racc. 37768 e n. di rep. 26967 rilasciata in data 29 luglio 2008. Bologna - Roma, addi' 29 luglio 2008 Prof. Avv. Franco Mastrangeli - Avv. Nicolo' Pedrazzoli - Avv. Luigi Manzi