Ricorso n. 44 del 13 aprile 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 Aprile 2005 - 13 Aprile 2005 , n. 44
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 18 del 4-5-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.
Contro Regione Liguria, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale degli artt. 10 e 11 della l.r. Liguria 4 febbraio
2005, n. 3, pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2.
La legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (pubbl. nel
B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2) - Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge
finanziaria 2005, nei suoi artt. 10 e 11 contiene disposizioni in
tema di tassa automobilistica regionale.
Piu' precisamente, il richiamato art. 10, al comma 1, prevede che
«a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro
costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ad uso privato
destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano
iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione motociclistica
italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2
dell'art. 63 della legge 21 novembre 2002, n. 342 (misure in materia
fiscale) purche' rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 60 del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e
successive modificazioni ed integrazioni»; e, al comma 2, precisa che
le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai
veicoli adibiti ad uso professionale e cioe' utilizzati nell'esercito
di attivita' di impresa ovvero arti e professioni.
A sua volta, il successivo art. 11, al comma 1, dispone che «per
i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei
tonnellate non e' dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica
dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-bis
allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 ...», prevedendo, al
successivo comma 2, che le disposizioni di cui al precedente comma si
applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla
data di entrata in vigore della stessa legge, con conseguente
regolamentazione, al comma 3, dei termini di presentazione delle
istanze di rimborso.
Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime,
sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo -
giusta delibera 8 aprile 2005 del Consiglio dei ministri che per
estratto si produce sub-1 ai sensi dell'art. 127 Cost., le impugna
con il presente ricorso per i seguenti
M o t i v i
Violazione art. 117, comma 2, lett. e), e 119 Cost.
1. - Con il menzionato art. 10, comma 1, la legge regionale
Liguria n. 3/2005, con il richiamo al comma 2 dell'art. 63 della L.S.
n. 342 del 2000 - secondo il quale la esenzione da tasse
automobilistiche di cui al precedente comma 1 e' estesa agli
autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e
collezionistico successivamente al ventennio dalla loro costruzione,
aventi le caratteristiche ivi precisate ed individuati
dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche
dalla Federazione Motociclistica Italiana (comma 3) - ha peraltro
ulteriormente esteso l'ambito di applicazione della norma agevolativa
anche ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli
«Storico Lancia», «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo»: e in tal
modo ha configurato la esenzione dalle tasse automobilistiche per gli
autoveicoli e i motoveicoli, come sopra qualificati di particolare
interesse storico e collezionistico, in termini ben piu' ampi di
quelli fissati dalla legge statale.
2. - Il successivo art. 11, comma 1, ha disposto la non debbenza
della maggiorazione della tassa automobilistica «dovuta in relazione
alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-bis» all. alla legge
n. 488/1999 (anche con effetto sui rapporti pregressi in corso: comma
2 e 3) per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva
sino a sei tonnellate. L'art. 6, comma 22-bis della cit. legge
n. 488/1999 prevede che «le tasse automobilistiche dovute in
relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di
cose» - e che sono dovute, giusta il successivo comma 22-ter, in
aggiunta a quelle dovute per le automotrici - sono determinate
secondo i parametri e le misure individuate nella tab. all. 2-bis,
disponendo da ultimo che possono essere modificate, con d.m. Finanze
sentita la Conferenza permanente, le misure delle tasse
automobilistiche di cui alla stessa tabella.
La norma regionale de qua configura pertanto - relativamente ai
veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate - un esonero
dalla maggiorazione delle tasse automobilistiche, in palese
difformita' rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa
della legge statale.
3. - Le disposizioni della legge regionale qui denunciate -
nell'estendere, nei termini sopra evidenziati, l'ambito di
applicabilita' di esenzioni dalla tassa automobilistica (art. 10) e
modellando ipotesi di esonero dalla stessa (art. 11) comunque in modo
non conforme rispetto alla legislazione statale - modificando sotto
il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica
regionale, la quale, come e' noto, e' tuttora fondamentalmente
regolata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e succ. mod.: tassa il
cui gettito e' «attribuito» alle regioni alla s.o. (art. 23, comma 1,
d.lgs. n. 504 del 1992), con la denominazione di tassa
automobilistica regionale rispetto alla quale e' stato demandato alle
regioni la riscossione, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle
sanzioni ed il relativo contenzioso amministrativo (art. 17, legge
n. 449 del 1997). Le regioni hanno il potere di determinare con
propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90
ed il 110 per cento degli importi dell'anno precedente (art. 17,
legge n. 449 cit. e art. 24, d.lgs. n. 504 del 1992), ma non hanno
alcun potere di introdurre esenzioni od esoneri non previsti dalla
legge statale, per determinare categorie di soggetti o di veicoli.
In sintesi, alle regioni a s.o. e' stato attribuito dal
legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attivita'
amministrativa connessa alla sua realizzazione, nonche' un limitato
potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m.
(delle Finanze e dei trasporti e navigazione), restando tuttavia e
tuttora ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro
aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.
La tassa automobilistica regionale - istituita con legge statale
che la disciplina in tutti i suoi «aspetti fondamentali» - non
costituisce pertanto un tributo proprio della regione ai sensi
dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione - per tale dovendo
intendersi quello istitutivo delle regioni con propria legge nel
rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario
statale, e a nulla rilevando in contrario la destinazione del suo
gettito - e va inquadrata tuttora nell'ambito del sistema tributario
statale, riservato alla esclusiva competenza del legislatore statale
ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost.: ne consegue che la Regione
Liguria non aveva, ne' ha, il potere di disporre - come invece ha
fatto con gli impugnati artt. 10 e 11 della legge n. 3/2005, che sono
pertanto costituzionalmente illegittimi - di disporre esenzioni od
esoneri dalla tassa de qua, rientrando la relativa disciplina nella
competenza esclusiva dello Stato.
In tal senso e' l'insegnamento della Corte: cfr. sent. n. 296 e
297 del 2003, n. 37 del 2004, ecc.
P. Q. M.
Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale
degli artt. 10 e 11 della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005,
n. 3.
Si produce per estratto copia conforme delibera 7 aprile 2005
Consiglio dei ministri (ed allegato).
Roma, addi' 8 aprile 2005
L'Avvocato dello Stato: Chiarina Aiello