Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in  cancelleria il 17 luglio 2018 (del Presidente del Consiglio dei  ministri).

(GU n. 34 del 2018-08-29)

 

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio  dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12;

Contro la Regione Siciliana, in persona del Presidente in carica  per l'impugnazione della legge regionale della Sicilia 8 maggio 2018,  n. 8, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Siciliana n.  21 dell'11 maggio 2018, recante «Disposizioni programmatiche e  correttive per l'anno 2018. Legge di stabilita' regionale», in  relazione:

agli articoli 4 e 64 (primo motivo di ricorso);

all'art. 17 (secondo motivo di ricorso);

all'art. 20 (terzo motivo di ricorso);

all'art. 22, commi 3, 4, 14 e 15 (quarto motivo di ricorso);

all'art. 23 (quinto motivo di ricorso);

all'art. 31, commi 4 e 5 (sesto motivo di ricorso);

agli articoli 34 e 35 (settimo motivo di ricorso);

all'art. 45 (ottavo motivo di ricorso);

all'art. 66 (nono motivo di ricorso);

all'art. 69, comma 2 (decimo motivo di ricorso);

all'art. 75, commi 2, 3 e 4 (undicesimo motivo di ricorso);

all'art. 82 (dodicesimo motivo di ricorso);

all'art. 99, commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 nonche' commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 (tredicesimo motivo di ricorso).

Nella seduta del 6 luglio 2018, il Consiglio dei ministri ha  deliberato di impugnare la legge regionale della Sicilia n. 8 del  2018, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno  2018. Legge di stabilita' regionale», in relazione agli articoli  indicati in epigrafe.

Il Consiglio dei ministri reputa che le disposizioni contenute in  tali articoli siano illegittime per i seguenti

Motivi

1) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.  violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella  materia dell'«ordinamento civile».

L'art. 4 della legge regionale, rubricato («Disposizioni a tutela  del personale delle societa' partecipate in liquidazione. Dotazione  della societa' IRFIS Finsicilia Spa»), prevede la deroga alle  disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del  2016 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica)  per le societa' partecipate della Regione disciplinate dall'art. 64  della legge regionale n. 21 del 2014. Il citato articolo della norma  statale, al comma 1, stabilisce, come noto, che «(s)alvo quanto  previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti  delle societa' a controllo pubblico si applicano le disposizioni del  capo I, titolo A del libro V del codice civile, dalle leggi sui  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in  materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla  normativa vigente, e dai contratti collettivi». Secondo l'art. 4  della legge regionale questa regola  non  troverebbe,  quindi,  applicazione nel caso delle societa' partecipate dalla Regione  siciliana individuate dall'art. 64 della legge regionale n. 21 del  2014.

L'art. 64 della legge regionale qui impugnata, intitolato «Tutela  per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP)»,  dispone il transito, con contratto a tempo indeterminato anche  parziale presso la societa' Resais S.p.a., di soggetti attualmente  utilizzati nelle pubbliche amministrazioni e appartenenti al bacino  di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1997.

L'art. 4 della legge regionale impugnata, in ragione della  descritta deroga che esso introduce, contrasta con l'art. 25, comma  4, del citato decreto legislativo, secondo cui, fino al 30 giugno  2018, le societa' sottoposte a controllo pubblico non possono  procedere a nuove assunzione a tempo indeterminato se non attingendo  agli elenchi del personale eccedente.

Dopo la predetta data, alle medesime societa' si applicano gli  articoli 19 e 20 dello stesso decreto, in materia di gestione del  personale e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni  pubbliche.

Orbene, prevedendo la disposizione regionale una disciplina  diversa e contrastante  con  quella  nazionale,  essa  risulta  incompatibile con le previsioni dell'art. 117, comma 2, lettera l)  della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato  la materia dell'ordinamento civile (tra cui i rapporti di diritto  privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi).

Le medesime considerazioni - in punto di contrarieta' della  disciplina regionale con quella contenuta nel decreto legislativo n.  175/2016 e, dunque, con le previsioni di cui all'art. 117, comma 2,  lettera l) della Costituzione - valgono per l'art. 64 della legge  regionale in esame, il quale, come si e' appena visto, dispone il  transito, con contratto a tempo indeterminato, alla societa' Resais  S.p.A.  di  soggetti  attualmente  utilizzati  nelle  pubbliche  amministrazioni e appartenenti al bacino «Emergenza Palermo ex PIP»  di cui all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1997.

2) Violazione dell'art. 41 Cost. In relazione all'art. 117, comma  terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di  legislazione  concorrente,  della «produzione, trasporto e  distribuzione nazionale dell'energia».

L'art. 17, intitolato «Sospensione autorizzazioni impianti eolici  e fotovoltaici» introduce la sospensione del termine per il rilascio  delle autorizzazioni per gli impianti eolici  e  fotovoltaici,  stabilendo che «(a)l fine di verificare, attraverso un adeguato  strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul  paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di  produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a  prescindere dalle aree gia' individuate con decreti del Presidente  della Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta  salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, e' sospeso il  rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La disposizione contrasta con l'art. 41 della Cost., limitando  irragionevolmente la liberta' di iniziativa economica ambientale,  oltre che con la disciplina di principio nazionale (art. 12 del  decreto legislativo n. 387 del 2003) e, dunque, con l'art. 117, comma  3 Cost., che riserva alla legge statale la determinazione dei  principi fondamentali della materia della produzione, trasporto e  distribuzione nazionale dell'energia (materia nella quale la Regione  Siciliana e' titolare di competenza legislativa concorrente in forza  dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

In base ad una prima opzione ermeneutica, la sospensione potrebbe  ritenersi riferita unicamente a nuove istanze autorizzative, ossia in  procinto di essere presentate, e non a quelle per le quali e' gia' in  corso l'istruttoria, che sarebbero fatte salve (anche se tale lettura  potrebbe  essere  smentita  dall'aggettivo  «compiuta»  riferito  all'istruttoria, che sarebbe quindi salvaguardata solo se compiuta).

Se questa e' la corretta lettura della disposizione regionale,  essa viola l'art. 41 Cost., incidendo sulla liberta' di iniziativa  economica privata e, segnatamente, sulla libera  attivita'  di  produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Quest'ultima si  inquadra infatti nella disciplina generale della produzione di  energia elettrica che, secondo principi anche  di  derivazione  eurounitaria, e' appunto attivita' libera, nel rispetto  degli  obblighi di servizio pubblico (art. 1 decreto legislativo n. 79 del  1999 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per  il mercato interno dell'energia elettrica). A tale attivita' si deve,  dunque, accedere in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni  nelle modalita', condizioni e termini per il suo esercizio.

La sospensione fino a centoventi giorni nel rilascio delle  autorizzazioni eccede i limiti entro i quali e' possibile restringere  tale liberta', non trovando ragionevole giustificazione nell'utilita'  sociale, mentre determina la violazione del termine stabilito dalla  legge statale, se non altro per i procedimenti in cui e' stata gia'  acquisita la VIA ovvero per le istanze gia' corredate di tale  valutazione ambientale.

In tal senso la legge contrasta con la norma di principio di cui  all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003,  ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della  celerita', da applicare in modo uniforme sull'intero territorio  nazionale per garantire la conclusione entro un termine definito del  procedimento autorizzativo. Piu' precisamente, la legge regionale  impedisce la conclusione del procedimento unico e il rilascio  dell'autorizzazione entro il termine perentorio di novanta giorni  previsto dal citato comma 4 dell'art. 12, riconosciuto pacificamente  dalla Corte come principio fondamentale della materia (v. sentenza n.  364 del 2006, n. 282 del 2009, n. 124 del 2010) e riservato pertanto  alla competenza legislativa statale. E' stato, al riguardo, chiarito  dalla Corte che «(p)ur non trascurando la rilevanza che, in relazione  a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio  (v. la sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina  impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche  in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti  territoriali» (sent. n. 282 del 2009, cit.).

Il contenuto non derogabile delle previsioni contenute nelle  direttive n. 2001/77/CE e n. 2009/28/CE, attuate, rispettivamente,  con il decreto legislativo n. 387 del 2003 e con il decreto  legislativo n. 28/2011 emerge a tutto evidenza, ove si consideri che  il legislatore dell'Unione, nel porre a carico degli Stati membri  l'obiettivo di promuovere il maggior utilizzo delle fonti di energia  rinnovabili, ha a tale scopo indicato i termini entro i quali essi  devono raggiungere determinati risultati.

Peraltro, la salvezza della «compiuta istruttoria delle istanze  pervenute», contenuta nell'art. 17 della legge regionale, si rivela  del tutto incongruente se l'istruttoria, pur non compiuta, ha  riguardato gli aspetti paesaggistici ed ambientali delle iniziative  in questione, atteso che il non meglio identificato «adeguato  strumento di pianificazione del territorio regionale» ha proprio lo  scopo di verificare gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente  correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia  elettrica da fonte eolica o fotovoltaica ed e' quindi idoneo,  attraverso la prevista sospensione, a condizionare il rilascio delle  relative autorizzazioni ed il contenuto delle stesse.

3) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.  violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella  materia della «tutela della concorrenza». L'art. 20, rubricato «Valorizzazione dei beni del  demanio  marittimo regionale», sostituisce il comma 1 dell'art. 41 della legge  regionale 17 marzo 2016, n. 3, con una disposizione del seguente  tenore:

«I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime  della Regione di cui all'art. 40 che versano prioritariamente in  condizioni di precarieta' accertata,  individuati  con  decreto  dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza  pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta anni, anche con  l'introduzione di nuove  destinazioni  d'uso  finalizzate  allo  svolgimento di attivita' economiche compatibili con gli utilizzi del  demanio marittimo. Lo svolgimento delle attivita' economiche e'  comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice  dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22  gennaio 2004, n. 42».

La disposizione eccede dalle competenze statutarie della Regione  Siciliana, per la parte in cui indica (in cinquanta anni) il periodo  di durata massima delle concessioni che si stanno disciplinando.

Risulta da consolidata giurisprudenza della Corte (si vedano, per  tutte, le sentenze n. 213 del 2011 e n. 40 del 2017) che «la  disciplina relativa al rilascio delle concessioni sii beni demaniali  marittimi investe diversi  ambiti  materiali,  attribuiti  alla  competenza sia statale che regionale» e che «(i)n tale disciplina,  particolare rilevanza, quanto ai criteri e alle modalita'  di  affidamento delle concessioni assumono i principi della libera  concorrenza e della liberta' di stabilimento,  previsti  dalla  normativa comunitaria e nazionale».

I criteri di affidamento delle concessioni - tra cui elemento  centrale e', evidentemente, quello della durata - investono, dunque,  un ambito materiale che trascende le competenze statutarie della  Regione siciliana, attingendo ad aspetti di tutela della concorrenza  che devono essere regolati in maniera uniforme sul territorio  nazionale, in forza dell'invocato titolo di competenze esclusive  dello Stato.

Non spetta, in altre parole, alla legge regionale determinare  l'elemento della durata nei suoi limiti minimi o massimi, in quanto  la durata minima o massima delle concessioni e' aspetto in grado di  incidere sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato che solo il  legislatore statale puo' definire nell'esercizio della  propria  competenza legislativa esclusiva in materia  di  tutela  della  concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma lettera e) della  Costituzione, che risulta percio'  violata  dalla  disposizione  regionale in esame.

4) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere o) ed l), Cost.  violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle  materie della «previdenza sociale» e dell'«ordinamento civile».  Violazione degli articoli 3 e 81 Cost.

Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale impugnata («Norme  per il personale regionale e degli enti») introduce un'ipotesi di  collocamento anticipato in quiescenza in deroga alla disciplina  statale vigente, disciplinando una materia che e', invece, rimessa  alla competenza legislativa esclusiva statale dall'art. 117, comma  secondo, lettera o) Cost., con conseguente violazione anche del  principio di uguaglianza. L'estensione della platea di soggetti potenzialmente in grado di  usufruire di un'anticipazione sul collocamento a riposo e' inoltre  suscettibile di determinare maggiori oneri previdenziali per anticipo  di trattamento di fine servizio che non risultano in alcuna misura  quantificati ne' aventi copertura; cio' con conseguente aggravio  sulla finanza pubblica e violazione dei principi di cui all'art. 81  della Costituzione.

Il comma 4 dell'art. 22 - in base al quale il comma 8 dell'art.  52 della legge regionale n. 9 del 2015 e' sostituito da una  disposizione del seguente tenore: «Il trattamento di fine servizio o  di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del  presente articolo e' corrisposto con le modalita' e i tempi previsti  dai commi 484 e 485 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147»  - comporta maggiori oneri previdenziali e maggiori oneri per la  finanza pubblica non quantificati ne' coperti, in quanto consente  l'anticipo della liquidazione della buonuscita anche con riferimento  a soggetti gia' andati in pensione (e in attesa della liquidazione),  in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

I commi 14 e 15 del medesimo art. 22 prevedono quanto segue:

«14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con  concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale  dei beni culturali e dell'identita' siciliana di cui al decreto  assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento  economico inferiore, e' corrisposto  il  trattamento  economico  corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A  del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed  integrazioni, corrispondente  al  livello  apicale  dell'attuale  categoria D del comparto non dirigenziale della  Regione.  Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale  in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5.

15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del  personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle  disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica  dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori  oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14,  quantificati in 770  migliaia  di  euro  annui,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a  carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1,  Programma 10, capitolo 190001».

Tali previsioni contrastano, in modo manifesto, sia con l'art.  45, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (secondo cui «il  trattamento economico fondamentale ed accessorio e' definito dai  contratti collettivi») sia, piu' in generale, con il titolo III del  citato decreto n. 165, che obbliga al rispetto della normativa  contrattuale e delle procedure da seguire in sede di contrattazione.

Pertanto i commi 14 e 15 dello stesso art. 22 contrastano con  l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che  riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, e  quindi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.

5) Violazione del principio di leale collaborazione. In relazione  all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost. violazione della  potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della  «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti  i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il  territorio nazionale».

L'art. 23 della legge regionale, intitolato «Rimborso oneri  certificazione di idoneita' antincendio», prevede il rimborso alle  Aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti le prestazioni  sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di  idoneita' alla mansione antincendio di volontario di protezione  civile, secondo quanto previsto dall'Accordo  della  Conferenza  Unificata del 25 luglio 2002.

Al riguardo, mette conto evidenziare che il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (c.d. «Nuovi  Lea»), nell'indicare tassativamente gli accertamenti medico-legali  inclusi nei livelli essenziali di assistenza - in attuazione del  titolo di competenza esclusiva statale indicato in rubrica - non  menziona la fattispecie cui si riferisce la disposizione regionale.

La disposizione regionale viola, dunque, l'intesa raggiunta nella  materia dei livelli essenziali di assistenza dalla  Conferenza  permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome  nella seduta del 7 settembre 2016, propedeutica all'adozione del  menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Lea, e  di conseguenza lede il principio di leale collaborazione di cui agli  articoli 117 e 118 della Costituzione, peraltro in una materia di  competenza esclusiva statale, quale quella della determinazione dei  livelli essenziali di assistenza.

6) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera m), Cost.  violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella  materia della  «determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere  garantiti su tutto il territorio nazionale». In relazione all'art.  117, comma terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella  materia, di legislazione concorrente, della «tutela della salute». In  relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione  della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella materia della  «armonizzazione dei bilanci pubblici».

L'art. 31 della legge regionale, rubricato «Rifinanziamento leggi  di spesa. Disposizioni finanziarie» stabilisce, al comma 4, che, «a  seguito delle norme di attuazione di cui all'art. 1, comma 831, della  legge n. 296 del 2006», il Ragioniere generale della Regione e'  autorizzato ad iscrivere in bilancio la somma «destinata alla  maggiore spesa prevista dall'art. 1, comma 830, della medesima legge,  di cui al corrispondente accantonamento, o, in subordine,  al  ripianamento del debito pubblico regionale».

Al successivo comma 5, tale articolo dispone che per gli esercizi  finanziari 2019 e 2020 - a fronte dell'accertamento dell'entrata  derivante dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della citata legge  n. 296 del 2006 - e' disposto uno specifico accantonamento in  apposito fondo, nelle more della conclusione degli accordi finanziari  con lo Stato e della conseguente emanazione delle  norme  di  attuazione.

Al riguardo, nel premettere la formulazione della norma in esame  che non appare del tutto chiara, si deve evidenziare che la  retrocessione delle accise a favore della Regione in assenza del  contestuale incremento della compartecipazione regionale alla spesa  sanitaria rispetto alla quota del 49,11 per cento prevista a  legislazione vigente, comporta oneri a carico del bilancio dello  Stato privi di copertura finanziaria, in violazione dell'art. 81,  terzo comma, della Costituzione.

Sul punto, il comma 830 della legge n. 296 del 2006, nel disporre  l'incremento della quota di partecipazione della Regione Siciliana  alla spesa sanitaria, prevede di addivenire al completo trasferimento  della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale. Il successivo  comma 831 richiama la procedura delle norme di attuazione e il comma  832, al fine di dare attuazione al comma 830 (completo trasferimento  della spesa sanitaria a carico del bilancio regionale), prevede  l'attribuzione alla Regione del gettito dell'accisa sui prodotti  petroliferi in misura corrispondente ai maggiori oneri sanitari a  carico della regione rispetto a quelli gia' stabiliti dal medesimo  comma 830.

Da una lettura sistematica dei commi da 830 a 832 della citata  legge n. 296 del 2006, rispetto ai quali la sentenza della Corte n.  145 del  2008  non  ha  rilevata  profili  di  illegittimita'  costituzionale, si ricava il principio del progressivo trasferimento  a carico del bilancio regionale della spesa sanitaria, cui e' legata  l'attribuzione di una percentuale compresa tra il 20% ed il 50% del  gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel  territorio regionale, solo a  compensazione  di  un  ulteriore  incremento, rispetto al 49,11%, della quota di compartecipazione  regionale alla spesa sanitaria.

Cio' posto, la previsione di cui al comma 4, che autorizza ad  iscrivere in bilancio una somma per la maggiore spesa sanitaria da  accantonare o da destinare al ripianamento del debito pubblico  regionale, non tiene conto del fatto che le maggiori risorse -  riferite a una quota ulteriore rispetto al 49,11% della quota di  compartecipazione regionale alla  spesa  sanitaria  prevista  a  legislazione vigente - devono garantire la copertura degli ulteriori  oneri sanitari e non possono essere destinati ad altre finalita',  anche in considerazione del fatto che la materia in esame afferisce  ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo  comma, lettera m), della Costituzione.

La disposizione si pone, dunque, in contrasto con l'art. 117,  terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute -  in quanto prevede di destinare somme riconosciute per spesa sanitaria  ad altre finalita' - e con l'art. 117, comma secondo, lettera m),  della Costituzione, laddove tale distrazione di somme non consenta di  garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

Riguardo al comma 5, si rileva che l'accertamento in entrata di  somme riferite all'attuazione del predetto comma 832 della legge n.  296 del 2006 e l'accantonamento ad esso correlato nelle more degli  accordi con lo Stato viene, dalla legge regionale, previsto in  assenza del suo presupposto giuridico.

Infatti, la retrocessione del gettito dell'accise di cui al comma  832 e' simmetrica all'incremento della quota di compartecipazione  regionale alla spesa sanitaria prevista a legislazione vigente. Si  configura, pertanto, il contrasto con l'art. 53  del  decreto  legislativo n. 118 del 2011,  che  testualmente  prevede  per  l'accertamento «la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che da'  luogo all'obbligazione attiva  giuridicamente  perfezionata»  e,  inoltre, dispone che «(n)on possono essere riferite ad un determinato  esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga  a scadenza nello stesso esercizio finanziario».

La disposizione contrasta, altresi', con il principio contabile  applicato concernente la contabilita' finanziaria, e,  conseguentemente, con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della  Costituzione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  degli schemi di bilancio delle Regioni.

7) Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost.

Gli articoli 34 e 35 della legge regionale impugnata prevedono  l'autorizzazione all'accertamento in bilancio di contributi pubblici  pari a 6.600 migliaia di euro in relazione ai finanziamenti di cui  alla legge regionale n. 79 del 1975 e pari a 1.450 migliaia di euro  in relazione ai finanziamenti di cui alla legge regionale n. 15 del  1986.

Considerato che le norme regionali richiamate  disciplinano  l'attivita' edilizia, non si comprende quali nuove o maggiori entrate  deriverebbero dalle disposizioni in questione.

In assenza del presupposto giuridico, non puo', dunque, ritenersi  consentito l'accertamento  ipotizzato  dalla  Regione:  di  qui  l'illegittimita' costituzionale di entrambe le disposizioni suddette  per contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

8) In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di  principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente, del  «coordinamento della finanza pubblica». Violazione dell'art. 81,  comma terzo, Cost.

L'art. 45 della  legge  regionale,  rubricato  «Trattamento  integrativo personale in quiescenza EAS», introduce nuovi benefici  pensionistici con oneri quantificati dalla disposizione medesima,  tuttavia in assenza di elementi - non rinvenibili nella (mancante)  relazione tecnica - che consentano di riscontrare la correttezza di  tale valutazione.

La sostenibilita' finanziaria dei citati inquadramenti, avuto  riguardo anche al rispetto delle misure di contenimento della spesa  di personale e dei vincoli assunzionali, non appare  pertanto  assicurata dalla legge.

L'inosservanza di tali misure costituisce violazione al principio  fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.  117, terzo comma, della Costituzione, cui la Regione Sicilia, pur nel  rispetto della sua autonomia, non puo' derogare.

Peraltro, in assenza di elementi informativi sufficienti a  definire gli effetti finanziari della disposizione in esame, la  previsione normativa non appare idonea ad assicurare la copertura  finanziaria degli interventi previsti, in violazione dell'art. 81,  terzo comma, della Costituzione.

9) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.  violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella  materia dell'«ordinamento civile». In relazione all'art. 117, comma  terzo, Cost. violazione di principi fondamentali nella materia, di  legislazione concorrente, del «coordinamento della finanza pubblica».

L'art. 66 della legge regionale, intitolato «Personale addetto  alla catalogazione dei beni culturali» stabilisce che, entro novanta  giorni dall'entrata in vigore della legge regionale medesima, «si  provvede alla definizione della dotazione organica del personale  dell'amministrazione regionale ricomprendente il  personale  dei  catalogatori ed esperti, nel rispetto delle disposizioni di cui agli  articoli 6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165/2001».

Si tratta di una disposizione che riguarda il personale di cui  all'articolo l della legge regionale n. 24 del 2007, destinatario di  una procedura di stabilizzazione in una societa' pubblica (Servizi  ausiliari Sicilia SAS s.p.a.), al fine di  coprire  i  posti  dell'amministrazione regionale che sarebbero risultati vacanti a  seguito della definizione della dotazione organica.

L'art. 66, dunque, nel ricomprendere immediatamente il suddetto  personale nella dotazione organica, a prescindere dalla necessita' di  coprire posti vacanti, risulta non in linea con la precedente  previsione e, malgrado il formale richiamo al rispetto degli articoli  6, 6-ter e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si pone in  contrasto proprio con queste ultime disposizioni.

Infatti, la dotazione organica deve essere definita in base al  piano dei fabbisogni (cfr. art. 6 decreto legislativo n. 165 del  2001)  e  non  puo'  mirare  all'assorbimento di personale  aprioristicamente determinato.

La disposizione de qua, pertanto, contrasta sia con l'art. 117,  secondo comma, lettera l), della Costituzione, sia con il comma 3  della medesima disposizione, recando le previsioni di cui al decreto  legislativo n. 165 del 2001 principi fondamentali che costituiscono  per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di  Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale  della Repubblica.

10) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.  violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nella  materia della «tutela della concorrenza».

L'art. 69 della legge regionale, intitolato «Disposizioni in  materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi», al comma 2,  stabilisce -attraverso un intervento di novellazione dell'art. 67  della legge regionale n. 2 del 2002 - che «(n)ella Regione non si  applica l'art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159». Tale disposizione invade la competenza esclusiva dello Stato in  materia di tutela della concorrenza.

Ai sensi dell'art. 46-bis del decreto-legge 10 ottobre 2007, n.  159, convertito con modificazioni in legge 29 novembre 2007, n. 222,  rubricato «Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei  servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas», il  legislatore nazionale ha demandato ai ministri dello  sviluppo  economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas e sentita la Conferenza unificata, la determinazione di ambiti  territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento  del servizio di distribuzione del gas.

Con lo stesso articolo, inoltre, «al fine di garantire al settore  della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli  minimi di qualita' dei servizi essenziali», si e' altresi' demandato  ai ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le  autonomie locali, sentita la Conferenza unificata e su parere  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, l'individuazione dei  criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del  servizio di distribuzione di gas.

Entrambi i citati decreti interministeriali sono stati adottati e  gia' sono vigenti sul territorio italiano (si tratta, in particolare,  del decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e del decreto ministeriale  12 novembre 2011, n. 226).

La norma regionale stabilisce che, nel territorio della Regione  Siciliana, il citato art. 46-bis non debba trovare applicazione, con  la conseguenza che, nella  Regione  Siciliana,  la  gara  per  l'affidamento del servizio dovra' essere svolta singolarmente per  ciascun comune e secondo criteri disomogenei rispetto alla normativa  applicata nel resto del territorio italiano.

Con sentenza n. 93 del 2017, la Corte, pronunciandosi appunto su  una legge della Regione Siciliana in materia di servizi pubblici  locali (nella circostanza, il servizio idrico integrato), ha chiarito  che «la disciplina concernente le modalita' dell'affidamento della  gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e'  riferibile alla competenza legislativa statale in tema di "tutela  della concorrenza". [ ... ] La deroga introdotta dal legislatore  regionale che  comporta  un  effetto  restrittivo  sull'assetto  competitivo del mercato di riferimento si pone dunque in contrasto  con l'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.».

I servizi pubblici, tra cui anche la distribuzione del gas  naturale, figurano tra le materie di potesta' legislativa regionale  concorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di autonomia della  Regione Sicilia (lettera h).

Tuttavia, come la Corte ha ribadito proprio nella sentenza teste'  richiamata, «le materie di competenza esclusiva e nel contempo  "trasversali" dello Stato, come la tutela della concorrenza e la  tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) e  s), Cost., in virtu' del loro carattere "finalistico", "possono  influire su altre materie attribuite alla competenza legislativa  concorrente o residuale delle Regioni fino ad incidere  sulla  totalita' degli ambiti materiali entro i quali si  applicano"  (sentenza n. 2 del 2014; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.  291, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 80 del  2006), come appunto accade nel caso della disciplina del servizio  idrico integrato».

Queste considerazioni si attagliano, a tutta evidenza, anche al  servizio pubblico locale della distribuzione del gas, con conseguente  illegittimita' della disposizione regionale censurata, poiche' in  contrasto con le esigenze di tutela della concorrenza, come declinate  dal legislatore nazionale con l'art. 46-bis del decreto-legge n. 159  del 2007 (convertito in legge n. 222/2007), nel quale sono definite -  con disciplina destinata, appunto, ad applicarsi su tutto  il  territorio nazionale - le modalita' di svolgimento e i criteri di  partecipazione alla gara per l'affidamento della gestione  del  servizio della distribuzione del gas naturale.

11) In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di  principi fondamentali nella materia, di legislazione concorrente, del  «coordinamento della finanza pubblica». Violazione dell'art. 81 Cost.

L'art. 75, recante «Norme in materia di sanita' penitenziaria»,  incorre nei vizi in rubrica nei suoi commi 2, 3 e 4.

Il comma 2 dispone la proroga al 30 giugno 2018 del termine  contenuto nell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 26 del 2016,  originariamente stabilito al 31 dicembre 2017, il quale prevede che  «(i)n attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15  dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese  alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie  provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 31 dicembre 2017 i  contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970,  n. 740».

La previsione di proroga al 30 giugno 2018, ampliando il limite  temporale di durata dei predetti contratti, cosi' come delineato  dall'art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo n. 222 del 2015,  adottato secondo le previsioni del decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalita' e criteri  per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni  sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle  attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria»,  configura una violazione dell'art.  117,  terzo  comma,  della  Costituzione.

Infatti, secondo il citato decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, i rapporti di lavoro del personale sanitario instaurati  ai sensi della legge n. 740 del 1970 (ossia il personale sanitario  addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli  organici dell'Amministrazione penitenziaria)  -  trasferiti  dal  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento  per la giustizia minorile del Ministero della giustizia alle Aziende  sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale - continuano ad  essere disciplinati dalla predetta legge fino alla relativa scadenza  e, ove a tempo determinato, sono prorogati per la durata di dodici  mesi. Decorso tale termine gli stessi rapporti, facenti capo ai  citati Dipartimenti, devono ritenersi esauriti.

Pertanto, il comma 2 dell'art. 75 della legge regionale si pone  in contrasto con le previsioni del richiamato decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 - adottato ai sensi  dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria 2008) - che costituiscono principi fondamentali della  legislazione statale in materia di coordinamento della finanza  pubblica, nell'ambito del trasferimento del personale sanitario  penitenziario al Servizio sanitario regionale.

Il comma 3 dell'art. 75 dispone che, nelle more delle procedure  di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le Aziende sanitarie  provinciali sono autorizzate a prorogare, sino al 31 dicembre 2018, i  rapporti di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015,  n. 222.

Al riguardo, merita premettere che la disposizione si presta ad  essere riferita sia al personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato che al personale con rapporto a tempo determinato.

Il comma 4 prevede, poi, che «(a)l fine di non disperdere le  professionalita' gia' riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740  ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le  ASP sono autorizzate ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25  maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 222/2015».

Al riguardo, non appare chiaro se le previste procedure selettive  siano a valere su risorse riconducibili al limite di spesa di cui  all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010.

Sul punto, occorre considerare che il piano di reclutamento  speciale previsto in via transitoria dall'art. 20 del decreto  legislativo n. 75 del 2017, cui rinvia la disposizione regionale,  consente di utilizzare, in deroga all'ordinario  regime  delle  assunzioni e per finalita' volte esclusivamente al superamento del  precariato, le risorse dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78  del 2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio  nel triennio 2015-2017. Tali risorse possono, quindi, elevare gli  ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato  previsti dalle norme vigenti, purche' siano destinate per intero alle  assunzioni a tempo indeterminato del personale in possesso dei  requisiti previsti dall'art. 20 e nel rispetto delle relative  procedure.

Cio' premesso, le disposizioni della legge  regionale  non  consentono, per l'appunto, di garantire che il personale che si  intende stabilizzare sia attualmente impiegato con rapporto di lavoro  a tempo determinato a valere su risorse che soggiacciono al limite di  cui al richiamato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Inoltre, le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono suscettibili  di avere risvolti onerosi, non  compatibili  con  la  cornice  economico-finanziaria programmata nel Piano di rientro dal disavanzo  sanitario cui la Regione Siciliana e' sottoposta, che peraltro  prevede specifici interventi finalizzati a tale finalita'.

Le disposizioni si pongono, quindi, anche in contrasto con l'art.  81 della Costituzione, oltre che con l'art. 117, terzo comma, atteso  che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di  personale degli enti del SSN si configurano quali principi di  coordinamento della finanza pubblica.

12) In relazione all'art. 117, comma terzo, Cost. violazione di  principi fondamentali nelle materie, di legislazione concorrente, del  «coordinamento della finanza pubblica» e della «tutela della salute».

L'art. 82 della legge regionale, rubricato «Erogazione  di  attivita' da parte di strutture private accreditate»,  dispone  l'integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture private  accreditate che, in base a sentenze passate in giudicato, risultino  essere state vittime di richieste estorsive.

La norma finisce, dunque, per utilizzare un  criterio  di  assegnazione del budget stesso - l'essere stati vittima di richieste  estorsive - non in linea con quelli previsti dal decreto legislativo  n. 502 del 1992.

Il criterio di assegnazione del budget non puo' essere slegato  dal fabbisogno assistenziale programmato, pena la violazione dei  principi fondamentali posti dal legislatore statale nella materia, di  competenza concorrente, della tutela della salute, oltre che dei  principi fondamentali che regolano il coordinamento della finanza  pubblica.

13) Violazione dell'art. 81, comma terzo, Cost.

L'art. 99  disciplina  interventi  vari  nell'ambito  della  programmazione regionale unitaria, «salvi e impregiudicati gli  interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017»  (cosi' il comma 1 dell'articolo).

Ora, gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14,  15 e 25 non hanno idonea copertura finanziaria in quanto le risorse  del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare  (POC) Regione Siciliana 2014/2020 sono programmate ai fini della  realizzazione degli interventi approvati dalla delibera CIPE n.  52/2017, che il comma 1 fa espressamente «salvi e impregiudicati».

D'altronde, le previsioni secondo cui «l'Assessorato regionale  delle attivita' produttive e' autorizzato a concedere con bando  contributi ... a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020»  (comma 18) e «l'Assessorato regionale  dell'agricoltura,  dello  sviluppo rurale e della pesca mesca mediterranea e' autorizzato a  concedere con bando contributi...a valere sulle risorse PO FEAMP  2014/2020» (comma 19), non costituiscono coperture finanziarie  inidonee, poiche' le risorse del PO FESR Sicilia e del PO FEAMP  2014/2020, vincolate alla realizzazione delle priorita' dei citati  programmi, vengono attivate solo sulla  base  delle  procedure  specifiche di gestione degli stessi, in coerenza con la normativa UE  sui fondi SIE 2014-2020.

I commi sopra citati dell'art. 99 risultano, pertanto, in  contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione.

In relazione alle previsioni di cui ai commi 7, 9, 10, 13, 16 e  17, che finalizzano risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione  2014-2020, nel presupposto che le risorse che la Regione intende  riprogrammare siano quelle assegnate alla Regione Siciliana con la  delibera n. 26 del 10 agosto 2016 per il finanziamento degli interventi ricompresi nel Patto di sviluppo sottoscritto con il  Governo il 10 settembre 2016, mette conto rilevare che la copertura  finanziaria non puo' considerarsi certa fino all'espletamento della  procedura di riprogrammazione.

Pertanto la norma dovrebbe esplicitare che l'utilizzo del FSC per  le finalita' ivi indicate e' subordinata all'espletamento della  procedura di riprogrammazione delle risorse assegnate alla Regione  Siciliana a valere sul FSC 2014-2020, ai sensi del comma 1.

In assenza di tale previsione, anche le disposizioni  ora  esaminate risultano, pertanto, in contrasto con l'art. 81, terzo  comma, della Costituzione.

P.Q.M.

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma  Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' degli articoli 4 e 64,  dell'art. 17, dell'art. 20, 22, commi 3, 4, 14 e 15, dell'art. 23,  dell'art. 31, commi 4 e 5, degli 34 e 35, dell'art. 45, dell'art. 66,  dell'art. 69, comma 2, dell'art. 75, commi 2, 3 e 4, dell'art. 82,  dell'art. 99 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 15 e 25 nonche'  commi 7, 9, 10, 13, 16 e 17 della legge regionale della Sicilia 11  maggio 2018, n. 28.

Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio  dei ministri del 6 luglio 2018, con l'allegata relazione.

 

Roma, 10 luglio 2018

L'Avvocato dello Stato: Fiorentino

 

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