Ricorso n. 44 del 17 maggio 2011 (Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
(GU n. 26 del 15.6.2011)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 aprile 2011, ha approvato il disegno di legge n. 630 dal titolo «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 3 maggio 2011.
L'articolo 3 del provvedimento legislativo al primo comma considera spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa. In detto elenco e' incluso un capitolo di spesa, il 108149
«Trattamento di pensione integrativo e sostitutivo spettante al personale del soppresso EAS da erogare tramite il fondo pensione sicilia» (U.P.B. 7.2.1.2.1) che si ritiene privo di autorizzazione legislativa e di quantificazione degli oneri e della correlata indicazione della copertura finanziaria.
Dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, emerge infatti che il capitolo 108149 e' stato istituito dal Ragioniere Generale a seguito di richiesta del Dipartimento del Personale in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 87 del 24 maggio 2009 con la quale il Governo regionale ha disposto che, ai sensi del comma 2-sexies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, venisse garantito dalla regione l'erogazione del trattamento integrativo alla pensione in favore del personale dell'ente acquedotti siciliani, in liquidazione.
Alla dotazione finanziaria del nuovo capitolo si sarebbe provveduto, secondo quanto rappresentato dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti con nota n. 28244/C01 del 3 maggio 2011 (All.1), attingendo alle disponibilita' del capitolo 213032 «Fondo per le spese relative al personale dell'ente acquedotti siciliani in liquidazione" a decorrere dall'esercizio finanziario 2008» al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute ne richiamato art. 23 della L.R. n. 10/1999».
L'art. 23 della L.R. n. 10/1999, tuttavia, non contempla ne' la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione ne', tantomeno, le risorse con cui farvi fronte, atteso che la Regione avrebbe dovuto provvedere nel caso dell'eventuale liquidazione e cessazione di attivita' dell'EAS alla spesa per il personale trasferito e comandato negli enti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/2000, facendo salvi i diritti acquisiti e con mantenimento dello status posseduto.
L'ente acquedotti siciliani a tutt'oggi, nonostante sia stato posto in liquidazione con decorrenza 1° settembre 2004 dall'articolo 1 della L.R. n. 9/2004, continua a gestire il servizio idrico in tre province dell'isola, e non risulta essere stato approvato alcun successivo provvedimento legislativo con cui si sia provveduto a reperire le risorse necessarie per dare attuazione al piu' volte citato articolo 23 della L.R. n. 10/1999.
Unica eccezione l'articolo 2 del disegno di legge n. 192 dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato e di personale», approvato dall'ARS il 10 dicembre 2008, e impugnato da questo Commissariato per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, giacche' prevedeva l'inserimento «ope legis» nei ruoli regionali di tutto il personale di ruolo, o in servizio a tempo indeterminato, dell'EAS; provvedimento legislativo quest'ultimo (L.R. 20/2008) promulgato con omissioni delle parti impugnate ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Speciale.
Per quanto attiene al trattamento di pensione integrativo e sostitutivo, oggetto del capitolo di spesa, si rileva che lo stesso e' stato attribuito al personale dell'EAS dall'art. 1 del regolamento organico dell'ente stesso, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986.
Alla luce di quanto esposto non ci si puo' esimere dal sottoporre all'esame di codesta eccellentissima Corte l'istituzione del capitolo di spesa 108149 e l'inserimento dello stesso nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine per violazione dell'articolo 81, terzo e quarto comma, per violazione della Costituzione.
Codesta eccellentissima Corte in numerose pronunce ha avuto modo di affermare che il principio di copertura finanziaria posto dall'articolo 81 costituisce la garanzia costituzionale della responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale principio, che risulta a pieno titolo tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.
Corollario di tale principio e' quello dell'equilibrio finanziario sostenibile elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Mastricht, di cui adesso il patto di stabilita' e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralita' di tale
principio e' ancor piu' avvalorata dall'articolo 119 della Costituzione che implica ed esige la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale.
Codesta Corte ha, altresi', esplicitato che lo stretto legame intercorrente tra il terzo e quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione implica che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge che l'autorizza non indichi i mezzi per farvi fronte, non puo' trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli gia' approvati e in corso di attuazione, siano ancora quelli da predispone ed approvare.
Il significato del termine adoperato dal quarto comma dell'articolo 81, come affermato da codesta Corte nella sentenza n. 1/1966, attiene ad ogni altra legge che non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa.
Nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte ha subito chiarito che il comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione "forma sistema con il terzo".
Mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e cioe' non si possono aggiungere spese e tributi a quelli contemplati dalla legislazione sostanziale preesistente, il quarto comma dispone che ogni legge sostanziale che importi "nuove o maggiori spese" deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioe' che non possono emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di piu' ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione preesistente, se non venga introdotta nella legislazione anche l'indicazione dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36e 31 del 1961 e n. 226 del 1976).
Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 81 nella sostanza consiste nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Obbligo a cui e' venuto meno il legislatore siciliano autorizzando una spesa duratura, destinata inevitabilmente ad aumentare nei prossimi anni, senza provvedere a quantificare gli oneri per gli esercizi futuri e a dare idonea copertura finanziaria agli stessi.
Ed invero una nuova spesa, quale quella in questione per la quale la legge che l'ha autorizzata, id est l'articolo 23 L.R. n. 10/1999, non ha indicato i mezzi per farvi fronte non puo' trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, dovendo corrispondere ad un nuovo stanziamento l'indicazione positiva delle risorse (sentenze n. 47 e 49 del 1967 e n. 17 e 135 del 1968).
P.Q.M.
Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 3, comma 1 del disegno di legge n. 630 dal titolo «Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nelle parti in cui
considera spesa obbligatoria e d'ordine, quella del capitolo 108149 inserito nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa per violazione dell'art. 81, terzo comma e quarto comma della Costituzione.
Palermo, addi' 9 maggio 2011
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana
Aronica