Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 17 maggio 2011 (del Commissario  dello  Stato  per  la Regione Siciliana).

 

 

(GU n. 26 del 15.6.2011)

 

    L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 30 aprile 2011, ha approvato il disegno di legge  n.  630  dal  titolo  «Bilancio  di previsione della Regione siciliana  per  l'anno  finanziario  2011  e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013», pervenuto  a  questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  28 dello Statuto speciale, il 3 maggio 2011.

    L'articolo  3  del  provvedimento  legislativo   al primo   comma considera spese obbligatorie e  d'ordine,  per  gli  effetti  di  cui all'articolo  26  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo  stato  di  previsione  della spesa. In detto elenco e' incluso un capitolo  di  spesa,  il  108149

«Trattamento di  pensione  integrativo  e  sostitutivo  spettante  al personale del soppresso EAS da  erogare  tramite  il  fondo  pensione sicilia» (U.P.B. 7.2.1.2.1) che si ritiene  privo  di  autorizzazione legislativa e  di  quantificazione  degli  oneri  e  della  correlata indicazione della copertura finanziaria.

    Dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale, ai  sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, emerge infatti  che  il  capitolo 108149 e' stato  istituito  dal  Ragioniere  Generale  a  seguito  di richiesta del Dipartimento del Personale in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 87 del 24  maggio  2009  con  la  quale  il Governo regionale ha  disposto  che,  ai  sensi  del  comma  2-sexies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10,  venisse garantito dalla regione l'erogazione del trattamento integrativo alla pensione in favore del personale dell'ente acquedotti  siciliani,  in liquidazione.

    Alla  dotazione  finanziaria  del  nuovo  capitolo   si   sarebbe provveduto,   secondo   quanto   rappresentato   dall'amministrazione regionale nei chiarimenti forniti con nota n. 28244/C01 del 3  maggio 2011 (All.1), attingendo  alle  disponibilita'  del  capitolo  213032 «Fondo per  le  spese  relative  al  personale  dell'ente  acquedotti siciliani in liquidazione"  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario 2008» al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa  necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute ne richiamato  art.  23 della L.R. n. 10/1999».

    L'art. 23 della L.R. n. 10/1999, tuttavia, non contempla  ne'  la quantificazione degli  oneri  derivanti  dalla  sua  attuazione  ne', tantomeno, le risorse con cui farvi fronte,  atteso  che  la  Regione avrebbe dovuto provvedere  nel  caso  dell'eventuale  liquidazione  e cessazione  di  attivita'  dell'EAS  alla  spesa  per  il   personale trasferito e comandato negli enti di cui all'art.  1  della  L.R.  n. 10/2000, facendo salvi i diritti acquisiti e con  mantenimento  dello status posseduto.

    L'ente acquedotti siciliani a  tutt'oggi,  nonostante  sia  stato posto in liquidazione con decorrenza 1° settembre 2004  dall'articolo 1 della L.R. n. 9/2004, continua a gestire il servizio idrico in  tre province dell'isola, e  non  risulta  essere  stato  approvato  alcun successivo provvedimento legislativo con  cui  si  sia  provveduto  a reperire le risorse necessarie per  dare  attuazione  al  piu'  volte citato articolo 23 della L.R. n. 10/1999.

    Unica eccezione l'articolo 2 del disegno  di  legge  n.  192  dal titolo «Norme in materia di gestione del servizio idrico integrato  e di personale», approvato dall'ARS il 10 dicembre 2008, e impugnato da questo Commissariato per violazione  degli  articoli  3  e  97  della Costituzione, giacche' prevedeva l'inserimento «ope legis» nei  ruoli regionali di tutto il personale di  ruolo,  o  in  servizio  a  tempo indeterminato, dell'EAS; provvedimento legislativo quest'ultimo (L.R. 20/2008) promulgato con omissioni  delle  parti  impugnate  ai  sensi dell'art. 29 dello Statuto Speciale.

    Per quanto attiene  al  trattamento  di  pensione  integrativo  e sostitutivo, oggetto del capitolo di spesa, si rileva che  lo  stesso e' stato attribuito al personale dell'EAS dall'art. 1 del regolamento organico dell'ente  stesso,  approvato  dalla  Giunta  regionale  con deliberazione n. 138 del 13 maggio 1986.

    Alla luce di quanto esposto non ci si puo' esimere dal sottoporre all'esame di codesta eccellentissima Corte l'istituzione del capitolo di spesa 108149 e l'inserimento dello stesso nell'elenco delle  spese obbligatorie  e  d'ordine  per  violazione  dell'articolo   81, terzo e quarto comma, per violazione della Costituzione.

     

     

     

     

     

    Codesta eccellentissima Corte in numerose pronunce ha avuto  modo di  affermare  che  il  principio  di  copertura  finanziaria   posto dall'articolo  81  costituisce  la  garanzia   costituzionale   della responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale principio,  che  risulta  a  pieno titolo tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.

    Corollario  di   tale   principio   e'   quello   dell'equilibrio finanziario  sostenibile  elaborato  con  chiarezza  dalla   costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente  al  trattato di Mastricht, di  cui  adesso  il  patto  di  stabilita'  e  crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralita'  di  tale

principio  e'  ancor  piu'   avvalorata   dall'articolo   119   della Costituzione che implica ed esige la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale.

    Codesta Corte ha, altresi', esplicitato  che  lo  stretto  legame intercorrente tra il terzo e  quarto  comma  dell'articolo  81  della Costituzione implica che una nuova o maggiore spesa per la  quale  la legge che l'autorizza non indichi i mezzi per farvi fronte, non  puo' trovare  la  sua  copertura  mediante  l'iscrizione  negli  stati  di previsione della spesa, siano quelli gia' approvati  e  in  corso  di attuazione, siano ancora quelli da predispone ed approvare.

    Il   significato   del   termine   adoperato   dal quarto   comma dell'articolo 81, come affermato da codesta Corte nella  sentenza  n. 1/1966, attiene ad ogni altra legge che non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa.

    Nella nota sentenza n. 66 del 1959, codesta eccellentissima Corte ha subito chiarito che il comma 4 dell'articolo 81 della Costituzione "forma sistema con il terzo".

    Mentre quest'ultimo dispone che con la legge di approvazione  non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese", e  cioe'  non  si possono  aggiungere  spese  e  tributi  a  quelli  contemplati  dalla legislazione sostanziale preesistente, il quarto  comma  dispone  che ogni legge sostanziale che importi  "nuove  o  maggiori  spese"  deve indicare i mezzi per farvi fronte, e cioe' che non  possono  emanarsi disposizioni che comportino per bilanci pubblici oneri di piu'  ampia portata rispetto a quelli derivanti dalla legislazione  preesistente, se non venga introdotta nella legislazione  anche  l'indicazione  dei mezzi destinati alla copertura di nuovi oneri (sentenze n. 36e  31  del 1961 e n. 226 del 1976).

    Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma  dell'articolo  81  nella  sostanza  consiste  nell'imporre  al legislatore l'obbligo di darsi carico delle  conseguenze  finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi  necessari  per farvi fronte. Obbligo a cui e' venuto meno il  legislatore  siciliano autorizzando  una  spesa  duratura,  destinata   inevitabilmente   ad aumentare nei prossimi anni,  senza  provvedere  a  quantificare  gli oneri per gli esercizi futuri e a dare idonea  copertura  finanziaria agli stessi.

     

    Ed invero una nuova spesa, quale quella in questione per la quale la legge che l'ha autorizzata, id est l'articolo 23 L.R. n.  10/1999, non ha indicato i mezzi per farvi fronte  non  puo'  trovare  la  sua copertura mediante  l'iscrizione  negli  stati  di  previsione  della spesa, dovendo corrispondere ad un nuovo  stanziamento  l'indicazione positiva delle risorse (sentenze n. 47 e 49 del 1967 e n.  17  e  135 del 1968).

 

                                P.Q.M.

 

    Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto  speciale,  con  il  presente atto impugna l'art. 3, comma 1 del disegno di legge n. 630 dal titolo «Bilancio  di  previsione  della   Regione   siciliana   per   l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il  triennio  2011-2013», approvato dall'Assemblea  regionale  siciliana  nelle  parti  in  cui

considera spesa obbligatoria e d'ordine, quella del  capitolo  108149 inserito nell'elenco n. 1 annesso  allo  stato  di  previsione  della spesa per violazione dell'art. 81, terzo comma e quarto  comma  della Costituzione.

        Palermo, addi' 9 maggio 2011

 

                     Il Commissario dello Stato

                      per la Regione siciliana

                               Aronica

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