Ricorso n. 44 del 17 marzo 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 marzo 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 18 del 2015-05-06)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F.
…, n. fax … ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti …, presso i cui uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica, con sede in Firenze, piazza del Duomo n. 10.
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale, degli
articoli 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23, 31, comma 1, lett.
g) della legge regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, intitolata
«Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge
regionale n. 20/2008» pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Toscana 14 gennaio 2015, n. 1, per contrasto con gli articoli
81, 97 e 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa
assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 3 marzo 2015.
F a t t o
La legge della regione Toscana n. 1 del 2015 e' intitolata
«Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge
regionale n. 20/2008».
Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.,
disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e)
Cost., riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
La materia contabile non e', pertanto, nella disponibilita'
legislativa delle regioni, alle quali e' riservata la facolta' di
emanare regolamenti contabili meramente applicativi del decreto
legislativo n. 118 del 2011.
Cio' a garanzia dell'unitarieta' della disciplina contabile dei
bilanci pubblici e, piu' in particolare, di quelli delle regioni,
che, in passato, in applicazione del decreto legislativo n. 76 del
2000, hanno normato la materia contabile ciascuna con propria legge
regionale, creando la disomogeneita' dei sistemi contabili che,
ancora oggi, caratterizza i bilanci regionali, con pesanti ricadute
anche sul sistema economico nazionale, quali, ad esempio, la
formazione delle ingenti masse di debiti commerciali della P.A.,
imputabili per circa la meta' alle regioni e dovute, essenzialmente,
all'uso di regole contabili non adeguate. Infatti, dei circa 60
miliardi di debiti commerciali accumulati dalla P.A., oltre 30
miliardi sono stati contratti dalle regioni.
Tanto premesso, la legge regionale in esame prevede disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e
relative procedure contabili che possono essere raggruppate in tre
categorie:
1) disposizioni applicative del decreto legislativo n. 118
del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del
2014;
2) disposizioni che riproducono quanto previsto dal decreto
legislativo n. 118 del 2011;
3) disposizioni che derogano al decreto legislativo n. 118
del 2011.
Le prime, conformemente a quanto previsto dal suddetto decreto
legislativo n. 118 del 2011, rappresentano un'applicazione dello
stesso.
Tra le seconde si annoverano gli artt. 13 e 19 della legge
regionale n. 1 del 2015.
L'art. 13 cit. (Legislazione ordinaria) dispone: «1. La regione,
nel rispetto dei principi dettati dall'art. 38 del decreto
legislativo n. 118/2011, conforma la propria legislazione alle
seguenti tipologie:
a) leggi che prevedono spese a carattere continuativo e non
obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure
da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali;
b) leggi che dispongono spese a carattere pluriennale;
c) leggi che prevedono spese a carattere obbligatorio che
definiscono l'attivita' e gli interventi regionali in modo tale da
predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti
attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere
prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di
spesa;
d) leggi che istituiscono o sopprimono entrate regionali
oppure ne variano il gettito, disciplinando diversamente i relativi
elementi costitutivi.
2. Le leggi di cui al comma 1, lettera a), stabiliscono
direttamente l'ammontare delle spese per ciascuno degli anni
considerati nel bilancio di previsione, da intendersi come limite
massimo, indicandone in termini di competenza la relativa copertura,
e rinviano alla legge di bilancio la quantificazione dell'onere per
gli esercizi successivi.
3. Le leggi di cui al comma 1, lettera b), determinano
l'ammontare complessivo della spesa, da intendersi come limite
massimo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in
corso e degli esercizi successivi, e ne indicano in termini di
competenza la relativa copertura.
4. Le leggi di cui al comma 1, lettera c), quantificano l'onere
annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di
previsione, nonche' l'onere a regime, e ne indicano in termini di
competenza la relativa copertura.
5. Le leggi di cui al comma 1, lettera d), quantificano gli
effetti che, nei singoli esercizi ed a regime, saranno
presuntivamente prodotti dalle relative disposizioni e ne indicano in
termini di competenza la relativa copertura».
L'art. 19 cit. (Bilancio finanziario gestionale e variazioni)
prevede: «1. La Giunta regionale approva il bilancio finanziario
gestionale, articolato in capitoli ed eventualmente in articoli.
2. I capitoli riguardano l'oggetto dell'entrata o della spesa e
sono raccordati al quarto livello del piano dei conti di cui all'art.
4 del decreto legislativo n. 118/2011. I capitoli di entrata sono
costruiti in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di
destinazione. I capitoli di spesa sono articolati in modo da
mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed
in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di
responsabilita' amministrativa.
3. L'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari
dei centri di responsabilita' amministrativa e' effettuata in
conformita' a quanto disposto dalla legge regionale 8 gennaio 2009,
n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale).
4. Le variazioni del bilancio finanziario gestionale nonche' i
prelevamenti dai fondi di riserva e dai fondi speciali, sono disposte
dalla Giunta regionale.
5. E' fatta salva la competenza del dirigente competente in
materia di bilancio in ordine all'istituzione delle tipologie di
entrata con stanziamento a zero di cui all'art. 51, comma 6, lettera
b), del decreto legislativo n. 118/2011, nonche' alle variazioni
relative alle partite di giro e alle operazioni per conto di terzi».
Il terzo gruppo, infine, ricomprende gli articoli 15, comma 3, 18
commi l e 6, 23 e 31, comma 1, lett. g). Di tali disposizioni si
riporta di seguito il testo.
Art. 15 (Fondi speciali), comma 3: «Nel corso dell'esercizio le
disponibilita' dei fondi speciali possono essere utilizzate anche per
fornire la copertura a provvedimenti legislativi non ricompresi
nell'elenco di cui al comma 1, a condizione che il provvedimento da
coprire indichi gli interventi inseriti nell'elenco ai quali viene
sottratta la relativa copertura».
Art. 18 (Procedimento di adozione della legge di stabilita',
delle leggi ad essa collegate e della legge di bilancio), comma 1:
«Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di
legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa
collegate»; comma 6: «L'esercizio provvisorio e' autorizzato dal
Consiglio regionale con legge proposta dalla Giunta regionale, per un
periodo non superiore a quello stabilito dallo Statuto».
Art. 23 (Assegnazioni con vincolo di destinazione): «1. Nei casi
di assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la
regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme
restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni
statali che disciplinano tali funzioni.
2. La regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese
eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di
destinazione, ha facolta' di compensare tali maggiori spese con
minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi
immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le
assegnazioni statali per scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti
aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga
facolta' riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo
che cio' sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi
rapporti».
Art. 31 (Regolamento di attuazione), comma 1: «Con regolamento
della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo n. 118/2011 e dai principi contabili generali ed
applicati ad esso allegati, sono disciplinate tra l'altro: [...]
g) le modalita' per la gestione delle aperture di credito,
delle casse economali, delle altre spese di minuto importo, nonche'
la disciplina degli agenti della riscossione;
[...]».
Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono
illegittime e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei
ministri nella seduta del 3 marzo 2015, sono impugnate per i seguenti
M o t i v i
1. Illegittimita' degli articoli 13 e 19, legge regionale n. 1 del
2015 per violazione degli articoli 81, 97 e 117, comma 2, lett. e),
della Costituzione, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione».
Gli articoli oggetto d'impugnazione riproducono norme gia'
contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42».
In particolare, l'art. 13, in materia di legislazione regionale
concernente gli strumenti di programmazione finanziaria, riproduce
quanto disposto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011,
mentre l'art. 19 (Bilancio finanziario gestionale e variazione)
riproduce, in parte, quanto previsto dall'art. 39 (soprattutto comma
10 e ss.) del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.
Le citate disposizioni regionali riprendono la disciplina
statale, il cui contenuto viene, pero', riformulato in maniera poco
chiara sia nella forma che nelle implicazioni finali. Esse
interferiscono, cosi', con la disciplina dell'armonizzazione dei
bilanci pubblici recata dal citato decreto legislativo e si pongono,
pertanto, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e) Cost., che,
a seguito della novella inserita con la legge costituzionale n. 1 del
2012, assegna allo Stato potesta' legislativa esclusiva in materia di
«armonizzazione dei bilanci pubblici».
Una delle finalita' del decreto legislativo n. 118 del 2011,
invero, e' quella di assicurare l'omogeneita' nei sistemi contabili e
negli schemi di bilancio delle regioni, fornendo un'unica disciplina
cui le regioni stesse devono far riferimento, al fine di disporre di
un linguaggio comune per il consolidamento dei conti pubblici, come
previsto anche dalle leggi n. 42 e n. 196 del 2009.
Anche la legge n. 242 del 2012, contenente disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi
dell'art. 81, comma 6, Cost., richiede un linguaggio contabile comune
per tutti gli enti territoriali.
Si tratta di un'esigenza riconnessa al principio dell'equilibrio
dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico che,
attualmente, trova espressione nel primo comma dell'art. 97 Cost., il
quale rimanda anche agli obblighi derivanti dalla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea.
Le disposizioni impugnate, nel rimodulare il tenore delle
corrispondenti norme statali, finiscono con l'ingenerare una
situazione di incertezza che confligge con l'esigenza di chiarezza
che caratterizza la materia in esame e, comunque, esorbitano, dal
perimetro entro il quale deve essere riconosciuta la potesta'
legislativa delle regioni in materia.
2. Illegittimita' degli articoli 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 23 e
31, comma 1, lett. g), legge regionale n. 1 del 2015 per violazione
degli articoli 81, 97 e 117, comma 2 lett. e) della Costituzione, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre
2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio
del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della
Costituzione».
Le disposizioni impugnate con il presente motivo contengono norme
derogatorie del decreto legislativo n. 118 del 2011, recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», rispetto al quale, dunque, si pongono in contrasto.
Esse, per le ragioni gia' viste nel punto che precede e a maggior
ragione, sono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art.
117, comma 2, lett. e), nonche' degli artt. 81 e 97 Cost.
2.1 In primo luogo, l'art. 15 legge regionale n. 1 del 2015,
prevede che alla legge di bilancio venga allegato l'elenco dei
provvedimenti legislativi che possono essere finanziati con i fondi
speciali. Il comma 3 del medesimo articolo, pero', dispone che nel
corso dell'esercizio finanziario le disponibilita' dei fondi speciali
possano essere utilizzate anche per fornire la copertura a
provvedimenti legislativi non ricompresi nel summenzionato elenco, a
condizione che il provvedimento da coprire indichi gli interventi
inseriti nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura.
Tale previsione confligge con l'art. 49 del decreto legislativo
n. 118 del 2011.
L'art. 49 cit. dispone che nel bilancio regionale possano essere
iscritti uno o piu' fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino
dopo l'approvazione del bilancio e che tali fondi non siano
utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del
prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di
spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi, dopo l'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese
medesime.
I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano
destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto
capitale e le quote di essi non utilizzate costituiscono economie di
spesa.
La legge regionale impugnata, nel permettere, con l'art. 15,
comma 3, il ricorso ai fondi speciali al fine di finanziare anche
provvedimenti legislativi diversi da quelli previsti in via generale
e in applicazione della disciplina nazionale in materia, esorbita dai
limiti della potesta' legislativa regionale ed integra una
violazione, oltre che del citato decreto legislativo n. 118 del 2011,
dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
2.2 L'art. 18 della legge regionale n. 1 del 2015 prevede che
entro il 31 ottobre di ogni anno la Giunta regionale presenti al
Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di
legge di stabilita' e le eventuali proposte di legge ad essa
collegate.
Tale disposizione e' in contrasto con quanto previsto dal
Principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio, di cui all'Allegato 4/1, paragrafo 9.2, del decreto
legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Giunta approvi
le suddette proposte entro il 31 ottobre di ogni anno ma, in ogni
caso, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di
bilancio dello Stato.
Lo stesso art. 18, poi, al comma 6, recita: «L'esercizio
provvisorio e' autorizzato dal Consiglio regionale con legge proposta
dalla Giunta regionale, per un periodo non superiore a quello
stabilito dallo Statuto».
Anche in questo caso si rileva una difformita' rispetto a quanto
previsto dal legislatore statale che, al comma 2 dell'art. 43
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), decreto legislativo
n. 118 del 2011, esplicitamente dispone che l'esercizio provvisorio
del bilancio non possa, in alcun caso, essere concesso per periodi
complessivamente superiori a quattro mesi.
2.3 L'art. 23 legge regionale n. 1 del 2015, dispone in materia
di risorse di origine comunitaria e statale con vincolo di
destinazione, ipotizzando casistiche di impegni di risorse assegnate
dallo Stato con vincolo di destinazione non contemplate dalla
normativa statale.
La disposizione in esame prevede, infatti: «1. Nei casi di
assegnazioni comunitarie e statali con vincolo di destinazione, la
regione puo' stanziare somme eccedenti quelle assegnate, ferme
restando, per le spese relative a funzioni delegate, le disposizioni
statali che disciplinano tali funzioni.
2. La regione, qualora abbia impegnato in un esercizio spese
eccedenti le risorse ad essa assegnate dallo Stato con vincolo di
destinazione, ha facolta' di compensare tali maggiori spese con
minori stanziamenti per lo stesso scopo nei due esercizi
immediatamente successivi. Nei bilanci relativi a tali esercizi, le
assegnazioni statali per scopi gia' soddisfatti con i finanziamenti
aggiuntivi regionali sono sottratte alla loro destinazione. Analoga
facolta' riguarda le assegnazioni ricevute da altri soggetti, salvo
che cio' sia espressamente escluso dalla disciplina dei relativi
rapporti».
Si tratta di un'illegittima deroga rispetto a quanto disposto
dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dal principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui
all'Allegato 4/2, paragrafo 9.2, del decreto legislativo stesso,
deroga che, in quanto tale, integra un'ulteriore violazione della
competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici.
2.4 L'art. 31, comma 1, lett. g) della legge regionale impugnata,
infine, rinvia al regolamento di attuazione, che dovra' essere
emanato dalla Giunta regionale, la disciplina delle modalita' per la
gestione delle aperture di credito.
Anche tale disciplina si pone in contrasto con la normativa
statale, dal momento che il decreto legislativo n. 118 del 2011 non
prevede in alcuna disposizione tale forma di gestione della spesa
che, pertanto, non puo' essere prevista e disciplinata
dall'ordinamento contabile regionale.
P. Q. M.
Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso;
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 13, 15, comma 3, 18,
commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lett. g) della legge regione
Toscana n. 1 del 2015, per violazione degli articoli 81, 97 e 117,
comma 2, lett. e), della Costituzione, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1) originale estratto della determinazione del Consiglio dei
ministri, assunta nella seduta del 3 marzo 2015 e della relazione
allegata al verbale;
2) copia della impugnata legge della regione Toscana n. 1 del
2015.
Roma, 12 marzo 2015
L'Avvocato dello Stato: Maria Gabriella Mangia