Ricorso n. 44 del 7 marzo 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2006 , n. 44
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 marzo 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 16 del 19-4-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sardegna n. 23 del 23 dicembre 2005, pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 29 dicembre 2005, recante "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)": nell'art. 45, comma 4, in relazione all'art. 117, comma secondo lett. l) ed all'art. 118, comma terzo, della Costituzione; La legge n. 39/2005 della Regione Sardegna detta norme per i servizi alle persone, per promuovere "il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, politica ed economica alla vita della comunita' locale". (art. 1). L'art. 45 detta "Disposizioni in materia di Comitato di gestione del Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" intendendosi la legge statale 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato): viene istituito il "Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15" della citata legge che, fra l'altro, "provvede alla suddivisione dei finanziamenti del fondo speciale in base provinciale, prevedendo l'istituzione di centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali a partire dall'anno 2006". La ricordata disposizione viola le norme costituzionali ricordate in premessa, ed in particolare la competenza legislativa dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l); pertanto se ne propone l'impugnativa, come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2006, per le ragioni di seguito esposte. L'art. 45, comma 4, della legge regionale in esame eccede dalle competenze legislative attribuite alla regione dallo statuto speciale di autonomia di cui alla legge cost. n. 3/1948, invadendo la materia dell'ordinamento civile riservata allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disposizione in oggetto, infatti, nel disporre che il Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato (denominato fondo di cui alla legge n. 266/1991) provveda alla ripartizione dei finanziamenti del fondo medesimo "su base provinciale", prevedendo tra l'altro l'istituzione di "centri di servizi per il volontariato provinciali e distrettuali", incide illegittimamente sulla liberta' di scelta - quanto alla destinazione dei suddetti finanziamenti - del Comitato in questione, avente, quale organismo di indirizzo delle fondazioni bancarie, natura giuridica di ente privato (cfr. Corte costituzionale sentt. nn. 500/1993 e 301/2003). La disposizione censurata contrasta anche, in particolare, con quanto disposto dall'art. 15, commi 1 e 3, della legge n. 266/1991 (legge-quadro sul volontariato). In attuazione delle suddette disposizioni statali e' stato, infatti, emanato il decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1997 n. 241 (recante: "Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni" che, all'art. 2, comma 6, lett. a), prevede che, il Comitato di gestione, che amministra il fondo speciale istituito presso la regione "provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o piu' centri di servizio nella regione, ai sensi del successivo articolo 3" e stabilisce inoltre (lettera e) che "ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale". E' evidente la lesione delle competenze della Commissione, che ai sensi del denunziato art. 45, comma 4, si trova vincolato a ripartire il fondo "su base provinciale" e ad istituire "centri di servizio per il volontariato provinciale e distrettuale a partire dall'anno 2006". Si ribadisce che la violazione della norma costituzionale che assicura allo Stato la competenza legislativa in materia di ordinamento civile viene qui dedotta in piena conformita' alle pronunzie della Corte costituzionale sopra rammentate, ed in particolare all'affermazione secondo cui "la destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati all'autodeterminazione delle stesse, salva l'ammissibilita' di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni" (sent. 29 settembre 2003, n. 301) e che "ogni fondo speciale e' amministrato da un Comitato di Gestione composto prevalentemente da rappresentanti degli esiti e delle casse che ripartisce annualmente le somme del fondo fra i centri di servizio istituiti presso la regione" (sent. n. 500 del 31 dicembre 1993). E' quindi palese la natura privatistica dell'attivita' della Commissione e l'assoluta incompetenza dalla Regione Sardegna a dettare norme che ne comprimono o anche soltanto disciplinano il funzionamento, determinando, fra l'altro, un intollerabile limitazione all'autonomia negoziale della Commissione medesima e dei privati che la compongono. E' chiaro che in tal modo viene radicalmente demolita la ricostruzione del predetto istituto fornita dalla ricordata sentenza n. 500/1993 che proprio in virtu' dell'accento posto sulla natura privatistica dell'attivita' (con esclusione della natura tributaria delle prestazioni patrimoniali a carico degli enti) ha potuto affermare la piena conformita' a Costituzione dell'art. 15 della legge n. 266 del 1991.
P. Q. M. Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 2005 n. 23 della Regione Sardegna nell'art. 45, comma 4, per le ragioni e come sopra precisato. Roma, addi' 23 febbraio 2006 L'Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni