RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7  marzo 2006 , n. 44
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  7  marzo  2006  (del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 16 del 19-4-2006) 
 
 
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma,  via  dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato, nei confronti della
Regione  Sardegna,  in  persona del presidente della giunta regionale
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Sardegna  n. 23  del 23 dicembre 2005, pubblicata nel
B.U.R.  n. 39  del  29  dicembre 2005, recante "Sistema integrato dei
servizi  alla  persona.  Abrogazione  legge  regionale  n. 4 del 1998
(Riordino delle funzioni socio-assistenziali)":

        nell'art. 45,  comma  4,  in  relazione  all'art. 117,  comma
secondo lett. l) ed all'art. 118, comma terzo, della Costituzione;
    La  legge  n. 39/2005  della  Regione  Sardegna detta norme per i
servizi  alle  persone,  per  promuovere  "il  libero  sviluppo della
persona  umana e la sua partecipazione sociale, politica ed economica
alla vita della comunita' locale". (art. 1).
    L'art. 45  detta "Disposizioni in materia di Comitato di gestione
del  Fondo  di  cui alla legge n. 266 del 1991" intendendosi la legge
statale 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato): viene
istituito  il "Comitato di gestione del fondo di cui all'articolo 15"
della  citata legge che, fra l'altro, "provvede alla suddivisione dei
finanziamenti  del  fondo  speciale  in  base provinciale, prevedendo
l'istituzione  di centri di servizi per il volontariato provinciali e
distrettuali a partire dall'anno 2006".
    La ricordata disposizione viola le norme costituzionali ricordate
in  premessa, ed in particolare la competenza legislativa dello Stato
in  materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l);
pertanto  se  ne propone l'impugnativa, come deliberato dal Consiglio
dei  ministri  in  data  23  febbraio 2006, per le ragioni di seguito
esposte.
    L'art. 45,  comma  4, della legge regionale in esame eccede dalle
competenze legislative attribuite alla regione dallo statuto speciale
di  autonomia di cui alla legge cost. n. 3/1948, invadendo la materia
dell'ordinamento  civile  riservata allo Stato dall'art. 117, secondo
comma, lett. l), Cost.
    La disposizione in oggetto, infatti, nel disporre che il Comitato
di  gestione del fondo speciale per il volontariato (denominato fondo
di  cui  alla  legge  n. 266/1991)  provveda  alla  ripartizione  dei
finanziamenti  del  fondo  medesimo "su base provinciale", prevedendo
tra  l'altro  l'istituzione di "centri di servizi per il volontariato
provinciali  e  distrettuali", incide illegittimamente sulla liberta'
di scelta - quanto alla destinazione dei suddetti finanziamenti - del
Comitato  in  questione,  avente,  quale organismo di indirizzo delle
fondazioni  bancarie,  natura  giuridica  di ente privato (cfr. Corte
costituzionale sentt. nn. 500/1993 e 301/2003).
    La  disposizione  censurata  contrasta anche, in particolare, con
quanto  disposto  dall'art. 15,  commi 1 e 3, della legge n. 266/1991
(legge-quadro sul volontariato).
    In  attuazione  delle  suddette  disposizioni  statali  e' stato,
infatti,  emanato  il decreto del Ministero del tesoro 8 ottobre 1997
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1997 n. 241 (recante:
"Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso  le  regioni" che, all'art. 2, comma 6, lett. a), prevede che,
il  Comitato  di gestione, che amministra il fondo speciale istituito
presso  la  regione  "provvede  ad individuare e a rendere pubblici i
criteri  per  l'istituzione  di  uno  o piu' centri di servizio nella
regione,  ai  sensi  del  successivo articolo 3" e stabilisce inoltre
(lettera  e)  che  "ripartisce  annualmente, fra i centri di servizio
istituiti   presso   la  regione,  le  somme  scritturate  nel  fondo
speciale".
    E' evidente la lesione delle competenze della Commissione, che ai
sensi del denunziato art. 45, comma 4, si trova vincolato a ripartire
il fondo "su base provinciale" e ad istituire "centri di servizio per
il volontariato provinciale e distrettuale a partire dall'anno 2006".
    Si  ribadisce  che  la  violazione della norma costituzionale che
assicura   allo   Stato  la  competenza  legislativa  in  materia  di
ordinamento  civile  viene  qui  dedotta  in  piena  conformita' alle
pronunzie   della   Corte  costituzionale  sopra  rammentate,  ed  in
particolare  all'affermazione  secondo  cui  "la  destinazione  ed il
concreto  impiego  dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle
fondazioni   devono  restare  affidati  all'autodeterminazione  delle
stesse,  salva l'ammissibilita' di forme di coordinamento compatibili
con  la  natura  di  persone  private  delle  fondazioni"  (sent.  29
settembre 2003, n. 301) e che "ogni fondo speciale e' amministrato da
un  Comitato  di  Gestione composto prevalentemente da rappresentanti
degli  esiti  e  delle  casse che ripartisce annualmente le somme del
fondo  fra  i  centri di servizio istituiti presso la regione" (sent.
n. 500 del 31 dicembre 1993).
    E'  quindi  palese  la  natura  privatistica dell'attivita' della
Commissione  e  l'assoluta  incompetenza  dalla  Regione  Sardegna  a
dettare  norme  che  ne  comprimono  o anche soltanto disciplinano il
funzionamento,    determinando,   fra   l'altro,   un   intollerabile
limitazione  all'autonomia negoziale della Commissione medesima e dei
privati   che  la  compongono.  E'  chiaro  che  in  tal  modo  viene
radicalmente  demolita la ricostruzione del predetto istituto fornita
dalla   ricordata   sentenza   n. 500/1993   che  proprio  in  virtu'
dell'accento  posto  sulla  natura  privatistica  dell'attivita' (con
esclusione  della  natura tributaria delle prestazioni patrimoniali a
carico  degli  enti)  ha  potuto  affermare  la  piena  conformita' a
Costituzione dell'art. 15 della legge n. 266 del 1991.

        
      
                              P. Q. M.
    Si  conclude  pertanto  perche'  sia  dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  23  dicembre  2005  n. 23 della Regione
Sardegna   nell'art. 45,  comma  4,  per  le  ragioni  e  come  sopra
precisato.
        Roma, addi' 23 febbraio 2006
             L'Avvocato dello Stato: Enrico De Giovanni

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