Ricorso n. 44 del 9 aprile 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 Aprile 2004 - 9 Aprile 2004 , n. 44
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 23 del 16-6-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura genera1e dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via de Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della, giunta regionale pro-tempore avverso della Regione Basilicata
del 2 febbraio 2004 n. 1 (pubbl. in BUR n. 8 del 2 febbraio 2004),
recante «disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziario
finanziaria 2004»; a seguito ed in forza (della deliberazione del
Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2004 (all. 1) che ha deciso
l'impugnativa della legge regionale di cui sopra.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost.
(nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
la declaratoria di illegittimita' costituzionale della epigrafata
legge regionale, con particolare riguardo all'art. 37 e cio' sulla
base delle seguenti considerazioni.
Con la legge in epigrafe, la regione ha inteso recare la
quantificazione annuale delle grandezze finanziarie per l'attuazione
della legislazione regionale vigente, fissando i limiti massimi
d'indebitamento della regione, modificando il sistema delle entrate
regionali, contemplando alcune disposizioni sul contenimento della
spesa. Tale legge finanziaria e' articolata per «Capi», al fine di
renderne la lettura piu' agevole. Al riguardo, una comparazione
dell'articolato con il dettato costituzionale ha rivelato palese
illegittimita', segnatamente per quanto concerne l'art. 37, laddove
si dispone l'esonero, per i farmacisti ed i dipendenti delle farmacie
dall'obbligo del possesso del libretto d'idoneita' sanitaria,
previsto dall'art. 14 della legge n. 283/1962.
Invero, l'art. 37 disponendo l'esonero per i farmacisti ed i
dipendenti delle farmacie dall'obbligo del possesso del libretto di
idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962,
nonche' l'esonero delle ASL dall'obbligo di provvedere al rilascio o
rinnovo del medesimo, sembra eccedere dalla competenza regionale.
Infatti detto art. 14, che prevede l'obbligo per tutti gli operatori
che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto e
di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali misure
profilattiche, con conseguenti sanzioni amministrative per i
contravventori, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di
cassazione: «norma imperative attinente all'ordine pubblico e posta a
tutela al diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla
generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, confermata dalle
n. 11486/1996 e n. 9447/1997).
Pertanto la disposizione regionale, contravvenendo a quanto
disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non
sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti
alimentari, esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi,
viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con
quanto disposto dall'art. 117 Cost., terzo comma; ed invade, inoltre,
attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza riservata al
legislatore statale dal medesimo articolo, secondo comma, lettera h).
Per i motivi esposti e' dunque da ritenere che la legge regionale
in epigrafe, per quanto attiene alle disposizioni esonerative di cui
all'art. 37, sia censurabile per i dedotti profili di illegittimita'
costituzionale, analogamente a quanto gia' dalla ricorrente
Presidenza sostenuto nei confronti di altre analoghe disposizioni di
leggi regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio) sia con
riferimento, genericamente, a tutti gli operatori che «manipolano»
alimenti, sia con riferimento, specifico, alle farmacie (che, come e'
noto, hanno la possibilita' di vendere anche prodotti alimentari).
P. Q. M.
Chiede la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1
nel suo art. 37.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.m. del 19 marzo 2004;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 26 marzo 2004
Avvocato dello Stato: Cosentino
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 aprile 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 23 del 16-6-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura genera1e dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via de Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della, giunta regionale pro-tempore avverso della Regione Basilicata
del 2 febbraio 2004 n. 1 (pubbl. in BUR n. 8 del 2 febbraio 2004),
recante «disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziario
finanziaria 2004»; a seguito ed in forza (della deliberazione del
Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2004 (all. 1) che ha deciso
l'impugnativa della legge regionale di cui sopra.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rappresentato e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost.
(nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
la declaratoria di illegittimita' costituzionale della epigrafata
legge regionale, con particolare riguardo all'art. 37 e cio' sulla
base delle seguenti considerazioni.
Con la legge in epigrafe, la regione ha inteso recare la
quantificazione annuale delle grandezze finanziarie per l'attuazione
della legislazione regionale vigente, fissando i limiti massimi
d'indebitamento della regione, modificando il sistema delle entrate
regionali, contemplando alcune disposizioni sul contenimento della
spesa. Tale legge finanziaria e' articolata per «Capi», al fine di
renderne la lettura piu' agevole. Al riguardo, una comparazione
dell'articolato con il dettato costituzionale ha rivelato palese
illegittimita', segnatamente per quanto concerne l'art. 37, laddove
si dispone l'esonero, per i farmacisti ed i dipendenti delle farmacie
dall'obbligo del possesso del libretto d'idoneita' sanitaria,
previsto dall'art. 14 della legge n. 283/1962.
Invero, l'art. 37 disponendo l'esonero per i farmacisti ed i
dipendenti delle farmacie dall'obbligo del possesso del libretto di
idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962,
nonche' l'esonero delle ASL dall'obbligo di provvedere al rilascio o
rinnovo del medesimo, sembra eccedere dalla competenza regionale.
Infatti detto art. 14, che prevede l'obbligo per tutti gli operatori
che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto e
di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali misure
profilattiche, con conseguenti sanzioni amministrative per i
contravventori, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di
cassazione: «norma imperative attinente all'ordine pubblico e posta a
tutela al diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla
generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, confermata dalle
n. 11486/1996 e n. 9447/1997).
Pertanto la disposizione regionale, contravvenendo a quanto
disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non
sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti
alimentari, esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi,
viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con
quanto disposto dall'art. 117 Cost., terzo comma; ed invade, inoltre,
attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza riservata al
legislatore statale dal medesimo articolo, secondo comma, lettera h).
Per i motivi esposti e' dunque da ritenere che la legge regionale
in epigrafe, per quanto attiene alle disposizioni esonerative di cui
all'art. 37, sia censurabile per i dedotti profili di illegittimita'
costituzionale, analogamente a quanto gia' dalla ricorrente
Presidenza sostenuto nei confronti di altre analoghe disposizioni di
leggi regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio) sia con
riferimento, genericamente, a tutti gli operatori che «manipolano»
alimenti, sia con riferimento, specifico, alle farmacie (che, come e'
noto, hanno la possibilita' di vendere anche prodotti alimentari).
P. Q. M.
Chiede la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2004, n. 1
nel suo art. 37.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.m. del 19 marzo 2004;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 26 marzo 2004
Avvocato dello Stato: Cosentino